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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1122/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7053/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009840756000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190014150921000 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/10/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259009840756000 notificata in data 20/6/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 961,71 sul presupposto di cartella n. 29520190014150921000 a titolo di irpef 2016. Eccepiva: omessa notifica della cartella presupposta;
prescrizione di interessi e sanzioni.
Si costituiva Agenzia delle Entrate eccependo difetto di legittimazione passiva e insussistenza della prescrizione.
Si costituiva l'agente della riscossione assumendo avvenuta notifica della cartella di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente, seppur caoticamente, eccepisce omessa notifica della cartella presupposta.
L'agente della riscossione assume l'avvenuta notifica, tuttavia esibisce copia di relata di notifica avvenuta con le modalità della irreperibilità assoluta con attestazione del mancato rinvenimento del destinatario all'indirizzo di TI O_ . Non documenta, tuttavia, né una certificazione di residenza atta a dimostrare che quella fosse all'epoca la residenza anagrafica del destinatario, né altra forma di ricerca volta ad individuare l'eventuale domicilio.
In mancanza di prova della notifica della cartella presupposta l'atto impugnato deve essere annullato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 240,00 oltre accessori di legge e poste a carico dell'agente della riscossione cui è imputabile la causa della nullità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e annulla gli effetti dell'atto impugnato. Condanna l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in € 240,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7053/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009840756000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190014150921000 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/10/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259009840756000 notificata in data 20/6/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 961,71 sul presupposto di cartella n. 29520190014150921000 a titolo di irpef 2016. Eccepiva: omessa notifica della cartella presupposta;
prescrizione di interessi e sanzioni.
Si costituiva Agenzia delle Entrate eccependo difetto di legittimazione passiva e insussistenza della prescrizione.
Si costituiva l'agente della riscossione assumendo avvenuta notifica della cartella di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente, seppur caoticamente, eccepisce omessa notifica della cartella presupposta.
L'agente della riscossione assume l'avvenuta notifica, tuttavia esibisce copia di relata di notifica avvenuta con le modalità della irreperibilità assoluta con attestazione del mancato rinvenimento del destinatario all'indirizzo di TI O_ . Non documenta, tuttavia, né una certificazione di residenza atta a dimostrare che quella fosse all'epoca la residenza anagrafica del destinatario, né altra forma di ricerca volta ad individuare l'eventuale domicilio.
In mancanza di prova della notifica della cartella presupposta l'atto impugnato deve essere annullato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 240,00 oltre accessori di legge e poste a carico dell'agente della riscossione cui è imputabile la causa della nullità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e annulla gli effetti dell'atto impugnato. Condanna l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in € 240,00 oltre accessori di legge.