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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/06/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1557/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Vito Giuseppe Galati, n. 16, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Maria Moscogiuri, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla citazione ATTORE contro
, elettivamente domiciliata in Subiaco, Viale della Controparte_1
Repubblica, n. 31, presso lo studio dell'Avv. Eugenio De Propris e dall'Avv. Flavio Pistoia, che la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA e elettivamente domiciliata in Subiaco, Viale della Controparte_2
Repubblica, n. 31, presso lo studio dell'Avv. Eugenio De Propris e dall'Avv. Flavio Pistoia, che la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA e
, elettivamente domiciliato in Subiaco, Viale della Repubblica, n. CP_3
31, presso lo studio dell'Avv. Eugenio De Propris e dall'Avv. Flavio Pistoia, che lo rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI 2
Come precisate all'udienza del 25.06.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha instaurato la fase di merito del giudizio di Parte_1 opposizione all'esecuzione, in relazione all'espropriazione contro il terzo proprietario, dal medesimo eseguita ai sensi dell'art. 2929 bis c.c. sulle quote societarie di
[...] trasferite dal debitore in favore della nipote Controparte_2 CP_3 [...]
con contratto del 21.07.2021. CP_1
Con provvedimento del 22.03.2023, il giudice dell'esecuzione, rilevato che l'indicato trasferimento di quote societarie è avvenuto a titolo oneroso ed evidenziata la necessità di giudizio di merito in ordine all'accertamento della simulazione dell'atto traslativo, aveva disposto la sospensione della procedura esecutiva ed assegnato il termine per l'introduzione della fase di merito.
Ciò posto, l'attore ha chiesto l'accertamento della natura simulata dell'indicato contratto di trasferimento delle quote societarie, in quanto dissimulante un contratto di trasferimento a titolo gratuito, con conseguente sussistenza dei presupposti per procedere esecutivamente nei confronti del terzo proprietario.
Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituiti in giudizio i convenuti citati e , contestando la domanda attorea, stante Controparte_2 Controparte_1
l'assenza dei presupposti legali per procedere all'esecuzione contro il terzo proprietario delle quote societarie trasferite a titolo oneroso.
Con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. parte attrice ha proposto nuove domande, volte all'accertamento della nullità del contratto dissimulato di donazione delle quote societarie e azione revocatoria ordinaria del contratto di trasferimento, con correlativa richiesta di chiamata in causa del terzo CP_3
All'udienza del 02.10.2024, parte attrice ha rinunciato alle nuove domande proposte e alla correlativa richiesta di chiamata in causa del terzo, confermando esclusivamente le conclusioni presentate con l'atto di citazione.
Con ordinanza del 07.10.2024, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorte necessario. CP_3
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio CP_3 aderendo alla prospettazione dei convenuti e e Controparte_2 Controparte_1 condividendo le conclusioni dai medesimi proposte. 3
All'udienza del 25.06.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata oggetto di discussione orale.
La domanda dell'attore risulta infondata e deve essere rigettata, stante la mancanza dei presupposti per agire esecutivamente ai sensi dell'art. 2929 bis c.c. sulle quote societarie oggetto di trasferimento, con conseguente accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dai convenuti.
Ai sensi dell'art. 2929 bis, comma 1, c.c. “il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto”. In base alla richiamata disposizione, il creditore può procedere nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario, al ricorrere congiunto dei diversi elementi della fattispecie tassativamente indicati dal legislatore.
Nel caso di specie, risulta carente il requisito dato dalla natura di bene immobile o mobile iscritto in pubblici registri dell'oggetto dell'atto di trasferimento, costituito da quote di società a responsabilità limitata. A tal riguardo, deve essere evidenziato che risulta consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito l'orientamento interpretativo che impone di escludere la riconducibilità delle quote societarie nell'ambito dei beni mobili iscritti in pubblici registri. In particolare, deve essere richiamato l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito, per cui “la quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata costituisce un bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblici registri, con conseguente applicazione della relativa disciplina” (Trib. Roma, 15.06.2015, conf. Trib. Milano, 13.09.2011, Trib. Milano Sez. Impr. 09.05.2017, Trib. Parma, 28.12.2022, Corte App. Torino, 23.04.2019). A supporto dell'indicata conclusione risultano condivisibili gli argomenti evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “deve essere in primo luogo disattesa l'opinione del ricorrente secondo cui la quota di società a responsabilità limitata andrebbe qualificata come bene mobile iscritto in pubblici registri ed assoggettata alla relativa disciplina, quanto all'efficacia degli atti di trasferimento. Si ricorda che è problematica, ed è utilizzabile e utilizzata solo in senso improprio, la stessa qualificazione della quota come un bene mobile. La quota infatti è priva di ogni 4
carattere di realità e comprende un complesso di diritti e doveri di carattere personale e di contenuto obbligatorio […]. Potrebbe quindi avere interesse e rilevanza il qualificare la quota societaria come bene mobile iscritto in pubblici registri se l'obbligatoria iscrizione degli atti di disposizione nel registro delle imprese producesse gli stessi effetti della iscrizione degli atti aventi ad oggetto beni mobili registrati. Ma ciò non avviene, poiché il criterio adottato in materia societaria per la soluzione dei conflitti fra più titolari di diritti sul medesimo bene diverge da quello che vale per i trasferimenti immobiliari, nonché per i trasferimenti di beni mobili registrati, nel senso che, nel sistema di pubblicità tramite iscrizione nel registro delle imprese, l'iscrizione è requisito necessario (nel regime attuale), ma non sufficiente, per l'opponibilità ai terzi degli atti medesimi, poiché chi per primo ha trascritto prevale sugli atti compiuti in data anteriore, ma non trascritti, solo se abbia agito in buona fede, cioè ignorando di ledere l'altrui diritto (art. 2193, comma 1, cod. civ. e art. 2448 cod. civ.)” (Cass. 16.05.2014, n. 10826, conf. Cass. 02.02.2009, n. 2569, Cass. 23.01.2008, n. 1464, Cass. 26.05.2000, n. 6957). Alla luce di quanto indicato, non avendo il contratto di trasferimento del 21.07.2021 ad oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, deve riscontrarsi l'insussistenza di uno dei necessari elementi della fattispecie per sottoporre i beni oggetto del contratto di trasferimento ad espropriazione contro il terzo proprietario, ai sensi dell'art. 2929 bis c.c.
Quanto indicato assorbe l'analisi della domanda dell'attore volta all'accertamento della natura simulata del contratto di trasferimento a titolo oneroso delle quote societarie, in quanto dissimulante un contratto di trasferimento a titolo gratuito. Infatti, tale domanda risulta essere stata proposta onde ottenere l'accertamento della sussistenza di uno dei requisiti per sottoporre i beni oggetto del contratto di trasferimento ad espropriazione contro il terzo proprietario, mentre è stata accertata l'insussistenza di diverso necessario elemento costitutivo della fattispecie.
Conseguentemente, deve essere accolta l'opposizione all'esecuzione spiegata dai convenuti e rigettate le domande proposte dall'attore.
Le spese legali di lite sostenute dai convenuti e dal terzo chiamato sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte attrice, e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della non elevata complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 5
- Accoglie l'opposizione all'esecuzione, dichiarando privo di efficacia il pignoramento introdotto;
- Condanna l'attore al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Condanna l'attore al pagamento, in favore del terzo chiamato, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 25.06.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 1557/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Vito Giuseppe Galati, n. 16, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Maria Moscogiuri, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla citazione ATTORE contro
, elettivamente domiciliata in Subiaco, Viale della Controparte_1
Repubblica, n. 31, presso lo studio dell'Avv. Eugenio De Propris e dall'Avv. Flavio Pistoia, che la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA e elettivamente domiciliata in Subiaco, Viale della Controparte_2
Repubblica, n. 31, presso lo studio dell'Avv. Eugenio De Propris e dall'Avv. Flavio Pistoia, che la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA e
, elettivamente domiciliato in Subiaco, Viale della Repubblica, n. CP_3
31, presso lo studio dell'Avv. Eugenio De Propris e dall'Avv. Flavio Pistoia, che lo rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI 2
Come precisate all'udienza del 25.06.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha instaurato la fase di merito del giudizio di Parte_1 opposizione all'esecuzione, in relazione all'espropriazione contro il terzo proprietario, dal medesimo eseguita ai sensi dell'art. 2929 bis c.c. sulle quote societarie di
[...] trasferite dal debitore in favore della nipote Controparte_2 CP_3 [...]
con contratto del 21.07.2021. CP_1
Con provvedimento del 22.03.2023, il giudice dell'esecuzione, rilevato che l'indicato trasferimento di quote societarie è avvenuto a titolo oneroso ed evidenziata la necessità di giudizio di merito in ordine all'accertamento della simulazione dell'atto traslativo, aveva disposto la sospensione della procedura esecutiva ed assegnato il termine per l'introduzione della fase di merito.
Ciò posto, l'attore ha chiesto l'accertamento della natura simulata dell'indicato contratto di trasferimento delle quote societarie, in quanto dissimulante un contratto di trasferimento a titolo gratuito, con conseguente sussistenza dei presupposti per procedere esecutivamente nei confronti del terzo proprietario.
Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituiti in giudizio i convenuti citati e , contestando la domanda attorea, stante Controparte_2 Controparte_1
l'assenza dei presupposti legali per procedere all'esecuzione contro il terzo proprietario delle quote societarie trasferite a titolo oneroso.
Con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. parte attrice ha proposto nuove domande, volte all'accertamento della nullità del contratto dissimulato di donazione delle quote societarie e azione revocatoria ordinaria del contratto di trasferimento, con correlativa richiesta di chiamata in causa del terzo CP_3
All'udienza del 02.10.2024, parte attrice ha rinunciato alle nuove domande proposte e alla correlativa richiesta di chiamata in causa del terzo, confermando esclusivamente le conclusioni presentate con l'atto di citazione.
Con ordinanza del 07.10.2024, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorte necessario. CP_3
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio CP_3 aderendo alla prospettazione dei convenuti e e Controparte_2 Controparte_1 condividendo le conclusioni dai medesimi proposte. 3
All'udienza del 25.06.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata oggetto di discussione orale.
La domanda dell'attore risulta infondata e deve essere rigettata, stante la mancanza dei presupposti per agire esecutivamente ai sensi dell'art. 2929 bis c.c. sulle quote societarie oggetto di trasferimento, con conseguente accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dai convenuti.
Ai sensi dell'art. 2929 bis, comma 1, c.c. “il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto”. In base alla richiamata disposizione, il creditore può procedere nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario, al ricorrere congiunto dei diversi elementi della fattispecie tassativamente indicati dal legislatore.
Nel caso di specie, risulta carente il requisito dato dalla natura di bene immobile o mobile iscritto in pubblici registri dell'oggetto dell'atto di trasferimento, costituito da quote di società a responsabilità limitata. A tal riguardo, deve essere evidenziato che risulta consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito l'orientamento interpretativo che impone di escludere la riconducibilità delle quote societarie nell'ambito dei beni mobili iscritti in pubblici registri. In particolare, deve essere richiamato l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito, per cui “la quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata costituisce un bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblici registri, con conseguente applicazione della relativa disciplina” (Trib. Roma, 15.06.2015, conf. Trib. Milano, 13.09.2011, Trib. Milano Sez. Impr. 09.05.2017, Trib. Parma, 28.12.2022, Corte App. Torino, 23.04.2019). A supporto dell'indicata conclusione risultano condivisibili gli argomenti evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “deve essere in primo luogo disattesa l'opinione del ricorrente secondo cui la quota di società a responsabilità limitata andrebbe qualificata come bene mobile iscritto in pubblici registri ed assoggettata alla relativa disciplina, quanto all'efficacia degli atti di trasferimento. Si ricorda che è problematica, ed è utilizzabile e utilizzata solo in senso improprio, la stessa qualificazione della quota come un bene mobile. La quota infatti è priva di ogni 4
carattere di realità e comprende un complesso di diritti e doveri di carattere personale e di contenuto obbligatorio […]. Potrebbe quindi avere interesse e rilevanza il qualificare la quota societaria come bene mobile iscritto in pubblici registri se l'obbligatoria iscrizione degli atti di disposizione nel registro delle imprese producesse gli stessi effetti della iscrizione degli atti aventi ad oggetto beni mobili registrati. Ma ciò non avviene, poiché il criterio adottato in materia societaria per la soluzione dei conflitti fra più titolari di diritti sul medesimo bene diverge da quello che vale per i trasferimenti immobiliari, nonché per i trasferimenti di beni mobili registrati, nel senso che, nel sistema di pubblicità tramite iscrizione nel registro delle imprese, l'iscrizione è requisito necessario (nel regime attuale), ma non sufficiente, per l'opponibilità ai terzi degli atti medesimi, poiché chi per primo ha trascritto prevale sugli atti compiuti in data anteriore, ma non trascritti, solo se abbia agito in buona fede, cioè ignorando di ledere l'altrui diritto (art. 2193, comma 1, cod. civ. e art. 2448 cod. civ.)” (Cass. 16.05.2014, n. 10826, conf. Cass. 02.02.2009, n. 2569, Cass. 23.01.2008, n. 1464, Cass. 26.05.2000, n. 6957). Alla luce di quanto indicato, non avendo il contratto di trasferimento del 21.07.2021 ad oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, deve riscontrarsi l'insussistenza di uno dei necessari elementi della fattispecie per sottoporre i beni oggetto del contratto di trasferimento ad espropriazione contro il terzo proprietario, ai sensi dell'art. 2929 bis c.c.
Quanto indicato assorbe l'analisi della domanda dell'attore volta all'accertamento della natura simulata del contratto di trasferimento a titolo oneroso delle quote societarie, in quanto dissimulante un contratto di trasferimento a titolo gratuito. Infatti, tale domanda risulta essere stata proposta onde ottenere l'accertamento della sussistenza di uno dei requisiti per sottoporre i beni oggetto del contratto di trasferimento ad espropriazione contro il terzo proprietario, mentre è stata accertata l'insussistenza di diverso necessario elemento costitutivo della fattispecie.
Conseguentemente, deve essere accolta l'opposizione all'esecuzione spiegata dai convenuti e rigettate le domande proposte dall'attore.
Le spese legali di lite sostenute dai convenuti e dal terzo chiamato sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte attrice, e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della non elevata complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 5
- Accoglie l'opposizione all'esecuzione, dichiarando privo di efficacia il pignoramento introdotto;
- Condanna l'attore al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Condanna l'attore al pagamento, in favore del terzo chiamato, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 25.06.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli