Ordinanza cautelare 16 novembre 2022
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 13/04/2026, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01641/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02913/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2913 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Curatolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Principe Eugenio 30;
contro
U.T.G. - Prefettura di Milano, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto della Provincia di Milano, datato 09.12.2021 e notificato in data 27.08.2022 avente ad oggetto la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo M983460, nonché di tutti gli atti connessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2026 il dott. ER Di IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto della Provincia di Milano, datato 09.12.2021 e notificato in data 27.08.2022 avente ad oggetto la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo M983460, per violazione di legge ed eccesso di potere.
L’avvocatura dello Stato si è costituita ed ha chiesto la reiezione del ricorso.
In data 18/02/2026 il ricorrente ha chiesto che venga disposta la cessata materia del contendere a seguito del rilascio del permesso di soggiorno n. I21118863 con scadenza al 11.09.2026, insistendo per le spese.
All’udienza del 20 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
3. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese del giudizio in quanto non esiste corrispondenza tra il permesso impugnato e quello rilasciato per cui non è possibile ritenere che l’amministrazione abbia per ciò solo emanato un atto illegittimo, come invece sostenuto da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA TE OZ, Presidente
ER Di IO, Consigliere, Estensore
IA GI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER Di IO | FA TE OZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.