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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 12/07/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 2023/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2023 /2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GNESI ANDREA
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
GNESI ANDREA
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 05/06/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 07/08/1983 e che dalla loro unione sono nati due figli , Per_1 nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...] oggi entrambi maggiorenni Per_2 ed economicamente autosufficienti. Con provvedimento in data 06/06/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 10/07/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 10/07/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla CP_1 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 07/08/1983 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 175 P. 1 Serie – anno 1983. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di stabilire la propria residenza;
2) la casa coniugale resterà in uso esclusivo alla sig.ra il sig. potrà abitare Pt_1 CP_1 nella dependance, già adibita ad abitazione, fintantoc rover istemazione;
3) le utenze, le tasse ed ogni altra spesa relativa alla casa coniugale saranno ad esclusivo carico della sig.ra che la abita;
Pt_1
4) il mutuo residuo gravante sulla casa coniugale che ad oggi ammonta ad € 53.000,00 circa rimarrà a carico esclusivo del sig.ra Parte_1
5) il sig. corrisponderà alla sig.ra di contributo per il mantenimento CP_1 Pt_1 della me € 100,00 mensili da ver i giorno 5 del mese;
6) i coniugi dichiarano di aver risolto ogni altra questione economica avente origine dal matrimonio, rinunciando espressamente ad ogni e qualsivoglia ulteriore pretesa che possa trarre origine dai loro rapporti economici;
7) i coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di atro documento valido per l'espatrio.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 11 luglio 2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2023 /2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GNESI ANDREA
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
GNESI ANDREA
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 05/06/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 07/08/1983 e che dalla loro unione sono nati due figli , Per_1 nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...] oggi entrambi maggiorenni Per_2 ed economicamente autosufficienti. Con provvedimento in data 06/06/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 10/07/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 10/07/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla CP_1 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 07/08/1983 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 175 P. 1 Serie – anno 1983. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di stabilire la propria residenza;
2) la casa coniugale resterà in uso esclusivo alla sig.ra il sig. potrà abitare Pt_1 CP_1 nella dependance, già adibita ad abitazione, fintantoc rover istemazione;
3) le utenze, le tasse ed ogni altra spesa relativa alla casa coniugale saranno ad esclusivo carico della sig.ra che la abita;
Pt_1
4) il mutuo residuo gravante sulla casa coniugale che ad oggi ammonta ad € 53.000,00 circa rimarrà a carico esclusivo del sig.ra Parte_1
5) il sig. corrisponderà alla sig.ra di contributo per il mantenimento CP_1 Pt_1 della me € 100,00 mensili da ver i giorno 5 del mese;
6) i coniugi dichiarano di aver risolto ogni altra questione economica avente origine dal matrimonio, rinunciando espressamente ad ogni e qualsivoglia ulteriore pretesa che possa trarre origine dai loro rapporti economici;
7) i coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di atro documento valido per l'espatrio.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 11 luglio 2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra