Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/06/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE VERBALE DI UDIENZA Il giorno 11 giugno 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento R.G. n. 4817/2024 è comparsa l'Avv. Anna Lina Troina per delega dell'Avv. EN PP in proprio che discute oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insiste e chiede la decisione, con vittoria di spese e compensi Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza dell'11.06.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 4817/2024
TRA
FR GIUSEPPE, (C.F. ) in proprio, rappresentato e difeso da C.F._1 se stesso ex art. 86 cpc, già difensore di , nata a [...] il Controparte_1
13/01/1965, c.f.: , nel procedimento rg n. 6034/2018 Tribunale C.F._2 di Messina, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Messina via Ettore L. Pellegrino n. 111;
- RICORRENTE – CONTRO
in persona del pro tempore rappresentato Controparte_2 CP_3 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Messina;
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA;
- RESISTENTI CONTUMACI – Avente ad oggetto: opposizione a decreto di liquidazione compensi patrocinio a spese dello Stato.
Va anzitutto dichiarata la contumacia del e della Controparte_2 CP_4 presso il Tribunale Ordinario di Messina, i quali non si sono costituiti nel
[...] presente giudizio nonostante il perfezionamento dell'iter notificatorio nei loro confronti. La controversia in esame ha ad oggetto l'opposizione spiegata da EN PP avverso il decreto di liquidazione dei compensi per patrocinio a spese dello Stato emesso in data 07/11/2024 nel procedimento iscritto al R.G. n. 6034/2018 davanti al Tribunale di Messina, G.O.T. . Persona_1
Segnatamente, con il provvedimento impugnato, ritenuta congrua in relazione alla natura del giudizio ed all'attività prestata la somma di € 1.600,00 ex D.M. n. 55/14, è stata liquidata, a titolo di compensi, in favore dell'Avv. EN, difensore della parte ammessa , ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta adunanza Controparte_1 del 09/10/2018 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina, la somma complessiva di € 800,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, se dovute. Con il principale motivo d'opposizione, l'Avv. EN PP si duole della percentuale di diminuzione operata dal G.O.T. in sede di liquidazione dei compensi, superiore rispetto al limite del 50% normativamente previsto. Ora, in punto di diritto, deve anzitutto richiamarsi l'art. 4, comma 1, del D.M. 55/14 come modificato dal d.m. 37/2018, ai sensi del quale: “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.”. Occorre, adesso, ripercorrere brevemente i riferimenti normativi per la liquidazione dei compensi al fine di verificare la possibilità per il giudice di derogare, anche in maniera motivata, ai minimi dei parametri tabellari, nel caso di assenza di accordo tra le parti circa la determinazione del compenso, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore della parte soccombente e, per quanto qui interessa, in caso di liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ciò anche alla luce di più recenti arresti giurisprudenziali in materia (ex multis cfr. Cass. civ. sez. 2 – sentenza n. 10438 del 19/04/2023) Per ciò che attiene alla determinazione dei compensi, il DM 10 marzo 2014 n. 55, nella sua formulazione originaria, ha confermato i precedenti criteri di liquidazione per le quattro fasi processuali, e, mediante l'utilizzo della locuzione “di regola” per indicare l'entità dell'aumento o della diminuzione, ha riconosciuto la possibilità per il giudice di derogare ai valori minimi e massimi quali scaturenti dalle percentuali di aumento e diminuzione. Pertanto, sia pure attraverso adeguata motivazione, nella vigenza della richiamata formulazione del DM 10 marzo 2014 n. 55, il giudice avrebbe potuto adeguare la misura del compenso al caso specifico anche al di sotto dei minimi tabellari. Tale lettura della norma e il relativo riconoscimento del potere discrezionale del giudice di discostarsi dai parametri indicati tabellarmente sono stati, tuttavia, superati con l'emanazione del DM n. 37/2018, entrato in vigore il 27 aprile 2018. Ai fini che qui rilevano, il DM 37/2018, integrando i parametri per la determinazione dei compensi, ha precisato che la riduzione rispetto al valore medio di liquidazione non può essere superiore alla misura del 50% ed ha eliminato l'inciso “di regola” per il potere di riduzione del giudice, inciso che, come sopra visto, aveva consentito di interpretare il DM 55/2014 nel senso di consentire una liquidazione dei compensi al di sotto dei minimi tariffari, ancorché con apposita motivazione. Tale interpretazione circa l'inderogabilità da parte del giudice dei minimi tabellari è stata poi confermata anche dalle modifiche al DM n. 55/2014 apportate dal DM n. 147/2022, che ha soppresso la formula “di regola” in tutti i commi in cui essa ricorreva al fine di ridurre i margini di discrezionalità giudiziaria nella liquidazione dei compensi. Si richiama sul punto la citata pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui: “Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale), così come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”. (Cass. Sez. 2, 19/04/2023, n. 10438). Rapportando tali parametri al caso di specie, si rileva che la controversia in cui è stato emesso il decreto impugnato, R.G. 6034/2018, secondo la documentazione in atti, aveva un valore di a € 32.200,00 (v. atto di citazione notificato). Ai fini della liquidazione dei compensi, dunque, la causa rientrava nello scaglione da € 26.001,00 a
€ 52.000,00 dei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale. Ora, secondo le tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificate in ultimo con D.M. n. 147 del 13/08/2022, per le controversie che si collocano nello scaglione indicato, il compenso tabellare spettante all'avvocato, in applicazione dei valori minimi, risulta pari a € 3.809,00, di cui € 851,00 per la fase di studio della controversia, € 602,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 903,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 1.453,00 per la fase decisionale. Ciò posto, dalla sentenza n. 2312/2024 pubblicata il 22/10/2024 emerge che il giudice ha fatto riferimento ai valori summenzionati per la liquidazione dei compensi, prevedendo in sede di dispositivo la compensazione per 1/2 delle spese di lite e la condanna del convenuto alla rifusione della restante metà, pari a € 1.900,00, oltre spese vive, rimborso forfettario IVA e CPA se dovute, a favore dell'attrice, con distrazione in favore dell'Erario ex art. 133 T.U. in materia di spese dello Stato. Per quanto concerne, invece, il decreto impugnato di liquidazione dei compensi in favore dell'Avv. EN PP, difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, lo stesso non risulta conforme ai parametri normativamente stabiliti. Invero, il giudice ha – erroneamente – ritenuto di dover liquidare in favore del EN l'inferiore importo di € 800,00, pari alla metà di € 1.600,00 ex art. 130 TU spese di Giustizia, in relazione all'attività prestata nel giudizio de quo, discostandosi, tuttavia, tanto dalla liquidazione operata in sentenza, quanto dai valori minimi tabellari applicabili per lo scaglione di riferimento, come sopra richiamati. Pertanto, in riforma del decreto di liquidazione del 07/11/2024, in relazione all'attività prestata dall'Avv. EN e alla natura del giudizio R.G. n. 6034/2018 deve ritenersi congrua la somma di € 3.809,00, e, con operata la riduzione alla metà ai sensi dell'art. 130 DPR n. 115/02, deve liquidarsi in favore del ricorrente la somma di € 1.904,50, oltre spese generali 15%, IVA e CPA se dovute. Quanto sopra considerato, l'opposizione proposta da EN PP appare fondata e il decreto di liquidazione dei compensi per patrocinio a spese dello Stato emesso in data 07/11/2024 nel procedimento iscritto al R.G. n. 6034/2018 davanti al Tribunale di Messina va parzialmente revocato, con rideterminazione dei compensi da liquidarsi in favore del EN in € 1.904,50, oltre spese generali 15%, IVA e CPA se dovute. Ogni altra questione è assorbita. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo in applicazione del DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia, seguono la soccombenza e si pongono a carico del e della del Tribunale Controparte_2 Controparte_4
Ordinario di Messina
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da FR GIUSEPPE e, per l'effetto, revoca parzialmente il decreto di liquidazione dei compensi per patrocinio a spese dello Stato emesso in data 07/11/2024 nel procedimento iscritto al R.G. n. 6034/2018 davanti al Tribunale di Messina e liquida in favore dello stesso ricorrente la somma complessiva di € 1.904,50, a titolo di compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA se dovute;
- Condanna, in solido, il e la Controparte_2 [...]
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA alla Controparte_4 rifusione delle spese processuali in favore di FR GIUSEPPE che si liquidano in complessivi € 1.278,00, oltre IVA e cpa, spese generali come per legge, oltre contributo se versato.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana
Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, il 11.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna