Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02258/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01151/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1151 del 2025, proposto da AR OR e IO NA, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv. ti Andrea Amabile e Mauro Fusco, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Napoli, via S. Giacomo n. 15, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Nappo, dell’Avvocatura Civica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
“della Sentenza del TAR Campania, sede di Napoli, sez. III, n. 2283/2024 - pubblicata il l’8.4.2024, resa nell’ambito del procedimento R.G. n. 5781/2022, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva alla parte resistente in data 12.9.2024.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa OS GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che con il presente ricorso, ritualmente notificato il 4 marzo 2025 e depositato il 7 marzo 2025, AR OR e IO NA hanno agito per l’integrale esecuzione della sentenza del TAR Campania, Napoli, Sez. III, n. 2283 dell’8 aprile 2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Comune di Torre del Greco in data 12 settembre 2024;
CONSIDERATO che a sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure: I. Violazione ed elusione del giudicato di cui alla sentenza del TAR Napoli n. 2283/2024. I ricorrenti hanno lamentato la violazione del giudicato atteso che all’attualità, a quasi un anno dall’adozione della stessa, l’Amministrazione comunale resistente non aveva ancora provveduto al rilascio del titolo edilizio (richiesto nell’ormai lontano 2022) necessario ad effettuare il ripristino della destinazione d’uso originaria dell’immobili ed i lavori ad esso funzionali. Né potrebbe ritenersi in alcun modo valida ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza l’adozione della nota prot. 48420/2024 del 9 ottobre 2024, con cui la medesima Amministrazione aveva disposto un ritenuto irrituale “annullamento in autotutela” del provvedimento di diniego, peraltro già annullato con la sentenza azionata. Hanno inoltre lamentato che l’ente locale resistente non aveva neanche provveduto ad ottemperare al pagamento delle spese legali di giudizio, quantificate in € 2.000,00, oltre oneri di legge e del contributo unificato versato da essi ricorrenti (pari ad € 1.300,00 per ricorso e motivi aggiunti);
CONSIDERATO che, in aggiunta alla domanda principale, i ricorrenti hanno avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento ed hanno inoltre richiesto la fissazione di una somma di denaro a carico dell’Amministrazione stessa per l’ulteriore violazione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e) c.p.a.;
CONSIDERATO che il Comune di Torre del Greco si è costituito in giudizio richiamando la nota prot. n. 81182 del 28 novembre 2025 con cui il VII° Settore - Servizio Edilizia Privata ha, in sintesi, rappresentato all’Avvocatura Civica che, a seguito della sentenza del TAR Campania n. 2283/2024, con provvedimento prot. n. 48420 in data 9 ottobre 2024 era stato disposto l’annullamento in autotutela del provvedimento di rigetto del PdC prot. n. 5668 del 3 febbraio 2023, che in tale provvedimento era stato comunicato che “ saranno riaperti i termini del procedimento istruttorio ai sensi della Legge n. 241/1990 ”, che il procedimento istruttorio era stato riavviato, che era stata chiesta documentazione integrativa ai ricorrenti e che “ quest’Ufficio provvederà ad inoltrare, a conseguimento dell’esito finale, il pertinente provvedimento conclusivo. ”;
CONSIDERATO che all’udienza camerale del 4 dicembre 2025 la causa è stata chiamata e assunta in decisione;
RITENUTO che nella fattispecie oggetto di gravame l’azione di ottemperanza risulta esperibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera a) c.p.a., in quanto la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato;
RITENUTO che, non avendo il Comune di Torre del Greco dato esecuzione al dictum di questo Tribunale - come risulta dall’atto di costituzione in giudizio di parte resistente e dalla nota prot. n. 81182 del 28 novembre 2025 del VII° Settore - Servizio Edilizia Privata prodotta in giudizio e sopra richiamata - ed in ragione dell’intervenuta scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 (convertito in legge n. 30/1997) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, tenuto conto che parte ricorrente ha agito anche per l’esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, il ricorso deve ritenersi fondato e meritevole, pertanto, di accoglimento, nei sensi di seguito indicati;
CONSIDERATO che con la sentenza azionata:
- è stato dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse del ricorso introduttivo, con il quale i ricorrenti avevano impugnato l’archiviazione della istanza di ripristino dello stato dei luoghi relativa all’immobile di loro proprietà sito in via Cimaglia n. 113 (ex 79), ex plesso scolastico D. Colamarino, da essi presentata in data 26 maggio 2022, avendo il Comune resistente adottato il provvedimento espresso di rigetto prot. n. 5668 del 3 febbraio 2023, impugnato dagli stessi ricorrenti con il ricorso per motivi aggiunti;
- ed è stato accolto il ricorso per motivi aggiunti e, pertanto, è stato disposto l’annullamento del suddetto provvedimento espresso di rigetto prot. n. 5668 del 3 febbraio 2023 del Comune di Torre del Greco in quanto il Collegio ha ritenuto che “ la destinazione originaria dell’immobile è di uso residenziale, come risulta dal titolo edilizio rilasciato dal Comune di Torre del Greco in data 28 agosto 1968: il Nulla Osta per la costruzione di un “fabbricato per civili abitazioni” alla via Cimaglia, 83 – Pratica n. 235, depositato in giudizio, circostanza peraltro non oggetto di contestazione da parte del suddetto Comune.
Tale destinazione non può ritenersi essere stata modificata dall’istanza di condono prot. n. 808 del 4 gennaio 1986, presentata ai sensi della L. n. 47/1985, per la risolutiva circostanza che essa non solo non è stata decisa dall’Amministrazione comunale resistente ma in quanto è stata legittimamente oggetto di espressa rinuncia da parte dei medesimi ricorrenti con nota assunta al protocollo comunale n. 0042625 in data 21 giugno 2018.
…………………….
Né la destinazione ad uso abitativo originariamente prevista dal suddetto titolo edilizio può ritenersi essere stata altresì modificata dalla delibera della Giunta Comunale n. 424 del 4 marzo 1970 con cui il Comune di Torre del Greco “Attesa la necessità di reperire nuovi locali da destinare ad aule scolastiche per la scuola media “D. Colamarino” per far fronte alle aumentate esigenze dovute al numero degli allievi” si è limitato a deliberare “di prendere in fitto dalla Società Immobiliare Acerrana”- precedente proprietaria – l’immobile per cui è causa stabilendo, peraltro, non solo il prezzo per il fitto ma anche il prezzo di “lire 375.000 per spesa ripristino dei locali a fine locazione, ed alle condizioni tutte riportate in premessa”, né con la successiva delibera n.1197 del 28 luglio 1970 con cui è stato rideterminato il prezzo ed espressamente deliberato di “confermare in ogni altra parte tranne che per il canone…. la deliberazione n. 424 del 4.3.1970”.
Né, comunque, una delibera di consiglio comunale avrebbe potuto comunque modificare una destinazione d’uso impressa dal titolo edilizio in quanto per principio risalente alla L. 28 gennaio 1977 n. 10 e ribadito dall’art. 11 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la concessione edilizia (ora permesso di costruire), una volta rilasciata, è irrevocabile (T.A.R. Napoli, Sez. VI, 1 ottobre 2020, n.4142, Sez. VII, 2 novembre 2021, n. 6838).
Considerato che alla luce della sopra richiamata giurisprudenza non possano valere una successiva destinazione d’uso attribuita di fatto o un inquadramento catastale non conformi alla destinazione assentita e stabilita nei titoli edilizi (visto che le risultanze catastali hanno effetti a fini meramente fiscali, e, al più, possono assumere valore meramente indiziario a fini diversi), deve ritenersi che non possa rilevare il cambio di destinazione di fatto da abitazione ad uso scolastico con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato, avendo i ricorrenti con l’istanza oggetto di rigetto richiesto la realizzazione di quelle opere necessarie a restituire al bene la destinazione originaria prevista dall’originale titolo edilizio, come condivisibilmente messo in evidenza dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 2260 del 5 giugno 2023 con cui la Sezione IV ha accolto l’istanza cautelare in primo grado; e tenuto conto altresì che, come detto, entrambe le suddette delibere di Giunta Comunale avevano già previsto il ripristino dello stato dei luoghi a fine locazione.
Alla luce della ritenuta legittimità dell’istanza volta al mero ripristino dello stato dei luoghi ad uso abitativo precedente alla locazione a fini scolastici, non prevedendo la realizzazione di nuovi volumi, né modifiche strutturali dell’immobile, né un aumento del carico urbanistico rispetto a quanto già assentito con l’originaria licenza edilizia (circostanza non contestata dall’Amministrazione), deve ritenersi che non possa rilevare la sopravvenuta normativa regionale, la L.R. n. 21/2003, pure richiamata a fondamento del provvedimento impugnato.
Al riguardo l’art. 5 della L.R. n. 21/2003, recante Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area Vesuviana, dispone: “1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla vigenza degli strumenti urbanistici generali ed attuativi di cui all'articolo 2, o fino alla vigenza degli strumenti urbanistici così come adeguati ai sensi dell'articolo 3, o fino alla vigenza delle varianti di cui all'articolo 4, nei comuni individuati all'articolo 1 è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi finalizzati a nuova edilizia residenziale, come definiti dall'articolo 2.”.
Ed invero, non trattandosi nella fattispecie oggetto di gravame di nuova edilizia residenziale, vietata dalla suddetta disposizione normativa, ma mero ripristino della originaria destinazione dell’immobile ad uso abitativo risalente 28 agosto 1968, deve ritenersi che illegittimamente la legge regionale del 2003 sia stata posta a fondamento del provvedimento di diniego del Comune resistente.
Al riguardo, come condivisibilmente sostenuto dai ricorrenti, la ratio della legge in questione è infatti quella di evitare che nelle cd. “zone rosse” vengano rilasciati titoli edilizi legittimanti la creazione di nuovi volumi da destinare ad abitazione e quindi non può essere applicata nel caso in esame, in cui tali volumi abitativi erano già stati assentiti dal titolo edilizio risalenti al 1968. ”;
- il Comune di Torre del Greco è stato condannato al pagamento in favore dei ricorrenti di “ complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00) in favore dei ricorrenti, a titolo di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, nella misura effettivamente versata. ” (così la sentenza n. 2283/2024);
RITENUTO:
- che, pertanto, in accoglimento alla domanda di parte ricorrente, va ordinato al Comune di Torre del Greco di dare esecuzione alla sentenza del TAR Campania, Napoli, Sez. III, n. 2283 dell’8 aprile 2024, provvedendo in conformità a quanto ivi statuito e sopra richiamato, compreso il pagamento, in suo favore, delle spese di giudizio, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o dalla notificazione (ove antecedente) della presente pronuncia, ove le suddette somme non siano stata comunque, nelle more, erogate o percepite, ponendo in essere ogni provvedimento ed adempimento necessario;
- che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura dei ricorrenti – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Dirigente p.t. della Direzione Pianificazione Territoriale della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega, che darà corso all’esecuzione della sentenza in epigrafe compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente;
- si fa riserva sulla determinazione del compenso per l’eventuale funzione commissariale, da porre a carico del Comune di Torre del Greco, da liquidarsi con separato provvedimento all’esito dello svolgimento delle funzioni, sulla base di adeguata documentazione da parte del Commissario ad acta ;
RITENUTO che va accolta anche la domanda avente ad oggetto la fissazione di una penalità di mora, non essendo state peraltro evidenziate eventuali, valide ragioni ostative. Al riguardo, il Collegio reputa equo il parametro di € 50,00 (euro cinquanta/00), per ogni giorno di ritardo; quanto alla decorrenza delle penalità di mora va precisato che, alla stregua del nuovo testo della citata lett. e), le astreintes, tenuto conto della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore. La penalità di mora cesserà all’effettivo soddisfo o, in mancanza, alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta );
RITENUTO che le spese di giudizio, secondo la regola della soccombenza, debbano porsi a carico del Comune di Torre del Greco, nell’importo liquidato nel dispositivo, da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Torre del Greco di dare esecuzione alla sentenza del TAR Campania, Napoli, Sez. III, n. 2283 dell’8 aprile 2024, nei sensi e termini di cui in motivazione, provvedendo a quanto dalla stessa statuito, nonché alla corresponsione ai ricorrenti di quanto in ragione di ciò dovuto loro, oltre all’eventuale somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. (nella misura specificata in motivazione).
Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Dirigente p.t. della Direzione Pianificazione Territoriale della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega, che – su specifica richiesta di parte ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della suindicata sentenza, riconoscendo agli interessati quanto statuito e quanto dovuto loro, anche ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
Si riserva sulla determinazione del compenso del Commissario ad acta .
Condanna il Comune di Torre del Greco al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte ricorrente, da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, che liquida in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato, nella misura effettivamente versata.
Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti e al Dirigente p.t. della Direzione Pianificazione Territoriale della Città Metropolitana di Napoli.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO IA OR, Presidente
OS GI, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS GI | LO IA OR |
IL SEGRETARIO