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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13615/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 13615/2024 promossa da:
(CF. ), nata a [...] il ) il 20/01/1996 e residente in Parte_1 C.F._1
Via Del Leone n.35/06 Firenze, rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Giommi ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Firenze, via Puccinotti 31
RICORRENTE
Nei confronti di
, nato a [...] il [...] (CF. ) residente in CP_1 C.F._2
SA (Caserta), Via Fiume n. 6
CONVENUTO NON COSTITUITO
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Con la partecipazione ex lege del PM (visti del 6/12/2024 e del 5/03/2025)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in PCT in data 17/03/2025, con le quali ha chiesto al Tribunale di: “Disporre l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre, anche al fine di adottare in autonomia le decisioni di maggior interesse per i figli, considerate le condotte
pagina 1 di 6 paterne nell'interesse dei minori nato a [...] il [...]; Persona_1 Persona_2
nato a [...] il [...], Collocare presso la madre entrambe i bambini Via Del Leone
[...]
n.35/06 Firenze;
Disporre che il padre possa incontrare i figli soltanto in incontri protetti su istanza del padre e previa preparazione dei minori, ciò soprattutto per i comportamenti gravi tenuti dal Sig.
ma anche in considerazione del fatto che i bambini ormai da tanto tempo, soprattutto il CP_1
minore non vedono il padre né hanno alcun contatto con lui salvi sporadici ed ormai lontani nel tempo incontri telefonici. Il Sig. verserà, dalla data di deposito del presente ricorso, alla CP_1 sig.ra a titolo di contributo al mantenimento la somma di €. 200,00 per ogni figlio e Parte_1 dunque complessivamente la somma di €. 400, rivalutabile secondo l'indice ISTAT entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che la madre avrà cura di comunicare tempestivamente. -Le spese straordinarie verranno ripartite in maniera paritetica al 50% tra i genitori,
Attribuire interamente l'assegno per il nucleo familiare (c.d. assegno unico) alla madre collocataria in via esclusiva dei figli e dunque alla sig.ra ; Autorizzare la ricorrente ad operare le Parte_1
richieste di detrazione delle spese straordinarie sostenute per i figli ai fini IRPEF, nonché autorizzare la ricorrente in via esclusiva ad indicare le eventuali deduzione per i figli a carico. Con condanna del resistente alla rifusione delle spese relative al presente procedimento”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato, ha adìto il Tribunale di Firenze al fine di ottenere la Parte_1 regolamentazione dell'affido, collocamento e mantenimento dei figli minori e Persona_1 [...]
nati rispettivamente a NA il 26/01/2015 e a Firenze il 06/11/2023 nel corso della Persona_2
relazione more uxorio intrattenuta con ad oggi cessata;
nel ricorso, la ha CP_1 Pt_1
rappresentato di aver convissuto con il resistente dal 2014 al 2023, seppur in modo altalenante e senza continuità; che il rapporto con l'ex compagno è stato costellato da numerosi episodi di violenza fisica e verbale per i quali ha sporto varie querele, poi ritirate;
di essere dapprima stata inserita a cura dei
SS.SS. in una struttura protetta a NA e successivamente di essersi trasferita a Firenze per rifarsi una vita;
di non aver mai impedito al padre di vedere e frequentare il figlio primogenito;
la ricorrente ha peraltro riferito che, dopo la cessazione della relazione, il ha trattenuto a gennaio 2022 il figlio CP_1
maggiore presso la propria abitazione a NA, contro la volontà della donna, per circa una settimana, rendendo necessario l'intervento dei Carabinieri di Firenze – Legnaia per il rinvenimento del bambino;
che, ciononostante, la stessa ha successivamente ripreso il rapporto con il e che nel corso di CP_1
tale nuova convivenza è nato nel 2023 il secondogenito;
che, tuttavia, dopo circa un mese dalla Per_2
pagina 2 di 6 nascita del bambino, il ha abbandonato la famiglia e si è stabilito a NA, senza fare più CP_1
ritorno a Firenze, noncurante delle esigenze delle prole;
ha, altresì, riferito la ricorrente di aver appreso telefonicamente dall'ex compagno che il predetto era da poco tornato nella sua abitazione campana dopo un periodo di detenzione trascorso presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere;
la ha, altresì, specificato che l'ex compagno non ha mai contribuito ai bisogni morali e materiali Pt_1
della famiglia e che la comunicazione tra i due genitori risulta difficile;
la ricorrente ha, infine, evidenziato che il figlio maggiore ha necessità di alcuni accertamenti per una possibile diagnosi di
ADHD, mentre il secondogenito è affetto da “Neurofibratosi di tipo I”, di tal chè la stessa ha necessità di eseguire una serie di accertamenti medici necessari per la cura delle patologie delle quali i minori sono affetti, che vengono ritardati a causa dell'assenza sul territorio del la ha, infine, CP_1 Pt_1
riferito di essere seguita e supportata dai servizi sociali e in particolare dalla dott.ssa
[...]
della ASL di Viale dè Amicis;
quanto al mantenimento dei minori, la ricorrente ha riferito Per_3
che le proprie scarse risorse economiche e l'attuale stato di inoccupazione non le permettono di fare a meno del contributo economico dell'ex compagno;
ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di disporre l'affido esclusivo dei minori, con collocamento degli stessi presso la propria abitazione;
di prevedere che il padre possa incontrare i figli solo in ambito di incontri protetti e di porre l'onere a carico dell'ex compagno di contribuire al mantenimento della prole nella misura di e. 200,00 mensili per figlio, oltre rivalutazione annuale Istat, con suddivisione al 50% tra i due genitori delle spese straordinarie ed assegnazione a proprio favore dell'Assegno Unico Universale.
2. All'udienza del 4/03/2025 si è proceduto all'interrogatorio libero della ricorrente, mentre CP_1
benché ritualmente notificato ex art. 140 c.p.c., non si è costituito in giudizio;
con ordinanza
[...]
del 10/03/2025, il Giudice delegato, preso atto del tardivo deposito della relazione informativa richiesta ai SS. SS., ha fissato udienza cartolare per il giorno 18/03/2025 onde consentire alla ricorrente di meglio precisare le conclusioni, quindi, preso atto del deposito delle note di trattazione scritta con le quale la ricorrente ha parzialmente modificato le conclusioni del ricorso introduttivo, il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie e repliche.
3. In ordine all'affidamento dei minori e deve evidenziarsi che il Persona_1 Persona_2
resistente si è allontanato nell'anno 2023 dalla famiglia, un mese dopo la nascita del CP_1
secondo figlio, ed ha cessato da allora di fornire il benchè minimo apporto morale e materiale ai figli;
tale assunto trova peraltro conferma nel contegno processuale tenuto dal resistente, il quale non si è costituito in giudizio, mostrando così un palese disinteresse rispetto ai temi dedotti in causa;
peraltro,
pagina 3 di 6 gli stessi SS.SS. che seguono il nucleo hanno rappresentato nella relazione informativa depositata in
PCT in data 6/03/2025, che “ la non rintracciabilità del padre, oltre la sua effettiva non presenza e non partecipazione economica alla vita dei minori, rende ad oggi difficoltoso tutto il percorso sanitario e di tutela socio-economica degli stessi. Il Servizio sociale scrivente continuerà a monitorare e ad offrire sostegno al nucleo ed evidenza la necessità di consentire alla sig.ra la capacità di gestire Parte_1 le necessità dei minori in maniera autonoma e tempestiva” (v. pag. 5 relazione SS.SS.).
Di converso, non si ravvisano elementi per dubitare della idoneità educativa della madre, la quale, allorquando si è trovata a dover far fronte a tutte le necessità dei due figli, si è fatta opportunamente sostenere dai Servizi Sociali e dai propri genitori, che l'hanno provvisoriamente accolta sotto il profilo abitativo;
ne consegue, che deve disporsi l'affido super- esclusivo dei minori e Persona_1 [...]
alla madre con domiciliazione e collocamento degli stessi presso Persona_2 Parte_1
l'abitazione materna, dovendo la ricorrente essere messa nelle condizioni di poter prendere con celerità tutte le decisioni per la prole minorenne, anche quelle urgenti e quelle di maggiore importanza (scuola, salute), senza dover essere condizionata o rallentata dall'ottenimento del previo consenso dell'altro genitore.
Quanto alla regolamentazione della frequentazione tra padre e figli, ritiene il Tribunale che, qualora in futuro il ne faccia richiesta, egli possa incontrare i minori nell'ambito di incontri protetti, che CP_1
saranno organizzati a cura dei SS.SS. territorialmente competenti, dovendosi dare sin da subito facoltà ai Servizi di modificare progressivamente la durata e la frequenza di detti incontri, laddove ne ravvisino i presupposti e ove a ciò non osti il superiore interesse della prole minorenne;
infine, va posto l'onere a carico dei SS.SS di trasmettere ogni sei mesi una relazione al Giudice Tutelare, competente per l'attività di vigilanza.
4. Quanto al tema del mantenimento della prole, occorre procedere ad una disamina comparata della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, dovendosi osservare che: 1) quanto a la Parte_1
ricorrente ha dichiarato all'udienza del 4/03/2025 di lavorare come cameriera, ma di essere attualmente in maternità; la stessa ha depositato il C.U. 2023 dalla quale emerge che ha percepito, nel corso dell'anno 2022, redditi annui lordi per e. 14.325,00, corrispondenti (una volta detratta l'imposta Irpef pari ad e. 1.569,00 e l'Addizionale regionale pari ad e. 203,00) ad un reddito netto annuo di e.
12.553,00 (importo superiore al limite di reddito per accedere al gratuito patrocinio), pari ad un reddito mensile netto di e. 1.046,08 mensili;
infine, va evidenziato che la attualmente abita assieme ai Pt_1
propri genitori in una casa di loro proprietà, di tal chè non sostiene alcun onere per soddisfare la propria esigenza abitativa, anche se risulta inserita in graduatoria per un futura assegnazione di un alloggio pagina 4 di 6 popolare;
2) quanto al il resistente risulta aver regolarmente lavorato negli anni 2022 e CP_1
2023, quando si trovava a Firenze assieme alla compagna, come cuoco;
successivamente alla nascita del secondo figlio, lo stesso ha fatto rientro in Campania, dove abita assieme alla madre;
ne consegue che, tenuto conto della generica capacità lavorativa del resistente, va onerato di versare CP_1 entro il giorno 5 del mese a l'importo di e. 200,00 per figlio quale contributo per il Parte_1
mantenimento indiretto dei minori e , oltre rivalutazione annuale Istat, importo che, in Per_1 Per_2
assenza di indicazioni aggiornate sui suoi attuali redditi, appare congruo rispetto alle esigenze di vita dei due minori e alle scarse risorse economiche della ricorrente, sulla quale ricadono tutti gli oneri di accudimento e cura;
contestualmente, va disposta la suddivisione delle spese straordinarie necessarie per la prole nella misura del 50% per ciascun genitore, le quali dovranno essere individuate secondo le
Linee Guida CNF del 2017; infine, va prevista l'assegnazione dell'Assegno Unico Universale in via esclusiva a in quanto genitore affidatario in via esclusiva della prole minorenne. Parte_1
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, di tal chè va condannato a CP_1
rifondere le stesse a favore di venendo liquidate in e. 2.800,00 oltre al 15% per spese Parte_1
generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra costituito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone l'affidamento super - esclusivo di (26/01/2015) e Persona_1 Persona_2
(06/11/2023) alla madre, con collocamento e domiciliazione presso l'abitazione materna;
- dispone che, qualora il padre ne faccia richiesta, il Servizio Sociale competente per CP_1
territorio organizzi incontri protetti padre-figli, con facoltà per i SS.SS. di modificarne progressivamente la durata e la frequenza, ove non osti il superiore interesse della prole minorenne;
- onera i SS.SS di riferimento di trasmettere ogni sei mesi una relazione al Giudice Tutelare competente per l'attività di vigilanza;
- dispone che corrisponda, entro il giorno 5 del mese, a l'importo di e. CP_1 Parte_1
200,00, oltre rivalutazione annuale Istat, per ciascun figlio, quale contributo per il mantenimento indiretto della prole;
- dispone che le spese straordinarie necessarie per i minori siano suddivise al 50% tra i genitori, dovendo essere individuate secondo le Linee Guida CNF 2017;
- attribuisce l'Assegno Unico Universale in via esclusiva a Parte_1
pagina 5 di 6 - condanna a rifondere a le spese di lite che vengono liquidate in e CP_1 Parte_1
2.800,00, oltre al 15% di spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio dell'11/04/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente La Giudice dott.ssa Silvia Governatori dott.ssa Monica Tarchi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 13615/2024 promossa da:
(CF. ), nata a [...] il ) il 20/01/1996 e residente in Parte_1 C.F._1
Via Del Leone n.35/06 Firenze, rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Giommi ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Firenze, via Puccinotti 31
RICORRENTE
Nei confronti di
, nato a [...] il [...] (CF. ) residente in CP_1 C.F._2
SA (Caserta), Via Fiume n. 6
CONVENUTO NON COSTITUITO
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Con la partecipazione ex lege del PM (visti del 6/12/2024 e del 5/03/2025)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in PCT in data 17/03/2025, con le quali ha chiesto al Tribunale di: “Disporre l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre, anche al fine di adottare in autonomia le decisioni di maggior interesse per i figli, considerate le condotte
pagina 1 di 6 paterne nell'interesse dei minori nato a [...] il [...]; Persona_1 Persona_2
nato a [...] il [...], Collocare presso la madre entrambe i bambini Via Del Leone
[...]
n.35/06 Firenze;
Disporre che il padre possa incontrare i figli soltanto in incontri protetti su istanza del padre e previa preparazione dei minori, ciò soprattutto per i comportamenti gravi tenuti dal Sig.
ma anche in considerazione del fatto che i bambini ormai da tanto tempo, soprattutto il CP_1
minore non vedono il padre né hanno alcun contatto con lui salvi sporadici ed ormai lontani nel tempo incontri telefonici. Il Sig. verserà, dalla data di deposito del presente ricorso, alla CP_1 sig.ra a titolo di contributo al mantenimento la somma di €. 200,00 per ogni figlio e Parte_1 dunque complessivamente la somma di €. 400, rivalutabile secondo l'indice ISTAT entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che la madre avrà cura di comunicare tempestivamente. -Le spese straordinarie verranno ripartite in maniera paritetica al 50% tra i genitori,
Attribuire interamente l'assegno per il nucleo familiare (c.d. assegno unico) alla madre collocataria in via esclusiva dei figli e dunque alla sig.ra ; Autorizzare la ricorrente ad operare le Parte_1
richieste di detrazione delle spese straordinarie sostenute per i figli ai fini IRPEF, nonché autorizzare la ricorrente in via esclusiva ad indicare le eventuali deduzione per i figli a carico. Con condanna del resistente alla rifusione delle spese relative al presente procedimento”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato, ha adìto il Tribunale di Firenze al fine di ottenere la Parte_1 regolamentazione dell'affido, collocamento e mantenimento dei figli minori e Persona_1 [...]
nati rispettivamente a NA il 26/01/2015 e a Firenze il 06/11/2023 nel corso della Persona_2
relazione more uxorio intrattenuta con ad oggi cessata;
nel ricorso, la ha CP_1 Pt_1
rappresentato di aver convissuto con il resistente dal 2014 al 2023, seppur in modo altalenante e senza continuità; che il rapporto con l'ex compagno è stato costellato da numerosi episodi di violenza fisica e verbale per i quali ha sporto varie querele, poi ritirate;
di essere dapprima stata inserita a cura dei
SS.SS. in una struttura protetta a NA e successivamente di essersi trasferita a Firenze per rifarsi una vita;
di non aver mai impedito al padre di vedere e frequentare il figlio primogenito;
la ricorrente ha peraltro riferito che, dopo la cessazione della relazione, il ha trattenuto a gennaio 2022 il figlio CP_1
maggiore presso la propria abitazione a NA, contro la volontà della donna, per circa una settimana, rendendo necessario l'intervento dei Carabinieri di Firenze – Legnaia per il rinvenimento del bambino;
che, ciononostante, la stessa ha successivamente ripreso il rapporto con il e che nel corso di CP_1
tale nuova convivenza è nato nel 2023 il secondogenito;
che, tuttavia, dopo circa un mese dalla Per_2
pagina 2 di 6 nascita del bambino, il ha abbandonato la famiglia e si è stabilito a NA, senza fare più CP_1
ritorno a Firenze, noncurante delle esigenze delle prole;
ha, altresì, riferito la ricorrente di aver appreso telefonicamente dall'ex compagno che il predetto era da poco tornato nella sua abitazione campana dopo un periodo di detenzione trascorso presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere;
la ha, altresì, specificato che l'ex compagno non ha mai contribuito ai bisogni morali e materiali Pt_1
della famiglia e che la comunicazione tra i due genitori risulta difficile;
la ricorrente ha, infine, evidenziato che il figlio maggiore ha necessità di alcuni accertamenti per una possibile diagnosi di
ADHD, mentre il secondogenito è affetto da “Neurofibratosi di tipo I”, di tal chè la stessa ha necessità di eseguire una serie di accertamenti medici necessari per la cura delle patologie delle quali i minori sono affetti, che vengono ritardati a causa dell'assenza sul territorio del la ha, infine, CP_1 Pt_1
riferito di essere seguita e supportata dai servizi sociali e in particolare dalla dott.ssa
[...]
della ASL di Viale dè Amicis;
quanto al mantenimento dei minori, la ricorrente ha riferito Per_3
che le proprie scarse risorse economiche e l'attuale stato di inoccupazione non le permettono di fare a meno del contributo economico dell'ex compagno;
ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di disporre l'affido esclusivo dei minori, con collocamento degli stessi presso la propria abitazione;
di prevedere che il padre possa incontrare i figli solo in ambito di incontri protetti e di porre l'onere a carico dell'ex compagno di contribuire al mantenimento della prole nella misura di e. 200,00 mensili per figlio, oltre rivalutazione annuale Istat, con suddivisione al 50% tra i due genitori delle spese straordinarie ed assegnazione a proprio favore dell'Assegno Unico Universale.
2. All'udienza del 4/03/2025 si è proceduto all'interrogatorio libero della ricorrente, mentre CP_1
benché ritualmente notificato ex art. 140 c.p.c., non si è costituito in giudizio;
con ordinanza
[...]
del 10/03/2025, il Giudice delegato, preso atto del tardivo deposito della relazione informativa richiesta ai SS. SS., ha fissato udienza cartolare per il giorno 18/03/2025 onde consentire alla ricorrente di meglio precisare le conclusioni, quindi, preso atto del deposito delle note di trattazione scritta con le quale la ricorrente ha parzialmente modificato le conclusioni del ricorso introduttivo, il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie e repliche.
3. In ordine all'affidamento dei minori e deve evidenziarsi che il Persona_1 Persona_2
resistente si è allontanato nell'anno 2023 dalla famiglia, un mese dopo la nascita del CP_1
secondo figlio, ed ha cessato da allora di fornire il benchè minimo apporto morale e materiale ai figli;
tale assunto trova peraltro conferma nel contegno processuale tenuto dal resistente, il quale non si è costituito in giudizio, mostrando così un palese disinteresse rispetto ai temi dedotti in causa;
peraltro,
pagina 3 di 6 gli stessi SS.SS. che seguono il nucleo hanno rappresentato nella relazione informativa depositata in
PCT in data 6/03/2025, che “ la non rintracciabilità del padre, oltre la sua effettiva non presenza e non partecipazione economica alla vita dei minori, rende ad oggi difficoltoso tutto il percorso sanitario e di tutela socio-economica degli stessi. Il Servizio sociale scrivente continuerà a monitorare e ad offrire sostegno al nucleo ed evidenza la necessità di consentire alla sig.ra la capacità di gestire Parte_1 le necessità dei minori in maniera autonoma e tempestiva” (v. pag. 5 relazione SS.SS.).
Di converso, non si ravvisano elementi per dubitare della idoneità educativa della madre, la quale, allorquando si è trovata a dover far fronte a tutte le necessità dei due figli, si è fatta opportunamente sostenere dai Servizi Sociali e dai propri genitori, che l'hanno provvisoriamente accolta sotto il profilo abitativo;
ne consegue, che deve disporsi l'affido super- esclusivo dei minori e Persona_1 [...]
alla madre con domiciliazione e collocamento degli stessi presso Persona_2 Parte_1
l'abitazione materna, dovendo la ricorrente essere messa nelle condizioni di poter prendere con celerità tutte le decisioni per la prole minorenne, anche quelle urgenti e quelle di maggiore importanza (scuola, salute), senza dover essere condizionata o rallentata dall'ottenimento del previo consenso dell'altro genitore.
Quanto alla regolamentazione della frequentazione tra padre e figli, ritiene il Tribunale che, qualora in futuro il ne faccia richiesta, egli possa incontrare i minori nell'ambito di incontri protetti, che CP_1
saranno organizzati a cura dei SS.SS. territorialmente competenti, dovendosi dare sin da subito facoltà ai Servizi di modificare progressivamente la durata e la frequenza di detti incontri, laddove ne ravvisino i presupposti e ove a ciò non osti il superiore interesse della prole minorenne;
infine, va posto l'onere a carico dei SS.SS di trasmettere ogni sei mesi una relazione al Giudice Tutelare, competente per l'attività di vigilanza.
4. Quanto al tema del mantenimento della prole, occorre procedere ad una disamina comparata della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, dovendosi osservare che: 1) quanto a la Parte_1
ricorrente ha dichiarato all'udienza del 4/03/2025 di lavorare come cameriera, ma di essere attualmente in maternità; la stessa ha depositato il C.U. 2023 dalla quale emerge che ha percepito, nel corso dell'anno 2022, redditi annui lordi per e. 14.325,00, corrispondenti (una volta detratta l'imposta Irpef pari ad e. 1.569,00 e l'Addizionale regionale pari ad e. 203,00) ad un reddito netto annuo di e.
12.553,00 (importo superiore al limite di reddito per accedere al gratuito patrocinio), pari ad un reddito mensile netto di e. 1.046,08 mensili;
infine, va evidenziato che la attualmente abita assieme ai Pt_1
propri genitori in una casa di loro proprietà, di tal chè non sostiene alcun onere per soddisfare la propria esigenza abitativa, anche se risulta inserita in graduatoria per un futura assegnazione di un alloggio pagina 4 di 6 popolare;
2) quanto al il resistente risulta aver regolarmente lavorato negli anni 2022 e CP_1
2023, quando si trovava a Firenze assieme alla compagna, come cuoco;
successivamente alla nascita del secondo figlio, lo stesso ha fatto rientro in Campania, dove abita assieme alla madre;
ne consegue che, tenuto conto della generica capacità lavorativa del resistente, va onerato di versare CP_1 entro il giorno 5 del mese a l'importo di e. 200,00 per figlio quale contributo per il Parte_1
mantenimento indiretto dei minori e , oltre rivalutazione annuale Istat, importo che, in Per_1 Per_2
assenza di indicazioni aggiornate sui suoi attuali redditi, appare congruo rispetto alle esigenze di vita dei due minori e alle scarse risorse economiche della ricorrente, sulla quale ricadono tutti gli oneri di accudimento e cura;
contestualmente, va disposta la suddivisione delle spese straordinarie necessarie per la prole nella misura del 50% per ciascun genitore, le quali dovranno essere individuate secondo le
Linee Guida CNF del 2017; infine, va prevista l'assegnazione dell'Assegno Unico Universale in via esclusiva a in quanto genitore affidatario in via esclusiva della prole minorenne. Parte_1
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, di tal chè va condannato a CP_1
rifondere le stesse a favore di venendo liquidate in e. 2.800,00 oltre al 15% per spese Parte_1
generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra costituito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone l'affidamento super - esclusivo di (26/01/2015) e Persona_1 Persona_2
(06/11/2023) alla madre, con collocamento e domiciliazione presso l'abitazione materna;
- dispone che, qualora il padre ne faccia richiesta, il Servizio Sociale competente per CP_1
territorio organizzi incontri protetti padre-figli, con facoltà per i SS.SS. di modificarne progressivamente la durata e la frequenza, ove non osti il superiore interesse della prole minorenne;
- onera i SS.SS di riferimento di trasmettere ogni sei mesi una relazione al Giudice Tutelare competente per l'attività di vigilanza;
- dispone che corrisponda, entro il giorno 5 del mese, a l'importo di e. CP_1 Parte_1
200,00, oltre rivalutazione annuale Istat, per ciascun figlio, quale contributo per il mantenimento indiretto della prole;
- dispone che le spese straordinarie necessarie per i minori siano suddivise al 50% tra i genitori, dovendo essere individuate secondo le Linee Guida CNF 2017;
- attribuisce l'Assegno Unico Universale in via esclusiva a Parte_1
pagina 5 di 6 - condanna a rifondere a le spese di lite che vengono liquidate in e CP_1 Parte_1
2.800,00, oltre al 15% di spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio dell'11/04/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente La Giudice dott.ssa Silvia Governatori dott.ssa Monica Tarchi
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