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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 5739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5739 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Francesco NOTARO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 5096/23 RG, avente ad oggetto
“responsabilità professionale”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2446/23, pubblicata il 21 Settembre 2023, e notificata il 18 Ottobre 2023; causa posta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc (“rito Cartabia”), giusta ordinanza di riserva al Collegio per la decisione, emessa dal C.I. dott. Antonio Criscuolo Gaito nell'ambito dell'udienza del 14 Ottobre 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), e comunicata in data 27 Ottobre 2025 – causa pendente tra:
( , rappresentata e difesa (giusta procure in atti) Controparte_1 C.F._1 dagli avv.ti Luisa Carbone ( ed Andrea Guidi ( ), C.F._2 C.F._3 con i quali è elett.te dom.ta presso i seguenti indirizzi di PEC:
Email_1
[...]
Appellante
E
Avv. DA NO ( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) C.F._4 dall'avv. Gioacchino Destra ( ), con il quale è elettivamente C.F._5 domiciliato presso il seguente indirizzo di PEC:
1 Email_2
Appellato
NONCHÉ
(C.F.: , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Giorgio Grasso
( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di C.F._6
PEC:
Email_3
Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 14 Ottobre 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo di note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare, appare opportuno ripercorrere i tratti salienti del processo presupposto, rispetto al presente giudizio (instaurato da nei confronti dell'avv. DA Controparte_1
NO per la dedotta colpa professionale).
(con il ministero dell'avv. DA NO) aveva agìto in giudizio nei Controparte_1 confronti del . L'attrice invocava la Controparte_3 responsabilità risarcitoria del , ex art. 2051 cc., per le lesioni patite, a seguito di CP_3 caduta sulla pavimentazione del cortile , in data 17 Aprile 2012. CP_4
Il G.M. del Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza n. 1654/17, pubblicata il 6
Giugno 2017, aveva rigettato la domanda risarcitoria attorea.
Ad avviso del Tribunale, l'evento dannoso non era addebitabile al;
non CP_3 ricorreva né l'insidia né il trabocchetto.
Il sinistro era da addebitarsi esclusivamente alla condotta dell'attrice , la Controparte_1 quale non aveva usato la prudenza richiesta.
La germana di risiedeva in quel Condominio;
quindi la danneggiata Controparte_1 conosceva i luoghi. L'attrice era caduta, scivolando in conseguenza del pavimento del cortile bagnato per la pioggia.
Il G.M. oplontino si era ulteriormente espresso nei seguenti termini:…la presenza di acqua piovana sul piano di calpestio non rappresenta in alcun modo un'insidia celata, né la circostanza risulta in alcun modo invisibile ed imprevedibile…Il Tribunale aveva concluso, osservando che l'evento dannoso non si sarebbe verificato, ove l'attrice avesse adottato
2 maggiori cautele nel percorrere il cortile , attesa la presenza di acqua CP_4 piovana.
Il convenuto, in quel processo, aveva chiamato in causa sia la compagnia CP_3 assicuratrice , sia la ditta individuale “Di AP SA”, impresa edile che aveva CP_5 effettuato lavori di sostituzione della pavimentazione nel cortile . CP_4
Ed infatti nel thema decidendum era anche rientrata la domanda riconvenzionale della ditta Di AP SA nei confronti del , con riferimento al compenso (in CP_3 parte impagato) per i lavori di rifacimento della pavimentazione del cortile.
Il G.M. di Torre Annunziata, con la sentenza n. 1654/17, aveva rigettato anche la domanda riconvenzionale della ditta Di AP.
Avverso la sentenza n. 1654/17 aveva proposto appello la sola ditta Di AP SA, invocando il compenso residuo quale appaltatrice.
Il giudizio di appello veniva definito dalla Corte di Appello di AP, con la sentenza n.
1075/21, pubblicata il 22 Marzo 2021. In tale pronuncia la Corte territoriale dava atto di come la ditta appellante avesse notificato il gravame anche nei confronti di
[...]
, a mani del Difensore avv. DA NO. CP_1
era rimasta contumace (pertanto, per mancata impugnazione, era Controparte_1 divenuta irrevocabile la sentenza del G.M. di Torre Annunziata, nella parte in cui era stata rigettata la domanda risarcitoria della nei confronti del CP_1 Controparte_3
).
[...]
Appunto, la sentenza della Corte territoriale n. 1075/21 ha avuto ad oggetto la domanda di pagamento del compenso dell'appalto, proposta dalla ditta Di AP nei confronti del
(domanda riconvenzionale “trasversale”). CP_3
Peraltro, fin da ora è d'uopo osservare come si dolga (nei confronti Controparte_1 dell'avv. DA NO) non già per la mancata proposizione dell'impugnazione; piuttosto, per il mancato tempestivo deposito della seconda memoria ex art. 183 co.6 cpc
(omissione, nell'ottica della , decisiva ai fini della mancata ammissione della prova CP_1 per testi, e quindi ai fini del rigetto della domanda risarcitoria).
Con citazione notificata il 29 Marzo 2022 nei confronti dell'avv. DA NO,
[...]
deduceva la sussistenza di profili di negligenza del professionista, nella difesa nel CP_1 succitato procedimento n. 3593/15 RG, svoltosi dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, ed avente ad oggetto la pretesa risarcitoria, per la descritta caduta nel cortile del
. Controparte_3
In punto di fatto, l'attrice si esprimeva nei seguenti termini:…emergeva Controparte_1 chiaramente il mancato tempestivo deposito da parte del nominato Difensore, avv. DA
NO, delle memorie scritte deputate all'articolazione dei mezzi istruttori, di cui all'art.
3 183 co.6 n. 2 cpc….l'avv. DA NO procedeva, in data Primo Luglio 2016, al deposito telematico della memoria ex art. 183 co.6 n. 2 cpc, ricevendo PEC di accettazione da parte del sistema, senza ulteriori altre comunicazioni. Pertanto emergeva una palese anomalia nel deposito, che quindi non si perfezionava, necessitando di un intervento risolutivo dell'avv. DA NO entro e non oltre la data ultima dell'11 Luglio 2016
(termine perentorio per il deposito delle seconde memorie ex art. 183 co.6 cpc). Ciò non è avvenuto, in quanto lo stesso Difensore rimaneva totalmente inerte, e lasciava decorrere inutilmente il termine perentorio per il deposito di detta memoria istruttoria, senza premurarsi del buon esito del deposito. Tale decisivo evento ha determinato la decadenza dell'attrice dalla possibilità di articolare ed invocare mezzi istruttori finalizzati alla prova dei contenuti della propria citazione, e soprattutto della pretesa sostanziale dedotta in giudizio
(risarcimento danni per lesioni personali)….
Quindi chiedeva: Controparte_1
Accertarsi l'inadempimento contrattuale dell'avv. DA NO, consistente nella non corretta esecuzione del mandato difensivo, e dichiararne la responsabilità professionale per violazione dei criteri di diligenza qualificata;
Accertata la responsabilità professionale, condannarsi l'avv. DA NO al risarcimento del danno per lucro cessante in favore di essa , da Controparte_1 quantificarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc.; il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva il convenuto avv. DA NO, evidenziando come tra lui e la signora intercorresse un rapporto di affinità, per essere quest'ultima sorella Controparte_1 dell'ex moglie del convenuto….In tale contesto, il convenuto veniva interessato anche della vicenda relativa all'incidente occorso all'attrice, e quantunque manifestasse alla stessa
l'alea derivante dall'azione che si intendeva intraprendere, si prodigava…affinchè la cognata potesse veder riconosciuto il diritto al risarcimento….
Dunque il professionista convenuto chiedeva di rigettarsi la domanda attorea. Altresì chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in garanzia nei confronti della compagnia
Controparte_2
Infatti in subordine – nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice – chiedeva che fosse condannata a tenerlo indenne e manlevarlo Controparte_2 da ogni conseguenza negativa, derivante appunto dalla domanda proposta dall'attrice
. Controparte_1
Previa autorizzazione del G.I., l'atto di chiamata in garanzia veniva notificato nei confronti della compagnia . Controparte_2
Quest'ultima si costituiva, aderendo in primis alla posizione dell'avv. DA NO
(invocando appunto il rigetto della domanda dell'attrice ). In subordine, Controparte_1
4 eccepiva la non operatività della polizza, avendo il professionista perso il diritto all'indennizzo.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
2446/23, pubblicata il 21 Settembre 2023, e notificata il 18 Ottobre 2023.
Il G.M.:
Ha rigettato la domanda attorea;
Ha condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'avv. Controparte_1
DA NO, liquidate in euro 3.400,00 per compensi, oltre accessori come per
Legge, con attribuzione;
Ha condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore della Controparte_1 terza chiamata , liquidate in euro 3.400,00 per compensi, oltre accessori Controparte_2 come per Legge.
Peraltro, il rigetto della domanda attorea ha determinato l'assorbimento della subordinata domanda di manleva, proposta dal convenuto avv. DA NO nei confronti della compagnia (declaratoria di assorbimento riportata in parte motiva, ma Controparte_2 non anche in dispositivo).
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con citazione notificata in Controparte_1 data 16 Novembre 2023 nei confronti dell'avv. DA NO e della compagnia
[...]
. CP_2
L'attrice ribadisce la tesi già esposta in primo grado, circa il carattere decisivo (ai fini del rigetto della domanda risarcitoria per il sinistro dell'Aprile 2012) del tardivo deposito della seconda memoria ex art. 183 co.6 cpc – tardivo deposito che avrebbe determinato, per inammissibilità, il mancato espletamento della prova per testi attorea.
In ogni caso, ad avviso della , il Giudice Monocratico di Torre Annunziata, CP_1 nell'impugnata sentenza n. 2446/23, ha omesso una corretta valutazione prognostica, conducente ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, per colpa professionale.
Dunque l'appellante così conclude: Controparte_1
Riformarsi la sentenza di prime cure, con accoglimento dei motivi di gravame proposti;
Condannarsi l'avv. DA NO e la compagnia al pagamento delle Controparte_2 spese del doppio grado.
Giusta comparsa depositata il 20 Dicembre 2023, si è costituita l'appellata
[...]
, chiedendo di rigettarsi il gravame (in sostanza Controparte_2 Controparte_2 chiede la conferma della pronuncia di prime cure, laddove si è rigettata la domanda risarcitoria della nei confronti dell'avv. NO, rigetto assorbente rispetto alla CP_1 subordinata domanda di manleva assicurativa avanzata dal professionista); in subordine….,
5 nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei confronti dell'avv. NO….dichiararsi l'obbligo di manleva di , Controparte_2 entro i limiti di massimale contrattualmente assunti.
A mezzo della comparsa depositata il Primo Febbraio 2024, si è costituito l'appellato avv.
DA NO, chiedendo rigettarsi il gravame;
in subordine (per la malaugurata ipotesi di accoglimento dell'appello principale e della domanda della ) ripropone la CP_1 domanda di manleva assicurativa, sub specie di gravame incidentale condizionato.
Il C.I., a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 12 Giugno 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di rimessione in decisione per il successivo 14 Ottobre 2025, ai sensi del novellato art. 352 cpc.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 352 cpc, consentite con la suddetta ordinanza di fissazione dell'udienza di rimessione in decisione.
Nell'ambito dell'udienza del 14 Ottobre 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno insistito nella richiesta di introito della causa in decisione.
Pedissequamente il C.I., giusta ordinanza comunicata il 27 Ottobre 2025, ai sensi dell'art. 352 ultimo comma cpc, ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che non si possa prescindere dall'esame dell'attività defensionale svolta dall'avv. DA NO in favore dell'assistita , nel giudizio n. 3593/15 Controparte_1
RG, svoltosi dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata (indagine finalizzata alla verifica se emergano o meno profili di negligenza nell'attività professionale svolta dall'odierno appellato).
Nell'affermativa, si dovrà verificare se la cliente abbia assolto all'onere Controparte_1 probatorio, vale a dire dimostrare il nesso eziologico tra la condotta negligente e l'evento lesivo (integrato dal rigetto della domanda risarcitoria, per le lesioni patite nell'Aprile 2012,
a seguito di caduta sul pavimento del cortile del ). Controparte_3
Dunque, il danneggiato deve provare che – qualora l'attività professionale dell'avvocato fosse stata svolta diligentemente – ne sarebbe derivata, secondo un criterio probabilistico, una situazione di vantaggio (coincidente, in sostanza, con l'accoglimento della pretesa giudiziale).
Innanzi tutto, è d'uopo prendere in esame la citazione redatta dall'avv. NO nell'interesse di , introduttiva del procedimento n. 3593/15 RG. Controparte_1
Invero, è in atti una copia della suddetta citazione, che consta soltanto delle prime quattro pagine, fino alla parola “ ” compresa;
pertanto, manca la vocatio in jus, ed altresì Pt_1 manca il paragrafo sulle richieste finali, sia di merito che istruttorie. 6 Peraltro, l'odierna appellante ha iscritto il gravame a ruolo in data 23 Novembre 2023. Nel foliario, allegato in via telematica, veniva indicata la produzione di primo grado del procedimento n. 1814/22 RG (appunto, trattasi del numero del primo grado del presente procedimento per colpa professionale, e non già del procedimento presupposto).
Tuttavia, la suddetta produzione non è stata versata in atti.
La copia della citazione di primo grado del processo presupposto (con gli ultimi fogli mancanti) è stata tratta dal file “incartamento fascicolo di primo grado”, allegato in sede di iscrizione a ruolo, datata 31 Marzo 2022, della citazione introduttiva del presente procedimento per responsabilità professionale.
Orbene, osserva il Collegio come, nel corpo della citazione introduttiva del procedimento presupposto, si faccia esplicito riferimento ad allegata documentazione fotografica, inerente al luogo del sinistro.
Ed invero, in materia di procedimenti per danni da lesioni (patite da pedoni per caduta sul selciato o comunque sulla sede stradale), l'allegazione di rilievi fotografici (effigianti il luogo in cui il pedone è caduto, riportando lesioni), è un'attività senz'altro idonea a qualificare l'attività del Difensore come diligente (e ciò prescindendo dagli esiti del giudizio risarcitorio).
Appunto, secondo l'id quod plerumque accidit, in materia di causa intentata nei confronti dell'ente custode della sede stradale (o comunque custode della pavimentazione in cui si è verificato il sinistro), sovente il giudicante trae elementi decisivi dai rilievi fotografici
(laddove la prova per testi integra spesso un elemento soltanto confermativo delle risultanze documentali).
Altresì, nel corpo della suddetta citazione l'attrice , col ministero dell'avv. CP_1
NO, chiedeva l'ammissione di CTU medico-legale; per giunta, vi è copia in atti dell'allegata relazione del consulente medico-legale di parte.
Quindi – contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna appellante – già nella citazione di primo grado parte attrice aveva avanzato richiesta di ammissione della CTU medico-legale,
e non soltanto nella memoria ex art. 183 co.6 cpc, secondo termine.
Peraltro, la consulenza tecnica di ufficio è senz'altro un mezzo di prova sui generis, non equiparabile alla prova per testi, atteggiandosi come ausilio di cui si avvale il giudicante, ai fini del quantum debeatur, tendenzialmente laddove abbia sciolto il contenzioso sull'an debeatur in senso favorevole all'attore.
Né può trascurarsi come anche l'allegazione di consulenza medico-legale di parte qualificasse la condotta difensiva in termini di diligenza – infatti, è pacifico che il giudicante possa basarsi, ai fini della quantificazione del danno alla salute, sulla consulenza medica di
7 parte ritenuta congrua e coerente, e non contestata dai contraddittori (senza ricorrere necessariamente alla consulenza medica di ufficio).
Peraltro – nella sentenza del G.M. oplontino n. 1654/17, di rigetto della domanda risarcitoria – non si rinviene alcun accenno al mancato tempestivo deposito della seconda memoria ex art. 183 co.6 cpc, ed alla conseguente declaratoria di inammissibilità della prova per testi articolata in quella memoria istruttoria.
Né risulta che vi sia stata un'ordinanza interlocutoria del G.I., di mancata ammissione della prova per testi, per tardività della seconda memoria ex art. 183 co.6 cpc.
In tale contesto, risultano pienamente coerenti ed attendibili le osservazioni svolte dall'avv. NO fin dalla comparsa di costituzione di primo grado, quale convenuto nel presente procedimento per responsabilità professionale.
Il professionista non contesta il problema “telematico”, che ha precluso il tempestivo deposito della seconda memoria istruttoria ex art. 183 co.6 cpc.
Rispetto alla scadenza dell'11 Luglio 2016, il Difensore tentò il deposito telematico tempestivamente, e cioè in data Primo Luglio 2016. Tuttavia l'odierno appellato ricevette soltanto una PEC di accettazione, senza adempiere al perfezionamento del deposito telematico (vale a dire, senza preoccuparsi di verificare che la memoria istruttoria risultasse tempestivamente depositata).
Tuttavia, l'avv. NO ha evidenziato come il G.I. – in sede di ordinanza sulle istanze istruttorie – abbia ritenuto la causa matura per la decisione, e la abbia rinviata per le conclusioni, all'esito di una valutazione di superfluità della prova attorea articolata (senza alcuna formale censura di inammissibilità della prova, per tardività della memoria istruttoria in oggetto). Peraltro, l'avv. NO ha evidenziato come il G.I. che ha ritenuto superflua la prova attorea, sia lo stesso giudicante che poi, a mezzo della sentenza n.
1654/17, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da . Controparte_1
Del resto, assume pregnante rilievo l'iter argomentativo, espresso dal G.M. di Torre
Annunziata nella sentenza di rigetto n. 1654/17.
Il Tribunale è addivenuto alla statuizione di rigetto non già per le carenze probatorie oppure istruttorie di parte attrice.
Il Giudice Monocratico ha valutato gli elementi raccolti, in senso sfavorevole alla prospettazione attorea.
In quella pronuncia si è evidenziata una peculiare negligenza e mancanza di attenzione della danneggiata , nel suo incedere sul pavimento del cortile Controparte_1 condominiale quale pedone – negligenza idonea a spezzare il nesso di causalità tra la “res” di proprietà condominiale e le lesioni patite dalla . CP_1
8 Peraltro, nella casistica giudiziaria, trattasi di argomento non infrequente, ai fini del rigetto della domanda risarcitoria del pedone (tanto ai sensi dell'art. 2043 cc. quanto ai sensi dell'art. 2051 cc.), senza che si debba necessariamente ricondurre tale esito a profili di negligenza, nella condotta del Difensore del danneggiato.
In sede di descrizione dello svolgimento del processo, si è già accennato al giudizio di appello, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1654/17.
Il giudizio di gravame ha avuto ad oggetto la domanda di pagamento della ditta Di AP nei confronti del . Controparte_3
Si ribadisce come si tratti di giudizio di appello irrilevante ai fini della presente decisione: in quel grado l'avv. NO non ha svolto alcuna attività, e del resto la doglianza della non riguarda la mancata proposizione dell'appello avverso la sentenza n. 1654/17 CP_1
(ma soltanto la questione del mancato tempestivo deposito della seconda memoria ex art. 183 co.6 cpc).
Inoltre, nella sentenza n. 1654/17, il Giudice Monocratico di Torre Annunziata pone una netta distinzione tra la questione della domanda risarcitoria della nei confronti del CP_1
, e la questione del contenzioso tra il e la ditta Di CP_3 Controparte_3
AP SA per il rifacimento della pavimentazione del cortile . CP_4
In definitiva, pur essendo innegabile il profilo di negligenza, consistito nel mancato tempestivo deposito della seconda memoria ex art. 183 co.6 cpc, non può argomentarsi circa un probabile esito favorevole del giudizio (laddove la memoria istruttoria fosse stata tempestivamente depositata).
Appunto, il giudicante ha espresso una valutazione di superfluità della prova per testi articolata dall'avv. NO, senza alcun accenno ad una censura di inammissibilità per tardività. Vale a dire, secondo il criterio del “più probabile che non”, anche in caso di tempestivo deposito della memoria istruttoria, parimenti il Tribunale sarebbe addivenuto ad una pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria.
Ed invero il Collegio ritiene di dover integralmente aderire al seguente consolidato insegnamento giurisprudenziale:…la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del Difensore,
l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva, circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (Cass. civ., n. 10966/04; conformi Cass. n.
13873/20; n. 2638/13; n. 9917/10).
In definitiva, l'appello proposto da deve essere rigettato in toto;
ne Controparte_1 consegue l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
9 Il rigetto del gravame principale della è assorbente, rispetto all'appello incidentale CP_1 condizionato, proposto dall'avv. NO nei confronti della compagnia CP_2 CP_2
(appello incidentale condizionato, con il quale il professionista ha reiterato la subordinata domanda di manleva assicurativa – ovviamente nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda per responsabilità professionale).
A questo punto, resta da statuire sulle spese del presente grado.
Sul regime delle spese del presente grado
Per quel che concerne il rapporto processuale tra e l'avv. DA Controparte_1
NO, le spese del grado (liquidate come in dispositivo) seguono la soccombenza dell'appellante; pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultima.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al
D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Con riferimento al valore della causa, è d'uopo attenersi al parametro indicato dall'appellante nell'atto di gravame principale;
pertanto, si rientra nello scaglione CP_1 compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Per quel che concerne il compenso professionale, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi, nell'ambito dello scaglione di riferimento (considerato che ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità).
Quindi, a titolo di compenso professionale per il presente grado si liquida, in favore dell'appellato avv. DA NO, l'importo di euro 2.906,00.
Il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi specifici per tutte le fasi, e cioè non soltanto di studio, introduttiva e decisoria, ma anche istruttoria.
Infatti il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione in favore dell'avv. Gioacchino Destra
(Difensore dell'avv. DA NO).
Per quel che concerne il rapporto processuale tra e la compagnia Controparte_1 [...]
, osserva il Collegio come, in sostanza, la abbia proposto l'appello nei CP_2 CP_1 confronti del solo avv. NO.
10 Del resto, in primo grado l'attrice non aveva operato alcuna estensione della CP_1 domanda risarcitoria, anche nei confronti della compagnia terza chiamata.
Di conseguenza, è opportuno compensare integralmente le spese del presente grado, tra e (al contempo, in mancanza di specifica Controparte_1 Controparte_2 impugnazione, è precluso qualsivoglia intervento sul capo della sentenza di prime cure, con il quale è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio in Controparte_1 favore anche di ). Controparte_2
Parimenti, le spese del grado debbono essere compensate anche tra l'avv. DA
NO e (e questo alla luce dell'assorbimento del gravame Controparte_2 incidentale condizionato).
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n.
115/02 (da parte dell'appellante principale ), dell'ulteriore importo pari Controparte_1 al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di AP, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell'avv. DA NO (appello Controparte_1 notificato anche a , nonché pronunciando sul gravame CP_2 Controparte_2
incidentale condizionato proposto dall'avv. DA NO nei confronti di
[...]
entrambi avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. Controparte_2
2446/23, pubblicata il 21 Settembre 2023, e notificata il 18 Ottobre 2023, così provvede:
A) Rigetta l'appello principale;
B) Dichiara assorbito il gravame incidentale condizionato, proposto dall'avv. DA
NO;
C) Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore Controparte_1
dell'avv. DA NO – spese che liquida in euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Gioacchino Destra;
D) Dichiara integralmente compensate le spese del presente grado tra e Controparte_1
nonché tra quest'ultima e l'avv. DA NO;
Controparte_2
E) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante ) Controparte_1
dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 14 Novembre 2025.
11 Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Francesco NOTARO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 5096/23 RG, avente ad oggetto
“responsabilità professionale”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2446/23, pubblicata il 21 Settembre 2023, e notificata il 18 Ottobre 2023; causa posta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc (“rito Cartabia”), giusta ordinanza di riserva al Collegio per la decisione, emessa dal C.I. dott. Antonio Criscuolo Gaito nell'ambito dell'udienza del 14 Ottobre 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), e comunicata in data 27 Ottobre 2025 – causa pendente tra:
( , rappresentata e difesa (giusta procure in atti) Controparte_1 C.F._1 dagli avv.ti Luisa Carbone ( ed Andrea Guidi ( ), C.F._2 C.F._3 con i quali è elett.te dom.ta presso i seguenti indirizzi di PEC:
Email_1
[...]
Appellante
E
Avv. DA NO ( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) C.F._4 dall'avv. Gioacchino Destra ( ), con il quale è elettivamente C.F._5 domiciliato presso il seguente indirizzo di PEC:
1 Email_2
Appellato
NONCHÉ
(C.F.: , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Giorgio Grasso
( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di C.F._6
PEC:
Email_3
Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 14 Ottobre 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo di note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare, appare opportuno ripercorrere i tratti salienti del processo presupposto, rispetto al presente giudizio (instaurato da nei confronti dell'avv. DA Controparte_1
NO per la dedotta colpa professionale).
(con il ministero dell'avv. DA NO) aveva agìto in giudizio nei Controparte_1 confronti del . L'attrice invocava la Controparte_3 responsabilità risarcitoria del , ex art. 2051 cc., per le lesioni patite, a seguito di CP_3 caduta sulla pavimentazione del cortile , in data 17 Aprile 2012. CP_4
Il G.M. del Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza n. 1654/17, pubblicata il 6
Giugno 2017, aveva rigettato la domanda risarcitoria attorea.
Ad avviso del Tribunale, l'evento dannoso non era addebitabile al;
non CP_3 ricorreva né l'insidia né il trabocchetto.
Il sinistro era da addebitarsi esclusivamente alla condotta dell'attrice , la Controparte_1 quale non aveva usato la prudenza richiesta.
La germana di risiedeva in quel Condominio;
quindi la danneggiata Controparte_1 conosceva i luoghi. L'attrice era caduta, scivolando in conseguenza del pavimento del cortile bagnato per la pioggia.
Il G.M. oplontino si era ulteriormente espresso nei seguenti termini:…la presenza di acqua piovana sul piano di calpestio non rappresenta in alcun modo un'insidia celata, né la circostanza risulta in alcun modo invisibile ed imprevedibile…Il Tribunale aveva concluso, osservando che l'evento dannoso non si sarebbe verificato, ove l'attrice avesse adottato
2 maggiori cautele nel percorrere il cortile , attesa la presenza di acqua CP_4 piovana.
Il convenuto, in quel processo, aveva chiamato in causa sia la compagnia CP_3 assicuratrice , sia la ditta individuale “Di AP SA”, impresa edile che aveva CP_5 effettuato lavori di sostituzione della pavimentazione nel cortile . CP_4
Ed infatti nel thema decidendum era anche rientrata la domanda riconvenzionale della ditta Di AP SA nei confronti del , con riferimento al compenso (in CP_3 parte impagato) per i lavori di rifacimento della pavimentazione del cortile.
Il G.M. di Torre Annunziata, con la sentenza n. 1654/17, aveva rigettato anche la domanda riconvenzionale della ditta Di AP.
Avverso la sentenza n. 1654/17 aveva proposto appello la sola ditta Di AP SA, invocando il compenso residuo quale appaltatrice.
Il giudizio di appello veniva definito dalla Corte di Appello di AP, con la sentenza n.
1075/21, pubblicata il 22 Marzo 2021. In tale pronuncia la Corte territoriale dava atto di come la ditta appellante avesse notificato il gravame anche nei confronti di
[...]
, a mani del Difensore avv. DA NO. CP_1
era rimasta contumace (pertanto, per mancata impugnazione, era Controparte_1 divenuta irrevocabile la sentenza del G.M. di Torre Annunziata, nella parte in cui era stata rigettata la domanda risarcitoria della nei confronti del CP_1 Controparte_3
).
[...]
Appunto, la sentenza della Corte territoriale n. 1075/21 ha avuto ad oggetto la domanda di pagamento del compenso dell'appalto, proposta dalla ditta Di AP nei confronti del
(domanda riconvenzionale “trasversale”). CP_3
Peraltro, fin da ora è d'uopo osservare come si dolga (nei confronti Controparte_1 dell'avv. DA NO) non già per la mancata proposizione dell'impugnazione; piuttosto, per il mancato tempestivo deposito della seconda memoria ex art. 183 co.6 cpc
(omissione, nell'ottica della , decisiva ai fini della mancata ammissione della prova CP_1 per testi, e quindi ai fini del rigetto della domanda risarcitoria).
Con citazione notificata il 29 Marzo 2022 nei confronti dell'avv. DA NO,
[...]
deduceva la sussistenza di profili di negligenza del professionista, nella difesa nel CP_1 succitato procedimento n. 3593/15 RG, svoltosi dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, ed avente ad oggetto la pretesa risarcitoria, per la descritta caduta nel cortile del
. Controparte_3
In punto di fatto, l'attrice si esprimeva nei seguenti termini:…emergeva Controparte_1 chiaramente il mancato tempestivo deposito da parte del nominato Difensore, avv. DA
NO, delle memorie scritte deputate all'articolazione dei mezzi istruttori, di cui all'art.
3 183 co.6 n. 2 cpc….l'avv. DA NO procedeva, in data Primo Luglio 2016, al deposito telematico della memoria ex art. 183 co.6 n. 2 cpc, ricevendo PEC di accettazione da parte del sistema, senza ulteriori altre comunicazioni. Pertanto emergeva una palese anomalia nel deposito, che quindi non si perfezionava, necessitando di un intervento risolutivo dell'avv. DA NO entro e non oltre la data ultima dell'11 Luglio 2016
(termine perentorio per il deposito delle seconde memorie ex art. 183 co.6 cpc). Ciò non è avvenuto, in quanto lo stesso Difensore rimaneva totalmente inerte, e lasciava decorrere inutilmente il termine perentorio per il deposito di detta memoria istruttoria, senza premurarsi del buon esito del deposito. Tale decisivo evento ha determinato la decadenza dell'attrice dalla possibilità di articolare ed invocare mezzi istruttori finalizzati alla prova dei contenuti della propria citazione, e soprattutto della pretesa sostanziale dedotta in giudizio
(risarcimento danni per lesioni personali)….
Quindi chiedeva: Controparte_1
Accertarsi l'inadempimento contrattuale dell'avv. DA NO, consistente nella non corretta esecuzione del mandato difensivo, e dichiararne la responsabilità professionale per violazione dei criteri di diligenza qualificata;
Accertata la responsabilità professionale, condannarsi l'avv. DA NO al risarcimento del danno per lucro cessante in favore di essa , da Controparte_1 quantificarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc.; il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva il convenuto avv. DA NO, evidenziando come tra lui e la signora intercorresse un rapporto di affinità, per essere quest'ultima sorella Controparte_1 dell'ex moglie del convenuto….In tale contesto, il convenuto veniva interessato anche della vicenda relativa all'incidente occorso all'attrice, e quantunque manifestasse alla stessa
l'alea derivante dall'azione che si intendeva intraprendere, si prodigava…affinchè la cognata potesse veder riconosciuto il diritto al risarcimento….
Dunque il professionista convenuto chiedeva di rigettarsi la domanda attorea. Altresì chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in garanzia nei confronti della compagnia
Controparte_2
Infatti in subordine – nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice – chiedeva che fosse condannata a tenerlo indenne e manlevarlo Controparte_2 da ogni conseguenza negativa, derivante appunto dalla domanda proposta dall'attrice
. Controparte_1
Previa autorizzazione del G.I., l'atto di chiamata in garanzia veniva notificato nei confronti della compagnia . Controparte_2
Quest'ultima si costituiva, aderendo in primis alla posizione dell'avv. DA NO
(invocando appunto il rigetto della domanda dell'attrice ). In subordine, Controparte_1
4 eccepiva la non operatività della polizza, avendo il professionista perso il diritto all'indennizzo.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
2446/23, pubblicata il 21 Settembre 2023, e notificata il 18 Ottobre 2023.
Il G.M.:
Ha rigettato la domanda attorea;
Ha condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'avv. Controparte_1
DA NO, liquidate in euro 3.400,00 per compensi, oltre accessori come per
Legge, con attribuzione;
Ha condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore della Controparte_1 terza chiamata , liquidate in euro 3.400,00 per compensi, oltre accessori Controparte_2 come per Legge.
Peraltro, il rigetto della domanda attorea ha determinato l'assorbimento della subordinata domanda di manleva, proposta dal convenuto avv. DA NO nei confronti della compagnia (declaratoria di assorbimento riportata in parte motiva, ma Controparte_2 non anche in dispositivo).
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con citazione notificata in Controparte_1 data 16 Novembre 2023 nei confronti dell'avv. DA NO e della compagnia
[...]
. CP_2
L'attrice ribadisce la tesi già esposta in primo grado, circa il carattere decisivo (ai fini del rigetto della domanda risarcitoria per il sinistro dell'Aprile 2012) del tardivo deposito della seconda memoria ex art. 183 co.6 cpc – tardivo deposito che avrebbe determinato, per inammissibilità, il mancato espletamento della prova per testi attorea.
In ogni caso, ad avviso della , il Giudice Monocratico di Torre Annunziata, CP_1 nell'impugnata sentenza n. 2446/23, ha omesso una corretta valutazione prognostica, conducente ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, per colpa professionale.
Dunque l'appellante così conclude: Controparte_1
Riformarsi la sentenza di prime cure, con accoglimento dei motivi di gravame proposti;
Condannarsi l'avv. DA NO e la compagnia al pagamento delle Controparte_2 spese del doppio grado.
Giusta comparsa depositata il 20 Dicembre 2023, si è costituita l'appellata
[...]
, chiedendo di rigettarsi il gravame (in sostanza Controparte_2 Controparte_2 chiede la conferma della pronuncia di prime cure, laddove si è rigettata la domanda risarcitoria della nei confronti dell'avv. NO, rigetto assorbente rispetto alla CP_1 subordinata domanda di manleva assicurativa avanzata dal professionista); in subordine….,
5 nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei confronti dell'avv. NO….dichiararsi l'obbligo di manleva di , Controparte_2 entro i limiti di massimale contrattualmente assunti.
A mezzo della comparsa depositata il Primo Febbraio 2024, si è costituito l'appellato avv.
DA NO, chiedendo rigettarsi il gravame;
in subordine (per la malaugurata ipotesi di accoglimento dell'appello principale e della domanda della ) ripropone la CP_1 domanda di manleva assicurativa, sub specie di gravame incidentale condizionato.
Il C.I., a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 12 Giugno 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di rimessione in decisione per il successivo 14 Ottobre 2025, ai sensi del novellato art. 352 cpc.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 352 cpc, consentite con la suddetta ordinanza di fissazione dell'udienza di rimessione in decisione.
Nell'ambito dell'udienza del 14 Ottobre 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno insistito nella richiesta di introito della causa in decisione.
Pedissequamente il C.I., giusta ordinanza comunicata il 27 Ottobre 2025, ai sensi dell'art. 352 ultimo comma cpc, ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che non si possa prescindere dall'esame dell'attività defensionale svolta dall'avv. DA NO in favore dell'assistita , nel giudizio n. 3593/15 Controparte_1
RG, svoltosi dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata (indagine finalizzata alla verifica se emergano o meno profili di negligenza nell'attività professionale svolta dall'odierno appellato).
Nell'affermativa, si dovrà verificare se la cliente abbia assolto all'onere Controparte_1 probatorio, vale a dire dimostrare il nesso eziologico tra la condotta negligente e l'evento lesivo (integrato dal rigetto della domanda risarcitoria, per le lesioni patite nell'Aprile 2012,
a seguito di caduta sul pavimento del cortile del ). Controparte_3
Dunque, il danneggiato deve provare che – qualora l'attività professionale dell'avvocato fosse stata svolta diligentemente – ne sarebbe derivata, secondo un criterio probabilistico, una situazione di vantaggio (coincidente, in sostanza, con l'accoglimento della pretesa giudiziale).
Innanzi tutto, è d'uopo prendere in esame la citazione redatta dall'avv. NO nell'interesse di , introduttiva del procedimento n. 3593/15 RG. Controparte_1
Invero, è in atti una copia della suddetta citazione, che consta soltanto delle prime quattro pagine, fino alla parola “ ” compresa;
pertanto, manca la vocatio in jus, ed altresì Pt_1 manca il paragrafo sulle richieste finali, sia di merito che istruttorie. 6 Peraltro, l'odierna appellante ha iscritto il gravame a ruolo in data 23 Novembre 2023. Nel foliario, allegato in via telematica, veniva indicata la produzione di primo grado del procedimento n. 1814/22 RG (appunto, trattasi del numero del primo grado del presente procedimento per colpa professionale, e non già del procedimento presupposto).
Tuttavia, la suddetta produzione non è stata versata in atti.
La copia della citazione di primo grado del processo presupposto (con gli ultimi fogli mancanti) è stata tratta dal file “incartamento fascicolo di primo grado”, allegato in sede di iscrizione a ruolo, datata 31 Marzo 2022, della citazione introduttiva del presente procedimento per responsabilità professionale.
Orbene, osserva il Collegio come, nel corpo della citazione introduttiva del procedimento presupposto, si faccia esplicito riferimento ad allegata documentazione fotografica, inerente al luogo del sinistro.
Ed invero, in materia di procedimenti per danni da lesioni (patite da pedoni per caduta sul selciato o comunque sulla sede stradale), l'allegazione di rilievi fotografici (effigianti il luogo in cui il pedone è caduto, riportando lesioni), è un'attività senz'altro idonea a qualificare l'attività del Difensore come diligente (e ciò prescindendo dagli esiti del giudizio risarcitorio).
Appunto, secondo l'id quod plerumque accidit, in materia di causa intentata nei confronti dell'ente custode della sede stradale (o comunque custode della pavimentazione in cui si è verificato il sinistro), sovente il giudicante trae elementi decisivi dai rilievi fotografici
(laddove la prova per testi integra spesso un elemento soltanto confermativo delle risultanze documentali).
Altresì, nel corpo della suddetta citazione l'attrice , col ministero dell'avv. CP_1
NO, chiedeva l'ammissione di CTU medico-legale; per giunta, vi è copia in atti dell'allegata relazione del consulente medico-legale di parte.
Quindi – contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna appellante – già nella citazione di primo grado parte attrice aveva avanzato richiesta di ammissione della CTU medico-legale,
e non soltanto nella memoria ex art. 183 co.6 cpc, secondo termine.
Peraltro, la consulenza tecnica di ufficio è senz'altro un mezzo di prova sui generis, non equiparabile alla prova per testi, atteggiandosi come ausilio di cui si avvale il giudicante, ai fini del quantum debeatur, tendenzialmente laddove abbia sciolto il contenzioso sull'an debeatur in senso favorevole all'attore.
Né può trascurarsi come anche l'allegazione di consulenza medico-legale di parte qualificasse la condotta difensiva in termini di diligenza – infatti, è pacifico che il giudicante possa basarsi, ai fini della quantificazione del danno alla salute, sulla consulenza medica di
7 parte ritenuta congrua e coerente, e non contestata dai contraddittori (senza ricorrere necessariamente alla consulenza medica di ufficio).
Peraltro – nella sentenza del G.M. oplontino n. 1654/17, di rigetto della domanda risarcitoria – non si rinviene alcun accenno al mancato tempestivo deposito della seconda memoria ex art. 183 co.6 cpc, ed alla conseguente declaratoria di inammissibilità della prova per testi articolata in quella memoria istruttoria.
Né risulta che vi sia stata un'ordinanza interlocutoria del G.I., di mancata ammissione della prova per testi, per tardività della seconda memoria ex art. 183 co.6 cpc.
In tale contesto, risultano pienamente coerenti ed attendibili le osservazioni svolte dall'avv. NO fin dalla comparsa di costituzione di primo grado, quale convenuto nel presente procedimento per responsabilità professionale.
Il professionista non contesta il problema “telematico”, che ha precluso il tempestivo deposito della seconda memoria istruttoria ex art. 183 co.6 cpc.
Rispetto alla scadenza dell'11 Luglio 2016, il Difensore tentò il deposito telematico tempestivamente, e cioè in data Primo Luglio 2016. Tuttavia l'odierno appellato ricevette soltanto una PEC di accettazione, senza adempiere al perfezionamento del deposito telematico (vale a dire, senza preoccuparsi di verificare che la memoria istruttoria risultasse tempestivamente depositata).
Tuttavia, l'avv. NO ha evidenziato come il G.I. – in sede di ordinanza sulle istanze istruttorie – abbia ritenuto la causa matura per la decisione, e la abbia rinviata per le conclusioni, all'esito di una valutazione di superfluità della prova attorea articolata (senza alcuna formale censura di inammissibilità della prova, per tardività della memoria istruttoria in oggetto). Peraltro, l'avv. NO ha evidenziato come il G.I. che ha ritenuto superflua la prova attorea, sia lo stesso giudicante che poi, a mezzo della sentenza n.
1654/17, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da . Controparte_1
Del resto, assume pregnante rilievo l'iter argomentativo, espresso dal G.M. di Torre
Annunziata nella sentenza di rigetto n. 1654/17.
Il Tribunale è addivenuto alla statuizione di rigetto non già per le carenze probatorie oppure istruttorie di parte attrice.
Il Giudice Monocratico ha valutato gli elementi raccolti, in senso sfavorevole alla prospettazione attorea.
In quella pronuncia si è evidenziata una peculiare negligenza e mancanza di attenzione della danneggiata , nel suo incedere sul pavimento del cortile Controparte_1 condominiale quale pedone – negligenza idonea a spezzare il nesso di causalità tra la “res” di proprietà condominiale e le lesioni patite dalla . CP_1
8 Peraltro, nella casistica giudiziaria, trattasi di argomento non infrequente, ai fini del rigetto della domanda risarcitoria del pedone (tanto ai sensi dell'art. 2043 cc. quanto ai sensi dell'art. 2051 cc.), senza che si debba necessariamente ricondurre tale esito a profili di negligenza, nella condotta del Difensore del danneggiato.
In sede di descrizione dello svolgimento del processo, si è già accennato al giudizio di appello, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1654/17.
Il giudizio di gravame ha avuto ad oggetto la domanda di pagamento della ditta Di AP nei confronti del . Controparte_3
Si ribadisce come si tratti di giudizio di appello irrilevante ai fini della presente decisione: in quel grado l'avv. NO non ha svolto alcuna attività, e del resto la doglianza della non riguarda la mancata proposizione dell'appello avverso la sentenza n. 1654/17 CP_1
(ma soltanto la questione del mancato tempestivo deposito della seconda memoria ex art. 183 co.6 cpc).
Inoltre, nella sentenza n. 1654/17, il Giudice Monocratico di Torre Annunziata pone una netta distinzione tra la questione della domanda risarcitoria della nei confronti del CP_1
, e la questione del contenzioso tra il e la ditta Di CP_3 Controparte_3
AP SA per il rifacimento della pavimentazione del cortile . CP_4
In definitiva, pur essendo innegabile il profilo di negligenza, consistito nel mancato tempestivo deposito della seconda memoria ex art. 183 co.6 cpc, non può argomentarsi circa un probabile esito favorevole del giudizio (laddove la memoria istruttoria fosse stata tempestivamente depositata).
Appunto, il giudicante ha espresso una valutazione di superfluità della prova per testi articolata dall'avv. NO, senza alcun accenno ad una censura di inammissibilità per tardività. Vale a dire, secondo il criterio del “più probabile che non”, anche in caso di tempestivo deposito della memoria istruttoria, parimenti il Tribunale sarebbe addivenuto ad una pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria.
Ed invero il Collegio ritiene di dover integralmente aderire al seguente consolidato insegnamento giurisprudenziale:…la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del Difensore,
l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva, circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (Cass. civ., n. 10966/04; conformi Cass. n.
13873/20; n. 2638/13; n. 9917/10).
In definitiva, l'appello proposto da deve essere rigettato in toto;
ne Controparte_1 consegue l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
9 Il rigetto del gravame principale della è assorbente, rispetto all'appello incidentale CP_1 condizionato, proposto dall'avv. NO nei confronti della compagnia CP_2 CP_2
(appello incidentale condizionato, con il quale il professionista ha reiterato la subordinata domanda di manleva assicurativa – ovviamente nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda per responsabilità professionale).
A questo punto, resta da statuire sulle spese del presente grado.
Sul regime delle spese del presente grado
Per quel che concerne il rapporto processuale tra e l'avv. DA Controparte_1
NO, le spese del grado (liquidate come in dispositivo) seguono la soccombenza dell'appellante; pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultima.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al
D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Con riferimento al valore della causa, è d'uopo attenersi al parametro indicato dall'appellante nell'atto di gravame principale;
pertanto, si rientra nello scaglione CP_1 compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Per quel che concerne il compenso professionale, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi, nell'ambito dello scaglione di riferimento (considerato che ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità).
Quindi, a titolo di compenso professionale per il presente grado si liquida, in favore dell'appellato avv. DA NO, l'importo di euro 2.906,00.
Il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi specifici per tutte le fasi, e cioè non soltanto di studio, introduttiva e decisoria, ma anche istruttoria.
Infatti il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione in favore dell'avv. Gioacchino Destra
(Difensore dell'avv. DA NO).
Per quel che concerne il rapporto processuale tra e la compagnia Controparte_1 [...]
, osserva il Collegio come, in sostanza, la abbia proposto l'appello nei CP_2 CP_1 confronti del solo avv. NO.
10 Del resto, in primo grado l'attrice non aveva operato alcuna estensione della CP_1 domanda risarcitoria, anche nei confronti della compagnia terza chiamata.
Di conseguenza, è opportuno compensare integralmente le spese del presente grado, tra e (al contempo, in mancanza di specifica Controparte_1 Controparte_2 impugnazione, è precluso qualsivoglia intervento sul capo della sentenza di prime cure, con il quale è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio in Controparte_1 favore anche di ). Controparte_2
Parimenti, le spese del grado debbono essere compensate anche tra l'avv. DA
NO e (e questo alla luce dell'assorbimento del gravame Controparte_2 incidentale condizionato).
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n.
115/02 (da parte dell'appellante principale ), dell'ulteriore importo pari Controparte_1 al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di AP, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell'avv. DA NO (appello Controparte_1 notificato anche a , nonché pronunciando sul gravame CP_2 Controparte_2
incidentale condizionato proposto dall'avv. DA NO nei confronti di
[...]
entrambi avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. Controparte_2
2446/23, pubblicata il 21 Settembre 2023, e notificata il 18 Ottobre 2023, così provvede:
A) Rigetta l'appello principale;
B) Dichiara assorbito il gravame incidentale condizionato, proposto dall'avv. DA
NO;
C) Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore Controparte_1
dell'avv. DA NO – spese che liquida in euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Gioacchino Destra;
D) Dichiara integralmente compensate le spese del presente grado tra e Controparte_1
nonché tra quest'ultima e l'avv. DA NO;
Controparte_2
E) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante ) Controparte_1
dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 14 Novembre 2025.
11 Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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