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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/07/2025, n. 2620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2620 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 15.7.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 115/2023 R.G. vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Anna De Cesare, Parte_1
Appellante principale
Appellata incidentale
E Cont
, in persona del legale rappresentante p.t., , in persona del legale Controparte_1 CP_3 rappresentante p.t., , , in persona del legale rappresentante p.t., CP_4 CP_5 rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Vitali,
Appellati principali
Appellanti incidentali
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8055/2022 del 5.10.2022
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 2.9.2021 e ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro la , la Controparte_1 [...]
Cont
la e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_5 CP_3 CP_4
“A) in via preliminare dichiarare la nullità e/o annullamento e/o inefficacia del verbale di conciliazione in sede sindacale del 03.02.2020 (rectius 3.2.2021); B) nel merito - accertare e dichiarare, per i motivi di cui in fatto e diritto, la nullità del licenziamento per cui è causa, in quanto discriminatorio e/o ritorsivo, comunque sorretto da motivo illecito determinante, di cui all'art. 2 del d.lgs.n. 23/2015, non sorretto da giusta causa e per insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, conseguentemente:
- accertare e dichiarare la nullità, inefficacia ed invalidità del contratto di apprendistato professionalizzante avendo sempre svolto mansioni di addetta alle vendite e non avendo mai ricevuto la formazione ed avendo da subito svolto mansioni di addetta alla vendita;
- accertare e dichiarare la conversione del contratto intercorso tra le parti in un ordinario rapporto a tempo indeterminato decorrente dal 13.07.2018;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive dovute sulla base delle mansioni effettivamente svolte e precisamente mansioni inquadrabili al IV° livello full-time del CCNL Commercio – Confcommercio, addetta alla vendita, ovvero nell'altra categoria e/o livello che il Giudice riterrà di giustizia o come saranno accertati in corso di causa anche previa
CTU occorrenda a far data dal 13.07.2018;
- accertare e dichiarare che la sig.ra è stata oggetto di atti persecutori, Parte_1 vessatori, illegittimi e lesivi della sfera psicofisica, diretti alla emarginazione dal contesto aziendale, comprese le immotivate contestazioni disciplinari;
- accertare e dichiarare esistenza tra le società convenute di un'organizzazione unitaria, intesa come unico centro decisionale, facente capo a in proprio e quale legale rapp.te p.t della società CP_4
che nello specifico, risultavano esercitare una concreta ingerenza nella gestione del CP_5 rapporto di lavoro dei dipendenti della società formale datrice di lavoro della Controparte_1 ricorrente e della società FE.BI. srl;
per l'effetto condannare
- la FE.BI. SRL s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro con inquadramento e mansioni di addetta alla vendita, IV° livello full-time del CCNL
Commercio – Confcommercio, ovvero nell'altra categoria e/o livello che il Giudice riterrà di giustizia o come saranno accertati in corso di causa anche previa CTU occorrenda a far data dal 13.07.2018;
- le tre società resistenti in solido e /o ciascuna secondo per quanto di responsabilità e/o come verrà provato in corso di causa, al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata alla ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, oltre ai contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello delle effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione;
- le tre società resistenti in solido e /o ciascuna secondo per quanto di responsabilità e/o come verrà provato in corso di causa, al pagamento delle differenze retributive dovute sulla base delle mansioni effettivamente svolte e precisamente mansioni inquadrabili al IV° livello full-time del CCNL
Commercio – Confcommercio, addetta alla vendita, ovvero nell'altra categoria e/o livello che il
Giudice riterrà di giustizia o come saranno accertati in corso di causa anche previa CTU occorrenda a far data dal 13.07.2018;
- le tre società resistenti ed il sig. in solido e /o ciascuno secondo per quanto di CP_4 responsabilità e/o come verrà provato in corso di causa, a cessare, con effetto immediato, qualsiasi atto persecutorio nei confronti della ricorrente adottando ogni comportamento e/o provvedimento a ciò necessario;
- le tre società resistenti ed il sig. in solido e /o ciascuno secondo per quanto di CP_4 responsabilità e/o come verrà provato in corso di causa, al risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, ritorsivo e vessatorio meglio descritto in premessa, compreso il danno da perdita di chance e quindi sia di natura patrimoniale che non patrimoniale da determinarsi in via equitativa o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU medica;
In subordine e nella malaugurata ipotesi che non sia accertato il carattere discriminatorio e/o ritorsivo del licenziamento,
- accertare e dichiarare l'insussistenza del fatto materiale contestato alla lavoratrice,
- accertare e dichiarare la nullità, inefficacia ed invalidità del contratto di apprendistato professionalizzante avendo sempre svolto mansioni di addetta alle vendite e non avendo mai ricevuto la formazione ed avendo da subito svolto mansioni di addetta alla vendita;
- accertare e dichiarare la conversione del contratto intercorso tra le parti in un ordinario rapporto a tempo indeterminato decorrente dal 13.07.2018;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive dovute sulla base delle mansioni effettivamente svolte e precisamente mansioni inquadrabili al IV° livello full-time del CCNL Commercio – Confcommercio, addetta alla vendita, ovvero nell'altra categoria e/o livello che il Giudice riterrà di giustizia o come saranno accertati in corso di causa anche previa
CTU occorrenda a far data dal 13.07.2018; - accertare e dichiarare che la sig.ra è stata oggetto di atti persecutori, Parte_1 vessatori, illegittimi e lesivi della sfera psicofisica, diretti alla emarginazione dal contesto aziendale, comprese le immotivate contestazioni disciplinari;
- accertare e dichiarare esistenza tra le società convenute di un'organizzazione unitaria, intesa come unico centro decisionale, facente capo a in proprio e quale legale rapp.te p.t della società CP_4
che nello specifico, risultavano esercitare una concreta ingerenza nella gestione del CP_5 rapporto di lavoro dei dipendenti della società formale datrice di lavoro della Controparte_1 ricorrente e della società FE.BI. srl;
per l'effetto condannare
- la FE.BI. s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro, con inquadramento e mansioni di addetta alla vendita, IV° livello full-time del CCNL Commercio –
Confcommercio, ovvero nell'altra categoria e/o livello che il Giudice riterrà di giustizia o come saranno accertati in corso di causa anche previa CTU occorrenda a far data dal 13.07.2018
- le tre società resistenti in solido e /o ciascuna secondo per quanto di responsabilità e/o come verrà provato in corso di causa a corrispondere alla ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2
d.lgs. n. 23/2015 ( dove come ultima retribuzione va considerata quella di cui al IV° livello full-time del CCNL Commercio – Confcommercio, addetta alla vendita, ovvero nell'altra categoria e/o livello che il Giudice riterrà di giustizia) dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione;
- le tre società resistenti in solido e /o ciascuna secondo per quanto di responsabilità e/o come verrà provato in corso di causa, al pagamento delle differenze retributive dovute sulla base delle mansioni effettivamente svolte e precisamente mansioni inquadrabili al IV° livello full-time del CCNL
Commercio – Confcommercio, addetta alla vendita, ovvero nell'altra categoria e/o livello che il
Giudice riterrà di giustizia o come saranno accertati in corso di causa anche previa CTU occorrenda a far data dal 13.07.2018;
- le tre società resistenti ed il sig. in solido e /o ciascuno secondo per quanto di CP_4 responsabilità e/o come verrà provato in corso di causa, al risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, ritorsivo e vessatorio meglio descritto in premessa, compreso il danno da perdita di chance e quindi sia di natura patrimoniale che non patrimoniale da determinarsi in via equitativa o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU medica;
In subordine e nella malaugurata ipotesi che non sia accertato il carattere discriminatorio e/o ritorsivo del licenziamento e non sia accertata l'insussistenza del fatto materiale contestato alla lavoratrice,
- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del licenziamento disciplinare per giusta causa in quanto non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa e/o giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo e/o per violazione della dell'art.7, L. 300/0 e della normativa del CCNL di riferimento, e comunque
- accertare e dichiarare la nullità, inefficacia ed invalidità del contratto di apprendistato professionalizzante avendo sempre svolto mansioni di addetta alle vendite e non avendo mai ricevuto la formazione;
- accertare e dichiarare la conversione del contratto intercorso tra le parti in un ordinario rapporto a tempo indeterminato decorrente dal 13.07.2018;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive dovute sulla base delle mansioni effettivamente svolte e precisamente mansioni inquadrabili al IV° livello full-time del CCNL Commercio – Confcommercio, addetta alla vendita, ovvero nell'altra categoria e/o livello che il Giudice riterrà di giustizia o come saranno accertati in corso di causa anche previa
CTU occorrenda a far data dal 13.07.2018 o da quella diversa data che sarà accertata in corso di causa;
- accertare e dichiarare che la sig.ra è stata oggetto di atti persecutori, vessatori, Parte_2 illegittimi e lesivi della sfera psicofisica, diretti alla emarginazione dal contesto aziendale, comprese le immotivate contestazioni disciplinari;
- accertare e dichiarare esistenza tra le società convenute di un'organizzazione unitaria, intesa come unico centro decisionale, facente capo a in proprio e quale legale rapp.te p.t della società CP_4
che nello specifico, risultavano esercitare una concreta ingerenza nella gestione del CP_5 rapporto di lavoro dei dipendenti della società FE.BI. srl, formale datrice di lavoro della ricorrente e della società Controparte_1
per l'effetto condannare
- la FE.BI. s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. a corrispondere alla ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 1 d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria e/o l'indennità prevista dall'art. 4 d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria;
- le tre società resistenti in solido e /o ciascuna secondo per quanto di responsabilità e/o come verrà provato in corso di causa, al pagamento delle differenze retributive dovute sulla base delle mansioni effettivamente svolte e precisamente mansioni inquadrabili al IV° livello full-time del CCNL
Commercio – Confcommercio, addetta alla vendita, ovvero nell'altra categoria e/o livello che il
Giudice riterrà di giustizia o come saranno accertati in corso di causa anche previa CTU occorrenda a far data dal 14.01.2020 e fino alla cessazione del rapporto;
- le tre società resistenti ed il sig. in solido e /o ciascuno secondo per quanto di CP_4 responsabilità e/o come verrà provato in corso di causa, al risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, ritorsivo e vessatorio meglio descritto in premessa, compreso il danno da perdita di chance e quindi sia di natura patrimoniale che non patrimoniale da determinarsi in via equitativa o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU medica;
Con vittoria di compensi professionali e spese di giudizio oltre oneri di legge.”
A fondamento della domanda deduceva che era stata assunta dal 13 luglio 2018 alle dipendenze della
Fe.Bi. S.r.l. con contratto di apprendistato professionalizzate della durata di mesi 36, con livello di inquadramento iniziale 6° e qualifica finale 4° del CCNL Commercio e Servizi, con un complessivo numero di 120 ore di formazione, con mansioni di addetta alla vendita;
che il contratto di apprendistato era da ritenere nullo in quanto mai alcuna formazione le era stata impartita, con conseguente trasformazione del contratto e conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
che, nel corso del rapporto lavoro era stata destinataria di condotte persecutorie e vessatorie da parte del datore di lavoro, sfociate dapprima in pretestuose contestazioni disciplinari da parte del legale rappresentante della società e, successivamente, nel licenziamento per giusta causa da ritenere ritorsivo, discriminatorio, o quantomeno illegittimo per insussistenza della giusta causa;
che aveva tempestivamente (con atto stragiudiziale del 19.3.2021) impugnato sia il licenziamento intimato il
30.1.2021 che il successivo verbale di conciliazione sindacale del 3.2.2021, in quanto sottoscritto non in una sede protetta e che pertanto era da ritenersi inefficace;
che tra le società convenute esisteva un'organizzazione unitaria, intesa come unico centro decisionale facente capo a e, per tale CP_4 ragione, vi era la responsabilità in via solidale delle altre società convenute al pagamento di quanto richiesto;
tutto ciò premesso chiedeva conseguentemente la condanna della società datrice di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna delle tre società resistenti in solido al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, al pagamento delle differenze retributive dovute in base alle mansioni svolte, con condanna anche del sig. in solido con le tre CP_4 società, alla cessazione degli atti persecutori, nonché al risarcimento del danno subito in conseguenza di tali comportamenti. In subordine, nell'ipotesi che non venisse accertato il carattere discriminatorio o ritorsivo del licenziamento, la ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare l'insussistenza del fatto materiale a lei contestato, con conversione del contratto in un ordinario rapporto a tempo indeterminato, con condanna della Fe.Bi. S.r.l. alla reintegrazione nel posto di lavoro e delle tre società resistenti in solido al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23/2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione nella misura massima consentita. In ulteriore subordine, nell'ipotesi che non venisse accertata l'insussistenza del fatto materiale contestato alla lavoratrice, la ricorrente chiedeva di condannare la sola Fe.Bi. s.r.l. a corrispondere l'indennità prevista dall'art. 3 comma 1 d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima consentita, nonché al risarcimento dei danni sia di natura patrimoniale che non patrimoniale determinati della condotta datoriale.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituivano in giudizio tutte le resistenti che deducevano l'infondatezza del ricorso concludendo, pertanto, per il suo rigetto e deducendo anche la genericità delle domande rivolte nei confronti delle società con le quali la lavoratrice non aveva avuto alcun rapporto di lavoro per assenza di idonee allegazioni sia con riferimento della sussistenza di un unico centro d'imputazione di interessi che con riferimento alle domande risarcitorie solo genericamente formulate. Concludevano, pertanto, per il rigetto del ricorso. Istruita la causa in via documentale, il
Tribunale così decideva: “Definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso;
compensa le spese”.
2. Avverso la suddetta decisione ha proposto appello lamentando l'erroneità Parte_1 della sentenza impugnata per i seguenti motivi: A1) per aver ritenuto la ricorrente decaduta dall'impugnativa in assenza di avversa eccezione in tal senso ed essendo stata invece la lettera del licenziamento tempestivamente depositata, per immagine, contestualmente al ricorso introduttivo;
A2) per aver ritenuto inammissibile la documentazione depositata in primo grado ed in particolare la trascrizione giurata ritenendola “non rilevante ai fini del decidere” perché a fronte della presunta
“eccepita” decadenza dall'impugnativa, sia del licenziamento che della conciliazione, parte ricorrente aveva depositato solo la copia cartacea dell'avvenuta consegna della notifica telematica e non già la notifica telematica in formato .eml; A3) per aver ritenuto l'atto sottoscritto dalla lavoratrice il 3 febbraio 2021 quantomeno una transazione con applicazione dell'art. 2113 c.c., con decadenza per il decorso del termine semestrale, confondendo il non regolare deposito della lettera di impugnazione nel fascicolo telematico con l'esistenza della notifica dell'atto stesso;
A4) per avere ritenuto che la ricorrente avesse dedotto ed invocato l'unicità del rapporto come unico centro di imputazione ai soli fini della tutela applicabile, mentre ella aveva invocato l'unicità del centro decisionale anche ai fini di una responsabilità solidale per le differenze retributive. Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, in via preliminare di accertare e dichiarare la nullità
e/o annullamento e/o inefficacia del verbale di conciliazione in sede sindacale del 3.2.2021 e, nel merito, di accertare e dichiarare la nullità del licenziamento con l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio, previo espletamento dei mezzi istruttori. Si sono costituite le parti appellate e che hanno eccepito, in via preliminare, CP_4 Controparte_5
l'inammissibilità dei documenti depositati dall'appellante in quanto tardivi e l'inammissibilità dell'appello ex art. 434 c.p.c.; hanno proposto appello incidentale per l'omessa pronuncia del giudice di prime cure sulla domanda di condanna della ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e per avere compensato le spese di lite, e, infine, hanno concluso per il rigetto dell'appello principale ribadendo la validità del verbale di conciliazione sottoscritto dalla lavoratrice e tutte le difese ed eccezioni di cui alla memoria di costituzione in primo grado. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
3. L'appello principale è infondato e va rigettato, mentre gli appelli incidentali sono infondati e vanno rigettati.
3.1 In primo luogo l'eccezione di inammissibilità dell'appello va rigettata. L'appellante, infatti, non si è limitata a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con sufficiente chiarezza, nei limiti del devoluto, le parti della sentenza gravata e non condivise, le modifiche da apportare alla stessa, le circostanze che hanno asseritamente viziato la decisione e la decisività di esse in tal senso. Giova al riguardo ricordare che, con le modifiche apportate dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, il legislatore non ha trasformato il gravame in un atto corrispondente a un modello formale, ma ha indicato e imposto specifici requisiti, la cui sussistenza prescinde da una peculiare tecnica di redazione e deve essere verificata in concreto (in argomento si vedano, tra le altre, Cass. n. 2143/2015 e n. 13535/2018).
3.2 Ancora, in via preliminare, la documentazione nuovamente offerta in produzione dall'appellante nel grado non appare rilevante ai fini della decisione del presente giudizio-per le ragioni di cui si dirà infra- e quindi non viene ammessa, mentre nel resto la causa risulta sufficientemente istruita sulla base delle deduzioni e produzioni in atti.
4. Nel merito, a prescindere dal profilo della proposizione o meno dell'eccezione di decadenza dall'impugnazione del licenziamento e del verbale di conciliazione per tardività da parte delle società odierne appellate, risulta dirimente nel grado quale ragione più liquida-con valore assorbente di qualsivoglia ulteriore considerazione sulle censure oggetto dell'appello rilievo che il Parte_3 verbale di conciliazione sindacale del 3.2.2021 non è impugnabile ai sensi dell'art. 2113 ult. comma c.c. In tal senso va richiamato ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. il precedente arresto di questa Corte n. 3897/2023, in senso sfavorevole all'appellante ed in fattispecie del tutto analoga promossa da altra lavoratrice nei confronti delle stesse parti odierne resistenti, cui si intende dare continuità: “L'appello principale, anche se ammissibile, non è meritevole di accoglimento per quanto di seguito esposto. Rileva il Collegio che risultano infondate le doglianze relative alla invalidità della transazione in sede sindacale stipulata tra le parti in data 03/2/2021, in relazione alle quali l'appellante ha chiesto di accertare e dichiarare, in via preliminare, la nullità e/o annullamento, o inefficacia del verbale di conciliazione. Diversamente da quanto eccepito, la transazione in oggetto deve intendersi validamente stipulata tra le parti. Così come risulta dal suddetto verbale di conciliazione (all. 23 del ricorso di primo grado) ed il datore di lavoro Parte_2 [...]
in persona di , avevano in sede sindacale, definito in via transattiva, la CP_1 CP_4 contestazione del licenziamento per giusta causa comunicato alla lavoratrice il 30.1.2021 e la rivendicazione delle differenze retributive avanzate da quest'ultima. Nel suddetto verbale la CP_ lavoratrice, assistita da in qualità di conciliatore designato dalla di , Persona_1 CP_5 dichiarava, a fronte della corresponsione, a titolo conciliativo, della somma complessiva di €
3.602,96, di rinunciare all'impugnativa del licenziamento e ad ogni rivendicazione “sia di quelle esplicitamente richieste nel presente atto, sia ad ogni eventuale altra rivendicazione dichiarando di non avere più nulla pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa comunque connessi con (il) periodo del rapporto di lavoro contestato, dal 14/01/2020 al 30/01/2021, anche in riferimento al risarcimento danni ex art. 2116 2 comma c.c.”. Le parti dichiaravano in tale atto, inoltre, di non avere più nulla da pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia motivo, pretesa o ragione inerente il rapporto di lavoro e di “avere avuto comunicazione dal conciliatore presente degli effetti della sottoscrizione del presente verbale comportante rinuncia e transazione ai sensi dell'art. 2113 ma non più impugnabile a norma dello stesso articolo…”. Risulta quindi evidente come nell'atto transattivo impugnato fosse stata evidenziata, con sufficiente chiarezza, la potenziale esistenza di una res litigiosa insorta a seguito della conclusione del rapporto di lavoro. Risultano infondate anche le ulteriori doglianze attinenti alla effettiva prestazione alla lavoratrice di una idonea assistenza sindacale, stante quanto risulta dal suddetto atto di transazione, liberamente sottoscritto dall'odierna appellante, in ordine all'assistenza ricevuta dal rappresentante sindacale e Persona_1 all'avvenuta comprensione ed accettazione da parte della lavoratrice dell'accordo sottoscritto, assistenza la cui effettiva prestazione in favore della odierna appellante trova ulteriore riscontro documentale nell'atto, da quest'ultima sottoscritto, con cui veniva conferita al conciliatore il mandato ad assisterla nella suddetta conciliazione con l'espressa dichiarazione, come sopra riportato, di essere stata messa al corrente della non impugnabilità dell'atto di conciliazione una volta avvenuta la sottoscrizione lo stesso. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha inoltre di recente affermato che “in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura
(Cass. 23 ottobre 2013, n. 24024; Cass. 4 settembre 2018, n. 21617);
2.2. premessa l'essenzialità dell'assistenza effettiva dell'esponente sindacale, idonea a sottrarre il lavoratore a quella condizione di inferiorità che, secondo la mens legis, potrebbe indurlo altrimenti ad accordi svantaggiosi, si ritiene sufficiente alla realizzazione di tale scopo l'idoneità dello stesso rappresentante sindacale a prestare in sede conciliativa l'assistenza prevista dalla legge;
posto che la compresenza del predetto e dello stesso lavoratore al momento della conciliazione lascia presumere l'adeguata assistenza del primo, chiamato a detto fine a prestare opera di conciliatore (per il conferimento di un mandato implicito del lavoratore necessariamente sottostante all'attività svolta dal primo), in assenza di alcuna tempestiva deduzione ne' prova (dal dipendente di ciò onerato) che il rappresentante sindacale, pur presente, non abbia prestato assistenza di sorta (Cass. 3 settembre 2003, n. 12858)”
(Cass. ordinanza n. 16154 del 9/6/2021). Non inficia neppure la validità dell'atto la circostanza che lo stesso fosse stato stipulato presso lo studio del commercialista delle società resistenti e ciò perché
l'espressione “in sede sindacale”, utilizzata al 3° comma dell'art. 411 c.p.c., non può essere intesa, in assenza di alcun riferimento specifico in tal senso desumibile dalla norma, come riferita al luogo fisico della sede del sindacato che vi ha partecipato, quanto all'assistenza prestata ai fini della conciliazione, assistenza prestata al lavoratore e alla quale aveva invece rinunciato la controparte datoriale, aspetto di cui non può però dolersi il lavoratore. Alla stregua delle considerazioni espresse ritiene, quindi, la Corte che all'accordo in parola deve riconoscersi valenza di conciliazione intervenuta in sede sindacale con conseguente efficacia preclusiva, ai sensi del disposto dell'art. 2113, comma 4, c.c. rispetto a tutte le pretese azionate nel presente giudizio. Tali i motivi della decisione in base ai quali l'appello proposto da non è meritevole di accoglimento, Parte_2 restando assorbiti gli ulteriori motivi dell'appello principale”.
Nella fattispecie che qui occupa la ha lamentato, in primis, che il verbale di Parte_1 conciliazione sindacale de quo non fosse stato concluso “fisicamente” presso la sede sindacale, ma bensì nello studio del commercialista delle società appellate. Osserva la Corte che ciò non è ex se sufficiente a ritenerlo escluso dal novero degli accordi di cui all'art. 410 c.p.c.-2113 ult. c.c. In tal senso la Suprema Corte di Cassazione ha sancito che: “In tema di conciliazione sindacale, la sottoscrizione dell'accordo presso la sede di un sindacato, in conformità alle previsioni dell'art. 412- ter c.p.c. e del contratto collettivo applicabile, non costituisce un requisito formale, ma funzionale, in quanto volto ad assicurare che la volontà del lavoratore sia espressa in modo genuino e non coartato;
ne consegue che la stipula in una sede diversa non produce alcun effetto invalidante sulla transazione se il datore di lavoro prova che il dipendente ha avuto, grazie all'effettiva assistenza sindacale, piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte” (Cass. N.
1975/2024). Ciò che rileva, pertanto, è l'effettiva prestazione di assistenza sindacale da parte del soggetto a ciò deputato, che nel caso di specie risulta essere stata concretamente prestata come emerge dalla lettura dall'esame del verbale in oggetto, sottoscritto dalle parti, da cui si evince chiaramente che il primo aveva esposto loro sia il contenuto delle questioni pendenti che, all'esito dell'accordo, i relativi effetti giuridici- senza alcun rinvio a successive formalizzazioni - tanto che la lavoratrice ed il datore di lavoro davano atto, tra l'altro, di “avere avuto comunicazione dal conciliatore presente degli effetti della sottoscrizione del presente verbale comportante rinuncia e transazione ai sensi dell'art. 2113 ma non più impugnabile a norma dello stesso articolo…”. Né induce a ritenere diversamente il rilievo che la vesse conosciuto il sindacalista lo stesso giorno della Parte_1 sottoscrizione dell'accordo, essendo sufficienti, ai fini che qui occupano, il conferimento (peraltro espresso) del mandato al primo- a prescindere dall'eventuale appartenenza ad altra sigla sindacale rispetto a quella della lavoratrice- nonché l'espletamento della funzione di assistenza effettiva a favore di quest'ultima in seno all'intervenuta conciliazione. Né, infine, la valenza dell'accordo conciliativo è inficiata dalla pretesa irrisorietà della somma corrisposta (al netto) alla lavoratrice in virtù della detta conciliazione sindacale a fronte della sua rinuncia a far valere qualsivoglia pretesa conseguente al rapporto di lavoro, tenuto conto che: “l'oggetto del negozio transattivo essere identificato non già in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni (Cass. 14 gennaio 2005, n. 690; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23482);
6.4. la reciprocità delle concessioni, necessaria alla qualificazione come atto di transazione dell'accordo tra lavoratore e datore di lavoro
(Cass. 4 ottobre 2007, n. / 20780; Cass. 7 novembre 2018, n. 28448), deve poi essere intesa in correlazione alle pretese e contestazioni delle parti, non in relazione ai diritti effettivamente a ciascuna spettanti (Cass. 4 settembre 1990, n. 9114): in particolare, nel caso di specie, detta reciprocità è integrata dall'accettazione dal lavoratore del licenziamento intimato e della rinuncia alla sua impugnazione (p.to 1 dell'accordo), da una parte e, dall'altra, dall'erogazione dalla società datrice delle somme ivi indicate (p.to 2 dell'accordo)” (Cass. n. 16154/2021). La non impugnabilità del verbale de quo ai sensi dell'art. 2113 ult. comma c.c. comporta l'infondatezza delle domande versate dalla el presente giudizio. Parte_1
5. Infondati sono anche gli appelli incidentali con cui le parti appellate hanno lamentato l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure sulla loro istanza di condanna della ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e per avere compensato le spese di lite. Sotto il secondo profilo il giudice di prime cure ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite per essere stata emessa la decisione sulla base di una questione preliminare, senza valutare la fondatezza o meno delle domande azionate ma, sul punto, tale ratio non è stata specificamente censurata, e, per l'effetto, la doglianza risulta priva di efficacia emendativa, con conseguente logico assorbimento della decisione sull'istanza ex art. 96 c.p.c. reiterata nel grado.
6.Il rigetto dell'appello principale come degli appelli incidentali giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del grado ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
così provvede:
-rigetta l'appello principale;
-rigetta gli appelli incidentali;
-compensa integramente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo del contributo, se dovuto, rispettivamente per l'appello principale e per gli appelli incidentali.
Roma, lì 15.7.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 15.7.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 115/2023 R.G. vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Anna De Cesare, Parte_1
Appellante principale
Appellata incidentale
E Cont
, in persona del legale rappresentante p.t., , in persona del legale Controparte_1 CP_3 rappresentante p.t., , , in persona del legale rappresentante p.t., CP_4 CP_5 rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Vitali,
Appellati principali
Appellanti incidentali
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8055/2022 del 5.10.2022
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 2.9.2021 e ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro la , la Controparte_1 [...]
Cont
la e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_5 CP_3 CP_4
“A) in via preliminare dichiarare la nullità e/o annullamento e/o inefficacia del verbale di conciliazione in sede sindacale del 03.02.2020 (rectius 3.2.2021); B) nel merito - accertare e dichiarare, per i motivi di cui in fatto e diritto, la nullità del licenziamento per cui è causa, in quanto discriminatorio e/o ritorsivo, comunque sorretto da motivo illecito determinante, di cui all'art. 2 del d.lgs.n. 23/2015, non sorretto da giusta causa e per insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, conseguentemente:
- accertare e dichiarare la nullità, inefficacia ed invalidità del contratto di apprendistato professionalizzante avendo sempre svolto mansioni di addetta alle vendite e non avendo mai ricevuto la formazione ed avendo da subito svolto mansioni di addetta alla vendita;
- accertare e dichiarare la conversione del contratto intercorso tra le parti in un ordinario rapporto a tempo indeterminato decorrente dal 13.07.2018;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive dovute sulla base delle mansioni effettivamente svolte e precisamente mansioni inquadrabili al IV° livello full-time del CCNL Commercio – Confcommercio, addetta alla vendita, ovvero nell'altra categoria e/o livello che il Giudice riterrà di giustizia o come saranno accertati in corso di causa anche previa
CTU occorrenda a far data dal 13.07.2018;
- accertare e dichiarare che la sig.ra è stata oggetto di atti persecutori, Parte_1 vessatori, illegittimi e lesivi della sfera psicofisica, diretti alla emarginazione dal contesto aziendale, comprese le immotivate contestazioni disciplinari;
- accertare e dichiarare esistenza tra le società convenute di un'organizzazione unitaria, intesa come unico centro decisionale, facente capo a in proprio e quale legale rapp.te p.t della società CP_4
che nello specifico, risultavano esercitare una concreta ingerenza nella gestione del CP_5 rapporto di lavoro dei dipendenti della società formale datrice di lavoro della Controparte_1 ricorrente e della società FE.BI. srl;
per l'effetto condannare
- la FE.BI. SRL s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro con inquadramento e mansioni di addetta alla vendita, IV° livello full-time del CCNL
Commercio – Confcommercio, ovvero nell'altra categoria e/o livello che il Giudice riterrà di giustizia o come saranno accertati in corso di causa anche previa CTU occorrenda a far data dal 13.07.2018;
- le tre società resistenti in solido e /o ciascuna secondo per quanto di responsabilità e/o come verrà provato in corso di causa, al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata alla ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, oltre ai contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello delle effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione;
- le tre società resistenti in solido e /o ciascuna secondo per quanto di responsabilità e/o come verrà provato in corso di causa, al pagamento delle differenze retributive dovute sulla base delle mansioni effettivamente svolte e precisamente mansioni inquadrabili al IV° livello full-time del CCNL
Commercio – Confcommercio, addetta alla vendita, ovvero nell'altra categoria e/o livello che il
Giudice riterrà di giustizia o come saranno accertati in corso di causa anche previa CTU occorrenda a far data dal 13.07.2018;
- le tre società resistenti ed il sig. in solido e /o ciascuno secondo per quanto di CP_4 responsabilità e/o come verrà provato in corso di causa, a cessare, con effetto immediato, qualsiasi atto persecutorio nei confronti della ricorrente adottando ogni comportamento e/o provvedimento a ciò necessario;
- le tre società resistenti ed il sig. in solido e /o ciascuno secondo per quanto di CP_4 responsabilità e/o come verrà provato in corso di causa, al risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, ritorsivo e vessatorio meglio descritto in premessa, compreso il danno da perdita di chance e quindi sia di natura patrimoniale che non patrimoniale da determinarsi in via equitativa o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU medica;
In subordine e nella malaugurata ipotesi che non sia accertato il carattere discriminatorio e/o ritorsivo del licenziamento,
- accertare e dichiarare l'insussistenza del fatto materiale contestato alla lavoratrice,
- accertare e dichiarare la nullità, inefficacia ed invalidità del contratto di apprendistato professionalizzante avendo sempre svolto mansioni di addetta alle vendite e non avendo mai ricevuto la formazione ed avendo da subito svolto mansioni di addetta alla vendita;
- accertare e dichiarare la conversione del contratto intercorso tra le parti in un ordinario rapporto a tempo indeterminato decorrente dal 13.07.2018;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive dovute sulla base delle mansioni effettivamente svolte e precisamente mansioni inquadrabili al IV° livello full-time del CCNL Commercio – Confcommercio, addetta alla vendita, ovvero nell'altra categoria e/o livello che il Giudice riterrà di giustizia o come saranno accertati in corso di causa anche previa
CTU occorrenda a far data dal 13.07.2018; - accertare e dichiarare che la sig.ra è stata oggetto di atti persecutori, Parte_1 vessatori, illegittimi e lesivi della sfera psicofisica, diretti alla emarginazione dal contesto aziendale, comprese le immotivate contestazioni disciplinari;
- accertare e dichiarare esistenza tra le società convenute di un'organizzazione unitaria, intesa come unico centro decisionale, facente capo a in proprio e quale legale rapp.te p.t della società CP_4
che nello specifico, risultavano esercitare una concreta ingerenza nella gestione del CP_5 rapporto di lavoro dei dipendenti della società formale datrice di lavoro della Controparte_1 ricorrente e della società FE.BI. srl;
per l'effetto condannare
- la FE.BI. s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro, con inquadramento e mansioni di addetta alla vendita, IV° livello full-time del CCNL Commercio –
Confcommercio, ovvero nell'altra categoria e/o livello che il Giudice riterrà di giustizia o come saranno accertati in corso di causa anche previa CTU occorrenda a far data dal 13.07.2018
- le tre società resistenti in solido e /o ciascuna secondo per quanto di responsabilità e/o come verrà provato in corso di causa a corrispondere alla ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2
d.lgs. n. 23/2015 ( dove come ultima retribuzione va considerata quella di cui al IV° livello full-time del CCNL Commercio – Confcommercio, addetta alla vendita, ovvero nell'altra categoria e/o livello che il Giudice riterrà di giustizia) dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione;
- le tre società resistenti in solido e /o ciascuna secondo per quanto di responsabilità e/o come verrà provato in corso di causa, al pagamento delle differenze retributive dovute sulla base delle mansioni effettivamente svolte e precisamente mansioni inquadrabili al IV° livello full-time del CCNL
Commercio – Confcommercio, addetta alla vendita, ovvero nell'altra categoria e/o livello che il
Giudice riterrà di giustizia o come saranno accertati in corso di causa anche previa CTU occorrenda a far data dal 13.07.2018;
- le tre società resistenti ed il sig. in solido e /o ciascuno secondo per quanto di CP_4 responsabilità e/o come verrà provato in corso di causa, al risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, ritorsivo e vessatorio meglio descritto in premessa, compreso il danno da perdita di chance e quindi sia di natura patrimoniale che non patrimoniale da determinarsi in via equitativa o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU medica;
In subordine e nella malaugurata ipotesi che non sia accertato il carattere discriminatorio e/o ritorsivo del licenziamento e non sia accertata l'insussistenza del fatto materiale contestato alla lavoratrice,
- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del licenziamento disciplinare per giusta causa in quanto non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa e/o giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo e/o per violazione della dell'art.7, L. 300/0 e della normativa del CCNL di riferimento, e comunque
- accertare e dichiarare la nullità, inefficacia ed invalidità del contratto di apprendistato professionalizzante avendo sempre svolto mansioni di addetta alle vendite e non avendo mai ricevuto la formazione;
- accertare e dichiarare la conversione del contratto intercorso tra le parti in un ordinario rapporto a tempo indeterminato decorrente dal 13.07.2018;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive dovute sulla base delle mansioni effettivamente svolte e precisamente mansioni inquadrabili al IV° livello full-time del CCNL Commercio – Confcommercio, addetta alla vendita, ovvero nell'altra categoria e/o livello che il Giudice riterrà di giustizia o come saranno accertati in corso di causa anche previa
CTU occorrenda a far data dal 13.07.2018 o da quella diversa data che sarà accertata in corso di causa;
- accertare e dichiarare che la sig.ra è stata oggetto di atti persecutori, vessatori, Parte_2 illegittimi e lesivi della sfera psicofisica, diretti alla emarginazione dal contesto aziendale, comprese le immotivate contestazioni disciplinari;
- accertare e dichiarare esistenza tra le società convenute di un'organizzazione unitaria, intesa come unico centro decisionale, facente capo a in proprio e quale legale rapp.te p.t della società CP_4
che nello specifico, risultavano esercitare una concreta ingerenza nella gestione del CP_5 rapporto di lavoro dei dipendenti della società FE.BI. srl, formale datrice di lavoro della ricorrente e della società Controparte_1
per l'effetto condannare
- la FE.BI. s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. a corrispondere alla ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 1 d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria e/o l'indennità prevista dall'art. 4 d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria;
- le tre società resistenti in solido e /o ciascuna secondo per quanto di responsabilità e/o come verrà provato in corso di causa, al pagamento delle differenze retributive dovute sulla base delle mansioni effettivamente svolte e precisamente mansioni inquadrabili al IV° livello full-time del CCNL
Commercio – Confcommercio, addetta alla vendita, ovvero nell'altra categoria e/o livello che il
Giudice riterrà di giustizia o come saranno accertati in corso di causa anche previa CTU occorrenda a far data dal 14.01.2020 e fino alla cessazione del rapporto;
- le tre società resistenti ed il sig. in solido e /o ciascuno secondo per quanto di CP_4 responsabilità e/o come verrà provato in corso di causa, al risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, ritorsivo e vessatorio meglio descritto in premessa, compreso il danno da perdita di chance e quindi sia di natura patrimoniale che non patrimoniale da determinarsi in via equitativa o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU medica;
Con vittoria di compensi professionali e spese di giudizio oltre oneri di legge.”
A fondamento della domanda deduceva che era stata assunta dal 13 luglio 2018 alle dipendenze della
Fe.Bi. S.r.l. con contratto di apprendistato professionalizzate della durata di mesi 36, con livello di inquadramento iniziale 6° e qualifica finale 4° del CCNL Commercio e Servizi, con un complessivo numero di 120 ore di formazione, con mansioni di addetta alla vendita;
che il contratto di apprendistato era da ritenere nullo in quanto mai alcuna formazione le era stata impartita, con conseguente trasformazione del contratto e conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
che, nel corso del rapporto lavoro era stata destinataria di condotte persecutorie e vessatorie da parte del datore di lavoro, sfociate dapprima in pretestuose contestazioni disciplinari da parte del legale rappresentante della società e, successivamente, nel licenziamento per giusta causa da ritenere ritorsivo, discriminatorio, o quantomeno illegittimo per insussistenza della giusta causa;
che aveva tempestivamente (con atto stragiudiziale del 19.3.2021) impugnato sia il licenziamento intimato il
30.1.2021 che il successivo verbale di conciliazione sindacale del 3.2.2021, in quanto sottoscritto non in una sede protetta e che pertanto era da ritenersi inefficace;
che tra le società convenute esisteva un'organizzazione unitaria, intesa come unico centro decisionale facente capo a e, per tale CP_4 ragione, vi era la responsabilità in via solidale delle altre società convenute al pagamento di quanto richiesto;
tutto ciò premesso chiedeva conseguentemente la condanna della società datrice di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna delle tre società resistenti in solido al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, al pagamento delle differenze retributive dovute in base alle mansioni svolte, con condanna anche del sig. in solido con le tre CP_4 società, alla cessazione degli atti persecutori, nonché al risarcimento del danno subito in conseguenza di tali comportamenti. In subordine, nell'ipotesi che non venisse accertato il carattere discriminatorio o ritorsivo del licenziamento, la ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare l'insussistenza del fatto materiale a lei contestato, con conversione del contratto in un ordinario rapporto a tempo indeterminato, con condanna della Fe.Bi. S.r.l. alla reintegrazione nel posto di lavoro e delle tre società resistenti in solido al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23/2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione nella misura massima consentita. In ulteriore subordine, nell'ipotesi che non venisse accertata l'insussistenza del fatto materiale contestato alla lavoratrice, la ricorrente chiedeva di condannare la sola Fe.Bi. s.r.l. a corrispondere l'indennità prevista dall'art. 3 comma 1 d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima consentita, nonché al risarcimento dei danni sia di natura patrimoniale che non patrimoniale determinati della condotta datoriale.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituivano in giudizio tutte le resistenti che deducevano l'infondatezza del ricorso concludendo, pertanto, per il suo rigetto e deducendo anche la genericità delle domande rivolte nei confronti delle società con le quali la lavoratrice non aveva avuto alcun rapporto di lavoro per assenza di idonee allegazioni sia con riferimento della sussistenza di un unico centro d'imputazione di interessi che con riferimento alle domande risarcitorie solo genericamente formulate. Concludevano, pertanto, per il rigetto del ricorso. Istruita la causa in via documentale, il
Tribunale così decideva: “Definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso;
compensa le spese”.
2. Avverso la suddetta decisione ha proposto appello lamentando l'erroneità Parte_1 della sentenza impugnata per i seguenti motivi: A1) per aver ritenuto la ricorrente decaduta dall'impugnativa in assenza di avversa eccezione in tal senso ed essendo stata invece la lettera del licenziamento tempestivamente depositata, per immagine, contestualmente al ricorso introduttivo;
A2) per aver ritenuto inammissibile la documentazione depositata in primo grado ed in particolare la trascrizione giurata ritenendola “non rilevante ai fini del decidere” perché a fronte della presunta
“eccepita” decadenza dall'impugnativa, sia del licenziamento che della conciliazione, parte ricorrente aveva depositato solo la copia cartacea dell'avvenuta consegna della notifica telematica e non già la notifica telematica in formato .eml; A3) per aver ritenuto l'atto sottoscritto dalla lavoratrice il 3 febbraio 2021 quantomeno una transazione con applicazione dell'art. 2113 c.c., con decadenza per il decorso del termine semestrale, confondendo il non regolare deposito della lettera di impugnazione nel fascicolo telematico con l'esistenza della notifica dell'atto stesso;
A4) per avere ritenuto che la ricorrente avesse dedotto ed invocato l'unicità del rapporto come unico centro di imputazione ai soli fini della tutela applicabile, mentre ella aveva invocato l'unicità del centro decisionale anche ai fini di una responsabilità solidale per le differenze retributive. Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, in via preliminare di accertare e dichiarare la nullità
e/o annullamento e/o inefficacia del verbale di conciliazione in sede sindacale del 3.2.2021 e, nel merito, di accertare e dichiarare la nullità del licenziamento con l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio, previo espletamento dei mezzi istruttori. Si sono costituite le parti appellate e che hanno eccepito, in via preliminare, CP_4 Controparte_5
l'inammissibilità dei documenti depositati dall'appellante in quanto tardivi e l'inammissibilità dell'appello ex art. 434 c.p.c.; hanno proposto appello incidentale per l'omessa pronuncia del giudice di prime cure sulla domanda di condanna della ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e per avere compensato le spese di lite, e, infine, hanno concluso per il rigetto dell'appello principale ribadendo la validità del verbale di conciliazione sottoscritto dalla lavoratrice e tutte le difese ed eccezioni di cui alla memoria di costituzione in primo grado. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
3. L'appello principale è infondato e va rigettato, mentre gli appelli incidentali sono infondati e vanno rigettati.
3.1 In primo luogo l'eccezione di inammissibilità dell'appello va rigettata. L'appellante, infatti, non si è limitata a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con sufficiente chiarezza, nei limiti del devoluto, le parti della sentenza gravata e non condivise, le modifiche da apportare alla stessa, le circostanze che hanno asseritamente viziato la decisione e la decisività di esse in tal senso. Giova al riguardo ricordare che, con le modifiche apportate dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, il legislatore non ha trasformato il gravame in un atto corrispondente a un modello formale, ma ha indicato e imposto specifici requisiti, la cui sussistenza prescinde da una peculiare tecnica di redazione e deve essere verificata in concreto (in argomento si vedano, tra le altre, Cass. n. 2143/2015 e n. 13535/2018).
3.2 Ancora, in via preliminare, la documentazione nuovamente offerta in produzione dall'appellante nel grado non appare rilevante ai fini della decisione del presente giudizio-per le ragioni di cui si dirà infra- e quindi non viene ammessa, mentre nel resto la causa risulta sufficientemente istruita sulla base delle deduzioni e produzioni in atti.
4. Nel merito, a prescindere dal profilo della proposizione o meno dell'eccezione di decadenza dall'impugnazione del licenziamento e del verbale di conciliazione per tardività da parte delle società odierne appellate, risulta dirimente nel grado quale ragione più liquida-con valore assorbente di qualsivoglia ulteriore considerazione sulle censure oggetto dell'appello rilievo che il Parte_3 verbale di conciliazione sindacale del 3.2.2021 non è impugnabile ai sensi dell'art. 2113 ult. comma c.c. In tal senso va richiamato ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. il precedente arresto di questa Corte n. 3897/2023, in senso sfavorevole all'appellante ed in fattispecie del tutto analoga promossa da altra lavoratrice nei confronti delle stesse parti odierne resistenti, cui si intende dare continuità: “L'appello principale, anche se ammissibile, non è meritevole di accoglimento per quanto di seguito esposto. Rileva il Collegio che risultano infondate le doglianze relative alla invalidità della transazione in sede sindacale stipulata tra le parti in data 03/2/2021, in relazione alle quali l'appellante ha chiesto di accertare e dichiarare, in via preliminare, la nullità e/o annullamento, o inefficacia del verbale di conciliazione. Diversamente da quanto eccepito, la transazione in oggetto deve intendersi validamente stipulata tra le parti. Così come risulta dal suddetto verbale di conciliazione (all. 23 del ricorso di primo grado) ed il datore di lavoro Parte_2 [...]
in persona di , avevano in sede sindacale, definito in via transattiva, la CP_1 CP_4 contestazione del licenziamento per giusta causa comunicato alla lavoratrice il 30.1.2021 e la rivendicazione delle differenze retributive avanzate da quest'ultima. Nel suddetto verbale la CP_ lavoratrice, assistita da in qualità di conciliatore designato dalla di , Persona_1 CP_5 dichiarava, a fronte della corresponsione, a titolo conciliativo, della somma complessiva di €
3.602,96, di rinunciare all'impugnativa del licenziamento e ad ogni rivendicazione “sia di quelle esplicitamente richieste nel presente atto, sia ad ogni eventuale altra rivendicazione dichiarando di non avere più nulla pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa comunque connessi con (il) periodo del rapporto di lavoro contestato, dal 14/01/2020 al 30/01/2021, anche in riferimento al risarcimento danni ex art. 2116 2 comma c.c.”. Le parti dichiaravano in tale atto, inoltre, di non avere più nulla da pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia motivo, pretesa o ragione inerente il rapporto di lavoro e di “avere avuto comunicazione dal conciliatore presente degli effetti della sottoscrizione del presente verbale comportante rinuncia e transazione ai sensi dell'art. 2113 ma non più impugnabile a norma dello stesso articolo…”. Risulta quindi evidente come nell'atto transattivo impugnato fosse stata evidenziata, con sufficiente chiarezza, la potenziale esistenza di una res litigiosa insorta a seguito della conclusione del rapporto di lavoro. Risultano infondate anche le ulteriori doglianze attinenti alla effettiva prestazione alla lavoratrice di una idonea assistenza sindacale, stante quanto risulta dal suddetto atto di transazione, liberamente sottoscritto dall'odierna appellante, in ordine all'assistenza ricevuta dal rappresentante sindacale e Persona_1 all'avvenuta comprensione ed accettazione da parte della lavoratrice dell'accordo sottoscritto, assistenza la cui effettiva prestazione in favore della odierna appellante trova ulteriore riscontro documentale nell'atto, da quest'ultima sottoscritto, con cui veniva conferita al conciliatore il mandato ad assisterla nella suddetta conciliazione con l'espressa dichiarazione, come sopra riportato, di essere stata messa al corrente della non impugnabilità dell'atto di conciliazione una volta avvenuta la sottoscrizione lo stesso. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha inoltre di recente affermato che “in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura
(Cass. 23 ottobre 2013, n. 24024; Cass. 4 settembre 2018, n. 21617);
2.2. premessa l'essenzialità dell'assistenza effettiva dell'esponente sindacale, idonea a sottrarre il lavoratore a quella condizione di inferiorità che, secondo la mens legis, potrebbe indurlo altrimenti ad accordi svantaggiosi, si ritiene sufficiente alla realizzazione di tale scopo l'idoneità dello stesso rappresentante sindacale a prestare in sede conciliativa l'assistenza prevista dalla legge;
posto che la compresenza del predetto e dello stesso lavoratore al momento della conciliazione lascia presumere l'adeguata assistenza del primo, chiamato a detto fine a prestare opera di conciliatore (per il conferimento di un mandato implicito del lavoratore necessariamente sottostante all'attività svolta dal primo), in assenza di alcuna tempestiva deduzione ne' prova (dal dipendente di ciò onerato) che il rappresentante sindacale, pur presente, non abbia prestato assistenza di sorta (Cass. 3 settembre 2003, n. 12858)”
(Cass. ordinanza n. 16154 del 9/6/2021). Non inficia neppure la validità dell'atto la circostanza che lo stesso fosse stato stipulato presso lo studio del commercialista delle società resistenti e ciò perché
l'espressione “in sede sindacale”, utilizzata al 3° comma dell'art. 411 c.p.c., non può essere intesa, in assenza di alcun riferimento specifico in tal senso desumibile dalla norma, come riferita al luogo fisico della sede del sindacato che vi ha partecipato, quanto all'assistenza prestata ai fini della conciliazione, assistenza prestata al lavoratore e alla quale aveva invece rinunciato la controparte datoriale, aspetto di cui non può però dolersi il lavoratore. Alla stregua delle considerazioni espresse ritiene, quindi, la Corte che all'accordo in parola deve riconoscersi valenza di conciliazione intervenuta in sede sindacale con conseguente efficacia preclusiva, ai sensi del disposto dell'art. 2113, comma 4, c.c. rispetto a tutte le pretese azionate nel presente giudizio. Tali i motivi della decisione in base ai quali l'appello proposto da non è meritevole di accoglimento, Parte_2 restando assorbiti gli ulteriori motivi dell'appello principale”.
Nella fattispecie che qui occupa la ha lamentato, in primis, che il verbale di Parte_1 conciliazione sindacale de quo non fosse stato concluso “fisicamente” presso la sede sindacale, ma bensì nello studio del commercialista delle società appellate. Osserva la Corte che ciò non è ex se sufficiente a ritenerlo escluso dal novero degli accordi di cui all'art. 410 c.p.c.-2113 ult. c.c. In tal senso la Suprema Corte di Cassazione ha sancito che: “In tema di conciliazione sindacale, la sottoscrizione dell'accordo presso la sede di un sindacato, in conformità alle previsioni dell'art. 412- ter c.p.c. e del contratto collettivo applicabile, non costituisce un requisito formale, ma funzionale, in quanto volto ad assicurare che la volontà del lavoratore sia espressa in modo genuino e non coartato;
ne consegue che la stipula in una sede diversa non produce alcun effetto invalidante sulla transazione se il datore di lavoro prova che il dipendente ha avuto, grazie all'effettiva assistenza sindacale, piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte” (Cass. N.
1975/2024). Ciò che rileva, pertanto, è l'effettiva prestazione di assistenza sindacale da parte del soggetto a ciò deputato, che nel caso di specie risulta essere stata concretamente prestata come emerge dalla lettura dall'esame del verbale in oggetto, sottoscritto dalle parti, da cui si evince chiaramente che il primo aveva esposto loro sia il contenuto delle questioni pendenti che, all'esito dell'accordo, i relativi effetti giuridici- senza alcun rinvio a successive formalizzazioni - tanto che la lavoratrice ed il datore di lavoro davano atto, tra l'altro, di “avere avuto comunicazione dal conciliatore presente degli effetti della sottoscrizione del presente verbale comportante rinuncia e transazione ai sensi dell'art. 2113 ma non più impugnabile a norma dello stesso articolo…”. Né induce a ritenere diversamente il rilievo che la vesse conosciuto il sindacalista lo stesso giorno della Parte_1 sottoscrizione dell'accordo, essendo sufficienti, ai fini che qui occupano, il conferimento (peraltro espresso) del mandato al primo- a prescindere dall'eventuale appartenenza ad altra sigla sindacale rispetto a quella della lavoratrice- nonché l'espletamento della funzione di assistenza effettiva a favore di quest'ultima in seno all'intervenuta conciliazione. Né, infine, la valenza dell'accordo conciliativo è inficiata dalla pretesa irrisorietà della somma corrisposta (al netto) alla lavoratrice in virtù della detta conciliazione sindacale a fronte della sua rinuncia a far valere qualsivoglia pretesa conseguente al rapporto di lavoro, tenuto conto che: “l'oggetto del negozio transattivo essere identificato non già in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni (Cass. 14 gennaio 2005, n. 690; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23482);
6.4. la reciprocità delle concessioni, necessaria alla qualificazione come atto di transazione dell'accordo tra lavoratore e datore di lavoro
(Cass. 4 ottobre 2007, n. / 20780; Cass. 7 novembre 2018, n. 28448), deve poi essere intesa in correlazione alle pretese e contestazioni delle parti, non in relazione ai diritti effettivamente a ciascuna spettanti (Cass. 4 settembre 1990, n. 9114): in particolare, nel caso di specie, detta reciprocità è integrata dall'accettazione dal lavoratore del licenziamento intimato e della rinuncia alla sua impugnazione (p.to 1 dell'accordo), da una parte e, dall'altra, dall'erogazione dalla società datrice delle somme ivi indicate (p.to 2 dell'accordo)” (Cass. n. 16154/2021). La non impugnabilità del verbale de quo ai sensi dell'art. 2113 ult. comma c.c. comporta l'infondatezza delle domande versate dalla el presente giudizio. Parte_1
5. Infondati sono anche gli appelli incidentali con cui le parti appellate hanno lamentato l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure sulla loro istanza di condanna della ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e per avere compensato le spese di lite. Sotto il secondo profilo il giudice di prime cure ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite per essere stata emessa la decisione sulla base di una questione preliminare, senza valutare la fondatezza o meno delle domande azionate ma, sul punto, tale ratio non è stata specificamente censurata, e, per l'effetto, la doglianza risulta priva di efficacia emendativa, con conseguente logico assorbimento della decisione sull'istanza ex art. 96 c.p.c. reiterata nel grado.
6.Il rigetto dell'appello principale come degli appelli incidentali giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del grado ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
così provvede:
-rigetta l'appello principale;
-rigetta gli appelli incidentali;
-compensa integramente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo del contributo, se dovuto, rispettivamente per l'appello principale e per gli appelli incidentali.
Roma, lì 15.7.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi