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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/12/2025, n. 4034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4034 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9065/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9065/2022 Da remoto tra
Parte_1 PARTE ATTRICE e
COroparte_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 12 dicembre 2025 alle ore 12,40 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per 'avv. CAVALLINI MATTEO. Parte_1 Per 'avv. CAROTENUTO MARIA AFRODITE. COroparte_1
L'avv. Cavallini si riporta alle note conclusive depositate. In merito alla pretesa mutatio libelli precisa che la Assistita ha avuto conoscenza delle differenze retributive solo in data 3.8.2023. Si è anche CP_ prodotto il doc. doc. 14, con cui si liquidava la quota pensionistica privata alla signora. Al momento dell'introduzione della causa non era ancora pervenuta la liquidazione di detta quota pensionistica e in ogni caso le conclusioni dell'atto introduttivo precisano come segue: “o quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito del giudizio”.
L'avv. Carotenuto ribadisce la inammissibilità della nuova domanda in quanto non è contenuta nella frase di stile indicata dal collega. Se la momento del giudizio non poteva quantificarsi il danno, questo non può essere poi quantificato in fase conclusionale, ma semmai nel corso del giudizio. Anzi, al momento dell'introduzione del giudizio il danno non esisteva.
L'avv. Cavallini impugna e contesta le asserzioni avversarie in quanto il danno si era già verificato sin dal momento della presentazione della domanda errata per cui è causa. Si riporta agli atti.
L'avv. Carotenuto precisa che la contestazione del quantum è necessaria e dovuta anche se è stato contestato l'an.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza. Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. Successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice, dott.ssa Michela Biggi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9065/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVALLINI Parte_1 C.F._1 MATTEO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAVALLINI M. PARTE ATTRICE contro
C.G.I.L. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAROTENUTO COroparte_1 P.IVA_1 MARIA AFRODITE, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE BONITO 1 80129 NAPOLI presso il difensore avv. CAROTENUTO MARIA AFRODITE PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Attrice: “insiste per l'accogliento di tutte le domande formulate agli atti del presente giudizio;
con condanna al pagamento dei compensi e spese di lite e di mediazione sostenute, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni (DM 147/2022)”.
Convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via principale: rigettare la domanda attorea perché improponibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in atti. In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda, accertare e dichiarare, riconoscendo totalità e/o la quasi totalità della responsabilità in capo all'attrice, il concorso colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c. nella causazione del danno, riducendo proporzionalmente l'eventuale risarcimento dovuto. In ogni caso: condannare parte attrice alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 12.299,04, COroparte_1
o quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. A fondamento della propria pretesa l'attrice deduceva di essersi recata nel dicembre 2018 presso la sede CP_1 di Firenze, al fine di ottenere informazioni sul trattamento di quiescenza disciplinato dalla normativa relativa alla cosiddetta “quota cento”, ove rappresentava di essere dipendente di scuola primaria pubblicata e di essere stata, dal 2000 al 2016, dipendente part-time presso un'azienda privata, venendo rassicurata circa la possibilità di cumulare, ai fini pensionistici, i periodi di servizio pubblico e privato e procedendo, in data 15.03.2019, alla sottoscrizione del mandato e della domanda di pensione anticipata.
Aggiungeva che, al momento della percezione del primo importo corrisposto dall' , l'ammontare CP_2 risultava inferiore rispetto a quanto prospettato dal , poiché non le era stata riconosciuta la CP_1 quota pensionistica relativa al lavoro svolto nel settore privato a causa di un errore nella presentazione della domanda, successivamente ammesso dall'impiegato dell' , con conseguente danno pari ad € CP_1
236,52 mensili per il periodo compreso tra il settembre 2019 e settembre 2023.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta il contestando le COroparte_1 deduzioni di parte attrice ed eccependo che quest'ultima non si era avvalsa della consulenza del patronato, bensì dell'assistenza della categoria sindacale FLC, cui faceva parte l'operatore che l'aveva assistita, guidandola nella scelta di accedere alla pensione anticipata “quota cento” senza cumulo, al fine di ottenere in anticipo la liquidazione del TFS;
pertanto, nessuna responsabilità era ad essi imputabile atteso che la si era rivolta al sindacato di categoria per ottenere la consulenza Parte_1 pensionistica e che il patronato aveva ricevuto esclusivamente l'incarico di procedere all'invio telematico della domanda di pensione. COestava, infine, la quantificazione del danno in quanto priva di parametri oggettivi e di documentazione a supporto.
All'esito della prima udienza tenutasi il 5.4.2023, il G.I. concedeva i termini ex art. 183 comma sei c.p.c. richiesti dalle parti. In seguito, previo esperimento del tentativo di mediazione, che si concludeva negativamente, la causa veniva istruita tramite prove orali con l'escussione dei testimoni Testimone_1
e per parte attrice e ed per parte Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 convenuta, nonché mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale della ricorrente Parte_1
Infine, all'esito dell'udienza del 29.05.2025, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava pagina 3 di 7 l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e contestuale decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.
La domanda attorea è infondata e non può trovare accoglimento per i motivi in fatto e in diritto di seguito esposti.
1. Va premesso che, secondo il principio ormai consolidato in materia contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile
(Cass. S.U., Sent., 30.10.2001, n. 13533).
Nel caso di specie, costituiscono circostanze incontestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., nonché documentalmente provate, la sottoscrizione di un mandato di assistenza e rappresentanza nei confronti del in data 15.03.2019, da parte dell'attrice COroparte_1 [...]
CP_ con il quale richiedeva all' di Firenze lo svolgimento della pratica relativa alla Parte_1 pensione anticipata quota 100 (doc. 1 – parte attrice); nonché, il pagamento in data 09/2019 della prima rata di pensione pari ad € 1.376,50 (doc. 2 – parte attrice).
Orbene, parte attrice agisce nel presente giudizio ritenendo sussistente una responsabilità in capo al convenuto , per aver questo commesso un errore nella gestione della pratica CP_1 pensionistica trasmessa all' . In particolare l'errore sarebbe consistito, secondo quanto asserito CP_2 dalla nell'aver limitato la domanda al solo servizio prestato nel settore pubblico, senza Parte_1 tener conto dell'attività lavorativa svolta anche nel settore privato, comportando, di fatto, la mancata liquidazione della quota di pensione maturata in relazione al lavoro privato, con conseguente pregiudizio economico per l'attrice. Specificatamente, la misura pensionistica adottata cd. Quota 100, consentiva di andare in pensione anticipatamente con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi.
Ciò detto, non si ritiene assolto l'onere probatorio incombente sull'attrice, atteso che le prove acquisite, sia di natura documentale che orale, risultano inidonee a fondare una responsabilità in capo alla convenuta nonché la conseguente pretesa risarcitoria. E' difatti emerso, dall'espletata istruttoria, che pagina 4 di 7 l'attrice non si era rivolta al Patronato per la gestione della propria pratica pensionistica, bensì CP_1 alla sede , ossia alla categoria sindacale della operante nei settori dell'educazione, CP_3 CP_1 dell'istruzione, della formazione e della ricerca. Tale organismo è distinto e diverso dal Patronato
, il quale è invece deputato a fornire assistenza gratuita ai cittadini per il riconoscimento dei CP_1 diritti in materia previdenziale, al quale solo successivamente veniva trasmesso il documento contenente i dati personali della richiedente insieme al mandato di rappresentanza (doc. 1 e 3 – parte convenuta).
L'attrice afferma di essersi rivolta a quale incaricato di presso la Sede di Firenze Testimone_1 CP_1 in Via Pier Capponi, consegnando la documentazione necessaria per la compilazione dei moduli relativi alla richiesta di pensione anticipata, rispetto alla quale lo stesso le aveva garantito che sarebbero stati cumulati sia i periodi di lavoro svolti come dipendente di enti pubblici, sia quelli prestati part-time nel settore privato. Tuttavia, come eccepito da parte convenuta, non era dipendente dell' , Tes_1 CP_1 bensì volontario del sindacato . A seguito di interrogatorio formale, la stessa CP_1 Parte_1 dichiarava di essersi recata in Via Pier Capponi, su suggerimento di amiche e colleghe, al fine di avere informazioni sulla quota 100 e di essere stata ricevuta da precisando: “Per me era il Testimone_1
l'addetto del Patronato, quindi per me quella era la consulenza del Patronato . Si ma Tes_1 CP_1 specifico che io andai in via Pier Capponi convinta di entrare nell'CI e non presso CP_4
CO CI .” A domanda di questo Giudice, aggiungeva che: prima di entrare nell'CI notavo che CO vi era un cartello con scritto ma vi erano anche altre sigle. Ve ne sono diverse” (verbale di udienza del 12.2.2025).
Sul punto, il testimone che, come riferito dall'attrice, aveva seguito la sua pratica, ha Testimone_1 dichiarato di svolgere attività di consulente volontario presso la e, interrogato sui capitoli di CP_3 parte attrice, ha precisato di non essere mai stato né dipendente né collaboratore del , CP_1 evidenziando altresì che la sede di Via Pier Capponi, cui si era rivolta la non Parte_1 corrispondeva a quella del , ubicata invece in Via Borgo dei Greci. In merito al CP_1 susseguirsi degli eventi, riferiva che: “Si, io ho parlato con la signora dell'iter della sua domanda così pure delle possibilità che aveva. Infatti, vi erano 3 possibilità: la quota 100, oppure la quota 100 in cumulo, infine la possibilità di non andare in pensione subito ma aspettare di andare in pensione per vecchiaia, cioè al compimento dei 67 anni. La domanda della signora fu quella di quota 100 secca, non in cumulo. Posso solo dire che nell'ipotesi di cumulo la signora avrebbe dovuto attendere di arrivare ad anni 68, ovvero 67 più 15 mesi come da legge Fornero, per avere il TFS”, aggiungendo che: “una volta raccolta tutta la documentazione e calcolato il diritto a pensione si prepara una cartellina pagina 5 di 7 cartacea con tutta la documentazione che viene portata al patronato di riferimento. Nel caso CP_1 specifico la cartellina fu portata da me all'INCA di Empoli”. Precisava infine di non aver mai riferito alla ricorrente di aver commesso un errore sulla sua pratica.
Di identico tenore risultano le dichiarazioni rese dagli altri testimoni, in particolare , Tes_3 segretaria , la quale ha riferito di essere stata presente ad un incontro tenutosi il 6.2.2020 con CP_1
l'attrice presso la sede di Via Pier Capponi. Sul punto ha precisato che tale sede non corrispondeva ad un CI , bensì alla sede della categoria e che all'ingresso era chiaramente esposto CP_1 CP_3 un cartello indicante la natura di sede provinciale di quest'ultima, senza alcun riferimento al Patronato.
Ha inoltre riferito di non aver mai ammesso un errore nella gestione della pratica, in quanto il ruolo svolto era esclusivamente di carattere politico e quanto all'attività svolta da che: “Si, conosco Tes_1
Questi svolgeva ruolo di consulente e collaboratore tecnico per ed aveva Testimone_1 CP_6 quindi competenza per effettuare calcoli. Per queste pratiche, infatti, il primo incontro avviene in sede con un tecnico che effettua varie ipotesi di calcolo. Dopodiché, quando l'iscritto decide quale delle ipotesi percorrere, e le sottoscrive, l'incartamento passa nelle mani dell' che elabora la vera CP_1 pratica di pensione, inoltrando la stessa nel sistema telematico collegato con (verbale udienza CP_2 del 29.05.2025). Detta circostanza ha trovato puntuale conferma anche nella testimonianza resa da presente all'incontro del 6.02.2020, il quale ha riferito che il sindacato, in tali Testimone_5 circostanze, si limita a svolgere una funzione di prima accoglienza dell'iscritto, avvalendosi di consulenti interni che assistitono l'iscritto nella ricostruzione della documentazione relativa agli anni di lavoro e alla carriera professionale, prospettando successivamente le diverse opzioni pensionistiche disponibili. Dopodiché, ha chiarito che la decisione finale rimane esclusivamente nella disponibilità dell'iscritto, il quale, dopo aver esaminato la documentazione, effettua la propria scelta e questa viene poi trasmessa al Patronato , che provvede a renderla esecutiva. CP_1
Orbene, dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che, nella dichiarazione personale dei dati presentata per la domanda di pensione, alla voce “Cumulo” veniva indicata l'opzione “No”, con la specifica della “Quota 100” (doc. 3 – parte convenuta). Tale dichiarazione, sottoscritta dalla unitamente al mandato di assistenza e rappresentanza, veniva trasmessa al Parte_1
, presso il quale la relativa pratica risultava gestita dall'operatrice (doc. CP_1 Testimone_4
1 – parte convenuta). Quest'ultima, chiamata a testimoniare all'udienza del 29.05.2025, così riferiva:
“L' ha ricevuto il modulo precompilato con tutti i dati che servono in ogni sua parte con i dati CP_1 necessari per l'invio e con il mandato di patrocinio.”
pagina 6 di 7 In conclusione, dalla lettura dei documenti allegati e dall'analisi complessiva delle dichiarazioni testimoniali rese, che si ritengono attendibili in quanto tra loro coerenti e non contraddittorie, emerge con chiarezza che nessuna responsabilità può essere imputata alla convenuta. Quest'ultima, infatti, si è limitata a dare esecuzione alle informazioni ricevute, senza fornire alcuna consulenza circa la tipologia di pratica pensionistica da intraprendere, risultando, pertanto, pienamente corrispondente quanto indicato nel mandato e quanto successivamente richiesto dal all' nell'interesse CP_1 CP_2 dell'attrice, ossia la pensione anticipata cd. Quota 100.
Deve perdipiù rilevarsi come il danno asserito da parte attrice sia rimasto sfornito di qualsiasi riscontro probatorio, atteso che la prima si è limitata ad asserire, in termini meramente generici e privi di supporto documentale o testimoniale, di aver percepito un importo inferiore rispetto a quello prospettato dal , quantificato successivamente dalla stessa in totali € 1.613,02 mensili. CP_1
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, la domanda attorea non può trovare accoglimento e, pertanto, deve rigettarsi.
2. Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto dello scaglione di valore della domanda, rientrante nella fascia compresa tra
€ 5.201 a € 26.000, con applicazione del parametro medio per tutte le fasi del giudizio, ad eccezione della fase decisoria, per la quale si applicano invece i valori minimi, in considerazione della definizione avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
rigetta la domanda attorea;
condanna rifondere a le spese di lite che Parte_1 COroparte_1 si liquidano in € 4.227,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione a favore del legale dischiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 16,30.
Firenze, 12 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Michela Biggi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9065/2022 Da remoto tra
Parte_1 PARTE ATTRICE e
COroparte_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 12 dicembre 2025 alle ore 12,40 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per 'avv. CAVALLINI MATTEO. Parte_1 Per 'avv. CAROTENUTO MARIA AFRODITE. COroparte_1
L'avv. Cavallini si riporta alle note conclusive depositate. In merito alla pretesa mutatio libelli precisa che la Assistita ha avuto conoscenza delle differenze retributive solo in data 3.8.2023. Si è anche CP_ prodotto il doc. doc. 14, con cui si liquidava la quota pensionistica privata alla signora. Al momento dell'introduzione della causa non era ancora pervenuta la liquidazione di detta quota pensionistica e in ogni caso le conclusioni dell'atto introduttivo precisano come segue: “o quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito del giudizio”.
L'avv. Carotenuto ribadisce la inammissibilità della nuova domanda in quanto non è contenuta nella frase di stile indicata dal collega. Se la momento del giudizio non poteva quantificarsi il danno, questo non può essere poi quantificato in fase conclusionale, ma semmai nel corso del giudizio. Anzi, al momento dell'introduzione del giudizio il danno non esisteva.
L'avv. Cavallini impugna e contesta le asserzioni avversarie in quanto il danno si era già verificato sin dal momento della presentazione della domanda errata per cui è causa. Si riporta agli atti.
L'avv. Carotenuto precisa che la contestazione del quantum è necessaria e dovuta anche se è stato contestato l'an.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza. Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. Successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice, dott.ssa Michela Biggi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9065/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVALLINI Parte_1 C.F._1 MATTEO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAVALLINI M. PARTE ATTRICE contro
C.G.I.L. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAROTENUTO COroparte_1 P.IVA_1 MARIA AFRODITE, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE BONITO 1 80129 NAPOLI presso il difensore avv. CAROTENUTO MARIA AFRODITE PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Attrice: “insiste per l'accogliento di tutte le domande formulate agli atti del presente giudizio;
con condanna al pagamento dei compensi e spese di lite e di mediazione sostenute, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni (DM 147/2022)”.
Convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via principale: rigettare la domanda attorea perché improponibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in atti. In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda, accertare e dichiarare, riconoscendo totalità e/o la quasi totalità della responsabilità in capo all'attrice, il concorso colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c. nella causazione del danno, riducendo proporzionalmente l'eventuale risarcimento dovuto. In ogni caso: condannare parte attrice alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 12.299,04, COroparte_1
o quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. A fondamento della propria pretesa l'attrice deduceva di essersi recata nel dicembre 2018 presso la sede CP_1 di Firenze, al fine di ottenere informazioni sul trattamento di quiescenza disciplinato dalla normativa relativa alla cosiddetta “quota cento”, ove rappresentava di essere dipendente di scuola primaria pubblicata e di essere stata, dal 2000 al 2016, dipendente part-time presso un'azienda privata, venendo rassicurata circa la possibilità di cumulare, ai fini pensionistici, i periodi di servizio pubblico e privato e procedendo, in data 15.03.2019, alla sottoscrizione del mandato e della domanda di pensione anticipata.
Aggiungeva che, al momento della percezione del primo importo corrisposto dall' , l'ammontare CP_2 risultava inferiore rispetto a quanto prospettato dal , poiché non le era stata riconosciuta la CP_1 quota pensionistica relativa al lavoro svolto nel settore privato a causa di un errore nella presentazione della domanda, successivamente ammesso dall'impiegato dell' , con conseguente danno pari ad € CP_1
236,52 mensili per il periodo compreso tra il settembre 2019 e settembre 2023.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta il contestando le COroparte_1 deduzioni di parte attrice ed eccependo che quest'ultima non si era avvalsa della consulenza del patronato, bensì dell'assistenza della categoria sindacale FLC, cui faceva parte l'operatore che l'aveva assistita, guidandola nella scelta di accedere alla pensione anticipata “quota cento” senza cumulo, al fine di ottenere in anticipo la liquidazione del TFS;
pertanto, nessuna responsabilità era ad essi imputabile atteso che la si era rivolta al sindacato di categoria per ottenere la consulenza Parte_1 pensionistica e che il patronato aveva ricevuto esclusivamente l'incarico di procedere all'invio telematico della domanda di pensione. COestava, infine, la quantificazione del danno in quanto priva di parametri oggettivi e di documentazione a supporto.
All'esito della prima udienza tenutasi il 5.4.2023, il G.I. concedeva i termini ex art. 183 comma sei c.p.c. richiesti dalle parti. In seguito, previo esperimento del tentativo di mediazione, che si concludeva negativamente, la causa veniva istruita tramite prove orali con l'escussione dei testimoni Testimone_1
e per parte attrice e ed per parte Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 convenuta, nonché mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale della ricorrente Parte_1
Infine, all'esito dell'udienza del 29.05.2025, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava pagina 3 di 7 l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e contestuale decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.
La domanda attorea è infondata e non può trovare accoglimento per i motivi in fatto e in diritto di seguito esposti.
1. Va premesso che, secondo il principio ormai consolidato in materia contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile
(Cass. S.U., Sent., 30.10.2001, n. 13533).
Nel caso di specie, costituiscono circostanze incontestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., nonché documentalmente provate, la sottoscrizione di un mandato di assistenza e rappresentanza nei confronti del in data 15.03.2019, da parte dell'attrice COroparte_1 [...]
CP_ con il quale richiedeva all' di Firenze lo svolgimento della pratica relativa alla Parte_1 pensione anticipata quota 100 (doc. 1 – parte attrice); nonché, il pagamento in data 09/2019 della prima rata di pensione pari ad € 1.376,50 (doc. 2 – parte attrice).
Orbene, parte attrice agisce nel presente giudizio ritenendo sussistente una responsabilità in capo al convenuto , per aver questo commesso un errore nella gestione della pratica CP_1 pensionistica trasmessa all' . In particolare l'errore sarebbe consistito, secondo quanto asserito CP_2 dalla nell'aver limitato la domanda al solo servizio prestato nel settore pubblico, senza Parte_1 tener conto dell'attività lavorativa svolta anche nel settore privato, comportando, di fatto, la mancata liquidazione della quota di pensione maturata in relazione al lavoro privato, con conseguente pregiudizio economico per l'attrice. Specificatamente, la misura pensionistica adottata cd. Quota 100, consentiva di andare in pensione anticipatamente con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi.
Ciò detto, non si ritiene assolto l'onere probatorio incombente sull'attrice, atteso che le prove acquisite, sia di natura documentale che orale, risultano inidonee a fondare una responsabilità in capo alla convenuta nonché la conseguente pretesa risarcitoria. E' difatti emerso, dall'espletata istruttoria, che pagina 4 di 7 l'attrice non si era rivolta al Patronato per la gestione della propria pratica pensionistica, bensì CP_1 alla sede , ossia alla categoria sindacale della operante nei settori dell'educazione, CP_3 CP_1 dell'istruzione, della formazione e della ricerca. Tale organismo è distinto e diverso dal Patronato
, il quale è invece deputato a fornire assistenza gratuita ai cittadini per il riconoscimento dei CP_1 diritti in materia previdenziale, al quale solo successivamente veniva trasmesso il documento contenente i dati personali della richiedente insieme al mandato di rappresentanza (doc. 1 e 3 – parte convenuta).
L'attrice afferma di essersi rivolta a quale incaricato di presso la Sede di Firenze Testimone_1 CP_1 in Via Pier Capponi, consegnando la documentazione necessaria per la compilazione dei moduli relativi alla richiesta di pensione anticipata, rispetto alla quale lo stesso le aveva garantito che sarebbero stati cumulati sia i periodi di lavoro svolti come dipendente di enti pubblici, sia quelli prestati part-time nel settore privato. Tuttavia, come eccepito da parte convenuta, non era dipendente dell' , Tes_1 CP_1 bensì volontario del sindacato . A seguito di interrogatorio formale, la stessa CP_1 Parte_1 dichiarava di essersi recata in Via Pier Capponi, su suggerimento di amiche e colleghe, al fine di avere informazioni sulla quota 100 e di essere stata ricevuta da precisando: “Per me era il Testimone_1
l'addetto del Patronato, quindi per me quella era la consulenza del Patronato . Si ma Tes_1 CP_1 specifico che io andai in via Pier Capponi convinta di entrare nell'CI e non presso CP_4
CO CI .” A domanda di questo Giudice, aggiungeva che: prima di entrare nell'CI notavo che CO vi era un cartello con scritto ma vi erano anche altre sigle. Ve ne sono diverse” (verbale di udienza del 12.2.2025).
Sul punto, il testimone che, come riferito dall'attrice, aveva seguito la sua pratica, ha Testimone_1 dichiarato di svolgere attività di consulente volontario presso la e, interrogato sui capitoli di CP_3 parte attrice, ha precisato di non essere mai stato né dipendente né collaboratore del , CP_1 evidenziando altresì che la sede di Via Pier Capponi, cui si era rivolta la non Parte_1 corrispondeva a quella del , ubicata invece in Via Borgo dei Greci. In merito al CP_1 susseguirsi degli eventi, riferiva che: “Si, io ho parlato con la signora dell'iter della sua domanda così pure delle possibilità che aveva. Infatti, vi erano 3 possibilità: la quota 100, oppure la quota 100 in cumulo, infine la possibilità di non andare in pensione subito ma aspettare di andare in pensione per vecchiaia, cioè al compimento dei 67 anni. La domanda della signora fu quella di quota 100 secca, non in cumulo. Posso solo dire che nell'ipotesi di cumulo la signora avrebbe dovuto attendere di arrivare ad anni 68, ovvero 67 più 15 mesi come da legge Fornero, per avere il TFS”, aggiungendo che: “una volta raccolta tutta la documentazione e calcolato il diritto a pensione si prepara una cartellina pagina 5 di 7 cartacea con tutta la documentazione che viene portata al patronato di riferimento. Nel caso CP_1 specifico la cartellina fu portata da me all'INCA di Empoli”. Precisava infine di non aver mai riferito alla ricorrente di aver commesso un errore sulla sua pratica.
Di identico tenore risultano le dichiarazioni rese dagli altri testimoni, in particolare , Tes_3 segretaria , la quale ha riferito di essere stata presente ad un incontro tenutosi il 6.2.2020 con CP_1
l'attrice presso la sede di Via Pier Capponi. Sul punto ha precisato che tale sede non corrispondeva ad un CI , bensì alla sede della categoria e che all'ingresso era chiaramente esposto CP_1 CP_3 un cartello indicante la natura di sede provinciale di quest'ultima, senza alcun riferimento al Patronato.
Ha inoltre riferito di non aver mai ammesso un errore nella gestione della pratica, in quanto il ruolo svolto era esclusivamente di carattere politico e quanto all'attività svolta da che: “Si, conosco Tes_1
Questi svolgeva ruolo di consulente e collaboratore tecnico per ed aveva Testimone_1 CP_6 quindi competenza per effettuare calcoli. Per queste pratiche, infatti, il primo incontro avviene in sede con un tecnico che effettua varie ipotesi di calcolo. Dopodiché, quando l'iscritto decide quale delle ipotesi percorrere, e le sottoscrive, l'incartamento passa nelle mani dell' che elabora la vera CP_1 pratica di pensione, inoltrando la stessa nel sistema telematico collegato con (verbale udienza CP_2 del 29.05.2025). Detta circostanza ha trovato puntuale conferma anche nella testimonianza resa da presente all'incontro del 6.02.2020, il quale ha riferito che il sindacato, in tali Testimone_5 circostanze, si limita a svolgere una funzione di prima accoglienza dell'iscritto, avvalendosi di consulenti interni che assistitono l'iscritto nella ricostruzione della documentazione relativa agli anni di lavoro e alla carriera professionale, prospettando successivamente le diverse opzioni pensionistiche disponibili. Dopodiché, ha chiarito che la decisione finale rimane esclusivamente nella disponibilità dell'iscritto, il quale, dopo aver esaminato la documentazione, effettua la propria scelta e questa viene poi trasmessa al Patronato , che provvede a renderla esecutiva. CP_1
Orbene, dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che, nella dichiarazione personale dei dati presentata per la domanda di pensione, alla voce “Cumulo” veniva indicata l'opzione “No”, con la specifica della “Quota 100” (doc. 3 – parte convenuta). Tale dichiarazione, sottoscritta dalla unitamente al mandato di assistenza e rappresentanza, veniva trasmessa al Parte_1
, presso il quale la relativa pratica risultava gestita dall'operatrice (doc. CP_1 Testimone_4
1 – parte convenuta). Quest'ultima, chiamata a testimoniare all'udienza del 29.05.2025, così riferiva:
“L' ha ricevuto il modulo precompilato con tutti i dati che servono in ogni sua parte con i dati CP_1 necessari per l'invio e con il mandato di patrocinio.”
pagina 6 di 7 In conclusione, dalla lettura dei documenti allegati e dall'analisi complessiva delle dichiarazioni testimoniali rese, che si ritengono attendibili in quanto tra loro coerenti e non contraddittorie, emerge con chiarezza che nessuna responsabilità può essere imputata alla convenuta. Quest'ultima, infatti, si è limitata a dare esecuzione alle informazioni ricevute, senza fornire alcuna consulenza circa la tipologia di pratica pensionistica da intraprendere, risultando, pertanto, pienamente corrispondente quanto indicato nel mandato e quanto successivamente richiesto dal all' nell'interesse CP_1 CP_2 dell'attrice, ossia la pensione anticipata cd. Quota 100.
Deve perdipiù rilevarsi come il danno asserito da parte attrice sia rimasto sfornito di qualsiasi riscontro probatorio, atteso che la prima si è limitata ad asserire, in termini meramente generici e privi di supporto documentale o testimoniale, di aver percepito un importo inferiore rispetto a quello prospettato dal , quantificato successivamente dalla stessa in totali € 1.613,02 mensili. CP_1
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, la domanda attorea non può trovare accoglimento e, pertanto, deve rigettarsi.
2. Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto dello scaglione di valore della domanda, rientrante nella fascia compresa tra
€ 5.201 a € 26.000, con applicazione del parametro medio per tutte le fasi del giudizio, ad eccezione della fase decisoria, per la quale si applicano invece i valori minimi, in considerazione della definizione avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
rigetta la domanda attorea;
condanna rifondere a le spese di lite che Parte_1 COroparte_1 si liquidano in € 4.227,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione a favore del legale dischiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 16,30.
Firenze, 12 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Michela Biggi
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