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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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- 1. Creatività e sfruttamento del marchio nei format digitali: la Corte d’Appello di Torino traccia i confiniEwelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 1 dicembre 2025
La recente sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 963/2025 offre l'occasione per tornare sul tema della tutelabilità dei format di contest online e, più in generale, sulla trasposizione in ambito digitale dei criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia di format televisivi. La vicenda – seguita dal Team IP-IT del nostro Studio – trae origine dall'asserito plagio dell'applicazione “[…]Game”, piattaforma destinata a favorire l'interazione tra tifosi e club calcistici attraverso quiz, pronostici e curiosità, e pone al centro la portata effettiva della protezione autorale nel settore delle applicazioni di gioco e la soglia di creatività necessaria affinché un format possa dirsi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/11/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
RG. 442/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Quinta sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere dr.ssa Bruno Conca Consigliere Istruttore
All'esito della camera di consiglio del 28 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel R.G. 442/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
EP PP IA LA AL (C.F. ), ES PO C.F._2
(C.F. ) ed RD AL (C.F. , elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliato presso lo studio di questi, sito in Torino, Corso Francia n. 25, per procura speciale ex art. 83, 3° co., c.p.c.
Parte appellante
Contro
(P.IVA , rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
UC RE (C.F. ), IA AF (C.F. ) e C.F._5 C.F._6
(C.F. ), con domicilio eletto presso lo studio Controparte_2 C.F._7 dei quali a Milano, Via Brera n. 6, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione nel presente grado, ex art. 83, 3°co., c.p.c.
Parte appellata-appellante incidentale
Oggetto: diritto d'autore-marchio-concorrenza sleale
pagina 1 di 22
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta.
In via principale e in accoglimento dell'appello proposto, riformarsi l'impugnata sentenza del Tribunale di Torino, Sezione
Specializzata in materia di impresa, n. 3872/2023 pubblicata in data 11 ottobre 2023, e per l'effetto:
- Accertare e dichiarare che il format di contest online denominato in via provvisoria è opera nuova e creativa;
CP_3
- Accertare conseguentemente il plagio del format dell'opera compiuta dalla convenuta con la realizzazione e CP_3 commercializzazione del prodotto denominato JOFC;
- Accertare la condotta sleale e anticoncorrenziale della convenuta in ordine ai fatti descritti in narrativa, in quanto ha sfruttato in modo parassitario l'idea condivisa in ambito strettamente privato e confidenziale dal Parte_1 attuando una condotta del tutto contraria ai principi della correttezza professionale appropriandosi dell'altrui attività imprenditoria e tradendo le aspettative di collaborazione;
- Accertare e dichiarare che l'utilizzo della lettera “J” e del nome “ da parte del è stato CP_1 Parte_1 legittimo in quanto avvenuto in contesto riservato, nei soli confronti della convenuta e per fini meramente descrittivi.
Per l'effetto:
- Emanare sentenza di condanna generica a carico della e disporre la prosecuzione del Controparte_1 giudizio ex art. 278 c.p.c. per la liquidazione del danno;
- Condannare la società appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Disporre la consulenza tecnica d'ufficio sull'account di posta elettronica “ ” al fine di Email_1 accertare la presenza di e-mail contenenti precisi riferimenti al gioco o al sig. (e-mail: CP_3 Parte_1 successivi al 1° febbraio 2020 fino almeno a tutto il 2021)”. Email_2
Parte appellata-appellante incidentale
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, disattesa ogni contraria domanda, allegazione, eccezione, deduzione, impugnazione ed istanza, così giudicare:
- In via principale, respingere l'appello avversario, in quanto assolutamente infondato in fatto e in diritto, rigettando ogni domanda, eccezione, deduzione, istanza (anche istruttoria) avversaria;
- In via di appello incidentale, in riforma in parte qua, come richiesto in atti, per i motivi tutti di cui in narrativa, della Sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n. 3872/2023 e pubblicata
pagina 2 di 22 in data 11 ottobre 2023 ad esito del procedimento n. R.G. 13293/2021, accogliendo le seguenti conclusioni formulate da in primo grado: CP_1
“nel merito:
- Condannare il sig. al risarcimento dei danni nei confronti di Parte_1 Controparte_1 nella misura che verrà determinata in corso di causa o, in mancanza, in quel che verrà determinata dal Tribunale in via equitativa”.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, oltre IVA e CPA, ove dovuti, di entrambi i gradi di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il fatto
La presente controversia trae origine da una serie di interlocuzioni informali e scambi di corrispondenza elettronica intercorsi tra e relativi a un'app per Parte_1 Controparte_1 smartphone denominata (contrazione per “Juventus Game”). CP_3
L'applicazione in oggetto, secondo la prospettazione dell'odierno appellante, è stata ideata e sviluppata nel corso dell'estate del 2019 dal , con la collaborazione esecutiva della società Evotech Italia s.r.l., Parte_1 al fine di favorire una maggiore interazione tra club sportivi e tifosi, attraverso un quiz contest online basato su performance, curiosità e pronostici calcistici. Il progetto è stato, in data 27 novembre 2019, depositato in SIAE, sezione OLAF, con numero 2019002996.
Nelle settimane successive al deposito SIAE, e precisamente a partire dal 15 gennaio 2020, il Parte_1 avviava comunicazioni con la società sportiva, individuata quale potenziale destinataria del progetto. In un primo momento, tramite un'amica in comune, prendeva contatto con (Public Relations Persona_1
Manager della , la quale manifestava interesse nei confronti dell'app “ . Nel mese di CP_1 CP_3 febbraio 2020, sempre secondo la narrativa di parte, il intratteneva due interlocuzioni Parte_1 telefoniche con (Digital Marketing Specialist), nel corso delle quali avrebbe Persona_2 dettagliatamente illustrato gli elementi innovativi del progetto, soffermandosi sulle logiche di reward, sui ruoli dei partecipanti, sui contributi degli sponsor, sulla progressione delle interazioni utenti e su ogni altro aspetto caratteristico dell'applicazione. A seguito di tali conversazioni, il avrebbe richiesto l'invio Per_2 di una presentazione del progetto, prontamente trasmessa da in data 19 febbraio 2020. Parte_1
Tuttavia, a seguito di tale data, la società calcistica non rispondeva più alle successive e-mail inviate da
, interrompendo di fatto ogni comunicazione. Parte_1
Alcuni mesi più tardi, scopriva che sul sito ufficiale della Juventus, nella sezione Parte_1
“MyGameRoom”, era stato reso disponibile un quiz contest online denominato “JOFC”, contenente caratteristiche che sembravano in larga misura coincidenti con quelle dell'app. “J-Game”. In merito, il riteneva che la mancata risposta da parte della società non fosse dovuta a difficoltà Parte_1
pagina 3 di 22 organizzative legate alla pandemia, bensì a una decisione della di evitare ogni confronto con CP_1
l'autore di “ , preferendo sviluppare autonomamente il progetto “JOFC”. Pertanto, egli chiedeva CP_3 spiegazioni e incontri ai manager senza tuttavia ottenere alcun riscontro. Solo dopo aver CP_1 consultato un legale, in data 26 febbraio 2021, inviava alla società sportiva una esplicita diffida Parte_1
a sospendere l'operativa di “JOFC” e a fornire elementi idonei alla quantificazione del danno subito.
In data 4 marzo 2021, la Juventus replicava, respingendo le pretese del e diffidando Parte_1 quest'ultimo dall'utilizzo della lettera “J”, in quanto la società era titolare dei marchi dell'Unione Europea “J
I”, depositato il 24 aprile 2014 e registrato il 19 settembre 2014, e “JUVENTUS J”, depositato il 6 aprile
2017 e registrato il 16 aprile 2019. La società calcistica evidenziava la diffusione sul mercato di numerosi giochi a premi legati al calcio, tra cui piattaforme come “BETTER” e “POKERSTARS”, e precisava che il gioco “JOFC” fosse il frutto di una collaborazione con la società Quantum Marketing Italia (QMI), avviata nel luglio del 2019, con l'intento di creare una piattaforma destinata a facilitare il contatto diretto tra i tifosi e la società sportiva. Fin dall'inizio, la società QMI aveva proposto di intensificare la membership dei tifosi attraverso meccaniche di gamification, concorsi, promozioni e contest continuativi, incentivando la partecipazione settimanale dei tifosi e il supporto alla propria squadra, con la possibilità di vincere premi come gadget della Juventus e sconti/omaggi dei brand partner. Da ultimo, la società sportiva riferiva che nel dicembre 2020 era avvenuto il lancio ufficiale del gioco “JOFC LEAGUE”.
La Juventus non aderiva all'invito alla negoziazione assistita proposto dalla difesa del , Parte_1 determinando così l'avvio della controversia in esame.
2. Lo svolgimento del processo di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 17 giugno 2021, il conveniva in giudizio Parte_1 [...] davanti al Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, chiedendo Controparte_1
l'accertamento della natura di opera dell'ingegno dell'app “ , nonché l'avvenuto plagio da parte della CP_3 società calcistica nella realizzazione del quiz contest “JOFC”. L'attore chiedeva inoltre l'accertamento della condotta di concorrenza sleale compiuta dalla la violazione del segreto industriale, nonché CP_1 dell'inosservanza del canone generale di buona fede, con la conseguente condanna della società calcistica al risarcimento dei danni, da liquidarsi anche in via equitativa e, in via alternativa, richiedeva l'accertamento dell'indebito arricchimento di con la conseguente condanna al versamento di un'indennità CP_1 determinabile, anche equitativamente, in corso di causa. In via istruttoria, la parte attrice avanzava istanza di prova orale e CTU, finalizzata all'esame dell'account di posta elettronica di Per_2
Con comparsa di costituzione e risposta e con domanda riconvenzionale, si Controparte_1 costituiva in giudizio il 4 ottobre 2021, chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte attrice e lamentando la violazione della propria esclusiva sul marchio “J”. La società sportiva domandava, pertanto, che venisse inibita al , e ad eventuali soggetti terzi, ogni forma di pubblicazione del format “J- Parte_1 pagina 4 di 22 Game”, con l'applicazione di una penale per ogni violazione o inosservanza successiva all'ordine di inibitoria. Richiedeva, inoltre, che fosse ordinato il ritiro presso la SIAE del gioco , con CP_3 applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine. Infine, chiedeva la condanna del al risarcimento dei danni, nella misura determinata in giudizio o in via equitativa Parte_1 dal giudice.
All'udienza di prima comparizione del 3 novembre 2021, il giudice istruttore concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza del 20 aprile 2022, il Giudice istruttore, rigettata ogni istanza istruttoria hinc et inde proposta e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, poi tenutasi in presenza il 25 maggio 2023 e, concessi i termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
3. Decisione impugnata
Il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, con sentenza n. 3872/2023, emessa in data 29 settembre 2023 e pubblicata il giorno 11 ottobre 2023, rigettava integralmente le domande proposte da parte attrice e accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta.
In particolare, il Giudice di prime cure riteneva non assolto l'onere probatorio relativo all'elemento costitutivo del carattere creativo dell'app “ e, in ogni caso, escludeva la sussistenza del plagio, CP_3 evidenziando le differenze intercorrenti tra “ e “JOFC” e rilevando che i contatti tra le parti, così CP_3 come la registrazione presso la SIAE, risultavano cronologicamente successivi all'ideazione del gioco
“JOFC”. Per le medesime ragioni, il Tribunale respingeva la domanda proposta dal in Parte_1 relazione all'asserita concorrenza sleale, rigettando altresì la richiesta di risarcimento del danno e l'azione per indebito arricchimento, per la loro genericità e, quanto a quest'ultima, per difetto del requisito di sussidiarietà ex art. 2042 cc.
Nell'esaminare le differenze tra “ e “JOFC”, il Tribunale rilevava innanzitutto una diversa natura CP_3 dei soggetti coinvolti: il primo gioco si presentava con uno schema aperto, destinato a un'ampia platea di utenti, mentre “JOFC” era riservato esclusivamente ai tifosi iscritti al Juventus Official Fan Club. Inoltre, “J-
Game” consentiva la partecipazione e la classificazione a livello individuale, mentre il secondo gioco prevedeva sia una classifica individuale sia una dedicata al fan club. Sul piano economico, CP_3 adottava una strategia di monetizzazione in app, mentre “JOFC” si configurava come una piattaforma di intrattenimento più ampia, volta a coinvolgere i tifosi in modo continuativo. Differivano anche le modalità di gioco e di diffusione, così come vi erano alcune differenze di design dell'esperienza di gioco e altre disparità non strutturali. L'unica somiglianza significativa rilevata dal Giudice di prime cure riguardava la presenza di pronostici sulle partite di calcio mediante cinque domande (sebbene diverse nei due giochi). La pagina 5 di 22 sentenza, tuttavia, escludeva che l'elemento della scommessa sull'evento sportivo fosse dotato di quel quid novi minimo tale da assicurarne la tutela, unitamente o separatamente dal format.
Il primo giudice, di contro, accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da CP_1 ritenendo integrata la violazione per contraffazione del diritto esclusivo del marchio “J”, respingendo, però, la domanda di risarcimento del danno, per mancata prova dello stesso.
La sentenza n. 3872/2023, in sintesi: rigettava integralmente le domande attoree;
inibiva a Parte_1
l'utilizzo del prodotto denominato con l'applicazione della penale ex art. 124 co. 2 c.p.i. di euro CP_3
5000 per ogni violazione della suddetta inibitoria;
ordinava il ritiro del prodotto presso la SIAE, disponendo la penale di euro 250 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza;
condannava a rimborsare Parte_1 le spese di lite.
4. Le difese delle parti nel giudizio di appello
Con atto di citazione in appello notificato in data 4 aprile 2024, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
3872/2023 del Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, articolando plurime censure.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui vi si afferma che “l'attore non ha assolto l'onere di allegazione gravante su di lui in ragione del diritto azionato. Prima ancora di assolvere il suo onere probatorio, infatti, parte attrice, agendo per il risarcimento dei danni derivanti dal plagio operato dal convenuto, avrebbe dovuto allegare quali fossero gli elementi costitutivi del suo diritto, ovvero, descrivere analiticamente in cosa consista il carattere creativo e l'elemento di novità, dal momento che si tratta di due elementi costitutivi del diritto d'autore sull'opera dell'ingegno”.
Secondo l'appellante, tale affermazione sarebbe viziata da un errore di diritto ex art. 111, co. 6 Cost. e art. 132, n. 4, c.p.c. per omessa motivazione, in quanto il Giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare i documenti depositati e le allegazioni prodotte in ordine alla creatività e all'elemento di novità dell'applicazione denominata “J-Game”.
Con il secondo motivo, ha dedotto un errore nella ricostruzione del fatto, sostenendo che il Parte_1
Giudice di prime cure aveva erroneamente confuso la piattaforma “MyGameRoom” con il gioco “JOFC”.
Secondo quanto prospettato dalla difesa dell'appellante, la sequenza dei fatti di causa non sarebbe stata correttamente ricostruita. Di conseguenza, il Giudice non avrebbe rilevato, sulla base degli atti depositati in giudizio, l'assenza di prova che il gioco “JOFC” fosse stato sviluppato prima della presentazione inviata alla società calcistica.
Con il terzo motivo, si lamentava il rigetto delle istanze istruttorie, in particolare la richiesta di disporre una
CTU sull'indirizzo di posta elettronica del Secondo la difesa dell'appellante, tale accertamento si Per_2 renderebbe necessario per verificare se, dopo aver acquisito informazioni da , queste fossero Parte_1 state eventualmente condivise dal manager con altri colleghi all'interno della società calcistica in CP_1 pagina 6 di 22 vista dello sviluppo del gioco “JOFC”. La mancata ammissione del mezzo istruttorio avrebbe determinato un autentico vulnus probatorio, precludendo alla difesa del la possibilità di dimostrare la Parte_1 sussistenza del plagio.
Con il quarto motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un'ipotesi di plagio, fondando tale decisione su una serie di differenze tra l'app “J-Game” e il gioco
“JOFC” che, a suo avviso, risultano del tutto irrilevanti.
Il quinto motivo di gravame censurava la sentenza per errata e falsa applicazione dell'art. 2598 cc., oltre che per art. 111, co. 6 Cost. e art. 132, n. 4 c.p.c., a causa dell'omessa pronuncia in merito all'ipotesi di concorrenza sleale.
Con il sesto motivo, l'appellante ha dedotto un errore di diritto e in fatto per errata applicazione della normativa in materia di marchi e falsa applicazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 30/2005. Secondo quanto affermato da , la lettera “J” nel gioco “J-Game” sarebbe stata impiegata a titolo meramente Parte_1 provvisorio e con finalità esclusivamente descrittive, in quanto destinata a identificare l'applicazione nell'ambito della sua presentazione alla quale potenziale destinataria del progetto. Inoltre, CP_1
l'appellante ha evidenziato come il mero deposito in SIAE non possa integrare una violazione di privativa, trattandosi di un atto privo di natura commerciale. Infine, il ha osservato che, seguendo la Parte_1 linea interpretativa adottata dal Tribunale, si dovrebbe riconoscere come contraffazione anche l'utilizzo della lettera “J” da parte della società QMI al momento della presentazione della “Fan Parte_2 alla CP_1
In data 19 luglio 2024 si è costituita che, integralmente contestata l'avversa Controparte_1 prospettazione, proponeva altresì appello incidentale.
In merito al primo motivo di gravame sollevato dal , ribadiva la correttezza della Parte_1 CP_1 sentenza impugnata, rilevando come, prima ancora di potersi valutare l'eventuale sussistenza di un'ipotesi di plagio, gravasse sull'appellante l'onere di provare il carattere creativo, l'elemento di novità e la compiutezza espressiva del proprio prodotto, adempimento che non risulta essere stato assolto. Parte appellata, al riguardo, sottolineava come neppur risultasse provato – né fosse stata offerta idonea prova – che il format in questione fosse stato ideato nell'estate del 2019, né che format “J-Game”, con quel contenuto, non risultando prodotta copia dell'opera asseritamente depositata, sia stato effettivamente depositato presso la SIAE e che da tale format sia stata sviluppata un'app per smartphone. Secondo quanto prospettato dalla Juventus, l'appellante non avrebbe mai prodotto in giudizio né una copia dell'opera asseritamente depositata presso la SIAE, né una versione dell'applicazione. In tale contesto, l'appellata ha evidenziato come la mancata produzione dell'app “ non solo determini una rilevante carenza CP_3 probatoria, tale da impedire la valutazione degli elementi costitutivi dell'opera in oggetto, ma comporti altresì una compressione del proprio diritto di difesa. pagina 7 di 22 Con riferimento al secondo motivo di appello, sull'asserita confusione, da parte del Giudice di prime cure, tra la piattaforma “MyGameRoom” e il gioco “JOFC”, l'appellata ha specificamente contestato l'asserita erroneità ex adverso propugnata, rilevando come la sentenza dia correttamente atto del fatto che “sul sito ufficiale della convenuta era disponibile, nella sezione “MyGameRoom”, un online quiz contest denominato JOFC”. La
Juventus ha altresì dedotto che il gioco “JOFC” costituisca una creazione autonoma (realizzata da e che diversi documenti in atti ne attestino la realizzazione in epoca Controparte_4 antecedente rispetto a “ . CP_3
In ordine al terzo motivo di appello, l'appellata ha ribadito la propria opposizione alle reiterate richieste istruttorie della controparte, respinte dal giudice di prime cure, in quanto inidonee a fornire elementi utili ai fini della decisione e, con riguardo alla CTU, altresì esplorative.
Con riferimento al quarto motivo di gravame, l'appellata ha ribadito la correttezza della sentenza del
Tribunale di Torino nel ritenere insussistente l'ipotesi plagio, sottolineando come le differenze riscontrate dal Giudice tra l'app “J-Game” e il gioco “JOFC” risultino pienamente coerenti con i criteri consolidati in dottrina e giurisprudenza.
Con riferimento al quinto motivo di appello, in ordine alla presunta omissione di pronuncia sulla condotta di concorrenza sleale, l'appellata ha chiarito che, al contrario, la sentenza ha espressamente escluso la sussistenza di un'ipotesi di concorrenza sleale per tutte le ragioni già motivante in punto di ipotesi di plagio.
Quanto al sesto motivo, la ha contestato la lettura distorta del della sentenza di CP_1 Parte_1 primo grado, sottolineando come il Giudice avesse in realtà riconosciuto un uso distintivo del marchio “J”
e non meramente descrittivo, come invece erroneamente sostenuto dall'appellante. Con riferimento alla deduzione del , secondo cui l'uso della lettera “J” da parte della società QMI nella brochure Parte_1 configurerebbe contraffazione, la difesa dell'appellata ha chiarito che QMI è stata autorizzata dalla CP_1
a tale utilizzo. Inoltre, tale deduzione non presenta alcun nesso eziologico con gli atti di contraffazione contestati in questa sede e che, in ogni caso, la legittimazione a tutelare il marchio spetta esclusivamente alla
CP_1
In via incidentale, la ha proposto un unico motivo di appello avverso la sentenza di primo grado, CP_1 lamentando il mancato riconoscimento del risarcimento del danno derivante dalle condotte di contraffazione dei marchi “J” e “ attuate dal . A sostegno della propria posizione, la CP_1 Parte_1 difesa della ha richiamato una sentenza del Tribunale di Milano, la quale afferma che un atto di CP_1 contraffazione comporta, in via automatica, un pregiudizio di natura patrimoniale al titolare della privativa, compromettendone il valore economico.
In sede di comparsa conclusionale, ha concluso per l'integrale reiezione dell'appello Parte_1 incidentale, sottolineando come la sentenza di primo grado avesse correttamente escluso la sussistenza di un danno risarcibile e contestando la pertinenza del precedente ambrosiano ex adverso invocato, siccome pagina 8 di 22 inerente fattispecie del tutto differente, nella quale era stata accertata l'effettiva commercializzazione di prodotti contraffatti;
nel caso di specie, invece, l'appellante principale non ha ottenuto alcun vantaggio economico, né ha mai utilizzato la lettera “J” in ambito pubblico ovvero commerciale.
Con ordinanza del 12 settembre 2024, il Consigliere istruttore, “ritenuto opportuno che l'istanza istruttoria venga delibata in sede di decisione, attesa la sua intrinseca connessione con l'esame dei motivi d'appello”, disponeva ai sensi dell'art. 352 c.p.c., come sostituito dall'art. 3, co. 26, d.lgs. 10.10.2022 e, medio tempore designato nuovo istruttore in ragione del tramutamento del precedente, precisate le conclusioni e depositati gli scritti conclusionali e di replica nei termini assegnati, la causa veniva infine rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 17 settembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
5. Tema del contendere
Alla luce delle contrapposte prospettazioni delle parti e dei motivi di gravame hinc et inde proposti, questa
Corte è chiamata, in via preliminare, a valutare la tutelabilità di “ quale opera dell'ingegno e, in CP_3 caso di positivo accertamento, la sussistenza di un'ipotesi di plagio nella condotta dell'odierna appellata.
Nello specifico, la Corte è tenuta a valutare se l'applicazione denominata “J-Game” presenti i requisiti di originalità e novità tali da poter essere qualificata come opera dell'ingegno, nonché se il abbia Parte_1 fornito adeguata allegazione a sostegno di tale qualificazione.
Soltanto ove riconosciuta la tutela autoriale del format J-Game, viene in rilievo la verifica circa l'eventuale sussistenza di condotte di plagio in capo a nel format “JOFC”. Sul punto, l'appellante ha dedotto CP_1 che il gioco “JOFC” sia privo di elementi distintivi rispetto al format “J-Game”, ritenendo che il Giudice di primo grado abbia fondato la propria valutazione su aspetti marginali e non determinanti, quali il coinvolgimento delle tifoserie e la fruizione via desktop. A parere dell'appellante, il Giudice avrebbe invece trascurato caratteristiche peculiari del proprio format, come il meccanismo delle cinque domande a quiz, la formulazione di pronostici, l'attribuzione di gadget e la classifica degli utenti. Di contro, l'appellata, nei propri atti difensivi, ha evidenziato una serie di differenze sostanziali tra l'app “ e il gioco “JOFC”, CP_3 volte a dimostrare l'insussistenza di un'ipotesi di plagio. In particolare, la difesa ha richiamato le divergenze relative ai soggetti partecipanti, agli eventi, alle partite oggetto di giochi, alle modalità di acquisizione dei punti, alle classifiche, ai livelli di gioco e alle modalità tecnologiche di svolgimento dei giochi. ha CP_1 inoltre rimarcato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la sentenza ha dettagliatamente dato conto delle caratteristiche definite peculiari dalla controparte, fornendo una puntuale – ancorché ex adverso non condivisa – spiegazione della loro irrilevanza ai fini della configurabilità del plagio.
Definiti tali preliminari profili, viene in rilievo l'asserita confusione in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure tra la piattaforma “MyGameRoom” e il gioco “JOFC”, con conseguente omissione di pronuncia in merito alla condotta di concorrenza sleale tenuta da CP_1
pagina 9 di 22 Un ulteriore profilo di contestazione riguarda l'interpretazione data dal giudice di primo grado all'utilizzo della lettera “J” nell'ambito del progetto “ . Secondo la prospettazione dell'appellante, da un lato il CP_3
Giudice avrebbe correttamente riconosciuto i fini meramente descrittivi del marchio, mentre, dall'altro lato, avrebbe erroneamente ravvisato una condotta di contraffazione, in palese contrasto con la normativa in materia di marchi. Di contro, l'appellata sottolinea come il abbia dato una lettura Parte_1 sostanzialmente strumentale della sentenza.
Da ultimo, la Corte è chiamata a sindacare sull'appello incidentale, con il quale chiede, in parziale CP_1 riforma della sentenza, il riconoscimento del danno subito in conseguenza della contraffazione, da parte del
, dei marchi di sua esclusiva titolarità. Parte_1
Costituiscono invece fatti non contestati il deposito presso SIAE del 27 novembre 2019, l'invio dell'e-mail contenente la presentazione ufficiale dell'app “ in data 19 febbraio 2020, e la pubblicazione del CP_3 gioco “JOFC” il 16 dicembre 2020.
Non risultano coperti da giudicato interno i capi della sentenza relativi all'ordine di inibitoria e al ritiro/cancellazione presso SIAE. Dall'atto d'appello emerge infatti – pur senza autonoma espressa conclusione – la contestazione dei presupposti di tali statuizioni e la richiesta di accertare la legittimità dell'operato dell'appellante, con conseguente devoluzione al giudice di secondo grado anche di detti capi.
In ogni caso, trattandosi di statuizioni meramente consequenziali e prive di autonomia rispetto all'accertamento della contraffazione, esse seguono la sorte del capo principale: se la violazione del marchio
è esclusa, i provvedimenti inibitori e l'ordine di ritiro vanno parimenti riformati;
se la violazione è confermata, essi permangono.
6. Motivi della decisione
6.1 Sull'accertamento della natura dell'opera dell'ingegno dell'app “J-Game” e in merito all'ipotesi di plagio
In via generale, la protezione del diritto d'autore postula il requisito dell'originalità e della creatività, consistente non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero della sua soggettività. Del resto, il carattere creativo e la novità dell'opera sono elementi costitutivi del diritto d'autore sull'opera dell'ingegno (cfr. da ultimo Cass. Sez. I Ord. 10 febbraio 2025, n. 3393; Cass.
Sez. I 29 maggio 2020, n. 10300).
Per costante giurisprudenza di legittimità, originalità e creatività, ai fini della tutela autoriale, sussistono anche quando l'opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti (Cass. 13 giugno 2014, n. 13524; cfr. pure: Cass. 2 dicembre
1993, n. 11953; Cass. 12 marzo 2004, n. 5089; Cass. 28 novembre 2011, n. 25173); la creatività, poi, consiste non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, pagina 10 di 22 ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere d'autore, come
è ovvio nelle opere degli artisti, le quali tuttavia sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale rileva per l'ottenimento della protezione (Cass. 28 novembre 2011, n. 25173, cit.). Tale ricostruzione si coordina con i principi elaborati dalla Corte di giustizia in ordine ai requisiti di originalità ed identificabilità dell'opera. Secondo CGUE, la nozione di «opera» che figura nella dir. 2001/29/CE implica che esista un oggetto originale, nel senso che detto oggetto rappresenta una creazione intellettuale propria del suo autore, anche se la qualifica di opera è riservata agli elementi che sono espressione di tale creazione (CGUE 16 luglio 2009, , C-5/08; CGUE 13 Per_3 novembre 2018, Levola Hengelo, C-310/17; CGUE 12 settembre 2019, C-683/17). Perché un Per_4 oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo (CGUE 10 dicembre 2011, Painer, C 145/10;
CGUE 7 agosto 2018, C-161/17; CGUE 12 settembre 2019, Cofemel, cit.,); la nozione di Per_5
«opera», poi, importa necessariamente l'esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività (CGUE 13 novembre 2018, Levola Hengelo, cit.; CGUE 12 settembre 2019, Cofemel, cit.,).
Tenuto conto che la presente controversia concerne un quiz contest online, il Giudice di prime cure, pur riconoscendo le differenze proprie del mezzo telematico, ha ritenuto – alla luce dell'evoluzione dei media – che la tutela prevista per i format televisivi possa essere estesa, mutatis mutandis, anche ai format diffusi online;
tale ricostruzione appare condivisibile e, ad ogni buon conto, non è stata oggetto di contestazione.
In assenza di una normativa che ne delinei il contenuto, la nozione di format deve essere ricostruita facendo riferimento alla formulazione contenuta nel bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994: “un'opera dell'ingegno avente struttura originale esplicativa e compiuta nell'articolazione delle sue fasi sequenziali e tematiche, idonea ad essere rappresentata in un'azione radiotelevisiva o teatrale, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli. Ai fini della tutela, l'opera deve comunque presentare i seguenti elementi qualificanti: titolo, struttura narrativa di base, apparato scenico e personaggi fissi”.
In ordine alla qualificazione dell'app “ come opera dell'ingegno, la difesa dell'appellante ha CP_3 illustrato una serie di caratteristiche dell'applicazione, anche mediante una tavola sinottica, e ha altresì proposto un raffronto tra “ e altri format ritenuti affini, quali “Better”, “PokerStar” e, CP_3 naturalmente, “JOFC”.
L'appellante, inoltre, ha fornito una descrizione del funzionamento dell'applicazione . Secondo CP_3 quanto rappresentato, infatti, si tratterebbe di un gioco a quiz strutturato su cinque domande, strettamente connesse all'andamento del campionato della (o, eventualmente, di altro club sportivo), nonché CP_1 alle prestazioni della squadra, alle curiosità legate a calciatori, partite e storia del club, e a pronostici calcistici. Il meccanismo di gioco si articolerebbe in modo tale da attribuire un punteggio per ogni risposta corretta ovvero, in alcuni casi, anche per la semplice partecipazione al quiz. Tale sistema consentirebbe agli pagina 11 di 22 utenti registrati di accumulare punti e di partecipare a un campionato virtuale, articolato in classifiche aggiornate su base settimanale e stagionale;
ogni settimana, sulla base di una classifica parziale, verrebbe individuato un vincitore. L'applicazione prevederebbe l'assegnazione di premi a cadenza periodica, sia tramite sorteggio, sia in favore dei migliori classificati della settimana o della stagione;
il design dell'app includerebbe anche spazi e banner per coinvolgere direttamente gli sponsor.
In aggiunta, ha descritto la propria applicazione come “un cocktail libero e creativo di caratteristiche Parte_1
e funzionalità che costituiscono un unicum nel suo genere”, rivendicandone l'originalità e il valore innovativo. A sostegno di tale affermazione, la difesa ha evidenziato che, successivamente alla pubblicazione del gioco
“JOFC” sulla piattaforma del sito ufficiale si sarebbe verificato un sensibile e duraturo aumento CP_1 del traffico e delle interazioni sulla piattaforma, interpretando tale dato come indicativo della capacità del prodotto di soddisfare una domanda di mercato fino ad allora inespressa.
La difesa della società sportiva, per contro, ha contestato l'esistenza dei requisiti di novità, creatività e compiutezza espressiva del format “J-Game”, sostenendo altresì l'assenza di prova circa l'effettivo sviluppo del progetto. Ha inoltre eccepito la violazione del diritto di difesa, rilevando come l'appellante non abbia prodotto in giudizio né una copia del format depositato presso la SIAE, né una versione dell'applicazione.
A supporto della propria posizione, ha infine evidenziato le evidenti somiglianze dell'app “ con CP_3 numerosi altri giochi a quiz o a premi basati su pronostici sportivi già presenti sul mercato.
Tale primo motivo di appello non può trovare accoglimento.
Ai fini della configurabilità della tutela come opera dell'ingegno, la ricordata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, pur potendosi prescindere da una assoluta novità ed originalità, e operando nell'ambito di un concetto di creatività pur sempre soggettivo, è necessario che il format presenti alcuni elementi qualificanti.
In particolare, il format deve presentare “delle articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma” (Cfr. Cass. Sez. I Sent. 27 luglio 2017, n. 18633; Cass. Sez I sent. 17 febbraio 2010, n.
3817).
Con riferimento al concetto giuridico di creatività, la Suprema Corte ha affermato che un'opera dell'ingegno può beneficiare della tutela a condizione che “sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché
l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia”
(cfr. Cass. sez. I sent. 2 dicembre 1993, n. 11953; Cass. sez. I sent. 12 marzo 2004, n. 5089); e, con specifico riguardo al concetto di creatività applicato ai format, la giurisprudenza afferma che il carattere creativo possa ritenersi sussistente qualora il format presenti taluni elementi del tutto originali, i quali ne connotino in maniera determinante l'intera struttura, ovvero quando la combinazione di elementi anche noti risulti comunque nuova e peculiare, tale da conferire al format un profilo di novità e originalità idoneo a pagina 12 di 22 qualificarlo come opera frutto di un'autonoma attività creativa (cfr. Cass. sez. I sent. 16 giugno 2011, n.
13249).
Nel caso di specie, la documentazione prodotta non consente di cogliere il presunto apporto creativo di “J-
Game”, né risultano individuati con precisione gli elementi di originalità. Pertanto, non rilevano quei connotati tipici affermati dalla giurisprudenza di legittimità che possano fondare una tutela autoriale ai sensi della normativa vigente.
In primo luogo, occorre evidenziare come molte delle caratteristiche riscontrate nel format “J-Game” siano rinvenibili anche in altri giochi già presenti sul mercato. La riconducibilità di tali elementi a soluzioni preesistenti conferma la mancanza dei requisiti essenziali necessari per il riconoscimento della tutela autoriale.
In secondo luogo, la carenza di specificità delle caratteristiche invocate dal emerge con Parte_1 evidenza dalla stessa tabella sinottica prodotta in atti, ove la quasi totalità delle caratteristiche elencate si limita a richiamare, in termini generici, la tematica dei pronostici calcistici. È opportuno rilevare come i meccanismi fondati sulla previsione di risultati sportivi costituiscano una prassi largamente diffusa nel mercato di riferimento, trovando applicazione in una pluralità di format già noti, consolidati e liberamente accessibili al pubblico. Anche a voler tener conto della combinazione di tali pronostici con gli ulteriori elementi indicati dall'appallante, tale articolazione complessiva risulta comunque priva dei requisiti di originalità e creatività richiesti dalla normativa vigente. In tale contesto, la tutela del diritto d'autore non assiste l'inventore di un gioco per pronostici che non concreti né un'opera dell'ingegno, né la soluzione originale di un problema tecnico, ma si colleghi a concorsi già noti, mutandone semplicemente gli eventi da pronosticare o i relativi simboli o la schedina di gioco (Cass. civ- Sez. I ord. n. 21564 del 27 luglio 2021), né, in tema videogioco calcistico basato su quiz e pronostici, qualsiasi schema di gioco può assurgere ad opera dell'ingegno, costituendo o potendo costituire espressione di una delle infinite piccole varianti ai giochi preesistenti, senza che sia pensabile attribuire a ognuna di esse tutela autoriale.
In aggiunta, occorre rilevare come le affermazioni formulate dall'appellante risultino prive di qualsivoglia supporto oggettivo, non essendo accompagnate da riscontri di natura tecnica ovvero elementi fattuali idonei a corroborarne la fondatezza. A conferma di ciò, si rinvia al doc. 1 del fascicolo di primo grado, relativo al deposito presso la SIAE, e al doc. 6, costituito dall'email inviata dal al da Parte_1 Per_2 tali documenti non emerge una descrizione specifica del carattere creativo del format, né elementi idonei a evidenziarne l'originalità in termini giuridicamente rilevanti.
In definitiva, l'applicazione “J-Game” non appare qualificabile come opera dell'ingegno e, pertanto, viene meno il presupposto stesso dell'asserito . Pt_3
pagina 13 di 22 Nondimeno, in linea con le valutazioni al riguardo espresse dal giudice di prime, anche in ragione della propugnata sussunzione della medesima condotta sub speciae di concorrenza parassitaria, va ribadita la sussistenza di una serie di differenze riscontrate dal Giudice tra l'app “ e il gioco “JOFC”. CP_3
Il format “ , ideato dal con la collaborazione di Evotech Italia s.r.l, si configura come CP_3 Parte_1 un'applicazione per smartphone, rivolta a un pubblico indistinto di utenti. La struttura del gioco si fonda su un meccanismo di gioco a quiz, articolato in cinque domande, le quali vertono non soltanto su curiosità relative ai giocatori e alle partite della squadra, ma anche su pronostici calcistici. L'obiettivo del format è quello di promuovere l'engagement e la fidelizzazione dei tifosi nei confronti del club sportivo, attraverso un'esperienza ripetibile, accessibile e competitiva. Il sistema prevede un'unica classifica degli utenti, con la possibilità di ottenere premi sotto forma di gadget. La monetizzazione dell'app avviene principalmente attraverso l'inserimento di banner pubblicitari e la presenza di sponsor.
Distintamente, il format “JOFC”, ideato congiuntamente dalle società e QMI, si configura come CP_1 un gioco a quiz integrato all'interno della piattaforma “MyGameRoom”, accessibile esclusivamente tramite il sito ufficiale e riservato ai soli tifosi iscritti allo Juventus Football Fan Club. Questo progetto si CP_1 inserisce in una più ampia iniziativa del club volta a consolidare il rapporto con la propria tifoseria, offrendo un'esperienza interattiva e dedicata. Il format prevede un sistema di classifica distinto: una dedicata ai singoli tifosi, determinata in base al numero di risposte esatte, e una relativa al Fan Club, calcolata sommando i punteggi di tutti gli utenti appartenenti al Fan Club. È prevista altresì la distribuzione di gadget esclusivi, con l'obiettivo di premiare la partecipazione e la fidelizzazione degli utenti.
Sulla scorta di quanto appena esposto, emergono con chiarezza le differenze che contraddistinguono i due format, le quali escludono la configurabilità di un'ipotesi di plagio, non solo per carenza del primum conparationis (l'opera d'ingegno tutelabile), ma anche per il dato oggettuale e fenomenico conseguente alla differente operatività dei due format.
In conclusione, mancando il prodotto dell'appellante degli elementi costitutivi minimi di creatività e originalità necessari alla propugnata qualifica dello stesso quale opera dell'ingegno, onde non può configurarsi plagio, in linea con quanto statuito nella sentenza gravata.
6.2 Sull'asserito errore percettivo tra piattaforma e gioco.
La Corte è altresì chiamata a valutare la sussistenza o meno dell'asserito errore compiuto dal Giudice di prime cure, il quale avrebbe confuso la piattaforma “MyGameRoom” con il gioco “JOFC”.
Secondo quanto prospettato dalla difesa dell'appellante, tale equivoco avrebbe indotto il Giudice a ritenere, erroneamente, che la creazione del gioco “JOFC” fosse antecedente sia alle comunicazioni intercorse tra il e i dipendenti di sia alla registrazione presso la SIAE. Parte_1 CP_1
Al riguardo, tuttavia, la piana lettura della ricostruzione dei fatti operata in sentenza, ove testualmente si legge che “parte attrice ha scoperto che sul sito ufficiale della convenuta era disponibile, nella sezione “MyGameRoom”, un pagina 14 di 22 online quiz contest denominato JOFC” esclude in modo inequivocabile l'errore percettivo e/o rappresentativo dei fatti da parte del primo giudice. Ciò detto, la delibazione del primo giudice riposa altresì su uno scrutinio complessivo – e affatto irragionevole o affetto da mende manifeste – dell'universo documentale agli atti.
I documenti prodotti da parte appellata, nel loro complesso, attestano l'esistenza, sin dal 2019, di un percorso progettuale autonomo volto a sviluppare un format di fan engagement comprensivo di meccaniche ludiche, quiz e sistemi premianti, poi evoluto nella piattaforma JOFC. In particolare, dai documenti nn. 5, 6A e 6B emerge la trasmissione, nel luglio-agosto 2019, da parte di QMI a di CP_1 una proposta di piattaforma interattiva (“Unique Platform” / “Fan Engagement”) con previsione di contest articolati in più fasi e quiz a risposta multipla;
dai documenti nn. 7 e 8 risulta, rispettivamente,
l'approvazione del progetto da parte di nell'ottobre 2019 e la predisposizione della scrittura CP_1 privata con allegato tecnico recante tali componenti di gioco;
il documento n. 9, del marzo-aprile 2020, conferma la prosecuzione di tale tracciato progettuale, pur non essendo ancora stato implementato un contest in quella fase. I documenti nn. 53-60, costituiti da corrispondenza interna e planning operativi del novembre-dicembre 2020, attestano infine la fase di sviluppo avanzato della componente contest, in continuità con le linee ideative del 2019. Da tale materiale probatorio – tutto anteriore ovvero comunque autonomo rispetto ai contatti intervenuti nel febbraio 2020 con l'appellante – emerge una progressione progettuale coerente e preesistente, che esclude possa ritenersi dimostrata un'attività imitativa derivata dalle interlocuzioni avute con il sig. . Parte_1
Sicché, confutata l'originalità tutelabile del format dell'appellante, nonché la sovrapponibilità operativa di
JOFC a anche il dato storico della priorità cronologica di quest'ultimo appare quanto meno CP_3 malcerto.
Tale motivo va senz'altro rigettato.
6.3 La CTU richiesta.
L'appellante reitera la richiesta di CTU sull'account di posta elettronica del al fine di verificare la Per_2 presenza di e-mail contenenti riferimenti all'applicazione “J-Game” ovvero al successivi al Parte_1 giorno 1° febbraio 2020. Secondo quanto dedotto dalla difesa dell'odierno appellante, la suddetta richiesta si fonderebbe sulla ragionevole supposizione che il manager della abbia condiviso con i propri CP_1 colleghi le informazioni acquisite riguardo l'app “ , in vista dello sviluppo del gioco “JOFC”, già CP_3 respinta dal primo giudice, siccome ritenuta esplorativa e, peraltro, sostanzialmente inutile ai fini della decisione.
Costituisce jus receptum, costantemente riaffermato in sede di legittimità, il principio secondo il quale l'indagine peritale “non può essere utilizzat[a] al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negato qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di pagina 15 di 22 prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (in luogo di molte, cfr. Cass. sez. III, ord. 31 marzo 2025, n. 8498; Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218).
Invero, la richiesta istruttoria si fonda unicamente sulla mera supposizione che il possa aver Per_2 condiviso con altri dipendenti della dopo aver ricevuto la presentazione di informazioni CP_1 CP_3 acquisite dall'odierno appellante. Tuttavia, l'istanza non individua destinatari, contenuti, riferimenti temporali specifici o circostanze concrete idonei a circoscrivere l'oggetto dell'accertamento, né allega alcun elemento indiziario a sostegno dell'asserita esistenza delle comunicazioni invocate.
Ne deriva che la consulenza richiesta è volta, in realtà, a ricercare se esistano elementi probatori non previamente allegati e specificamente individuati, così supplendo alle carenze probatorie della parte istante.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, la CTU non può essere utilizzata per esplorare l'eventuale esistenza di fatti non provati né allegati in modo puntuale. Pertanto, il motivo non può trovare accoglimento.
6.4 Sull'ipotesi di concorrenza sleale
La Corte è investita altresì della questione concernente l'asserito errore di diritto, dedotto in relazione all'errata e alla falsa applicazione dell'art. 2598 cc, oltre che ex art. 111, co. 6 Cost., art. 132, n. 4 c.p.c., per omessa motivazione in ordine alla sussistenza di una condotta qualificabile come concorrenza sleale.
Anche tale motivo è infondato, alcun vizio motivazionale potendosi al riguardo riscontrare.
In primo luogo, testualmente infondata è la censura di non liquet, ove si abbia cura di leggere lo specifico punto in cui il tribunale ha chiaramente affermato che “le medesime considerazioni di cui sopra escludono, parimenti, anche l'ipotesi di concorrenza sleale”.
Ove poi ci si intenda dolere dell'apparente concisione di tale passaggio motivazionale, va ricordato che l'asserita condotta lesiva muove, in entrambe le prospettazioni attoree, dal medesimo sostrato fattuale: la pretesa appropriazione, da parte di del format “ mediante lo sviluppo del gioco “JOFC”. CP_1 CP_3
Tale premessa fattuale — che l'appellante sussume a fondamento della tutela autoriale e, in via subordinata, della concorrenza parassitaria ex art. 2598, n. 3, c.c. — è stata puntualmente scrutinata dal Tribunale, che ne ha escluso la rilevanza giuridica per difetto sia di creatività tutelabile, sia di effettiva sovrapponibilità tra i due format. Una volta escluso il presupposto creativo-identificativo dell'opera, e accertata la diversità strutturale e funzionale dei prodotti, risulta conseguenziale e non bisognevole di ulteriore sviluppo argomentativo la parallela esclusione dell'illecito concorrenziale. La relatio operata dal giudice di prime cure, pertanto, lungi dal denotare apoditticità, discende logicamente dal medesimo vaglio causale, che è comune ai due profili di censura.
Infine, deve escludersi che la mancata risposta alle comunicazioni inviate dall'appellante integri, di per sé sola, una condotta contraria ai canoni di correttezza professionale, essa risolvendosi in un mero pagina 16 di 22 comportamento omissivo insuscettibile di ledere, autonomamente considerato, la sfera concorrenziale altrui.
Né risulta che tale circostanza, già in primo grado, fosse stata prospettata, quale autonoma condotta sleale, con la conseguenza che il Tribunale non era tenuto a fornire sul punto distinta motivazione. L'argomento valorizzato dall'appellante vale, dunque, solo quale elemento narrativo a sostegno della ricostruzione alternativa dei fatti, e come tale non assume rilievo decisivo ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 2598 cc
Nel caso di specie, dunque, non emerge alcun tipo di comportamento rilevante ai fini della configurabilità della concorrenza sleale.
6.5 In ordine all'utilizzo della lettera “J” e alla condotta contraffattiva
La Corte è chiamata a pronunciarsi in merito all'utilizzo della lettera “J” nell'ambito del progetto CP_3
e sulla relativa condotta contraffattiva accertata dal Tribunale di Torino.
L'appellante contesta la motivazione del Giudice di primo grado, ritenendola contradditoria, laddove dapprima riconosce che il avrebbe “chiamato l'applicazione con finalità descrittiva per Parte_1 CP_3 presentarla alla convenuta e non per venderla a terzi”, mentre poi conclude per ritenere “che l'avvenuta registrazione alla SIAE dell'applicazione con tale denominazione seguita dall'offerta in vendita alla stessa parte convenuta siano elementi, in realtà, sufficienti per integrare i presupposti della violazione dei marchi in oggetto”. Al contrario, la difesa della società sportiva contesta con fermezza l'interpretazione fornita da , definendola distorta e fuorviante, Parte_1 in quanto radicata sull'estrapolazione parziale di singole parole o frasi della motivazione impugnata, con conseguente alterazione del senso complessivo del testo.
Nel caso di specie, non è contestato che la lettera “J” costituisca marchio registrato di proprietà della
, né che il ne abbia fatto uso attribuendola al format denominato “J- Controparte_1 Parte_1
Game”, riferendosi espressamente al medesimo club e alla platea dei suoi tifosi. In tale contesto, rileva che, ai sensi dell'art. 20 c.p.i., costituisce uso vietato del marchio anche l'impiego del segno “nel commercio”, ossia in vista di uno sfruttamento economico, indipendentemente dalla sua effettiva immissione sul mercato.
L'art. 21 c.p.i., oltre a disciplinare l'uso descrittivo conforme ai canoni della correttezza professionale, non può escludere il profilo della contraffazione quando l'uso del segno è funzionalmente destinato a contraddistinguere un prodotto economico collegato al titolare del marchio.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia, (Arsenal PL v , C-206/01), ha CP_1 Persona_6 chiarito che “è irrilevante che, nel contesto di tale uso, il segno sia percepito come distintivo di sostegno o affiliazione” al titolare del marchio, laddove tale uso è idoneo a comprometterne la funzione essenziale di garanzia dell'origine, sicché l'uso di un segno identico al marchio, anche quando è percepito come “badge of support or loyalty”, integra violazione se è idoneo a comprometterne la funzione essenziale di garanzia dell'origine.
pagina 17 di 22 Nel caso in esame, come già illustrato, l'appellante ha anzitutto denominato il format “J-Game”, collocandolo quello stesso segno “J” oggetto del marchio e lo ha proposto al titolare per CP_1 sfruttamento economico. L'utilizzo non può essere considerato mera comunicazione interna o trattativa riservata, non potendosi, del resto, parlare di un'interlocuzione effettiva a fronte di quel silenzio opposto CP_ dal e di cui l'appellante, parimenti, si duole: l'intera struttura del format, la destinazione ad una piattaforma di fan engagement, la denominazione scelta, l'offerta commerciale sono elementi che dimostrano la funzione schiettamente distintiva del segno. La circostanza che la proposta fosse rivolta al solo titolare del marchio non esclude la violazione: l'offerta, la denominazione e il deposito SIAE costituiscono atti idonei ai sensi dell'art. 20 c.p.i. ad integrare la fattispecie della contraffazione, in quanto destinati a finalità di sfruttamento economico. Né muta la qualificazione della condotta il fatto che l'utilizzo del segno, inizialmente, sia stato prospettato all'attenzione del titolare del marchio, al fine di conseguirne l'autorizzazione. Nel caso di specie, a fronte della dichiarata destinazione ad impiego commerciale del marchio (art. 20 c.p.i.) e della sua funzione di contraddistinguere un prodotto economico collegato al titolare del marchio, la diversa resa grafica della lettera ovvero dall'aggiunta del termine “Game” non possono che assumere un rilievo del tutto secondario e recessivo. La valenza distintiva della J, al postutto, non è neppure materia d'indagine, poiché riposa sulla stessa dichiarazione dell'appellante che ha affermato che la lettera “J” rappresenta una contrazione del nome “ , con cui contrassegnare quel J-Game CP_1 strutturato – juxta alligata – su cinque domande, strettamente connesse all'andamento del campionato della
Juventus, nonché alle prestazioni della squadra Juventus, alle curiosità legate a calciatori della Juventus, partite e storia del club e a pronostici calcistici relativi alla Juventus. CP_1
In ultima analisi, non è dunque questa Corte a dover scrutinare se “J” evochi Juventus: è l'appellante ad attribuirle tale funzione.
È evidente, poi, che l'eventuale, prospettata applicabilità del medesimo format a squadre diverse non elimina il carattere contraffattivo dell'uso del segno nella fattispecie in esame.
In altri termini: l'offerta al titolare non sterilizza la contraffazione;
ne evita, semmai, effetti successivi e, parimenti, l'indifferenziata replicabilità non elimina la violazione, dimostrandone semmai l'attitudine astratta.
In tale quadro, l'ordine inibitorio disposto dal Tribunale è pienamente conforme ai princìpi del Codice della proprietà industriale (art. 124 c.p.i.), poiché mira a prevenire la diffusione o l'utilizzazione del segno in assenza di autorizzazione. Parimenti, l'ordine di ritiro della registrazione SIAE appare legittimo quale misura conformativa e preventiva, volta a evitare che l'opera denominata “ possa essere utilizzata CP_3 successivamente come titolo di legittimazione all'uso del segno.
Il presente motivo di gravame va respinto.
6.6 In merito al risarcimento del danno pagina 18 di 22 Da ultimo, la Corte è chiamata a valutare il mancato riconoscimento del risarcimento del danno derivante dalla lesione dei diritti di esclusiva sui marchi di titolarità CP_1
Il motivo di appello incidentale proposto da è infondato. CP_1
In tema di tutela del diritto d'autore – fattispecie per molti profili sovrapponibile, attesa la natura di diritto assoluto del bene protetto – la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la violazione di un diritto di esclusiva integra di per sé la prova dell'esistenza del danno, restando a carico del titolare del diritto medesimo solo l'onere di dimostrarne l'entità” (Cass. sez. III, 15 aprile 2011, n. 8730), senza che possa “escludersi, in concreto, possa essere fornita la prova dell'insussistenza di danni risarcibili, ma il giudice di merito è tenuto a darne un'adeguata giustificazione”
(Cass. sez. I, 22 giugno 2016, n. 12954) e “sempre che l'autore della violazione non fornisca la dimostrazione dell'insussistenza, nel caso concreto, di danni risarcibili” (Cass. sez. I, ord. 13 dicembre 2021, n. 39763).
Analoghi principi informano la tutela del marchio, in relazione alla quale l'art. 125, co. 2, d.lgs. n. 30/2005
– nel consentire la liquidazione del lucro cessante in base al c.d. “giusto prezzo del consenso” – introduce
“una tecnica di semplificazione probatoria, riferita all'ammontare del danno, che non esonera dalla dimostrazione dello stesso, anche mediante indizi e presunzioni” (Cass. sez. I, 13 settembre 2021, n. 24635).
Facendo applicazione dei richiamati principi al caso in esame, giova premettere che la contraffazione risulta correttamente accertata, atteso che l'uso del segno si è concretato in una denominazione identificativa (“J-
Game”) destinata allo sfruttamento economico e accompagnata da atti preparatori univoci (deposito SIAE, proposta commerciale al titolare).
Tuttavia, la condotta illecita è rimasta circoscritta all'interlocuzione con il titolare del marchio, senza alcuna esternalizzazione dell'applicazione verso il pubblico né alcun atto di effettiva immissione o circolazione nel mercato. Tale delimitazione fattuale, pur non elidendo la qualificazione contraffattoria, incide necessariamente sulla verifica dell'an del danno, mancando qualsiasi proiezione lesiva idonea a determinare pregiudizi patrimoniali o reputazionali.
In tale cornice, la parte appellante incidentale non allega né prova un concreto pregiudizio economico, limitandosi a richiamare criteri astratti di commisurazione (royalties di mercato) privi di ancoraggio alle peculiarità della vicenda concreta e inidonei, da soli, a soddisfare l'onere probatorio posto dall'art. 125 c.p.i. È appena il caso di soggiungere che l'onere di allegazione dei fatti generatori del danno — distinto e logicamente anteriore rispetto alla sua quantificazione — incombe in via esclusiva sul titolare della privativa, secondo lo schema bifasico dell'art. 125 c.p.i. e la richiamata giurisprudenza che esclude automatismi risarcitori in materia di diritti di esclusiva. Né il criterio del “giusto prezzo del consenso” può operare in funzione sostitutiva di tale allegazione, solo in ragione del prestigio del segno: esso presuppone la rappresentazione di una fattispecie concretamente idonea a produrre un'utilità perduta o un pregiudizio economicamente apprezzabile.
pagina 19 di 22 Nel sistema del c.p.i. la tutela del marchio non conosce forme di punitive recovery: l'allegazione del danno costituisce snodo indefettibile della domanda risarcitoria.
La totale assenza, nel caso di specie, di elementi fattuali anche solo astrattamente riferibili a una penetrazione sul mercato, a un uso concorrenziale ovvero a un pregiudizio reputazionale del marchio — condotta rimasta confinata ad un interlocutore unico e mai tradottasi in circolazione economica — rende impossibile, prima ancora che ingiustificato, l'innesto del meccanismo restitutorio di cui all'art. 125 c.p.i.
Laddove difettino i presupposti minimi dell'illecito produttivo di danno, la pretesa risarcitoria si risolverebbe in una sanzione privata contra legem, incompatibile con la fisiologia della responsabilità civile, la cui natura compensativo-ripristinatoria non subisce deroga in ambito di privative industriali: l'art. 125 c.p.i. abilita una semplificazione nel quantum, ma non consente un'applicazione dell'equa royalty in funzione punitiva o sganciata dalla fattispecie concreta, presupponendo pur sempre la configurazione di un danno giuridicamente apprezzabile.
Solo a fronte di tali allegazioni — idonee a delineare il pregiudizio e a rendere giuridicamente plausibile la perdita di valore o di occasione economica — può darsi ingresso a presunzioni semplici o all'attivazione di mezzi istruttori, ivi compresa, ove residui un margine tecnico di accertamento, la consulenza contabile, in funzione della quantificazione del danno. Diversamente opinando, la prova verrebbe surrettiziamente traslata sull'istruttoria officiosa, in contrasto con la struttura dell'art. 125 c.p.i., che, come già ricordato, presuppone la previa allegazione specifica dell'an del danno — onere che, nel caso di specie, non è stato assolto.
In simile cornice fattuale, la pretesa risarcitoria finirebbe per trasmodare in una forma di reazione meramente punitiva, estranea al sistema dell'art. 125 c.p.i., che postula pur sempre un danno — anche minimo — giuridicamente apprezzabile e quantificabile. Ed infatti, secondo la corrente interpretazione di legittimità, l'art. 125 c.p.i., pur introducendo criteri di significativa semplificazione della prova con riferimento al quantum, non istituisce una forma di responsabilità punitiva né consente di prescindere dall'accertamento dell'an del danno. Come ribadito dalla Corte di Cassazione, “il danno da violazione del marchio non è presunto in re ipsa, ma deve essere allegato e provato, anche mediante presunzioni semplici” (Cass. civ., sez.
I, 13 settembre 2021, n. 24635), senza che il richiamo all'art. 125 c.p.i. possa elidere l'onere probatorio quanto alla sua sussistenza.
Non può dunque sostenersi – né la stessa lo sostiene – che dall'accertata contraffazione discenda CP_1 automaticamente un danno in re ipsa. La parte appellante incidentale, peraltro, non invoca tale meccanismo automatico, tentando invece di ancorare la propria pretesa ad un parametro astratto (royalty di mercato), che tuttavia non trova riscontro nel concreto atteggiarsi dei fatti di causa, non essendo allegato né provato alcun effettivo sfruttamento, perdita di chance, o indebolimento della capacità distintiva del segno;
pagina 20 di 22 pregiudizi che, quando sussistono, emergono di regola – ma non nel caso in esame – dalla stessa dinamica fattuale della contraffazione.
In assenza di allegazioni e riscontri relativi a un effettivo danno patrimoniale o a finalità abusive eccedenti la prospettazione rivolta al titolare, il riconoscimento del risarcimento integrerebbe una forma di sanzione civile atipica, estranea al sistema e incompatibile con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha escluso la configurabilità, nel nostro ordinamento, di automatismi risarcitori di natura meramente punitiva (Cass., S.U., 5 luglio 2017, n. 16601).
Né potrebbe trovare applicazione, nel peculiare caso di specie, il criterio del “giusto prezzo del consenso”, atteso che esso presuppone un uso effettivo o almeno potenzialmente remunerabile del segno, mentre nella specie l'interlocuzione si è arrestata alla sola proposta di licenza formulata al titolare, senza che si sia mai verificata alcuna utilizzazione economica del marchio che potesse dar luogo ad un lucro cessante parametrabile. Diversamente opinando, si finirebbe per introdurre, contra legem, una vero e proprio “prezzo del dissenso”, equivalente alla remunerazione di un uso mai avvenuto e concettualmente estraneo al sistema dell'art. 125 c.p.i.
La disciplina della privativa, pur disponendo fermezza nella tutela, non prescinde dalla necessità della misura nel rimedio. Nel caso in esame, la prima è assicurata dall'inibitoria; la seconda impone di non riconoscere un danno che né la prova, né la logica della vicenda consentono di ravvisare. Con simmetria tra norma e fatto, la decisione di prime cure merita conferma anche sul punto.
6.7 In ordine alle spese di lite
Stante la soccombenza reciproca, discendente dal rigetto tanto dell'appello principale come di quello incidentale, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese del presente grado.
Non ricorrono, infatti, ragioni per valorizzare un differente “peso” delle rispettive soccombenze, non potendosi attribuire rilievo, nel caso di specie, alla mera pluralità dei motivi dell'appello principale rispetto all'unicità di quello incidentale. Invero, pur nella molteplicità delle censure hinc et inde formulate, l'esame dei gravami ha postulato la rivalutazione di una vicenda unitaria, rispetto alla quale le doglianze non risultano suscettibili di una distinta ed economicamente graduabile considerazione, nell'ambito di controversia di valore indeterminabile.
Di contro, il rigetto di entrambi i gravami integra il presupposto per l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quarter, D.P.R. 115/2002, a carico, rispettivamente, dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
pagina 21 di 22 La Corte di Appello di Torino, Sezione Quinta Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza n. 3872/2023 del Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello e l'appello incidentale;
- conferma integralmente, per l'effetto, la sentenza di primo grado;
- compensa tra le parti spese e competenze di lite;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui l'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 a carico dell'appellante in via principale e dell'appellante in via incidentale.
Così deciso Sezione Quinta Civile della Corte di Appello di Torino, nella camera di consiglio del 28 ottobre
2025
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Quinta sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere dr.ssa Bruno Conca Consigliere Istruttore
All'esito della camera di consiglio del 28 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel R.G. 442/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
EP PP IA LA AL (C.F. ), ES PO C.F._2
(C.F. ) ed RD AL (C.F. , elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliato presso lo studio di questi, sito in Torino, Corso Francia n. 25, per procura speciale ex art. 83, 3° co., c.p.c.
Parte appellante
Contro
(P.IVA , rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
UC RE (C.F. ), IA AF (C.F. ) e C.F._5 C.F._6
(C.F. ), con domicilio eletto presso lo studio Controparte_2 C.F._7 dei quali a Milano, Via Brera n. 6, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione nel presente grado, ex art. 83, 3°co., c.p.c.
Parte appellata-appellante incidentale
Oggetto: diritto d'autore-marchio-concorrenza sleale
pagina 1 di 22
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta.
In via principale e in accoglimento dell'appello proposto, riformarsi l'impugnata sentenza del Tribunale di Torino, Sezione
Specializzata in materia di impresa, n. 3872/2023 pubblicata in data 11 ottobre 2023, e per l'effetto:
- Accertare e dichiarare che il format di contest online denominato in via provvisoria è opera nuova e creativa;
CP_3
- Accertare conseguentemente il plagio del format dell'opera compiuta dalla convenuta con la realizzazione e CP_3 commercializzazione del prodotto denominato JOFC;
- Accertare la condotta sleale e anticoncorrenziale della convenuta in ordine ai fatti descritti in narrativa, in quanto ha sfruttato in modo parassitario l'idea condivisa in ambito strettamente privato e confidenziale dal Parte_1 attuando una condotta del tutto contraria ai principi della correttezza professionale appropriandosi dell'altrui attività imprenditoria e tradendo le aspettative di collaborazione;
- Accertare e dichiarare che l'utilizzo della lettera “J” e del nome “ da parte del è stato CP_1 Parte_1 legittimo in quanto avvenuto in contesto riservato, nei soli confronti della convenuta e per fini meramente descrittivi.
Per l'effetto:
- Emanare sentenza di condanna generica a carico della e disporre la prosecuzione del Controparte_1 giudizio ex art. 278 c.p.c. per la liquidazione del danno;
- Condannare la società appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Disporre la consulenza tecnica d'ufficio sull'account di posta elettronica “ ” al fine di Email_1 accertare la presenza di e-mail contenenti precisi riferimenti al gioco o al sig. (e-mail: CP_3 Parte_1 successivi al 1° febbraio 2020 fino almeno a tutto il 2021)”. Email_2
Parte appellata-appellante incidentale
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, disattesa ogni contraria domanda, allegazione, eccezione, deduzione, impugnazione ed istanza, così giudicare:
- In via principale, respingere l'appello avversario, in quanto assolutamente infondato in fatto e in diritto, rigettando ogni domanda, eccezione, deduzione, istanza (anche istruttoria) avversaria;
- In via di appello incidentale, in riforma in parte qua, come richiesto in atti, per i motivi tutti di cui in narrativa, della Sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n. 3872/2023 e pubblicata
pagina 2 di 22 in data 11 ottobre 2023 ad esito del procedimento n. R.G. 13293/2021, accogliendo le seguenti conclusioni formulate da in primo grado: CP_1
“nel merito:
- Condannare il sig. al risarcimento dei danni nei confronti di Parte_1 Controparte_1 nella misura che verrà determinata in corso di causa o, in mancanza, in quel che verrà determinata dal Tribunale in via equitativa”.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, oltre IVA e CPA, ove dovuti, di entrambi i gradi di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il fatto
La presente controversia trae origine da una serie di interlocuzioni informali e scambi di corrispondenza elettronica intercorsi tra e relativi a un'app per Parte_1 Controparte_1 smartphone denominata (contrazione per “Juventus Game”). CP_3
L'applicazione in oggetto, secondo la prospettazione dell'odierno appellante, è stata ideata e sviluppata nel corso dell'estate del 2019 dal , con la collaborazione esecutiva della società Evotech Italia s.r.l., Parte_1 al fine di favorire una maggiore interazione tra club sportivi e tifosi, attraverso un quiz contest online basato su performance, curiosità e pronostici calcistici. Il progetto è stato, in data 27 novembre 2019, depositato in SIAE, sezione OLAF, con numero 2019002996.
Nelle settimane successive al deposito SIAE, e precisamente a partire dal 15 gennaio 2020, il Parte_1 avviava comunicazioni con la società sportiva, individuata quale potenziale destinataria del progetto. In un primo momento, tramite un'amica in comune, prendeva contatto con (Public Relations Persona_1
Manager della , la quale manifestava interesse nei confronti dell'app “ . Nel mese di CP_1 CP_3 febbraio 2020, sempre secondo la narrativa di parte, il intratteneva due interlocuzioni Parte_1 telefoniche con (Digital Marketing Specialist), nel corso delle quali avrebbe Persona_2 dettagliatamente illustrato gli elementi innovativi del progetto, soffermandosi sulle logiche di reward, sui ruoli dei partecipanti, sui contributi degli sponsor, sulla progressione delle interazioni utenti e su ogni altro aspetto caratteristico dell'applicazione. A seguito di tali conversazioni, il avrebbe richiesto l'invio Per_2 di una presentazione del progetto, prontamente trasmessa da in data 19 febbraio 2020. Parte_1
Tuttavia, a seguito di tale data, la società calcistica non rispondeva più alle successive e-mail inviate da
, interrompendo di fatto ogni comunicazione. Parte_1
Alcuni mesi più tardi, scopriva che sul sito ufficiale della Juventus, nella sezione Parte_1
“MyGameRoom”, era stato reso disponibile un quiz contest online denominato “JOFC”, contenente caratteristiche che sembravano in larga misura coincidenti con quelle dell'app. “J-Game”. In merito, il riteneva che la mancata risposta da parte della società non fosse dovuta a difficoltà Parte_1
pagina 3 di 22 organizzative legate alla pandemia, bensì a una decisione della di evitare ogni confronto con CP_1
l'autore di “ , preferendo sviluppare autonomamente il progetto “JOFC”. Pertanto, egli chiedeva CP_3 spiegazioni e incontri ai manager senza tuttavia ottenere alcun riscontro. Solo dopo aver CP_1 consultato un legale, in data 26 febbraio 2021, inviava alla società sportiva una esplicita diffida Parte_1
a sospendere l'operativa di “JOFC” e a fornire elementi idonei alla quantificazione del danno subito.
In data 4 marzo 2021, la Juventus replicava, respingendo le pretese del e diffidando Parte_1 quest'ultimo dall'utilizzo della lettera “J”, in quanto la società era titolare dei marchi dell'Unione Europea “J
I”, depositato il 24 aprile 2014 e registrato il 19 settembre 2014, e “JUVENTUS J”, depositato il 6 aprile
2017 e registrato il 16 aprile 2019. La società calcistica evidenziava la diffusione sul mercato di numerosi giochi a premi legati al calcio, tra cui piattaforme come “BETTER” e “POKERSTARS”, e precisava che il gioco “JOFC” fosse il frutto di una collaborazione con la società Quantum Marketing Italia (QMI), avviata nel luglio del 2019, con l'intento di creare una piattaforma destinata a facilitare il contatto diretto tra i tifosi e la società sportiva. Fin dall'inizio, la società QMI aveva proposto di intensificare la membership dei tifosi attraverso meccaniche di gamification, concorsi, promozioni e contest continuativi, incentivando la partecipazione settimanale dei tifosi e il supporto alla propria squadra, con la possibilità di vincere premi come gadget della Juventus e sconti/omaggi dei brand partner. Da ultimo, la società sportiva riferiva che nel dicembre 2020 era avvenuto il lancio ufficiale del gioco “JOFC LEAGUE”.
La Juventus non aderiva all'invito alla negoziazione assistita proposto dalla difesa del , Parte_1 determinando così l'avvio della controversia in esame.
2. Lo svolgimento del processo di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 17 giugno 2021, il conveniva in giudizio Parte_1 [...] davanti al Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, chiedendo Controparte_1
l'accertamento della natura di opera dell'ingegno dell'app “ , nonché l'avvenuto plagio da parte della CP_3 società calcistica nella realizzazione del quiz contest “JOFC”. L'attore chiedeva inoltre l'accertamento della condotta di concorrenza sleale compiuta dalla la violazione del segreto industriale, nonché CP_1 dell'inosservanza del canone generale di buona fede, con la conseguente condanna della società calcistica al risarcimento dei danni, da liquidarsi anche in via equitativa e, in via alternativa, richiedeva l'accertamento dell'indebito arricchimento di con la conseguente condanna al versamento di un'indennità CP_1 determinabile, anche equitativamente, in corso di causa. In via istruttoria, la parte attrice avanzava istanza di prova orale e CTU, finalizzata all'esame dell'account di posta elettronica di Per_2
Con comparsa di costituzione e risposta e con domanda riconvenzionale, si Controparte_1 costituiva in giudizio il 4 ottobre 2021, chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte attrice e lamentando la violazione della propria esclusiva sul marchio “J”. La società sportiva domandava, pertanto, che venisse inibita al , e ad eventuali soggetti terzi, ogni forma di pubblicazione del format “J- Parte_1 pagina 4 di 22 Game”, con l'applicazione di una penale per ogni violazione o inosservanza successiva all'ordine di inibitoria. Richiedeva, inoltre, che fosse ordinato il ritiro presso la SIAE del gioco , con CP_3 applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine. Infine, chiedeva la condanna del al risarcimento dei danni, nella misura determinata in giudizio o in via equitativa Parte_1 dal giudice.
All'udienza di prima comparizione del 3 novembre 2021, il giudice istruttore concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza del 20 aprile 2022, il Giudice istruttore, rigettata ogni istanza istruttoria hinc et inde proposta e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, poi tenutasi in presenza il 25 maggio 2023 e, concessi i termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
3. Decisione impugnata
Il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, con sentenza n. 3872/2023, emessa in data 29 settembre 2023 e pubblicata il giorno 11 ottobre 2023, rigettava integralmente le domande proposte da parte attrice e accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta.
In particolare, il Giudice di prime cure riteneva non assolto l'onere probatorio relativo all'elemento costitutivo del carattere creativo dell'app “ e, in ogni caso, escludeva la sussistenza del plagio, CP_3 evidenziando le differenze intercorrenti tra “ e “JOFC” e rilevando che i contatti tra le parti, così CP_3 come la registrazione presso la SIAE, risultavano cronologicamente successivi all'ideazione del gioco
“JOFC”. Per le medesime ragioni, il Tribunale respingeva la domanda proposta dal in Parte_1 relazione all'asserita concorrenza sleale, rigettando altresì la richiesta di risarcimento del danno e l'azione per indebito arricchimento, per la loro genericità e, quanto a quest'ultima, per difetto del requisito di sussidiarietà ex art. 2042 cc.
Nell'esaminare le differenze tra “ e “JOFC”, il Tribunale rilevava innanzitutto una diversa natura CP_3 dei soggetti coinvolti: il primo gioco si presentava con uno schema aperto, destinato a un'ampia platea di utenti, mentre “JOFC” era riservato esclusivamente ai tifosi iscritti al Juventus Official Fan Club. Inoltre, “J-
Game” consentiva la partecipazione e la classificazione a livello individuale, mentre il secondo gioco prevedeva sia una classifica individuale sia una dedicata al fan club. Sul piano economico, CP_3 adottava una strategia di monetizzazione in app, mentre “JOFC” si configurava come una piattaforma di intrattenimento più ampia, volta a coinvolgere i tifosi in modo continuativo. Differivano anche le modalità di gioco e di diffusione, così come vi erano alcune differenze di design dell'esperienza di gioco e altre disparità non strutturali. L'unica somiglianza significativa rilevata dal Giudice di prime cure riguardava la presenza di pronostici sulle partite di calcio mediante cinque domande (sebbene diverse nei due giochi). La pagina 5 di 22 sentenza, tuttavia, escludeva che l'elemento della scommessa sull'evento sportivo fosse dotato di quel quid novi minimo tale da assicurarne la tutela, unitamente o separatamente dal format.
Il primo giudice, di contro, accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da CP_1 ritenendo integrata la violazione per contraffazione del diritto esclusivo del marchio “J”, respingendo, però, la domanda di risarcimento del danno, per mancata prova dello stesso.
La sentenza n. 3872/2023, in sintesi: rigettava integralmente le domande attoree;
inibiva a Parte_1
l'utilizzo del prodotto denominato con l'applicazione della penale ex art. 124 co. 2 c.p.i. di euro CP_3
5000 per ogni violazione della suddetta inibitoria;
ordinava il ritiro del prodotto presso la SIAE, disponendo la penale di euro 250 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza;
condannava a rimborsare Parte_1 le spese di lite.
4. Le difese delle parti nel giudizio di appello
Con atto di citazione in appello notificato in data 4 aprile 2024, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
3872/2023 del Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, articolando plurime censure.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui vi si afferma che “l'attore non ha assolto l'onere di allegazione gravante su di lui in ragione del diritto azionato. Prima ancora di assolvere il suo onere probatorio, infatti, parte attrice, agendo per il risarcimento dei danni derivanti dal plagio operato dal convenuto, avrebbe dovuto allegare quali fossero gli elementi costitutivi del suo diritto, ovvero, descrivere analiticamente in cosa consista il carattere creativo e l'elemento di novità, dal momento che si tratta di due elementi costitutivi del diritto d'autore sull'opera dell'ingegno”.
Secondo l'appellante, tale affermazione sarebbe viziata da un errore di diritto ex art. 111, co. 6 Cost. e art. 132, n. 4, c.p.c. per omessa motivazione, in quanto il Giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare i documenti depositati e le allegazioni prodotte in ordine alla creatività e all'elemento di novità dell'applicazione denominata “J-Game”.
Con il secondo motivo, ha dedotto un errore nella ricostruzione del fatto, sostenendo che il Parte_1
Giudice di prime cure aveva erroneamente confuso la piattaforma “MyGameRoom” con il gioco “JOFC”.
Secondo quanto prospettato dalla difesa dell'appellante, la sequenza dei fatti di causa non sarebbe stata correttamente ricostruita. Di conseguenza, il Giudice non avrebbe rilevato, sulla base degli atti depositati in giudizio, l'assenza di prova che il gioco “JOFC” fosse stato sviluppato prima della presentazione inviata alla società calcistica.
Con il terzo motivo, si lamentava il rigetto delle istanze istruttorie, in particolare la richiesta di disporre una
CTU sull'indirizzo di posta elettronica del Secondo la difesa dell'appellante, tale accertamento si Per_2 renderebbe necessario per verificare se, dopo aver acquisito informazioni da , queste fossero Parte_1 state eventualmente condivise dal manager con altri colleghi all'interno della società calcistica in CP_1 pagina 6 di 22 vista dello sviluppo del gioco “JOFC”. La mancata ammissione del mezzo istruttorio avrebbe determinato un autentico vulnus probatorio, precludendo alla difesa del la possibilità di dimostrare la Parte_1 sussistenza del plagio.
Con il quarto motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un'ipotesi di plagio, fondando tale decisione su una serie di differenze tra l'app “J-Game” e il gioco
“JOFC” che, a suo avviso, risultano del tutto irrilevanti.
Il quinto motivo di gravame censurava la sentenza per errata e falsa applicazione dell'art. 2598 cc., oltre che per art. 111, co. 6 Cost. e art. 132, n. 4 c.p.c., a causa dell'omessa pronuncia in merito all'ipotesi di concorrenza sleale.
Con il sesto motivo, l'appellante ha dedotto un errore di diritto e in fatto per errata applicazione della normativa in materia di marchi e falsa applicazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 30/2005. Secondo quanto affermato da , la lettera “J” nel gioco “J-Game” sarebbe stata impiegata a titolo meramente Parte_1 provvisorio e con finalità esclusivamente descrittive, in quanto destinata a identificare l'applicazione nell'ambito della sua presentazione alla quale potenziale destinataria del progetto. Inoltre, CP_1
l'appellante ha evidenziato come il mero deposito in SIAE non possa integrare una violazione di privativa, trattandosi di un atto privo di natura commerciale. Infine, il ha osservato che, seguendo la Parte_1 linea interpretativa adottata dal Tribunale, si dovrebbe riconoscere come contraffazione anche l'utilizzo della lettera “J” da parte della società QMI al momento della presentazione della “Fan Parte_2 alla CP_1
In data 19 luglio 2024 si è costituita che, integralmente contestata l'avversa Controparte_1 prospettazione, proponeva altresì appello incidentale.
In merito al primo motivo di gravame sollevato dal , ribadiva la correttezza della Parte_1 CP_1 sentenza impugnata, rilevando come, prima ancora di potersi valutare l'eventuale sussistenza di un'ipotesi di plagio, gravasse sull'appellante l'onere di provare il carattere creativo, l'elemento di novità e la compiutezza espressiva del proprio prodotto, adempimento che non risulta essere stato assolto. Parte appellata, al riguardo, sottolineava come neppur risultasse provato – né fosse stata offerta idonea prova – che il format in questione fosse stato ideato nell'estate del 2019, né che format “J-Game”, con quel contenuto, non risultando prodotta copia dell'opera asseritamente depositata, sia stato effettivamente depositato presso la SIAE e che da tale format sia stata sviluppata un'app per smartphone. Secondo quanto prospettato dalla Juventus, l'appellante non avrebbe mai prodotto in giudizio né una copia dell'opera asseritamente depositata presso la SIAE, né una versione dell'applicazione. In tale contesto, l'appellata ha evidenziato come la mancata produzione dell'app “ non solo determini una rilevante carenza CP_3 probatoria, tale da impedire la valutazione degli elementi costitutivi dell'opera in oggetto, ma comporti altresì una compressione del proprio diritto di difesa. pagina 7 di 22 Con riferimento al secondo motivo di appello, sull'asserita confusione, da parte del Giudice di prime cure, tra la piattaforma “MyGameRoom” e il gioco “JOFC”, l'appellata ha specificamente contestato l'asserita erroneità ex adverso propugnata, rilevando come la sentenza dia correttamente atto del fatto che “sul sito ufficiale della convenuta era disponibile, nella sezione “MyGameRoom”, un online quiz contest denominato JOFC”. La
Juventus ha altresì dedotto che il gioco “JOFC” costituisca una creazione autonoma (realizzata da e che diversi documenti in atti ne attestino la realizzazione in epoca Controparte_4 antecedente rispetto a “ . CP_3
In ordine al terzo motivo di appello, l'appellata ha ribadito la propria opposizione alle reiterate richieste istruttorie della controparte, respinte dal giudice di prime cure, in quanto inidonee a fornire elementi utili ai fini della decisione e, con riguardo alla CTU, altresì esplorative.
Con riferimento al quarto motivo di gravame, l'appellata ha ribadito la correttezza della sentenza del
Tribunale di Torino nel ritenere insussistente l'ipotesi plagio, sottolineando come le differenze riscontrate dal Giudice tra l'app “J-Game” e il gioco “JOFC” risultino pienamente coerenti con i criteri consolidati in dottrina e giurisprudenza.
Con riferimento al quinto motivo di appello, in ordine alla presunta omissione di pronuncia sulla condotta di concorrenza sleale, l'appellata ha chiarito che, al contrario, la sentenza ha espressamente escluso la sussistenza di un'ipotesi di concorrenza sleale per tutte le ragioni già motivante in punto di ipotesi di plagio.
Quanto al sesto motivo, la ha contestato la lettura distorta del della sentenza di CP_1 Parte_1 primo grado, sottolineando come il Giudice avesse in realtà riconosciuto un uso distintivo del marchio “J”
e non meramente descrittivo, come invece erroneamente sostenuto dall'appellante. Con riferimento alla deduzione del , secondo cui l'uso della lettera “J” da parte della società QMI nella brochure Parte_1 configurerebbe contraffazione, la difesa dell'appellata ha chiarito che QMI è stata autorizzata dalla CP_1
a tale utilizzo. Inoltre, tale deduzione non presenta alcun nesso eziologico con gli atti di contraffazione contestati in questa sede e che, in ogni caso, la legittimazione a tutelare il marchio spetta esclusivamente alla
CP_1
In via incidentale, la ha proposto un unico motivo di appello avverso la sentenza di primo grado, CP_1 lamentando il mancato riconoscimento del risarcimento del danno derivante dalle condotte di contraffazione dei marchi “J” e “ attuate dal . A sostegno della propria posizione, la CP_1 Parte_1 difesa della ha richiamato una sentenza del Tribunale di Milano, la quale afferma che un atto di CP_1 contraffazione comporta, in via automatica, un pregiudizio di natura patrimoniale al titolare della privativa, compromettendone il valore economico.
In sede di comparsa conclusionale, ha concluso per l'integrale reiezione dell'appello Parte_1 incidentale, sottolineando come la sentenza di primo grado avesse correttamente escluso la sussistenza di un danno risarcibile e contestando la pertinenza del precedente ambrosiano ex adverso invocato, siccome pagina 8 di 22 inerente fattispecie del tutto differente, nella quale era stata accertata l'effettiva commercializzazione di prodotti contraffatti;
nel caso di specie, invece, l'appellante principale non ha ottenuto alcun vantaggio economico, né ha mai utilizzato la lettera “J” in ambito pubblico ovvero commerciale.
Con ordinanza del 12 settembre 2024, il Consigliere istruttore, “ritenuto opportuno che l'istanza istruttoria venga delibata in sede di decisione, attesa la sua intrinseca connessione con l'esame dei motivi d'appello”, disponeva ai sensi dell'art. 352 c.p.c., come sostituito dall'art. 3, co. 26, d.lgs. 10.10.2022 e, medio tempore designato nuovo istruttore in ragione del tramutamento del precedente, precisate le conclusioni e depositati gli scritti conclusionali e di replica nei termini assegnati, la causa veniva infine rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 17 settembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
5. Tema del contendere
Alla luce delle contrapposte prospettazioni delle parti e dei motivi di gravame hinc et inde proposti, questa
Corte è chiamata, in via preliminare, a valutare la tutelabilità di “ quale opera dell'ingegno e, in CP_3 caso di positivo accertamento, la sussistenza di un'ipotesi di plagio nella condotta dell'odierna appellata.
Nello specifico, la Corte è tenuta a valutare se l'applicazione denominata “J-Game” presenti i requisiti di originalità e novità tali da poter essere qualificata come opera dell'ingegno, nonché se il abbia Parte_1 fornito adeguata allegazione a sostegno di tale qualificazione.
Soltanto ove riconosciuta la tutela autoriale del format J-Game, viene in rilievo la verifica circa l'eventuale sussistenza di condotte di plagio in capo a nel format “JOFC”. Sul punto, l'appellante ha dedotto CP_1 che il gioco “JOFC” sia privo di elementi distintivi rispetto al format “J-Game”, ritenendo che il Giudice di primo grado abbia fondato la propria valutazione su aspetti marginali e non determinanti, quali il coinvolgimento delle tifoserie e la fruizione via desktop. A parere dell'appellante, il Giudice avrebbe invece trascurato caratteristiche peculiari del proprio format, come il meccanismo delle cinque domande a quiz, la formulazione di pronostici, l'attribuzione di gadget e la classifica degli utenti. Di contro, l'appellata, nei propri atti difensivi, ha evidenziato una serie di differenze sostanziali tra l'app “ e il gioco “JOFC”, CP_3 volte a dimostrare l'insussistenza di un'ipotesi di plagio. In particolare, la difesa ha richiamato le divergenze relative ai soggetti partecipanti, agli eventi, alle partite oggetto di giochi, alle modalità di acquisizione dei punti, alle classifiche, ai livelli di gioco e alle modalità tecnologiche di svolgimento dei giochi. ha CP_1 inoltre rimarcato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la sentenza ha dettagliatamente dato conto delle caratteristiche definite peculiari dalla controparte, fornendo una puntuale – ancorché ex adverso non condivisa – spiegazione della loro irrilevanza ai fini della configurabilità del plagio.
Definiti tali preliminari profili, viene in rilievo l'asserita confusione in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure tra la piattaforma “MyGameRoom” e il gioco “JOFC”, con conseguente omissione di pronuncia in merito alla condotta di concorrenza sleale tenuta da CP_1
pagina 9 di 22 Un ulteriore profilo di contestazione riguarda l'interpretazione data dal giudice di primo grado all'utilizzo della lettera “J” nell'ambito del progetto “ . Secondo la prospettazione dell'appellante, da un lato il CP_3
Giudice avrebbe correttamente riconosciuto i fini meramente descrittivi del marchio, mentre, dall'altro lato, avrebbe erroneamente ravvisato una condotta di contraffazione, in palese contrasto con la normativa in materia di marchi. Di contro, l'appellata sottolinea come il abbia dato una lettura Parte_1 sostanzialmente strumentale della sentenza.
Da ultimo, la Corte è chiamata a sindacare sull'appello incidentale, con il quale chiede, in parziale CP_1 riforma della sentenza, il riconoscimento del danno subito in conseguenza della contraffazione, da parte del
, dei marchi di sua esclusiva titolarità. Parte_1
Costituiscono invece fatti non contestati il deposito presso SIAE del 27 novembre 2019, l'invio dell'e-mail contenente la presentazione ufficiale dell'app “ in data 19 febbraio 2020, e la pubblicazione del CP_3 gioco “JOFC” il 16 dicembre 2020.
Non risultano coperti da giudicato interno i capi della sentenza relativi all'ordine di inibitoria e al ritiro/cancellazione presso SIAE. Dall'atto d'appello emerge infatti – pur senza autonoma espressa conclusione – la contestazione dei presupposti di tali statuizioni e la richiesta di accertare la legittimità dell'operato dell'appellante, con conseguente devoluzione al giudice di secondo grado anche di detti capi.
In ogni caso, trattandosi di statuizioni meramente consequenziali e prive di autonomia rispetto all'accertamento della contraffazione, esse seguono la sorte del capo principale: se la violazione del marchio
è esclusa, i provvedimenti inibitori e l'ordine di ritiro vanno parimenti riformati;
se la violazione è confermata, essi permangono.
6. Motivi della decisione
6.1 Sull'accertamento della natura dell'opera dell'ingegno dell'app “J-Game” e in merito all'ipotesi di plagio
In via generale, la protezione del diritto d'autore postula il requisito dell'originalità e della creatività, consistente non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero della sua soggettività. Del resto, il carattere creativo e la novità dell'opera sono elementi costitutivi del diritto d'autore sull'opera dell'ingegno (cfr. da ultimo Cass. Sez. I Ord. 10 febbraio 2025, n. 3393; Cass.
Sez. I 29 maggio 2020, n. 10300).
Per costante giurisprudenza di legittimità, originalità e creatività, ai fini della tutela autoriale, sussistono anche quando l'opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti (Cass. 13 giugno 2014, n. 13524; cfr. pure: Cass. 2 dicembre
1993, n. 11953; Cass. 12 marzo 2004, n. 5089; Cass. 28 novembre 2011, n. 25173); la creatività, poi, consiste non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, pagina 10 di 22 ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere d'autore, come
è ovvio nelle opere degli artisti, le quali tuttavia sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale rileva per l'ottenimento della protezione (Cass. 28 novembre 2011, n. 25173, cit.). Tale ricostruzione si coordina con i principi elaborati dalla Corte di giustizia in ordine ai requisiti di originalità ed identificabilità dell'opera. Secondo CGUE, la nozione di «opera» che figura nella dir. 2001/29/CE implica che esista un oggetto originale, nel senso che detto oggetto rappresenta una creazione intellettuale propria del suo autore, anche se la qualifica di opera è riservata agli elementi che sono espressione di tale creazione (CGUE 16 luglio 2009, , C-5/08; CGUE 13 Per_3 novembre 2018, Levola Hengelo, C-310/17; CGUE 12 settembre 2019, C-683/17). Perché un Per_4 oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo (CGUE 10 dicembre 2011, Painer, C 145/10;
CGUE 7 agosto 2018, C-161/17; CGUE 12 settembre 2019, Cofemel, cit.,); la nozione di Per_5
«opera», poi, importa necessariamente l'esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività (CGUE 13 novembre 2018, Levola Hengelo, cit.; CGUE 12 settembre 2019, Cofemel, cit.,).
Tenuto conto che la presente controversia concerne un quiz contest online, il Giudice di prime cure, pur riconoscendo le differenze proprie del mezzo telematico, ha ritenuto – alla luce dell'evoluzione dei media – che la tutela prevista per i format televisivi possa essere estesa, mutatis mutandis, anche ai format diffusi online;
tale ricostruzione appare condivisibile e, ad ogni buon conto, non è stata oggetto di contestazione.
In assenza di una normativa che ne delinei il contenuto, la nozione di format deve essere ricostruita facendo riferimento alla formulazione contenuta nel bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994: “un'opera dell'ingegno avente struttura originale esplicativa e compiuta nell'articolazione delle sue fasi sequenziali e tematiche, idonea ad essere rappresentata in un'azione radiotelevisiva o teatrale, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli. Ai fini della tutela, l'opera deve comunque presentare i seguenti elementi qualificanti: titolo, struttura narrativa di base, apparato scenico e personaggi fissi”.
In ordine alla qualificazione dell'app “ come opera dell'ingegno, la difesa dell'appellante ha CP_3 illustrato una serie di caratteristiche dell'applicazione, anche mediante una tavola sinottica, e ha altresì proposto un raffronto tra “ e altri format ritenuti affini, quali “Better”, “PokerStar” e, CP_3 naturalmente, “JOFC”.
L'appellante, inoltre, ha fornito una descrizione del funzionamento dell'applicazione . Secondo CP_3 quanto rappresentato, infatti, si tratterebbe di un gioco a quiz strutturato su cinque domande, strettamente connesse all'andamento del campionato della (o, eventualmente, di altro club sportivo), nonché CP_1 alle prestazioni della squadra, alle curiosità legate a calciatori, partite e storia del club, e a pronostici calcistici. Il meccanismo di gioco si articolerebbe in modo tale da attribuire un punteggio per ogni risposta corretta ovvero, in alcuni casi, anche per la semplice partecipazione al quiz. Tale sistema consentirebbe agli pagina 11 di 22 utenti registrati di accumulare punti e di partecipare a un campionato virtuale, articolato in classifiche aggiornate su base settimanale e stagionale;
ogni settimana, sulla base di una classifica parziale, verrebbe individuato un vincitore. L'applicazione prevederebbe l'assegnazione di premi a cadenza periodica, sia tramite sorteggio, sia in favore dei migliori classificati della settimana o della stagione;
il design dell'app includerebbe anche spazi e banner per coinvolgere direttamente gli sponsor.
In aggiunta, ha descritto la propria applicazione come “un cocktail libero e creativo di caratteristiche Parte_1
e funzionalità che costituiscono un unicum nel suo genere”, rivendicandone l'originalità e il valore innovativo. A sostegno di tale affermazione, la difesa ha evidenziato che, successivamente alla pubblicazione del gioco
“JOFC” sulla piattaforma del sito ufficiale si sarebbe verificato un sensibile e duraturo aumento CP_1 del traffico e delle interazioni sulla piattaforma, interpretando tale dato come indicativo della capacità del prodotto di soddisfare una domanda di mercato fino ad allora inespressa.
La difesa della società sportiva, per contro, ha contestato l'esistenza dei requisiti di novità, creatività e compiutezza espressiva del format “J-Game”, sostenendo altresì l'assenza di prova circa l'effettivo sviluppo del progetto. Ha inoltre eccepito la violazione del diritto di difesa, rilevando come l'appellante non abbia prodotto in giudizio né una copia del format depositato presso la SIAE, né una versione dell'applicazione.
A supporto della propria posizione, ha infine evidenziato le evidenti somiglianze dell'app “ con CP_3 numerosi altri giochi a quiz o a premi basati su pronostici sportivi già presenti sul mercato.
Tale primo motivo di appello non può trovare accoglimento.
Ai fini della configurabilità della tutela come opera dell'ingegno, la ricordata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, pur potendosi prescindere da una assoluta novità ed originalità, e operando nell'ambito di un concetto di creatività pur sempre soggettivo, è necessario che il format presenti alcuni elementi qualificanti.
In particolare, il format deve presentare “delle articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma” (Cfr. Cass. Sez. I Sent. 27 luglio 2017, n. 18633; Cass. Sez I sent. 17 febbraio 2010, n.
3817).
Con riferimento al concetto giuridico di creatività, la Suprema Corte ha affermato che un'opera dell'ingegno può beneficiare della tutela a condizione che “sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché
l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia”
(cfr. Cass. sez. I sent. 2 dicembre 1993, n. 11953; Cass. sez. I sent. 12 marzo 2004, n. 5089); e, con specifico riguardo al concetto di creatività applicato ai format, la giurisprudenza afferma che il carattere creativo possa ritenersi sussistente qualora il format presenti taluni elementi del tutto originali, i quali ne connotino in maniera determinante l'intera struttura, ovvero quando la combinazione di elementi anche noti risulti comunque nuova e peculiare, tale da conferire al format un profilo di novità e originalità idoneo a pagina 12 di 22 qualificarlo come opera frutto di un'autonoma attività creativa (cfr. Cass. sez. I sent. 16 giugno 2011, n.
13249).
Nel caso di specie, la documentazione prodotta non consente di cogliere il presunto apporto creativo di “J-
Game”, né risultano individuati con precisione gli elementi di originalità. Pertanto, non rilevano quei connotati tipici affermati dalla giurisprudenza di legittimità che possano fondare una tutela autoriale ai sensi della normativa vigente.
In primo luogo, occorre evidenziare come molte delle caratteristiche riscontrate nel format “J-Game” siano rinvenibili anche in altri giochi già presenti sul mercato. La riconducibilità di tali elementi a soluzioni preesistenti conferma la mancanza dei requisiti essenziali necessari per il riconoscimento della tutela autoriale.
In secondo luogo, la carenza di specificità delle caratteristiche invocate dal emerge con Parte_1 evidenza dalla stessa tabella sinottica prodotta in atti, ove la quasi totalità delle caratteristiche elencate si limita a richiamare, in termini generici, la tematica dei pronostici calcistici. È opportuno rilevare come i meccanismi fondati sulla previsione di risultati sportivi costituiscano una prassi largamente diffusa nel mercato di riferimento, trovando applicazione in una pluralità di format già noti, consolidati e liberamente accessibili al pubblico. Anche a voler tener conto della combinazione di tali pronostici con gli ulteriori elementi indicati dall'appallante, tale articolazione complessiva risulta comunque priva dei requisiti di originalità e creatività richiesti dalla normativa vigente. In tale contesto, la tutela del diritto d'autore non assiste l'inventore di un gioco per pronostici che non concreti né un'opera dell'ingegno, né la soluzione originale di un problema tecnico, ma si colleghi a concorsi già noti, mutandone semplicemente gli eventi da pronosticare o i relativi simboli o la schedina di gioco (Cass. civ- Sez. I ord. n. 21564 del 27 luglio 2021), né, in tema videogioco calcistico basato su quiz e pronostici, qualsiasi schema di gioco può assurgere ad opera dell'ingegno, costituendo o potendo costituire espressione di una delle infinite piccole varianti ai giochi preesistenti, senza che sia pensabile attribuire a ognuna di esse tutela autoriale.
In aggiunta, occorre rilevare come le affermazioni formulate dall'appellante risultino prive di qualsivoglia supporto oggettivo, non essendo accompagnate da riscontri di natura tecnica ovvero elementi fattuali idonei a corroborarne la fondatezza. A conferma di ciò, si rinvia al doc. 1 del fascicolo di primo grado, relativo al deposito presso la SIAE, e al doc. 6, costituito dall'email inviata dal al da Parte_1 Per_2 tali documenti non emerge una descrizione specifica del carattere creativo del format, né elementi idonei a evidenziarne l'originalità in termini giuridicamente rilevanti.
In definitiva, l'applicazione “J-Game” non appare qualificabile come opera dell'ingegno e, pertanto, viene meno il presupposto stesso dell'asserito . Pt_3
pagina 13 di 22 Nondimeno, in linea con le valutazioni al riguardo espresse dal giudice di prime, anche in ragione della propugnata sussunzione della medesima condotta sub speciae di concorrenza parassitaria, va ribadita la sussistenza di una serie di differenze riscontrate dal Giudice tra l'app “ e il gioco “JOFC”. CP_3
Il format “ , ideato dal con la collaborazione di Evotech Italia s.r.l, si configura come CP_3 Parte_1 un'applicazione per smartphone, rivolta a un pubblico indistinto di utenti. La struttura del gioco si fonda su un meccanismo di gioco a quiz, articolato in cinque domande, le quali vertono non soltanto su curiosità relative ai giocatori e alle partite della squadra, ma anche su pronostici calcistici. L'obiettivo del format è quello di promuovere l'engagement e la fidelizzazione dei tifosi nei confronti del club sportivo, attraverso un'esperienza ripetibile, accessibile e competitiva. Il sistema prevede un'unica classifica degli utenti, con la possibilità di ottenere premi sotto forma di gadget. La monetizzazione dell'app avviene principalmente attraverso l'inserimento di banner pubblicitari e la presenza di sponsor.
Distintamente, il format “JOFC”, ideato congiuntamente dalle società e QMI, si configura come CP_1 un gioco a quiz integrato all'interno della piattaforma “MyGameRoom”, accessibile esclusivamente tramite il sito ufficiale e riservato ai soli tifosi iscritti allo Juventus Football Fan Club. Questo progetto si CP_1 inserisce in una più ampia iniziativa del club volta a consolidare il rapporto con la propria tifoseria, offrendo un'esperienza interattiva e dedicata. Il format prevede un sistema di classifica distinto: una dedicata ai singoli tifosi, determinata in base al numero di risposte esatte, e una relativa al Fan Club, calcolata sommando i punteggi di tutti gli utenti appartenenti al Fan Club. È prevista altresì la distribuzione di gadget esclusivi, con l'obiettivo di premiare la partecipazione e la fidelizzazione degli utenti.
Sulla scorta di quanto appena esposto, emergono con chiarezza le differenze che contraddistinguono i due format, le quali escludono la configurabilità di un'ipotesi di plagio, non solo per carenza del primum conparationis (l'opera d'ingegno tutelabile), ma anche per il dato oggettuale e fenomenico conseguente alla differente operatività dei due format.
In conclusione, mancando il prodotto dell'appellante degli elementi costitutivi minimi di creatività e originalità necessari alla propugnata qualifica dello stesso quale opera dell'ingegno, onde non può configurarsi plagio, in linea con quanto statuito nella sentenza gravata.
6.2 Sull'asserito errore percettivo tra piattaforma e gioco.
La Corte è altresì chiamata a valutare la sussistenza o meno dell'asserito errore compiuto dal Giudice di prime cure, il quale avrebbe confuso la piattaforma “MyGameRoom” con il gioco “JOFC”.
Secondo quanto prospettato dalla difesa dell'appellante, tale equivoco avrebbe indotto il Giudice a ritenere, erroneamente, che la creazione del gioco “JOFC” fosse antecedente sia alle comunicazioni intercorse tra il e i dipendenti di sia alla registrazione presso la SIAE. Parte_1 CP_1
Al riguardo, tuttavia, la piana lettura della ricostruzione dei fatti operata in sentenza, ove testualmente si legge che “parte attrice ha scoperto che sul sito ufficiale della convenuta era disponibile, nella sezione “MyGameRoom”, un pagina 14 di 22 online quiz contest denominato JOFC” esclude in modo inequivocabile l'errore percettivo e/o rappresentativo dei fatti da parte del primo giudice. Ciò detto, la delibazione del primo giudice riposa altresì su uno scrutinio complessivo – e affatto irragionevole o affetto da mende manifeste – dell'universo documentale agli atti.
I documenti prodotti da parte appellata, nel loro complesso, attestano l'esistenza, sin dal 2019, di un percorso progettuale autonomo volto a sviluppare un format di fan engagement comprensivo di meccaniche ludiche, quiz e sistemi premianti, poi evoluto nella piattaforma JOFC. In particolare, dai documenti nn. 5, 6A e 6B emerge la trasmissione, nel luglio-agosto 2019, da parte di QMI a di CP_1 una proposta di piattaforma interattiva (“Unique Platform” / “Fan Engagement”) con previsione di contest articolati in più fasi e quiz a risposta multipla;
dai documenti nn. 7 e 8 risulta, rispettivamente,
l'approvazione del progetto da parte di nell'ottobre 2019 e la predisposizione della scrittura CP_1 privata con allegato tecnico recante tali componenti di gioco;
il documento n. 9, del marzo-aprile 2020, conferma la prosecuzione di tale tracciato progettuale, pur non essendo ancora stato implementato un contest in quella fase. I documenti nn. 53-60, costituiti da corrispondenza interna e planning operativi del novembre-dicembre 2020, attestano infine la fase di sviluppo avanzato della componente contest, in continuità con le linee ideative del 2019. Da tale materiale probatorio – tutto anteriore ovvero comunque autonomo rispetto ai contatti intervenuti nel febbraio 2020 con l'appellante – emerge una progressione progettuale coerente e preesistente, che esclude possa ritenersi dimostrata un'attività imitativa derivata dalle interlocuzioni avute con il sig. . Parte_1
Sicché, confutata l'originalità tutelabile del format dell'appellante, nonché la sovrapponibilità operativa di
JOFC a anche il dato storico della priorità cronologica di quest'ultimo appare quanto meno CP_3 malcerto.
Tale motivo va senz'altro rigettato.
6.3 La CTU richiesta.
L'appellante reitera la richiesta di CTU sull'account di posta elettronica del al fine di verificare la Per_2 presenza di e-mail contenenti riferimenti all'applicazione “J-Game” ovvero al successivi al Parte_1 giorno 1° febbraio 2020. Secondo quanto dedotto dalla difesa dell'odierno appellante, la suddetta richiesta si fonderebbe sulla ragionevole supposizione che il manager della abbia condiviso con i propri CP_1 colleghi le informazioni acquisite riguardo l'app “ , in vista dello sviluppo del gioco “JOFC”, già CP_3 respinta dal primo giudice, siccome ritenuta esplorativa e, peraltro, sostanzialmente inutile ai fini della decisione.
Costituisce jus receptum, costantemente riaffermato in sede di legittimità, il principio secondo il quale l'indagine peritale “non può essere utilizzat[a] al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negato qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di pagina 15 di 22 prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (in luogo di molte, cfr. Cass. sez. III, ord. 31 marzo 2025, n. 8498; Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218).
Invero, la richiesta istruttoria si fonda unicamente sulla mera supposizione che il possa aver Per_2 condiviso con altri dipendenti della dopo aver ricevuto la presentazione di informazioni CP_1 CP_3 acquisite dall'odierno appellante. Tuttavia, l'istanza non individua destinatari, contenuti, riferimenti temporali specifici o circostanze concrete idonei a circoscrivere l'oggetto dell'accertamento, né allega alcun elemento indiziario a sostegno dell'asserita esistenza delle comunicazioni invocate.
Ne deriva che la consulenza richiesta è volta, in realtà, a ricercare se esistano elementi probatori non previamente allegati e specificamente individuati, così supplendo alle carenze probatorie della parte istante.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, la CTU non può essere utilizzata per esplorare l'eventuale esistenza di fatti non provati né allegati in modo puntuale. Pertanto, il motivo non può trovare accoglimento.
6.4 Sull'ipotesi di concorrenza sleale
La Corte è investita altresì della questione concernente l'asserito errore di diritto, dedotto in relazione all'errata e alla falsa applicazione dell'art. 2598 cc, oltre che ex art. 111, co. 6 Cost., art. 132, n. 4 c.p.c., per omessa motivazione in ordine alla sussistenza di una condotta qualificabile come concorrenza sleale.
Anche tale motivo è infondato, alcun vizio motivazionale potendosi al riguardo riscontrare.
In primo luogo, testualmente infondata è la censura di non liquet, ove si abbia cura di leggere lo specifico punto in cui il tribunale ha chiaramente affermato che “le medesime considerazioni di cui sopra escludono, parimenti, anche l'ipotesi di concorrenza sleale”.
Ove poi ci si intenda dolere dell'apparente concisione di tale passaggio motivazionale, va ricordato che l'asserita condotta lesiva muove, in entrambe le prospettazioni attoree, dal medesimo sostrato fattuale: la pretesa appropriazione, da parte di del format “ mediante lo sviluppo del gioco “JOFC”. CP_1 CP_3
Tale premessa fattuale — che l'appellante sussume a fondamento della tutela autoriale e, in via subordinata, della concorrenza parassitaria ex art. 2598, n. 3, c.c. — è stata puntualmente scrutinata dal Tribunale, che ne ha escluso la rilevanza giuridica per difetto sia di creatività tutelabile, sia di effettiva sovrapponibilità tra i due format. Una volta escluso il presupposto creativo-identificativo dell'opera, e accertata la diversità strutturale e funzionale dei prodotti, risulta conseguenziale e non bisognevole di ulteriore sviluppo argomentativo la parallela esclusione dell'illecito concorrenziale. La relatio operata dal giudice di prime cure, pertanto, lungi dal denotare apoditticità, discende logicamente dal medesimo vaglio causale, che è comune ai due profili di censura.
Infine, deve escludersi che la mancata risposta alle comunicazioni inviate dall'appellante integri, di per sé sola, una condotta contraria ai canoni di correttezza professionale, essa risolvendosi in un mero pagina 16 di 22 comportamento omissivo insuscettibile di ledere, autonomamente considerato, la sfera concorrenziale altrui.
Né risulta che tale circostanza, già in primo grado, fosse stata prospettata, quale autonoma condotta sleale, con la conseguenza che il Tribunale non era tenuto a fornire sul punto distinta motivazione. L'argomento valorizzato dall'appellante vale, dunque, solo quale elemento narrativo a sostegno della ricostruzione alternativa dei fatti, e come tale non assume rilievo decisivo ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 2598 cc
Nel caso di specie, dunque, non emerge alcun tipo di comportamento rilevante ai fini della configurabilità della concorrenza sleale.
6.5 In ordine all'utilizzo della lettera “J” e alla condotta contraffattiva
La Corte è chiamata a pronunciarsi in merito all'utilizzo della lettera “J” nell'ambito del progetto CP_3
e sulla relativa condotta contraffattiva accertata dal Tribunale di Torino.
L'appellante contesta la motivazione del Giudice di primo grado, ritenendola contradditoria, laddove dapprima riconosce che il avrebbe “chiamato l'applicazione con finalità descrittiva per Parte_1 CP_3 presentarla alla convenuta e non per venderla a terzi”, mentre poi conclude per ritenere “che l'avvenuta registrazione alla SIAE dell'applicazione con tale denominazione seguita dall'offerta in vendita alla stessa parte convenuta siano elementi, in realtà, sufficienti per integrare i presupposti della violazione dei marchi in oggetto”. Al contrario, la difesa della società sportiva contesta con fermezza l'interpretazione fornita da , definendola distorta e fuorviante, Parte_1 in quanto radicata sull'estrapolazione parziale di singole parole o frasi della motivazione impugnata, con conseguente alterazione del senso complessivo del testo.
Nel caso di specie, non è contestato che la lettera “J” costituisca marchio registrato di proprietà della
, né che il ne abbia fatto uso attribuendola al format denominato “J- Controparte_1 Parte_1
Game”, riferendosi espressamente al medesimo club e alla platea dei suoi tifosi. In tale contesto, rileva che, ai sensi dell'art. 20 c.p.i., costituisce uso vietato del marchio anche l'impiego del segno “nel commercio”, ossia in vista di uno sfruttamento economico, indipendentemente dalla sua effettiva immissione sul mercato.
L'art. 21 c.p.i., oltre a disciplinare l'uso descrittivo conforme ai canoni della correttezza professionale, non può escludere il profilo della contraffazione quando l'uso del segno è funzionalmente destinato a contraddistinguere un prodotto economico collegato al titolare del marchio.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia, (Arsenal PL v , C-206/01), ha CP_1 Persona_6 chiarito che “è irrilevante che, nel contesto di tale uso, il segno sia percepito come distintivo di sostegno o affiliazione” al titolare del marchio, laddove tale uso è idoneo a comprometterne la funzione essenziale di garanzia dell'origine, sicché l'uso di un segno identico al marchio, anche quando è percepito come “badge of support or loyalty”, integra violazione se è idoneo a comprometterne la funzione essenziale di garanzia dell'origine.
pagina 17 di 22 Nel caso in esame, come già illustrato, l'appellante ha anzitutto denominato il format “J-Game”, collocandolo quello stesso segno “J” oggetto del marchio e lo ha proposto al titolare per CP_1 sfruttamento economico. L'utilizzo non può essere considerato mera comunicazione interna o trattativa riservata, non potendosi, del resto, parlare di un'interlocuzione effettiva a fronte di quel silenzio opposto CP_ dal e di cui l'appellante, parimenti, si duole: l'intera struttura del format, la destinazione ad una piattaforma di fan engagement, la denominazione scelta, l'offerta commerciale sono elementi che dimostrano la funzione schiettamente distintiva del segno. La circostanza che la proposta fosse rivolta al solo titolare del marchio non esclude la violazione: l'offerta, la denominazione e il deposito SIAE costituiscono atti idonei ai sensi dell'art. 20 c.p.i. ad integrare la fattispecie della contraffazione, in quanto destinati a finalità di sfruttamento economico. Né muta la qualificazione della condotta il fatto che l'utilizzo del segno, inizialmente, sia stato prospettato all'attenzione del titolare del marchio, al fine di conseguirne l'autorizzazione. Nel caso di specie, a fronte della dichiarata destinazione ad impiego commerciale del marchio (art. 20 c.p.i.) e della sua funzione di contraddistinguere un prodotto economico collegato al titolare del marchio, la diversa resa grafica della lettera ovvero dall'aggiunta del termine “Game” non possono che assumere un rilievo del tutto secondario e recessivo. La valenza distintiva della J, al postutto, non è neppure materia d'indagine, poiché riposa sulla stessa dichiarazione dell'appellante che ha affermato che la lettera “J” rappresenta una contrazione del nome “ , con cui contrassegnare quel J-Game CP_1 strutturato – juxta alligata – su cinque domande, strettamente connesse all'andamento del campionato della
Juventus, nonché alle prestazioni della squadra Juventus, alle curiosità legate a calciatori della Juventus, partite e storia del club e a pronostici calcistici relativi alla Juventus. CP_1
In ultima analisi, non è dunque questa Corte a dover scrutinare se “J” evochi Juventus: è l'appellante ad attribuirle tale funzione.
È evidente, poi, che l'eventuale, prospettata applicabilità del medesimo format a squadre diverse non elimina il carattere contraffattivo dell'uso del segno nella fattispecie in esame.
In altri termini: l'offerta al titolare non sterilizza la contraffazione;
ne evita, semmai, effetti successivi e, parimenti, l'indifferenziata replicabilità non elimina la violazione, dimostrandone semmai l'attitudine astratta.
In tale quadro, l'ordine inibitorio disposto dal Tribunale è pienamente conforme ai princìpi del Codice della proprietà industriale (art. 124 c.p.i.), poiché mira a prevenire la diffusione o l'utilizzazione del segno in assenza di autorizzazione. Parimenti, l'ordine di ritiro della registrazione SIAE appare legittimo quale misura conformativa e preventiva, volta a evitare che l'opera denominata “ possa essere utilizzata CP_3 successivamente come titolo di legittimazione all'uso del segno.
Il presente motivo di gravame va respinto.
6.6 In merito al risarcimento del danno pagina 18 di 22 Da ultimo, la Corte è chiamata a valutare il mancato riconoscimento del risarcimento del danno derivante dalla lesione dei diritti di esclusiva sui marchi di titolarità CP_1
Il motivo di appello incidentale proposto da è infondato. CP_1
In tema di tutela del diritto d'autore – fattispecie per molti profili sovrapponibile, attesa la natura di diritto assoluto del bene protetto – la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la violazione di un diritto di esclusiva integra di per sé la prova dell'esistenza del danno, restando a carico del titolare del diritto medesimo solo l'onere di dimostrarne l'entità” (Cass. sez. III, 15 aprile 2011, n. 8730), senza che possa “escludersi, in concreto, possa essere fornita la prova dell'insussistenza di danni risarcibili, ma il giudice di merito è tenuto a darne un'adeguata giustificazione”
(Cass. sez. I, 22 giugno 2016, n. 12954) e “sempre che l'autore della violazione non fornisca la dimostrazione dell'insussistenza, nel caso concreto, di danni risarcibili” (Cass. sez. I, ord. 13 dicembre 2021, n. 39763).
Analoghi principi informano la tutela del marchio, in relazione alla quale l'art. 125, co. 2, d.lgs. n. 30/2005
– nel consentire la liquidazione del lucro cessante in base al c.d. “giusto prezzo del consenso” – introduce
“una tecnica di semplificazione probatoria, riferita all'ammontare del danno, che non esonera dalla dimostrazione dello stesso, anche mediante indizi e presunzioni” (Cass. sez. I, 13 settembre 2021, n. 24635).
Facendo applicazione dei richiamati principi al caso in esame, giova premettere che la contraffazione risulta correttamente accertata, atteso che l'uso del segno si è concretato in una denominazione identificativa (“J-
Game”) destinata allo sfruttamento economico e accompagnata da atti preparatori univoci (deposito SIAE, proposta commerciale al titolare).
Tuttavia, la condotta illecita è rimasta circoscritta all'interlocuzione con il titolare del marchio, senza alcuna esternalizzazione dell'applicazione verso il pubblico né alcun atto di effettiva immissione o circolazione nel mercato. Tale delimitazione fattuale, pur non elidendo la qualificazione contraffattoria, incide necessariamente sulla verifica dell'an del danno, mancando qualsiasi proiezione lesiva idonea a determinare pregiudizi patrimoniali o reputazionali.
In tale cornice, la parte appellante incidentale non allega né prova un concreto pregiudizio economico, limitandosi a richiamare criteri astratti di commisurazione (royalties di mercato) privi di ancoraggio alle peculiarità della vicenda concreta e inidonei, da soli, a soddisfare l'onere probatorio posto dall'art. 125 c.p.i. È appena il caso di soggiungere che l'onere di allegazione dei fatti generatori del danno — distinto e logicamente anteriore rispetto alla sua quantificazione — incombe in via esclusiva sul titolare della privativa, secondo lo schema bifasico dell'art. 125 c.p.i. e la richiamata giurisprudenza che esclude automatismi risarcitori in materia di diritti di esclusiva. Né il criterio del “giusto prezzo del consenso” può operare in funzione sostitutiva di tale allegazione, solo in ragione del prestigio del segno: esso presuppone la rappresentazione di una fattispecie concretamente idonea a produrre un'utilità perduta o un pregiudizio economicamente apprezzabile.
pagina 19 di 22 Nel sistema del c.p.i. la tutela del marchio non conosce forme di punitive recovery: l'allegazione del danno costituisce snodo indefettibile della domanda risarcitoria.
La totale assenza, nel caso di specie, di elementi fattuali anche solo astrattamente riferibili a una penetrazione sul mercato, a un uso concorrenziale ovvero a un pregiudizio reputazionale del marchio — condotta rimasta confinata ad un interlocutore unico e mai tradottasi in circolazione economica — rende impossibile, prima ancora che ingiustificato, l'innesto del meccanismo restitutorio di cui all'art. 125 c.p.i.
Laddove difettino i presupposti minimi dell'illecito produttivo di danno, la pretesa risarcitoria si risolverebbe in una sanzione privata contra legem, incompatibile con la fisiologia della responsabilità civile, la cui natura compensativo-ripristinatoria non subisce deroga in ambito di privative industriali: l'art. 125 c.p.i. abilita una semplificazione nel quantum, ma non consente un'applicazione dell'equa royalty in funzione punitiva o sganciata dalla fattispecie concreta, presupponendo pur sempre la configurazione di un danno giuridicamente apprezzabile.
Solo a fronte di tali allegazioni — idonee a delineare il pregiudizio e a rendere giuridicamente plausibile la perdita di valore o di occasione economica — può darsi ingresso a presunzioni semplici o all'attivazione di mezzi istruttori, ivi compresa, ove residui un margine tecnico di accertamento, la consulenza contabile, in funzione della quantificazione del danno. Diversamente opinando, la prova verrebbe surrettiziamente traslata sull'istruttoria officiosa, in contrasto con la struttura dell'art. 125 c.p.i., che, come già ricordato, presuppone la previa allegazione specifica dell'an del danno — onere che, nel caso di specie, non è stato assolto.
In simile cornice fattuale, la pretesa risarcitoria finirebbe per trasmodare in una forma di reazione meramente punitiva, estranea al sistema dell'art. 125 c.p.i., che postula pur sempre un danno — anche minimo — giuridicamente apprezzabile e quantificabile. Ed infatti, secondo la corrente interpretazione di legittimità, l'art. 125 c.p.i., pur introducendo criteri di significativa semplificazione della prova con riferimento al quantum, non istituisce una forma di responsabilità punitiva né consente di prescindere dall'accertamento dell'an del danno. Come ribadito dalla Corte di Cassazione, “il danno da violazione del marchio non è presunto in re ipsa, ma deve essere allegato e provato, anche mediante presunzioni semplici” (Cass. civ., sez.
I, 13 settembre 2021, n. 24635), senza che il richiamo all'art. 125 c.p.i. possa elidere l'onere probatorio quanto alla sua sussistenza.
Non può dunque sostenersi – né la stessa lo sostiene – che dall'accertata contraffazione discenda CP_1 automaticamente un danno in re ipsa. La parte appellante incidentale, peraltro, non invoca tale meccanismo automatico, tentando invece di ancorare la propria pretesa ad un parametro astratto (royalty di mercato), che tuttavia non trova riscontro nel concreto atteggiarsi dei fatti di causa, non essendo allegato né provato alcun effettivo sfruttamento, perdita di chance, o indebolimento della capacità distintiva del segno;
pagina 20 di 22 pregiudizi che, quando sussistono, emergono di regola – ma non nel caso in esame – dalla stessa dinamica fattuale della contraffazione.
In assenza di allegazioni e riscontri relativi a un effettivo danno patrimoniale o a finalità abusive eccedenti la prospettazione rivolta al titolare, il riconoscimento del risarcimento integrerebbe una forma di sanzione civile atipica, estranea al sistema e incompatibile con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha escluso la configurabilità, nel nostro ordinamento, di automatismi risarcitori di natura meramente punitiva (Cass., S.U., 5 luglio 2017, n. 16601).
Né potrebbe trovare applicazione, nel peculiare caso di specie, il criterio del “giusto prezzo del consenso”, atteso che esso presuppone un uso effettivo o almeno potenzialmente remunerabile del segno, mentre nella specie l'interlocuzione si è arrestata alla sola proposta di licenza formulata al titolare, senza che si sia mai verificata alcuna utilizzazione economica del marchio che potesse dar luogo ad un lucro cessante parametrabile. Diversamente opinando, si finirebbe per introdurre, contra legem, una vero e proprio “prezzo del dissenso”, equivalente alla remunerazione di un uso mai avvenuto e concettualmente estraneo al sistema dell'art. 125 c.p.i.
La disciplina della privativa, pur disponendo fermezza nella tutela, non prescinde dalla necessità della misura nel rimedio. Nel caso in esame, la prima è assicurata dall'inibitoria; la seconda impone di non riconoscere un danno che né la prova, né la logica della vicenda consentono di ravvisare. Con simmetria tra norma e fatto, la decisione di prime cure merita conferma anche sul punto.
6.7 In ordine alle spese di lite
Stante la soccombenza reciproca, discendente dal rigetto tanto dell'appello principale come di quello incidentale, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese del presente grado.
Non ricorrono, infatti, ragioni per valorizzare un differente “peso” delle rispettive soccombenze, non potendosi attribuire rilievo, nel caso di specie, alla mera pluralità dei motivi dell'appello principale rispetto all'unicità di quello incidentale. Invero, pur nella molteplicità delle censure hinc et inde formulate, l'esame dei gravami ha postulato la rivalutazione di una vicenda unitaria, rispetto alla quale le doglianze non risultano suscettibili di una distinta ed economicamente graduabile considerazione, nell'ambito di controversia di valore indeterminabile.
Di contro, il rigetto di entrambi i gravami integra il presupposto per l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quarter, D.P.R. 115/2002, a carico, rispettivamente, dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
pagina 21 di 22 La Corte di Appello di Torino, Sezione Quinta Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza n. 3872/2023 del Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello e l'appello incidentale;
- conferma integralmente, per l'effetto, la sentenza di primo grado;
- compensa tra le parti spese e competenze di lite;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui l'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 a carico dell'appellante in via principale e dell'appellante in via incidentale.
Così deciso Sezione Quinta Civile della Corte di Appello di Torino, nella camera di consiglio del 28 ottobre
2025
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
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