Sentenza 24 giugno 2021
Parere definitivo 23 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/01/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00525/2025REG.PROV.COLL.
N. 01550/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1550 del 2022, proposto dalla Finanziaria Immobiliare Partecipazioni Abrusci - F.I.P.Ab. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Colapinto e dall’avv. prof. Filippo Colapinto, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, via Panama n. 74;
contro
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
nei confronti
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. prof. Gianluca Maria Esposito e dall’avv. Antonio Pugliese, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia n. 11;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione prima, del 24 giugno 2021, n. 1074, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione orale, presentata dal Gestore dei Servizi Energetici;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2024 il Cons. Francesco Guarracino e udito per la parte appellata l’avv. Gianluca Maria Esposito;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La società Finanziaria Immobiliare Partecipazioni Abrusci - F.I.P.AB. s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, resa anche nei suoi confronti a seguito della sua costituzione in giudizio quale cessionaria del ramo d’azienda della ricorrente, con cui il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha respinto il ricorso proposto dalla società Ecomed s.r.l. per ottenere l’annullamento della nota della Regione Puglia recante il diniego dell’autorizzazione unica, ai sensi del D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a biomassa, di potenza pari a 30 MWe, nel Comune di Laterza, e, in parte qua , del punto 7 della D.G.R. Puglia 30 dicembre 2010, n. 3029.
Inoltre, per ottenere l’accertamento della violazione dell’obbligo della Regione medesima di provvedere sull’istanza di autorizzazione unica nei termini prescritti, del suo diritto al rilascio dell’autorizzazione unica e al ripristino della qualifica IAFR, già riconosciuta dal Gestore dei servizi energetici – G.S.E. s.p.a. e cessata a causa del lamentato inadempimento della Regione, e la condanna di quest’ultima al risarcimento del danno.
2. – Si è costituito in giudizio il Gestore dei servizi energetici – G.S.E. s.p.a., che con successiva memoria, rimarcando la propria estraneità alla controversia, ha concluso comunque per la reiezione del gravame.
3. – L’appellante ha prodotto una memoria di repliche e alla pubblica udienza del 3 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. – In punto di fatto, dagli atti del giudizio risulta che:
- il 28 luglio 2007 la società dante causa dell’odierna appellante presentava domanda di autorizzazione unica, ai sensi del D.lgs. n. 387/2003 e della deliberazione della Giunta regionale Puglia del 23 gennaio 2007, n. 35, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, alimentato da biomasse, nell’agro del Comune di Laterza, di potenza complessiva pari a 30 MWe;
- il 21 novembre 2007 chiedeva la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale.
- il 16 maggio 2008 otteneva dal Gestore dei servizi energetici (d’ora innanzi: “il G.S.E”) il riconoscimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR), ai sensi dell’art. 4, co. 3 del D.M. 24 ottobre 2005, con l’onere espresso di comunicare al G.S.E., entro 18 mesi, « pena la decadenza della qualifica, l’inizio dei lavori sull’impianto in oggetto corredato di copia della relativa documentazione verso le pubbliche autorità »;
- il 3 aprile 2008 comunicava a NA s.p.a., soggetto gestore della rete elettrica, di accettare la soluzione tecnica minima generale di connessione (STMG) predisposta da NA a seguito della sua richiesta di assegnazione di un punto di connessione dell’impianto alla rete elettrica e datata 7 dicembre 2008;
- il 6 dicembre 2012 il G.S.E., richiamando la nota del 16 maggio 2008, le comunicava che « non essendo pervenuta entro i termini suddetti alcuna vs comunicazione in merito all’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto in oggetto, la qualifica [IAFR] è cessata di validità ”, ferma la possibilità di “ presentare una nuova domanda di qualifica, ai sensi del Decreto Ministeriale 18 dicembre 2008, corredata della documentazione ivi prevista ”;
- il 15 aprile 2015 la Regione Puglia le comunicava il preavviso di chiusura negativa del procedimento autorizzatorio in ragione della ritenuta improcedibilità dell’istanza a seguito del mancato adeguamento della medesima alla disciplina sopravvenuta di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2010, n. 3029, ai sensi del suo art. 7 applicabile anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° gennaio 2011;
- il 4 maggio 2015 la Regione comunicava il diniego di rilascio dell’autorizzazione unica, non essendo pervenuta alcuna osservazione o memoria atta a confutare le ragioni ostative esposte nel preavviso di rigetto.
5. – Con la sentenza appellata il T.a.r. ha respinto in primo grado il ricorso promosso dalla società istante contro il diniego dell’autorizzazione unica e, in parte qua , la D.G.R. Puglia n. 3029/2010, con il quale aveva chiesto anche l’accertamento della violazione dell’obbligo di provvedere nei termini sull’istanza di autorizzazione, l’accertamento del diritto al rilascio della stessa e al ripristino della qualifica IAFR, nonché la condanna della Regione al pagamento di un importo, a titolo di risarcimento del danno ovvero di indennizzo, da quantificarsi in corso di causa.
6. – Il giudice di primo ha motivato la propria decisione facendo espresso richiamo alle ragioni poste a fondamento di una precedente sentenza resa in controversia relativa al provvedimento di diniego di autorizzazione di analogo impianto da fonte rinnovabile e, più in particolare, dell’arresto costituito dalla propria sentenza dell’11 giugno 2021, n. 998, nella quale aveva riconosciuto che la sola accettazione, da parte della società richiedente, della soluzione tecnica minima generale (STMG) proposta dal gestore della rete elettrica non era sufficiente per la sussistenza delle condizioni di attivazione dell’impianto programmato, dovendosi, dunque, il soggetto istante attivare per un « surplus progettuale » consistente nella verifica di fattibilità del collegamento alla stazione elettrica, attività che, tuttavia, la parte ricorrente non aveva provato di aver posto in essere; a fronte di tale mancanza, si era affermato nella sentenza richiamata, « non si sarebbero potute predefinire le condizioni per una “effettiva” connessione del programmato impianto alla rete elettrica » e, quindi, di riflesso, la Regione «non avrebbe potuto ponderare il rilascio dell’autorizzazione unica ».
A specificazione delle motivazioni già espresse in quel precedente, il T.a.r. ha aggiunto che la richiesta di indennizzo non poteva trovare accoglimento in quanto era da escludersi un colpevole ritardo della Regione nella conclusione del procedimento, ma anche perché l’interessata avrebbe dovuto anzitutto sollecitare l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 2, co. 9 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. – L’appello è affidato a tre motivi di censura.
8. – Con il primo motivo di censura l’appellante critica la sentenza di primo grado perché, ritenendo necessario, ai fini della sussistenza delle condizioni di attivazione dell’impianto, anche la soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD) e, quindi, un “ surplus progettuale ”, il T.a.r. avrebbe posto a base della decisione una questione rilevata d’ufficio senza indicarla in udienza o assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie, in violazione dell’art.73, co. 3, c.p.a.
9. – Con il secondo motivo sostiene che nel giudizio di primo grado la Regione avrebbe proceduto a un’integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato con l’eccepire, nei suoi scritti difensivi, che sia il ritardo nella definizione del procedimento, sia il diniego di rilascio dell’autorizzazione unica sarebbero da ascrivere alla responsabilità esclusiva della ricorrente per non avere mai depositato il progetto delle opere di connessione dell’impianto, il che avrebbe reso impossibile l’istruttoria dell’istanza e, quindi, la convocazione della conferenza dei servizi e determinato l’assoggettabilità dell’istanza alle disposizioni della sopravvenuta D.G.R. n. 3029/2010.
10. – Con il terzo motivo contraddice la decisione impugnata assumendo che il ritardo nella conclusione del procedimento di autorizzazione, definito quasi otto anni dopo la presentazione dell’istanza, sarebbe da imputarsi a fatti e responsabilità esclusivi della Regione, perché, ratione temporis , l’impianto in questione, per le sue caratteristiche tecniche e la sua ubicazione, non avrebbe avuto necessità di essere assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ovvero di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale della Puglia del 12 aprile 2001 n. 11 – talché la trasmissione della relativa documentazione sarebbe stata effettuata per mero scrupolo - e il relativo progetto sarebbe stato già completo della soluzione di connessione; il T.a.r. avrebbe commesso l’errore di ritenere che il ricorso di primo grado fosse stato proposto sulla base della semplice domanda di connessione alla rete, nonostante tra i documenti agli atti di causa vi fosse la soluzione tecnica minima generale (STMG) per la connessione e l’allacciamento alla rete di trasmissione nazionale, il cui preventivo di costo era stato espressamente accettato dalla ricorrente, a cui non potrebbe essere addebitata la mancata elaborazione della soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), da effettuarsi solo dopo l’ottenimento dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto; in ogni caso, la Regione avrebbe avuto l’obbligo d’indire la conferenza di servizi sull’istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, i cui termini avrebbe dolosamente o colposamente violato; infine, poiché la stessa cessazione della qualifica IAFR, da cui, in primo luogo, sarebbe dipeso il danno lamentato, sarebbe dipesa dalla mancata autorizzazione alla realizzazione dell’impianto, che avrebbe frustrato una seria e qualificata probabilità di completare e porre in esercizio l’impianto entro i termini stabiliti, non vi sarebbe stata ragione per muovere rimostranze nei confronti del G.S.E.
11. – Tanto sostenuto in merito all’esistenza della situazione giuridica della quale ha chiesto tutela, l’appellante ha esposto i criteri di quantificazione del quantum debeatur inerente alla pretesa di risarcimento del danno derivante dal doloso o colposo comportamento della Regione ex art. 2 bis della legge n. 241/1990, nonché del danno riferito anche al mancato esercizio dell’attività, ribadendo di aver chiesto il risarcimento per lucro cessante, anche per perdita di chances e danno curriculare, in relazione al pregiudizio subito per il mancato esercizio dell’attività che sarebbe stata ad essa preclusa da fatti e responsabilità esclusivamente imputabili alla Regione, la cui condotta negligente avrebbe comportato lo spirare dei termini perentori stabiliti dall’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 e si sarebbe risolta in illegittimo diniego dell’autorizzazione unica.
12. – L’appellante, infine, nell’atto di appello ha dichiarato di riproporre espressamente tutte le domande ed eccezioni implicitamente ritenute assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, all’uopo facendo riferimento a tutti gli atti e documenti di cui al proprio fascicolo del giudizio di primo grado.
13. – Le suesposte censure, singolarmente e nel loro complesso, sono infondate.
14. – Le considerazioni che sono poste a fondamento della sentenza appellata mediante richiamo alle ragioni decisorie a base della sentenza n. 998/2021 dello stesso T.a.r. - secondo una tecnica motivazionale legittimata dalla facoltà che l’art. 74 c.p.a. accorda al giudice, nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza o la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, di decidere con sentenza in forma semplificata la cui motivazione può consistere anche in un sintetico riferimento a un precedente conforme -
non sono questioni rilevate d’ufficio in violazione del contraddittorio e dei diritti di difesa, né i rilievi svolti nelle difese di primo grado della Regione sul fatto che il ritardo nella conclusione del procedimento sarebbe stato determinato esclusivamente dal mancato deposito del progetto delle opere di connessione dell’impianto alla rete rappresentano un’inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato.
Tali osservazioni non costituiscono allegazione di fatti impeditivi, estintivi o modificativi, bensì semplici difese sull’insussistenza degli elementi costitutivi della supposta responsabilità dell’Amministrazione regionale, per come rappresentati dalla ricorrente, sui quali, per l’appunto, si è concentrata la disamina del T.a.r. con l’esito di escludere la completezza delle condizioni di attivazione dell’impianto e, quindi, l’illegittimità del diniego e la responsabilità (risarcitoria o indennitaria) dell’amministrazione.
15. – Venendo alle altre questioni, la D.G.R. Puglia n. 35/2007, all’art. 2.3.1, co. 2, dell’Allegato A, richiedeva che la domanda di autorizzazione unica venisse corredata del progetto definitivo dell’impianto « comprensivo di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione dell’impianto alla rete elettrica » (lett. a) e contenesse, altresì, « la documentazione rilasciata da NA S.p.A. o dalla Società distributrice interessata attestante l’assegnazione del punto di connessione dell’impianto da realizzare alla rete elettrica e le relative modalità di collegamento » (lett. f; enfasi aggiunta).
E’ stato già chiarito in giurisprudenza che tale previsione era ricognitiva di un onere immanente nel sistema, poiché, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, costituiscono oggetto di autorizzazione unica non solo la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ma pure le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, senza le quali questi ultimi difetterebbero delle coordinate essenziali di praticabilità, sicché la definizione (del punto di connessione e) della soluzione di allaccio alla rete elettrica rappresenta una componente sostanziale della soluzione progettuale dell’impianto da autorizzare (cfr. Cons. Stato, sez. II, 17 novembre 2021, n. 7681).
16. – Nel caso di specie, anche ammettendo che la STMG attestasse la definitiva assegnazione del punto di connessione, è evidente, alla luce del contenuto delle interlocuzioni tra la società e Terna, che le modalità di collegamento fossero ancora tutte da definire, poiché destinate al progetto esecutivo.
17. – D’altronde, in termini generali è chiara la necessità di distinguere tra la prima delibazione della domanda di connessione, espressa dal soggetto gestore della rete elettrica nel preventivo sottoposto all’accettazione del richiedente, e la successiva traduzione di quest’ultimo nel progetto dell’impianto produttore e delle opere di connessione dello stesso alla rete (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 agosto 2016, n. 3536: “ Il preventivo contiene … l’esito della verifica tecnica sull’impatto della potenza in immissione richiesta sulla RTN, la STMG (sui tempi e costi di realizzazione degli impianti di rete e degli eventuali interventi sulla RTN esistente ai fini della connessione) e l’elenco degli adempimenti necessari per l’autorizzazione dell’impianto di rete. Una volta che tal preventivo sia accettato dal richiedente, questi può pure elaborare direttamente il progetto per gli impianti di rete da realizzare, che va poi sottoposto a Terna s.p.a. per il benestare tecnico ”).
18. – Ebbene non vi è prova che la società istante, in ossequio a quanto previsto dall’Allegato A alla D.G.R. n. 35/2007, avesse fornito «tutti gli schemi utili alla definizione della connessione dell’impianto alla rete elettrica» ovvero «la documentazione rilasciata da NA S.p.A. (…) attestante l’assegnazione del punto di connessione dell’impianto da realizzare alla rete elettrica e [ altresì ] le relative modalità di collegamento», nonostante ne fosse stata espressamente richiesta, a pena di improcedibilità della domanda, con la richiesta di integrazione documentale del 31 ottobre 2007, agli atti del giudizio (secondo documento dell’allegato alla perizia di stima dei danni, depositata dall’appellante), la quale non risulta sia mai stata integralmente soddisfatta, né poteva essere reiterata, poiché l’art. 2.3.2, co. 3, dell’Allegato A alla D.G.R. 35/2007 stabiliva che « il Responsabile unico … può richiedere, per una sola volta, integrazioni documentali » e che la mancata produzione nel termine assegnato avrebbe comportato l’improcedibilità della domanda.
19. – Si trattava di un onere, di cui non potrebbe ipotizzarsi aggravasse il procedimento ingiustificatamente, poiché quanto richiesto atteneva direttamente alla completezza e alla fattibilità del progetto che ne erano condizioni di autorizzabilità, il quale risulta successivamente esplicitato anche dal D.M. 10 settembre 2010, recante le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, ai sensi dell’art. 12, co. 10, D.lgs. n. 387/2003, nella cui attesa la D.G.R. n. 35/2007 aveva dettato disposizioni e indirizzi regionali.
Quest’ultimo aveva analogamente previsto che l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione fosse corredata dal « progetto definitivo dell’iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete » (art. 13.1, lett. a) e che « [l]a documentazione elencata al punto 13.1, ferma restando la documentazione imposta dalle normative di settore e indicata dalla regione o dalle Province delegate ai sensi del punto 6.1, è considerata contenuto minimo dell’istanza ai fini della sua procedibilità » (art. 14.2).
20. – Resta così escluso che la D.G.R. n. 35/2007 e, in sua applicazione, il provvedimento impugnato in primo grado abbiano introdotto e preteso requisiti nuovi e ulteriori rispetto al quadro legislativo dell’epoca, né, ai fini in esame, rileva che l’incompletezza del progetto e della relativa domanda possa essere dipesa da soggetti terzi o dalla mancata convocazione della conferenza dei servizi, la quale doveva far seguito alla presentazione della domanda, ma non costituire luogo per la sua integrazione.
21. – In definitiva, nel caso di specie, nel quale l’istanza difettava della necessaria progettazione delle opere elettriche di connessione validata dalla società distributrice o dal soggetto gestore della rete, l’incompletezza del progetto e, quindi, della relativa istanza di autorizzazione unica costituiva un ostacolo insormontabile al rilascio del provvedimento autorizzativo, non lasciando alcun margine di discrezionalità all’amministrazione e rendendo, perciò, vincolato e necessitato l’esito negativo del procedimento.
22. – Per quanto concerne il richiamo a motivi di doglianza che non sarebbero stati scrutinati dal T.a.r., nel giudizio di appello non è ammissibile la riproposizione dei motivi di impugnazione non esaminati attraverso un mero richiamo per relationem al ricorso introduttivo e agli atti del giudizio di primo grado privo della precisazione del loro contenuto ( ex multis Cons. Stato, sez. IV, 28 marzo 2022, n. 2238; sez. IV, 2 novembre 2020, n. 6704; sez. II, 25 maggio 2020, n. 3313), come è, viceversa, accaduto con il ricorso in epigrafe.
Difatti l’art. 101, co. 2, c.p.a., utilizzando il termine “espressamente”, ha evidentemente inteso pretendere che la parte specifichi l’ambito della devoluzione al giudice di secondo grado, sì da mettere questi nelle condizioni di avere una conoscenza compiuta delle questioni e le controparti di contraddire sulle stesse, mentre il mero richiamo non consente al giudice di recuperare i vizi denunciati in primo grado senza che sia necessario compulsare il fascicolo di prime cure ( amplius , Cons. Stato, sez. IV n. 2238/22 cit., dove ulteriori richiami).
Tale principio vale, oltre che per le domande, anche per le eccezioni, per le quali è parimenti necessario che siano riprodotte, col relativo contenuto argomentativo, negli atti del giudizio d’appello, non essendo dunque consentita una riproposizione per relationem dell’eccezione che, non rendendola autosufficiente, impone per integrarne il contenuto una ricerca degli atti di primo grado (Cons. Stato, sez. II, 12 dicembre 2022, n. 10841; sez. V, 4 giugno 2020, n. 3515).
23. – Per queste ragioni è corretta l’avvenuta reiezione, ad opera della sentenza appellata, sia della domanda di annullamento degli atti impugnati, sia della domanda risarcitoria.
A tale ultimo riguardo è decisivo e sufficiente il fatto che, alla luce di quanto finora detto, quanto meno difetta il necessario nesso di causalità tra la condotta dell’amministrazione e il danno, poiché non è dimostrata la spettanza del bene della vita.
Infatti, anche il risarcimento del danno ingiusto da ritardo nella conclusione del procedimento, previsto dal comma 1 dell’art. 2 bis della l. 241/1990, richiede la prova del danno, del comportamento colposo o doloso dell’amministrazione e del nesso di causalità, come riconosciuto dalla pacifica giurisprudenza (cfr., ex ceteris , Cons. Stato, Sez. IV, 20 ottobre 2020, n. 6353: « il danno prodottosi nella sfera giuridica del privato, e del quale quest’ultimo deve fornire la prova sia sull’an che sul quantum, deve essere sempre riconducibile, secondo la verifica del nesso di causalità, al comportamento inerte ovvero all’adozione tardiva del provvedimento conclusivo del procedimento, da parte dell’Amministrazione (cfr. Cons Stato, Sez. V, 2 aprile 2020, n. 2210) e non solo alla durata in sé del procedimento »; cfr. anche Cons. Stato, sez. II, 12 aprile 2021, n. 2960).
Tale principio è stato di recente ribadito anche con riferimento a un caso di mancata conclusione, nel termine previsto, di un procedimento di autorizzazione (alle emissioni in atmosfera) di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, con riferimento al danno per asserita impossibilità di realizzazione dell’impianto perché impedita da un regolamento regionale sopraggiunto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2024, n. 3375, che, in termini analoghi a quanto rilevato nella presente decisione, valorizza anche « le riscontrate carenze progettuali risal[enti] alla domanda presentata dalla società (carente di elementi essenziali per il suo esame) per cui, anche se il parere fosse stato reso nei termini (…) , non si sarebbe potuto comunque realizzare l’esito positivo agognato dalla appellante, trattandosi di carenze originarie e imputabili alla stessa società istante »).
Infine, poiché la domanda dell’appellante è riferita anche al pagamento all’indennizzo da ritardo, va ribadito che la relativa pretesa è priva di fondamento.
Difatti, al fine di ottenere l’indennizzo da mero ritardo nella conclusione del procedimento, che è previsto dal comma 2 dell’art. 2 bis della l. n. 241/1990, l’istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della stessa legge nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ovvero, nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, a presentare istanza all’amministrazione procedente perché questa la trasmetta tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell’amministrazione responsabile del ritardo (cfr. art. 28, co. 2, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98).
Tale onere, nel caso in esame, non risulta, tuttavia, assolto.
24. – In conclusione, l’appello dev’essere respinto.
25. – La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese del giudizio d’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO