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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/07/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 8802/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Cristina Ciari,
Attore
nei confronti di
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giulia Orlando,
Convenuta
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attore e della convenuta: come verbale di udienza del 23.6.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 16.9.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Premesso che:
con ricorso depositato il 9.9.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo che Parte_1
fosse pronunciata la separazione personale da con addebito della separazione Controparte_1
stessa alla moglie;
con comparsa di risposta del 27.1.2025 si è costituita in giudizio la convenuta, la quale ha prestato adesione alla domanda di separazione;
ha poi formulato a propria volta reciproca richiesta di addebito della separazione al coniuge e ha instato perché fosse posto a carico del sig. un assegno mensile quale contributo al proprio mantenimento;
Pt_1
all'udienza del 23.6.2025 i coniugi, personalmente comparsi dinanzi al giudice delegato, hanno raggiunto un accordo in merito alle condizioni della propria separazione personale, e ne hanno congiuntamente chiesto il recepimento da parte del Tribunale a spese legali compensate;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Genova il 26.5.2007 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero da tempo già interrotta;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
3.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
2 la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“- rinuncia alle domande di addebito della separazione personale reciprocamente formulate dalle parti;
- il marito verserà alla moglie, con decorrenza dal mese di luglio 2025, la somma mensile di euro 75,00 al mese a titolo di contributo al suo mantenimento, da corrispondere entro il giorno
10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
le parti concordano che la rivalutazione ISTAT avrà luogo con decorrenza dal luglio 2027;
- spese legali compensate”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 394, parte I, anno 2007), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 27.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Cristina Ciari,
Attore
nei confronti di
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giulia Orlando,
Convenuta
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attore e della convenuta: come verbale di udienza del 23.6.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 16.9.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Premesso che:
con ricorso depositato il 9.9.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo che Parte_1
fosse pronunciata la separazione personale da con addebito della separazione Controparte_1
stessa alla moglie;
con comparsa di risposta del 27.1.2025 si è costituita in giudizio la convenuta, la quale ha prestato adesione alla domanda di separazione;
ha poi formulato a propria volta reciproca richiesta di addebito della separazione al coniuge e ha instato perché fosse posto a carico del sig. un assegno mensile quale contributo al proprio mantenimento;
Pt_1
all'udienza del 23.6.2025 i coniugi, personalmente comparsi dinanzi al giudice delegato, hanno raggiunto un accordo in merito alle condizioni della propria separazione personale, e ne hanno congiuntamente chiesto il recepimento da parte del Tribunale a spese legali compensate;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Genova il 26.5.2007 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero da tempo già interrotta;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
3.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
2 la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“- rinuncia alle domande di addebito della separazione personale reciprocamente formulate dalle parti;
- il marito verserà alla moglie, con decorrenza dal mese di luglio 2025, la somma mensile di euro 75,00 al mese a titolo di contributo al suo mantenimento, da corrispondere entro il giorno
10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
le parti concordano che la rivalutazione ISTAT avrà luogo con decorrenza dal luglio 2027;
- spese legali compensate”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 394, parte I, anno 2007), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 27.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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