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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 3450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3450 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa RI Pia Di Stefano Presidente
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera
Dott.ssa RI Vittoria Valente Consigliera rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1364/2023
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Chiodetti Parte_1
- Appellante -
e
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata CP_1
e difesa dall'Avv. Enzo Morrico
- Appellata –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sez. lavoro n.
4706/2023 pubblicata in data 10/05/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da scritti in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con il presente atto di gravame ha impugnato la Parte_1
1 sentenza del Tribunale di Roma in epigrafe citata, con la quale il Giudice del
Lavoro ha dichiarato inammissibile il ricorso dallo stesso proposto quanto alla domanda di pagamento avanzata nei confronti dell'ex datrice di lavoro dell'indennità supplementare di cui all'art. 19, comma 15, del CP_1
CCNL Dirigenti ANAS, correlata alla mancanza del requisito del minimo pensionabile al momento del licenziamento intimatogli dalla società il
20.6.2019.
2. Con il ricorso introduttivo del giudizio a quo, il Dott. ha chiesto Pt_1
(per quel che rileva in questa sede) il riconoscimento del diritto all'ulteriore indennità supplementare, pari a venti mensilità della retribuzione (ivi quantificata in € 437.266,40), ai sensi dell'art. 19, comma 15, CCNL
Dirigenti fondato sulla mancanza del requisito del minimo CP_1 pensionabile al momento del licenziamento, in conseguenza di ciò che era stato statuito dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 3128/2021, con la quale era stata accertata l'illegittimità del duplice licenziamento (per giusta causa e per giustificato motivo) intimato all'appellante da parte di con lettera del 20.6.2019, con il riconoscimento di un'indennità CP_1 supplementare pari a 17,5 mensilità, ai sensi dell'art. 19, comma 11, CCNL
Dirigenti CP_1
3. Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la suddetta domanda, ritenendo che la questione oggetto del presente giudizio fosse preclusa dal giudicato su tale punto in forza della suddetta sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3128/2021 - impugnata in Cassazione dal dottor solo Pt_1 in punto di omessa statuizione sull'indennità di mancato preavviso -, poiché dalle conclusioni del ricorso del primo giudizio (procedimento poi celebrato con rito ) emergeva che il ricorrente avesse già chiesto il CP_2 riconoscimento di “tutte le indennità supplementari dovute per legge e/o per previsioni di matrice collettiva nella misura massima”, con formulazione, pertanto, di una domanda anche relativa all'art. 19 del CCNL Dirigenti CP_1 nel suo complesso, senza limitare la richiesta a quella del comma 11, con conseguente inammissibilità della domanda stessa, finalizzata ad ottenere una diversa quantificazione dell'indennità supplementare.
2 4. Il dottor censura la sentenza di prime cure sulla base di quattro Pt_1 motivi di gravame, dolendosi anzitutto dell'erroneità e fallacità dell'impianto motivazionale del Tribunale circa la questione del giudicato e della relativa domanda, evidenziando un vizio genetico nella pronuncia, in quanto a seguito del mutamento del rito disposto dal Tribunale, contestualmente all'adozione dell'ordinanza con cui era stata inizialmente rigettata la domanda di impugnativa del licenziamento, in sede di ricorso in opposizione ex art. 1, commi 51 e seg., della L. n. 92/2012, anche in ragione delle preclusioni del rito , aveva precisato l'oggetto della CP_2 domanda relativa all'indennità supplementare al solo comma 11 dell'art. 19 del CCNL;
con il secondo motivo l'appellante deduce la distinta qualificazione della domanda a seguito del mutamento del rito in rito
, con conseguente inapplicabilità del principio del ne bis in idem, CP_2 essendo stata la domanda esattamente precisata con espresso riferimento alle indennità supplementari nella misura massima di 24 mensilità; infine con il terzo motivo lamenta l'erroneità della sentenza, che ha implicitamente negato l'ammissibilità del frazionamento del credito, in contrasto con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che non consentono la proposizione di domande aventi ad oggetto distinti diritto di credito in separati processi solo in caso di mancanza di un interesse oggettivamente valutabile al frazionamento, invece sussistente nel caso di specie.
5. Si è costituita la società la quale ha chiesto il rigetto CP_1 dell'appello.
6. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note, la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
**************************************
7. I motivi di gravame – che possono essere trattati congiuntamente in quanto logicamente connessi - meritano accoglimento per le considerazioni che seguono.
8. Deve, in primo luogo, evidenziare il Collegio come in ordine alla domanda
3 oggetto del presente giudizio (richiesta dell'indennità di cui all'art. 19, comma 15, del CCNL Dirigenti , contrariamente a quanto ritenuto dal CP_1 primo giudice, non si è formato il giudicato a seguito della sentenza della
Corte di Appello di Roma n. 3128 del 2021, in considerazione della circostanza che a seguito del mutamento del rito in rito disposto CP_2 dal Tribunale contestualmente all'adozione dell'ordinanza di rigetto del primo ricorso (originariamente proposto ai sensi dell'art. 414 cpc), in sede di ricorso in opposizione ex art. 1, comma 51 e seg., L. n. 92 del 2012 il dottor ha precisato e ridotto la originaria domanda, chiedendo, Pt_1 nello specifico, la condanna di “alla corresponsione del preavviso e al CP_1 pagamento dell'indennità supplementare nella misura massima di
24 mensilità prevista dalla contrattazione collettiva”, riferendosi, quindi, la richiesta alla sola indennità di cui al comma 11 dell'art. 19 della contrattazione collettiva, ai sensi del quale "Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento non è giustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente, disporrà contestualmente a carico dell'azienda, il pagamento di un'indennità supplementare graduabile in relazione alle valutazioni del Collegio circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame fra: - un minimo […..] – un massimo pari al corrispettivo di 24 mensilità”.
Impropriamente, quindi, il Tribunale ha fatto riferimento, ai fini dell'individuazione della domanda, alle conclusioni dell'originario ricorso, in considerazione della delimitazione di tale domanda svolta con il successivo ricorso in opposizione, introduttivo della fase a cognizione piena (giudizio r.g. n. 23335 del 2020).
In tale giudizio, peraltro, non era stata posta la questione della mancanza del requisito minimo pensionabile, quale ulteriore fatto costitutivo del diritto alla maggiorazione automatica dell'indennità supplementare di cui al comma 15 dell'art. 19 del CCNL di categoria (ai sensi del quale “L'indennità supplementare di cui al punto 11 è automaticamente maggiorata di 20 mensilità nel caso il dirigente non abbia maturato il minimo pensionabile”), tenuto conto che la portata della domanda deve essere ricondotta alle sole
4 questioni poste al vaglio del Tribunale, limitate - nel giudizio esitato con la sentenza della Corte di Appello 3128/2021 - all'accertamento della illegittimità del licenziamento ed alle statuizioni sulle dirette ed immediate conseguenze di tale accertata illegittimità.
9.Né appare invocabile – per come sostenuto da nelle proprie difese CP_1
- il principio in base al quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, precludendo il giudicato il riesame di quelle ragioni giuridiche che, pur non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici necessari ed essenziali della pronuncia (“…1) l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione
- le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono, tuttavia, precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito); 2) detto principio concerne in particolare le ragioni non dedotte che si presentino come un antecedente logico necessario rispetto alla pronuncia, nel senso che deve ritenersi precluso alle parti stesse la proposizione, in altro giudizio, di qualsivoglia domanda avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato -
Cass. sent. n. 22520 del 2011), mentre, nel caso di specie, la domanda dell'indennità supplementare di cui al comma 15 dell'art. 19 del CCNL azionata con il presente giudizio ha come presupposto proprio l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento di cui alla sentenza della
Corte di Appello di Roma n. 3128/2021 (e non una situazione soggettiva incompatibile con l'accertamento ivi compiuto).
10.Dall'accertamento dell'illegittimità del licenziamento riconosciuto dalla
Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 3128 del 2021 (divenuto definitivo a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 25729 del
2024, che ha respinto il ricorso proposto da ed accolto solo quello CP_1 del dottor avente ad oggetto l'omessa statuizione sull'indennità Pt_1 sostitutiva del preavviso) consegue l'accoglimento della domanda proposta dall'odierno appellante, avente ad oggetto la maggiorazione dell'indennità
5 supplementare di cui al comma 15 dell'art. 19 del CCNL nella misura di 20 mensilità, trattandosi di maggiorazione automaticamente spettante al dirigente in caso di licenziamento illegittimo, ove lo stesso non abbia maturato il requisito pensionabile.
E tale mancato raggiungimento del requisito pensionistico è provato dalla documentazione prodotta in atti dal dottor (doc. 4 e 5 fascicolo di Pt_1 primo grado – estratto conto certificativo INPS e relazione del consulente del lavoro dott.ssa , oltre che non contestata nei Persona_1 propri scritti dalla parte appellata CP_1
11.Neanche, infine, è ravvisabile nel caso di specie un abusivo frazionamento del credito posto in essere dall'odierno appellante, in considerazione della sussistenza di un obiettivo interesse dello stesso alla tutela processuale frazionata, tenuto conto delle preclusioni processuali proprie del rito
RN (di cui all'art. 1, commi 47 e 48 della L. n. 92 del 2012), relativo alle sole controversie aventi ad oggetto l'impugnativa del licenziamento, anche quanto debbono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, laddove il riconoscimento dell'indennità oggetto di causa richiede anche l'accertamento del mancato raggiungimento del requisito pensionistico (v. Cass. sent. n. 14143 del 2021 “In tema di frazionamento del credito, il principio in base al quale i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata…”, interesse riconosciuto dalla giurisprudenza nell'ipotesi di differenza di rito tra i due procedimenti azionati, come nel caso di specie: “ L'attore che, a tutela di un credito nascente da un unico rapporto obbligatorio (nella specie per il pagamento di compensi professionali), agisce, dapprima, con ricorso monitorio, per la somma già documentalmente provata, e, poi, in via ordinaria, per il residuo, non viola il divieto di frazionamento di quel credito in plurime domande giudiziali, e
6 non incorre, pertanto, in abuso del processo, - quale sviamento dell'atto processuale dal suo scopo tipico, in favore di uno diverso ed estraneo al primo - stante il diritto del creditore a ricorrere ad una tutela accelerata, mediante decreto ingiuntivo, per la parte di credito assistita dai requisiti per la relativa emanazione” – Cass sent. n. 22574 del 2016).
12.In conclusione – per tutto quanto sopra esposto - l'appello deve essere accolto e la sentenza impugnata riformata, con accertamento del diritto dell'appellante a percepire a titolo di indennità supplementare correlata alla mancanza de requisito minimo pensionabile al momento del licenziamento l'importo corrispondente a venti mensilità di retribuzione, ai sensi dell'art. 19, 5° comma, del CCNL, con condanna di al pagamento della CP_1 complessiva somma di € 411.278,60, pari all'importo mensile della retribuzione globale di fatto di € 20.563,93 (per come determinato da nella comparsa di costituzione di primo grado, cui ha aderito CP_1
l'odierno appellante sia nelle note depositate in primo grado in via telematica il 6.4.2023 e sia nelle conclusioni dell'atto di appello) per 20
(numero di mensilità).
13.Le spese di lite del doppio grado – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza.
P.Q.M.
-In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, accerta il diritto dell'appellante a percepire a titolo di indennità supplementare correlata alla mancanza de requisito minimo pensionabile al momento del licenziamento l'importo corrispondente a venti mensilità di retribuzione, ai sensi dell'art. 19, 5° comma, del CCNL, con condanna di al pagamento della CP_1 complessiva somma di € 411.278,60, pari all'importo mensile della retribuzione globale di fatto di € 20.563,93 per 20 (numero di mensilità).
-Condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite del doppio grado, liquidate in € 7.647,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 7.120,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%.
7 Roma 28/10/2025
La consigliera est.
Dott. RI Vittoria Valente
La Presidente
Dott. RI Pia Di Stefano
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa RI Pia Di Stefano Presidente
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera
Dott.ssa RI Vittoria Valente Consigliera rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1364/2023
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Chiodetti Parte_1
- Appellante -
e
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata CP_1
e difesa dall'Avv. Enzo Morrico
- Appellata –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sez. lavoro n.
4706/2023 pubblicata in data 10/05/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da scritti in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con il presente atto di gravame ha impugnato la Parte_1
1 sentenza del Tribunale di Roma in epigrafe citata, con la quale il Giudice del
Lavoro ha dichiarato inammissibile il ricorso dallo stesso proposto quanto alla domanda di pagamento avanzata nei confronti dell'ex datrice di lavoro dell'indennità supplementare di cui all'art. 19, comma 15, del CP_1
CCNL Dirigenti ANAS, correlata alla mancanza del requisito del minimo pensionabile al momento del licenziamento intimatogli dalla società il
20.6.2019.
2. Con il ricorso introduttivo del giudizio a quo, il Dott. ha chiesto Pt_1
(per quel che rileva in questa sede) il riconoscimento del diritto all'ulteriore indennità supplementare, pari a venti mensilità della retribuzione (ivi quantificata in € 437.266,40), ai sensi dell'art. 19, comma 15, CCNL
Dirigenti fondato sulla mancanza del requisito del minimo CP_1 pensionabile al momento del licenziamento, in conseguenza di ciò che era stato statuito dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 3128/2021, con la quale era stata accertata l'illegittimità del duplice licenziamento (per giusta causa e per giustificato motivo) intimato all'appellante da parte di con lettera del 20.6.2019, con il riconoscimento di un'indennità CP_1 supplementare pari a 17,5 mensilità, ai sensi dell'art. 19, comma 11, CCNL
Dirigenti CP_1
3. Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la suddetta domanda, ritenendo che la questione oggetto del presente giudizio fosse preclusa dal giudicato su tale punto in forza della suddetta sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3128/2021 - impugnata in Cassazione dal dottor solo Pt_1 in punto di omessa statuizione sull'indennità di mancato preavviso -, poiché dalle conclusioni del ricorso del primo giudizio (procedimento poi celebrato con rito ) emergeva che il ricorrente avesse già chiesto il CP_2 riconoscimento di “tutte le indennità supplementari dovute per legge e/o per previsioni di matrice collettiva nella misura massima”, con formulazione, pertanto, di una domanda anche relativa all'art. 19 del CCNL Dirigenti CP_1 nel suo complesso, senza limitare la richiesta a quella del comma 11, con conseguente inammissibilità della domanda stessa, finalizzata ad ottenere una diversa quantificazione dell'indennità supplementare.
2 4. Il dottor censura la sentenza di prime cure sulla base di quattro Pt_1 motivi di gravame, dolendosi anzitutto dell'erroneità e fallacità dell'impianto motivazionale del Tribunale circa la questione del giudicato e della relativa domanda, evidenziando un vizio genetico nella pronuncia, in quanto a seguito del mutamento del rito disposto dal Tribunale, contestualmente all'adozione dell'ordinanza con cui era stata inizialmente rigettata la domanda di impugnativa del licenziamento, in sede di ricorso in opposizione ex art. 1, commi 51 e seg., della L. n. 92/2012, anche in ragione delle preclusioni del rito , aveva precisato l'oggetto della CP_2 domanda relativa all'indennità supplementare al solo comma 11 dell'art. 19 del CCNL;
con il secondo motivo l'appellante deduce la distinta qualificazione della domanda a seguito del mutamento del rito in rito
, con conseguente inapplicabilità del principio del ne bis in idem, CP_2 essendo stata la domanda esattamente precisata con espresso riferimento alle indennità supplementari nella misura massima di 24 mensilità; infine con il terzo motivo lamenta l'erroneità della sentenza, che ha implicitamente negato l'ammissibilità del frazionamento del credito, in contrasto con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che non consentono la proposizione di domande aventi ad oggetto distinti diritto di credito in separati processi solo in caso di mancanza di un interesse oggettivamente valutabile al frazionamento, invece sussistente nel caso di specie.
5. Si è costituita la società la quale ha chiesto il rigetto CP_1 dell'appello.
6. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note, la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
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7. I motivi di gravame – che possono essere trattati congiuntamente in quanto logicamente connessi - meritano accoglimento per le considerazioni che seguono.
8. Deve, in primo luogo, evidenziare il Collegio come in ordine alla domanda
3 oggetto del presente giudizio (richiesta dell'indennità di cui all'art. 19, comma 15, del CCNL Dirigenti , contrariamente a quanto ritenuto dal CP_1 primo giudice, non si è formato il giudicato a seguito della sentenza della
Corte di Appello di Roma n. 3128 del 2021, in considerazione della circostanza che a seguito del mutamento del rito in rito disposto CP_2 dal Tribunale contestualmente all'adozione dell'ordinanza di rigetto del primo ricorso (originariamente proposto ai sensi dell'art. 414 cpc), in sede di ricorso in opposizione ex art. 1, comma 51 e seg., L. n. 92 del 2012 il dottor ha precisato e ridotto la originaria domanda, chiedendo, Pt_1 nello specifico, la condanna di “alla corresponsione del preavviso e al CP_1 pagamento dell'indennità supplementare nella misura massima di
24 mensilità prevista dalla contrattazione collettiva”, riferendosi, quindi, la richiesta alla sola indennità di cui al comma 11 dell'art. 19 della contrattazione collettiva, ai sensi del quale "Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento non è giustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente, disporrà contestualmente a carico dell'azienda, il pagamento di un'indennità supplementare graduabile in relazione alle valutazioni del Collegio circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame fra: - un minimo […..] – un massimo pari al corrispettivo di 24 mensilità”.
Impropriamente, quindi, il Tribunale ha fatto riferimento, ai fini dell'individuazione della domanda, alle conclusioni dell'originario ricorso, in considerazione della delimitazione di tale domanda svolta con il successivo ricorso in opposizione, introduttivo della fase a cognizione piena (giudizio r.g. n. 23335 del 2020).
In tale giudizio, peraltro, non era stata posta la questione della mancanza del requisito minimo pensionabile, quale ulteriore fatto costitutivo del diritto alla maggiorazione automatica dell'indennità supplementare di cui al comma 15 dell'art. 19 del CCNL di categoria (ai sensi del quale “L'indennità supplementare di cui al punto 11 è automaticamente maggiorata di 20 mensilità nel caso il dirigente non abbia maturato il minimo pensionabile”), tenuto conto che la portata della domanda deve essere ricondotta alle sole
4 questioni poste al vaglio del Tribunale, limitate - nel giudizio esitato con la sentenza della Corte di Appello 3128/2021 - all'accertamento della illegittimità del licenziamento ed alle statuizioni sulle dirette ed immediate conseguenze di tale accertata illegittimità.
9.Né appare invocabile – per come sostenuto da nelle proprie difese CP_1
- il principio in base al quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, precludendo il giudicato il riesame di quelle ragioni giuridiche che, pur non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici necessari ed essenziali della pronuncia (“…1) l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione
- le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono, tuttavia, precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito); 2) detto principio concerne in particolare le ragioni non dedotte che si presentino come un antecedente logico necessario rispetto alla pronuncia, nel senso che deve ritenersi precluso alle parti stesse la proposizione, in altro giudizio, di qualsivoglia domanda avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato -
Cass. sent. n. 22520 del 2011), mentre, nel caso di specie, la domanda dell'indennità supplementare di cui al comma 15 dell'art. 19 del CCNL azionata con il presente giudizio ha come presupposto proprio l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento di cui alla sentenza della
Corte di Appello di Roma n. 3128/2021 (e non una situazione soggettiva incompatibile con l'accertamento ivi compiuto).
10.Dall'accertamento dell'illegittimità del licenziamento riconosciuto dalla
Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 3128 del 2021 (divenuto definitivo a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 25729 del
2024, che ha respinto il ricorso proposto da ed accolto solo quello CP_1 del dottor avente ad oggetto l'omessa statuizione sull'indennità Pt_1 sostitutiva del preavviso) consegue l'accoglimento della domanda proposta dall'odierno appellante, avente ad oggetto la maggiorazione dell'indennità
5 supplementare di cui al comma 15 dell'art. 19 del CCNL nella misura di 20 mensilità, trattandosi di maggiorazione automaticamente spettante al dirigente in caso di licenziamento illegittimo, ove lo stesso non abbia maturato il requisito pensionabile.
E tale mancato raggiungimento del requisito pensionistico è provato dalla documentazione prodotta in atti dal dottor (doc. 4 e 5 fascicolo di Pt_1 primo grado – estratto conto certificativo INPS e relazione del consulente del lavoro dott.ssa , oltre che non contestata nei Persona_1 propri scritti dalla parte appellata CP_1
11.Neanche, infine, è ravvisabile nel caso di specie un abusivo frazionamento del credito posto in essere dall'odierno appellante, in considerazione della sussistenza di un obiettivo interesse dello stesso alla tutela processuale frazionata, tenuto conto delle preclusioni processuali proprie del rito
RN (di cui all'art. 1, commi 47 e 48 della L. n. 92 del 2012), relativo alle sole controversie aventi ad oggetto l'impugnativa del licenziamento, anche quanto debbono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, laddove il riconoscimento dell'indennità oggetto di causa richiede anche l'accertamento del mancato raggiungimento del requisito pensionistico (v. Cass. sent. n. 14143 del 2021 “In tema di frazionamento del credito, il principio in base al quale i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata…”, interesse riconosciuto dalla giurisprudenza nell'ipotesi di differenza di rito tra i due procedimenti azionati, come nel caso di specie: “ L'attore che, a tutela di un credito nascente da un unico rapporto obbligatorio (nella specie per il pagamento di compensi professionali), agisce, dapprima, con ricorso monitorio, per la somma già documentalmente provata, e, poi, in via ordinaria, per il residuo, non viola il divieto di frazionamento di quel credito in plurime domande giudiziali, e
6 non incorre, pertanto, in abuso del processo, - quale sviamento dell'atto processuale dal suo scopo tipico, in favore di uno diverso ed estraneo al primo - stante il diritto del creditore a ricorrere ad una tutela accelerata, mediante decreto ingiuntivo, per la parte di credito assistita dai requisiti per la relativa emanazione” – Cass sent. n. 22574 del 2016).
12.In conclusione – per tutto quanto sopra esposto - l'appello deve essere accolto e la sentenza impugnata riformata, con accertamento del diritto dell'appellante a percepire a titolo di indennità supplementare correlata alla mancanza de requisito minimo pensionabile al momento del licenziamento l'importo corrispondente a venti mensilità di retribuzione, ai sensi dell'art. 19, 5° comma, del CCNL, con condanna di al pagamento della CP_1 complessiva somma di € 411.278,60, pari all'importo mensile della retribuzione globale di fatto di € 20.563,93 (per come determinato da nella comparsa di costituzione di primo grado, cui ha aderito CP_1
l'odierno appellante sia nelle note depositate in primo grado in via telematica il 6.4.2023 e sia nelle conclusioni dell'atto di appello) per 20
(numero di mensilità).
13.Le spese di lite del doppio grado – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza.
P.Q.M.
-In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, accerta il diritto dell'appellante a percepire a titolo di indennità supplementare correlata alla mancanza de requisito minimo pensionabile al momento del licenziamento l'importo corrispondente a venti mensilità di retribuzione, ai sensi dell'art. 19, 5° comma, del CCNL, con condanna di al pagamento della CP_1 complessiva somma di € 411.278,60, pari all'importo mensile della retribuzione globale di fatto di € 20.563,93 per 20 (numero di mensilità).
-Condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite del doppio grado, liquidate in € 7.647,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 7.120,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%.
7 Roma 28/10/2025
La consigliera est.
Dott. RI Vittoria Valente
La Presidente
Dott. RI Pia Di Stefano
8