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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Iacone Gennaro Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del
11/03/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 735/2023, vertente
TRA
,
Parte_1 rappresentati e difesi dall'avv. Ciro Cerino, procure alla lite in atti,
APPELLANTI
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Danilo Risi e Elisena Iannuzzelli, procure Controparte_1
alla lite in atti,
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 17.01.2020 al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, CP_1
deduceva di aver, continuativamente e senza soluzione di continuità, lavorato alle
[...]
dipendenze dell' dal 01.07.2013 al 31.01.2017, data Parte_1
in cui rassegnava le dimissioni per giusta causa a seguito di comportamenti offensivi e irrispettosi posti in essere dai suoi superiori gerarchici.
Precisava che detto rapporto di lavoro non era mai stato regolarizzato.
Esponeva, inoltre, di essere stata assunta dal legale rappresentante dell'associazione, il sig. in qualità di guida e accompagnatrice turistica all'interno e all'esterno del Parte_1
sito archeologico “ ” e di aver lavorato, senza mai aver goduto di alcuna Parte_1
giornata di riposo, sette giorni a settimana, dal lunedì alla domenica, secondo l'articolato orario di lavoro indicato in ricorso, precisando di aver sempre percepito 4 euro all'ora.
In particolare, deduceva che fino al 31.12.2014 aveva lavorato dal lunedì alla domenica dalle ore 09.00 alle ore 20.00 e, per due giorni al mese, in occasione di eventi notturni, dalle ore
09.00 alle ore 24.00; dal 01.01.2015 e sino al 31.01.2017, di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle 20.00 e il sabato e la domenica dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e dalle ore
17.00 alle ore 20.00.
Precisava, infine, che per il periodo gennaio 2015/gennaio 2017, oltre all'attività lavorativa espletata alle dipendenze dell'associazione, aveva lavorato anche come cameriera e cassiera presso la pizzeria “Sorelle Bandiera”, gestita dal sig. Parte_1
Sulla base di tali premesse, chiedeva – previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con riconoscimento del IV livello del CCNL Turismo – la condanna in solido dell' e di al pagamento, in suo Parte_1 Parte_1
favore, della complessiva somma di euro 102.431,83.
Si costituivano in giudizio i convenuti i quali, innanzitutto, eccepivano l'inammissibilità del ricorso introduttivo, il difetto di legittimazione passiva dell' nonché la litispendenza Parte_1
con altro procedimento recante n. RG 15407/2019.
Nel merito, evidenziavano l'infondatezza della domanda, deducendo, al riguardo, che la ricorrente, nel corso del dedotto arco temporale, aveva svolto esclusivamente, in qualità di accompagnatrice turistica, prestazioni di collaborazione occasionale, rese su base volontaria essendo la medesima una studentessa universitaria.
All'esito dell'istruttoria orale, il Tribunale, con sentenza n. 4195/2022 del 10.10.2022, accoglieva il ricorso, condannando le resistenti al pagamento delle spese di lite.
In sintesi, il giudice di primo grado - rigettate le preliminari eccezioni, in particolare quella del difetto di legittimazione passiva dell' per essere quest'ultimo stato chiamato a Parte_1
rispondere in qualità di legale rappresentante dell'associazione – affermava che la prova orale aveva dimostrato, non solo i caratteri della subordinazione del rapporto di lavoro, ma anche lo svolgimento di mansioni riconducibili al IV livello del CCNL di categoria (id est guida turistica) e l'osservanza dell'orario di lavoro così come dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio.
Avverso la pronuncia, con ricorso depositato presso questa Corte il 03.04.2023, hanno
Pag. 2 di 10 proposto appello l' , chiedendone la riforma. Parte_1
Con il proprio atto d'appello hanno denunciato: a) errata valutazione del materiale istruttorio;
b) errato accertamento di mansioni riconducibili al IV livello del CCNL Turismo;
c) errata adesione ai conteggi allegati al ricorso di primo grado.
Ricostituito il contraddittorio, si è costituita in giudizio che ha resistito al Controparte_1
gravame, chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito dell'espletata consulenza tecnica contabile, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
*****
L'appello è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto, nei limiti delle ragioni di seguito illustrate.
Deve in via preliminare sottolinearsi che gli odierni appellanti non hanno impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato il difetto di legittimazione passiva di
, avendo affermato che il medesimo sia stato chiamato in giudizio, non solo Parte_1
in qualità di legale rappresentante dell'associazione, ma anche quale soggetto personalmente responsabile ai sensi dell'art. 38 c.c.
Tale statuizione non è stata fatta oggetto di gravame, per cui sul rigetto si è formato il giudicato.
Sempre in via preliminare, va esaminata e rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dalla difesa dell'odierna appellata, atteso che il gravame contiene motivi di impugnazione sufficientemente specifici e tali da permettere, pertanto, di determinare i capi della sentenza di primo grado censurati e di consentire ad ogni modo un pieno esercizio del diritto di difesa, tant'è che l'appellata ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Passando, invece, al merito della presente controversia, si osserva che, con il primo motivo d'appello, gli odierni appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale avrebbe ritenuto adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice, nel senso che sarebbe stata fornita sufficiente prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in causa.
Di contro, ritengono che il rapporto di lavoro intercorso con l'odierna appellata sarebbe stato caratterizzato da elementi, confermati in sede di istruttoria orale ma sottovalutati dal
Tribunale, che avrebbero dovuto invece portare il primo giudice ad escludere del tutto la
Pag. 3 di 10 sussistenza di un vincolo di subordinazione.
Pertanto, oggetto del giudizio è rappresentato dall'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, fortemente contrastata dagli appellanti, la cui ricorrenza e durata può ritenersi elemento non contestato in punto di fatto.
Ed invero, gli odierni appellanti, anche in sede di memoria di costituzione di primo grado, riconoscevano l'esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti senza contrastare le date di inizio e fine rapporto così come prospettate dalla ricorrente, deducendo soltanto che la natura del vincolo del rapporto era da qualificarsi autonomo – occasionale, avendo l'appellata reso le prestazioni di accompagnatrice turistica su base volontaria.
Può, quindi, anche in considerazione del contenuto dell'atto di appello, ritenersi pacifico tra le parti che la abbia lavorato per gli odierni appellanti dal luglio 2013 al gennaio 2017, CP_1
essendosi quest'ultimi limitati ad affermare la natura occasionale del rapporto di lavoro.
Ciò che è, invece, in contestazione è la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto come tale nel ricorso introduttivo del giudizio, il cui accertamento risulta essere il presupposto logico di tutte le ulteriori rivendicazioni azionate.
Va ricordato, a tal punto, che secondo l'art. 2094 del c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
La lettera della legge esprime la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole fissate dagli artt. 2099 e ss., 2104 e 2106, c.c. riempiono di contenuti detta verticalità, per la quale il lavoratore, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione hanno natura meramente sussidiaria e non decisiva, potendo comunque
Pag. 4 di 10 costituire indici rivelatori della subordinazione (Cass. n. 15631/2018; Cass. n. 8883/2017).
Ne consegue che l'esercizio da parte del datore di lavoro del suddetto potere è elemento caratterizzante il rapporto di lavoro subordinato.
Orbene gli elementi istruttori acquisiti in primo grado risultano sufficienti a provare un rapporto della pregnanza descritta.
Correttamente il giudice di prima istanza ha, dunque, preso in considerazione gli elementi che connotano la subordinazione e, dopo avere vagliato le risultanze istruttorie, è pervenuto, attraverso un percorso motivazionale del tutto coerente, ad affermarne la sussistenza con riferimento alla fattispecie.
A tal fine possono essere riportate in via esemplificativa le dichiarazioni di alcuni testi.
Si veda, ad esempio, quanto dichiarato dal teste , indicato nella lista di Testimone_1
parte ricorrente: “Conosco la ricorrente, eravamo colleghe a . Io ho Parte_1 ricoperto un periodo più lungo rispetto a , da luglio 2012 a novembre 2018. Sono stata in CP_1 causa con la società, causa che si è conclusa con accordo davanti al giudice. Io facevo la guida, io in inglese, mentre in italiano e spagnolo. Ci veniva detto sempre quando dovevamo CP_1
venire, non avevamo la possibilità di dare una disponibilità. Se ci fossimo assentate, non ci avrebbero chiamato più….Io e eravamo quelle che lavoravamo di più degli altri, nei CP_1
periodi più affollati capitava di andare sette giorni su sette….. La retribuzione era di quattro euro l'ora…”.
Le dichiarazioni esaminate inclinano nel senso della etero-determinazione di giorni ed orari di lavoro, inserimento nella struttura aziendale modo continuativo e stabile per circa 4 anni e la predeterminazione di una paga in misura fissa di 4 euro l'ora. Molto chiare anche le dichiarazioni in ordine alla sottoposizione al potere direttivo di parte datoriale: dava Parte_1
direzioni su chi doveva venire o quando. Quando non c'era si interfacciava con noi Parte_1
NA Manisera, che faceva da supervisore. Il tour era una visita fissa…. Ci controllavano, sia con le telecamere, sia con le persone. Quando terminava il tour dovevamo andare a un negozio di souvenir, dove c'erano e NA, negozio in cui eravamo obbligati a passare per fare Parte_1
pubblicità. Quando eravamo nel negozio loro due ci controllavano. Il programma di quello che dovevamo dire ci veniva inviato tramite mail su indicazione di ” CP_2
Nella medesima direzione depongono anche le dichiarazioni del teste , Testimone_2
indicato nella lista di parte ricorrente: “Conosco la ricorrente perché da dicembre 2014 a febbraio 2017 ho lavorato per . La ricorrente già vi lavorava. Facevamo lo Parte_1
Pag. 5 di 10 stesso lavoro…. Gli orari e i turni di lavoro erano indicati dal sig. e NA Parte_1
Manisera. Venivano pagati 4 euro all'ora…La ricorrente era guida turistica, si occupava della pulizia delle candele…La signora è andata via il 31 gennaio, il giorno successivo all'episodio…Se non c'era da fare le guide facevamo volantinaggio, o pulizia delle candele ecc. Oltre il gruppo fisso vi erano altri che venivano chiamati nei periodi più caotici”.
Di analogo contenuto anche le dichiarazioni rese dal teste , secondo la Testimone_3 quale: “…ho lavorato per l'associazione ho fatto causa e ho vinto contro l'associazione, non ci sono cause in corso, conosco la in quanto abbiamo lavorato insieme, io ho iniziato nel CP_1
2014 lei già lavorava ivi, io ho finito di lavorare nel marzo 2017, la nel gennaio dello CP_1
stesso anno è andata via….i turni lavorativi e l'organizzazione erano fatta dall' e Parte_1
quando mancava da era che stabiliva i turni, ribadisco che vi erano Pt_2 CP_3
alcuni che osservavano un orario giornaliero fisso, altri si aggiungevano in alcuni giorni …..non avevamo ferie e se stavo male dovevo avvisare tempestivamente”.
Dal tenore letterale delle dichiarazioni testimoniali sopra riportate, non sembra possa residuare alcun dubbio circa la natura subordinata del rapporto, essendo stati acquisiti in via istruttoria elementi quali lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, l'esecuzione personale delle prestazioni, con presenza giornaliera e costante e con messa a disposizione delle energie lavorative, l'osservanza di un orario di lavoro e la percezione di un compenso fisso (pari a 4 euro l'ora).
Le conclusioni raggiunte appaiono, del resto, rispondenti ai principi fissati dalla giurisprudenza in materia di valutazione della prova testimoniale.
E così nella giurisprudenza di legittimità si legge che : “In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.” (Cass. n. 7623/2016).
“La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la
Pag. 6 di 10 motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili.” (Cass. n.
11511/2014).
Ciò posto, contrariamente a quanto sostenuto dagli odierni appellanti, secondo i quali la sussistenza di un rapporto di amicizia con l'odierna appellata e la pendenza di lite intentata da alcuni dei testi nei confronti dell'associazione potrebbe minarne la loro credibilità, questa
Corte afferma la piena attendibilità dei testi escussi.
Innanzitutto, si osserva che tutte le testimonianze esaminate sono state offerte da persone che hanno riferito le modalità esecutive della prestazione per conoscenza ottenuta attraverso osservazione diretta, avendo i testi dichiarato di aver lavorato per l'associazione appellante.
Non vi è motivo, inoltre, di dubitare della loro attendibilità, stante la precisione e concordanza delle loro dichiarazioni e l'assenza di concreti e specifici elementi che militano in senso contrario.
Ed invero, assolutamente non dirimente appare il contenuto delle dichiarazioni rese dai testi indotti da parte resistente in primo grado, i quali hanno introdotto elementi riferibili a proprie presenze occasionali.
Il teste ha affermato: “Non ho svolto attività per l'Associazione… ero presente a Testimone_4
presso i locali dell'Associazione perché in quanto fidanzata del Presidente lo attendevo, soprattutto all'ingresso….potevo attendere nell'associazione sia un paio d'ore sia meno…”.
Il teste , dopo aver dichiarato di essere funzionario della Regione Campania, ha Testimone_5 affermato: “…mi recavo presso l'associazione tutti i giorni, soprattutto nel fine settimana
…dopo le 16.00 mi recavo all'associazione. Quando andavo all'associazione restavo nella parte superiore e non mi addentravo nel percorso…”.
È chiaro, quindi, che gli elementi introdotti da tali testi presentano un contenuto essenzialmente neutro, in quanto entrambi si limitano a descrivere una realtà parziale oggetto della loro diretta osservazione, che non esclude scenari alternativi e ulteriori rispetto a quelli descritti, soprattutto in considerazione del fatto che nessuno dei due testi ha dichiarato di essere stato presente al momento dell'effettuazione del percorso all'interno della
[...]
Tes_
, ma di essere rimasti o all'ingresso (teste ) o pressi gli uffici dell'associazione Parte_1
(teste . Tes_5
Né alcun elemento a supporto della tesi prospettata dagli odierni appellanti può essere tratto dalla deposizione resa dal teste , le cui dichiarazioni, oltre ad essere Testimone_6
Pag. 7 di 10 estremamente generiche, non avendo riferito nulla né in relazione alle mansioni svolte dall'appellata né in ordine all'orario di lavoro osservato, in realtà confermano la presenza della presso l'associazione nonché la percezione della paga così come dedotta nel ricorso CP_1
introduttivo del giudizio.
Ribadita la natura subordinata del rapporto di lavoro, si esamina ora il secondo motivo d'appello con il quale gli odierni appellanti contestano la sentenza di primo grado per aver il
Tribunale erroneamente accertato la riconducibilità delle mansioni svolte dalla nel IV CP_1
livello del CCNL Turismo – Pubblici Esercizi e per aver utilizzato i conteggi sviluppati dalla ricorrente, che ritengono errati in relazione all'orario di lavoro osservato.
Il motivo è parzialmente fondato.
Quanto alle mansioni svolte dalla non vi è dubbio, come correttamente statuito dal CP_1
giudice di prime cure, che le stesse siano riconducibili nel IV livello, atteso che tutti i testi di parte ricorrente hanno confermato che la lavoratrice abbia espletato mansioni di guida turistica, figura professionale rientrante nel suddetto livello, ove sono inseriti quei lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico – pratica, che richiedono il possesso di conoscenze specifiche comunque acquisite, tra cui l'impiegato con buona conoscenza di una lingua estera addetto all'assistenza e/o accompagnamento di gruppi e crociere nel territorio nazionale.
Quanto, invece, all'orario di lavoro osservato, avuto riguardo agli esiti della prova testimoniale, non vi è prova di un diritto al compenso per un numero di ore così come dedotte nel ricorso di primo grado.
Ed invero, in ragione del più volte rimarcato svolgimento, nell'arco della stessa giornata di lavoro, di altra attività lavorativa prestata per la pizzeria di proprietà dell deve Parte_1
ritenersi provato che la abbia lavorato in favore dell'associazione mediamente per 7 CP_1
ore, dal lunedì alla domenica.
Tes Ed invero, il teste ha così dichiarato: “…Facevamo lo stesso lavoro, a dicembre, nel periodo più caotico, l'orario era dalle nove del mattino alle otto di sera, senza pausa, tutti i giorni.
Facevamo un pasto veloce. Da gennaio io ho continuato a lavorare tutti i giorni per lo stesso orario mentre la ricorrente durante la settimana da gennaio ha iniziato a lavorare solo il pomeriggio perché la mattina era in pizzeria. Veniva quindi alle 13 e andava via alle 20-20.30 durante la settimana. Nel weekend era a dalla 9 alle 11 e dalle 5 alle Parte_1
Pag. 8 di 10 8/8.30, nel resto della giornata era in pizzeria…”.
In tal senso anche il teste , ad avviso della quale: “…La giornata lavorativa Testimone_7
era mista per . La mattina apriva la pizzeria e ci stava fino all'una. All'una andava a CP_1
a fare le visite, questo durante la settimana. In fine settimana la mattina Parte_1
faceva le visite, andava in pizzeria per il pranzo, e poi il pomeriggio tornava a fare le visite.
Tanto so perché la vedevo passando davanti alla pizzeria…”.
Esclusa l'indennità di mancato preavviso, in mancanza di specifiche allegazioni in ordine a comportamenti offensivi che avrebbero indotto la a rassegnare le dimissioni per CP_1
giusta causa, questa Corte, sulla base degli esiti dell'istruttoria orale, con ordinanza del
24.04.2014, ha conferito incarico al CTU al fine di determinare il “dovuto dal 2013 al 2017 sulla base di un orario di lavoro di 7 ore al giorno dal lunedì alla domenica, con inquadramento parametrico nel IV livello del CCNL Commercio e con il conteggio della paga base con la 13^ mensilità ed il trattamento di fine rapporto e con detrazione del percepito netto”.
Dalla relazione depositata dal CTU emergono differenze retributive pari ad euro 64.241,28.
La relazione appare elaborata nel rispetto dei criteri fissati dal Collegio e alcuna censura alla predetta quantificazione è stata mossa dalle parti.
Pertanto, gli odierni appellanti sono tenuti al pagamento, in favore della della minor CP_1
somma di euro 64.241,28, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito e fino al soddisfo.
La condanna degli appellanti al pagamento di un importo minore rispetto a quello riconosciuto nella sentenza di primo grado comporta la rideterminazione delle spese del doppio grado di giudizio, che seguono la soccombenza nella misura di due terzi e sono liquidate, ai sensi del
DM 147/2022, in base al valore della domanda complessivamente accolta.
P.Q.M.
La Corte così decide:
a) in parziale accoglimento dell'appello, condanna l' Parte_1
al pagamento in favore di di euro 64.281,28, con accessori
[...] Controparte_1
di legge di cui all'art.429 c.p.c dalle singole maturazioni al saldo;
b) compensa per un terzo le spese di lite del doppio grado del giudizio e condanna l'associazione riconosciuta appellata alla refusione dei restanti due terzi delle spese stesse, pari ad euro 8504,00 per il primo grado, ed euro 9090,00 per il secondo grado, più rimborso
Pag. 9 di 10 forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione;
Napoli, addì 11.03.2025 Il Presidente della IV Unità
Dott. Gennaro Iacone
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Iacone Gennaro Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del
11/03/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 735/2023, vertente
TRA
,
Parte_1 rappresentati e difesi dall'avv. Ciro Cerino, procure alla lite in atti,
APPELLANTI
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Danilo Risi e Elisena Iannuzzelli, procure Controparte_1
alla lite in atti,
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 17.01.2020 al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, CP_1
deduceva di aver, continuativamente e senza soluzione di continuità, lavorato alle
[...]
dipendenze dell' dal 01.07.2013 al 31.01.2017, data Parte_1
in cui rassegnava le dimissioni per giusta causa a seguito di comportamenti offensivi e irrispettosi posti in essere dai suoi superiori gerarchici.
Precisava che detto rapporto di lavoro non era mai stato regolarizzato.
Esponeva, inoltre, di essere stata assunta dal legale rappresentante dell'associazione, il sig. in qualità di guida e accompagnatrice turistica all'interno e all'esterno del Parte_1
sito archeologico “ ” e di aver lavorato, senza mai aver goduto di alcuna Parte_1
giornata di riposo, sette giorni a settimana, dal lunedì alla domenica, secondo l'articolato orario di lavoro indicato in ricorso, precisando di aver sempre percepito 4 euro all'ora.
In particolare, deduceva che fino al 31.12.2014 aveva lavorato dal lunedì alla domenica dalle ore 09.00 alle ore 20.00 e, per due giorni al mese, in occasione di eventi notturni, dalle ore
09.00 alle ore 24.00; dal 01.01.2015 e sino al 31.01.2017, di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle 20.00 e il sabato e la domenica dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e dalle ore
17.00 alle ore 20.00.
Precisava, infine, che per il periodo gennaio 2015/gennaio 2017, oltre all'attività lavorativa espletata alle dipendenze dell'associazione, aveva lavorato anche come cameriera e cassiera presso la pizzeria “Sorelle Bandiera”, gestita dal sig. Parte_1
Sulla base di tali premesse, chiedeva – previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con riconoscimento del IV livello del CCNL Turismo – la condanna in solido dell' e di al pagamento, in suo Parte_1 Parte_1
favore, della complessiva somma di euro 102.431,83.
Si costituivano in giudizio i convenuti i quali, innanzitutto, eccepivano l'inammissibilità del ricorso introduttivo, il difetto di legittimazione passiva dell' nonché la litispendenza Parte_1
con altro procedimento recante n. RG 15407/2019.
Nel merito, evidenziavano l'infondatezza della domanda, deducendo, al riguardo, che la ricorrente, nel corso del dedotto arco temporale, aveva svolto esclusivamente, in qualità di accompagnatrice turistica, prestazioni di collaborazione occasionale, rese su base volontaria essendo la medesima una studentessa universitaria.
All'esito dell'istruttoria orale, il Tribunale, con sentenza n. 4195/2022 del 10.10.2022, accoglieva il ricorso, condannando le resistenti al pagamento delle spese di lite.
In sintesi, il giudice di primo grado - rigettate le preliminari eccezioni, in particolare quella del difetto di legittimazione passiva dell' per essere quest'ultimo stato chiamato a Parte_1
rispondere in qualità di legale rappresentante dell'associazione – affermava che la prova orale aveva dimostrato, non solo i caratteri della subordinazione del rapporto di lavoro, ma anche lo svolgimento di mansioni riconducibili al IV livello del CCNL di categoria (id est guida turistica) e l'osservanza dell'orario di lavoro così come dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio.
Avverso la pronuncia, con ricorso depositato presso questa Corte il 03.04.2023, hanno
Pag. 2 di 10 proposto appello l' , chiedendone la riforma. Parte_1
Con il proprio atto d'appello hanno denunciato: a) errata valutazione del materiale istruttorio;
b) errato accertamento di mansioni riconducibili al IV livello del CCNL Turismo;
c) errata adesione ai conteggi allegati al ricorso di primo grado.
Ricostituito il contraddittorio, si è costituita in giudizio che ha resistito al Controparte_1
gravame, chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito dell'espletata consulenza tecnica contabile, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
*****
L'appello è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto, nei limiti delle ragioni di seguito illustrate.
Deve in via preliminare sottolinearsi che gli odierni appellanti non hanno impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato il difetto di legittimazione passiva di
, avendo affermato che il medesimo sia stato chiamato in giudizio, non solo Parte_1
in qualità di legale rappresentante dell'associazione, ma anche quale soggetto personalmente responsabile ai sensi dell'art. 38 c.c.
Tale statuizione non è stata fatta oggetto di gravame, per cui sul rigetto si è formato il giudicato.
Sempre in via preliminare, va esaminata e rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dalla difesa dell'odierna appellata, atteso che il gravame contiene motivi di impugnazione sufficientemente specifici e tali da permettere, pertanto, di determinare i capi della sentenza di primo grado censurati e di consentire ad ogni modo un pieno esercizio del diritto di difesa, tant'è che l'appellata ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Passando, invece, al merito della presente controversia, si osserva che, con il primo motivo d'appello, gli odierni appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale avrebbe ritenuto adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice, nel senso che sarebbe stata fornita sufficiente prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in causa.
Di contro, ritengono che il rapporto di lavoro intercorso con l'odierna appellata sarebbe stato caratterizzato da elementi, confermati in sede di istruttoria orale ma sottovalutati dal
Tribunale, che avrebbero dovuto invece portare il primo giudice ad escludere del tutto la
Pag. 3 di 10 sussistenza di un vincolo di subordinazione.
Pertanto, oggetto del giudizio è rappresentato dall'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, fortemente contrastata dagli appellanti, la cui ricorrenza e durata può ritenersi elemento non contestato in punto di fatto.
Ed invero, gli odierni appellanti, anche in sede di memoria di costituzione di primo grado, riconoscevano l'esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti senza contrastare le date di inizio e fine rapporto così come prospettate dalla ricorrente, deducendo soltanto che la natura del vincolo del rapporto era da qualificarsi autonomo – occasionale, avendo l'appellata reso le prestazioni di accompagnatrice turistica su base volontaria.
Può, quindi, anche in considerazione del contenuto dell'atto di appello, ritenersi pacifico tra le parti che la abbia lavorato per gli odierni appellanti dal luglio 2013 al gennaio 2017, CP_1
essendosi quest'ultimi limitati ad affermare la natura occasionale del rapporto di lavoro.
Ciò che è, invece, in contestazione è la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto come tale nel ricorso introduttivo del giudizio, il cui accertamento risulta essere il presupposto logico di tutte le ulteriori rivendicazioni azionate.
Va ricordato, a tal punto, che secondo l'art. 2094 del c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
La lettera della legge esprime la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole fissate dagli artt. 2099 e ss., 2104 e 2106, c.c. riempiono di contenuti detta verticalità, per la quale il lavoratore, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione hanno natura meramente sussidiaria e non decisiva, potendo comunque
Pag. 4 di 10 costituire indici rivelatori della subordinazione (Cass. n. 15631/2018; Cass. n. 8883/2017).
Ne consegue che l'esercizio da parte del datore di lavoro del suddetto potere è elemento caratterizzante il rapporto di lavoro subordinato.
Orbene gli elementi istruttori acquisiti in primo grado risultano sufficienti a provare un rapporto della pregnanza descritta.
Correttamente il giudice di prima istanza ha, dunque, preso in considerazione gli elementi che connotano la subordinazione e, dopo avere vagliato le risultanze istruttorie, è pervenuto, attraverso un percorso motivazionale del tutto coerente, ad affermarne la sussistenza con riferimento alla fattispecie.
A tal fine possono essere riportate in via esemplificativa le dichiarazioni di alcuni testi.
Si veda, ad esempio, quanto dichiarato dal teste , indicato nella lista di Testimone_1
parte ricorrente: “Conosco la ricorrente, eravamo colleghe a . Io ho Parte_1 ricoperto un periodo più lungo rispetto a , da luglio 2012 a novembre 2018. Sono stata in CP_1 causa con la società, causa che si è conclusa con accordo davanti al giudice. Io facevo la guida, io in inglese, mentre in italiano e spagnolo. Ci veniva detto sempre quando dovevamo CP_1
venire, non avevamo la possibilità di dare una disponibilità. Se ci fossimo assentate, non ci avrebbero chiamato più….Io e eravamo quelle che lavoravamo di più degli altri, nei CP_1
periodi più affollati capitava di andare sette giorni su sette….. La retribuzione era di quattro euro l'ora…”.
Le dichiarazioni esaminate inclinano nel senso della etero-determinazione di giorni ed orari di lavoro, inserimento nella struttura aziendale modo continuativo e stabile per circa 4 anni e la predeterminazione di una paga in misura fissa di 4 euro l'ora. Molto chiare anche le dichiarazioni in ordine alla sottoposizione al potere direttivo di parte datoriale: dava Parte_1
direzioni su chi doveva venire o quando. Quando non c'era si interfacciava con noi Parte_1
NA Manisera, che faceva da supervisore. Il tour era una visita fissa…. Ci controllavano, sia con le telecamere, sia con le persone. Quando terminava il tour dovevamo andare a un negozio di souvenir, dove c'erano e NA, negozio in cui eravamo obbligati a passare per fare Parte_1
pubblicità. Quando eravamo nel negozio loro due ci controllavano. Il programma di quello che dovevamo dire ci veniva inviato tramite mail su indicazione di ” CP_2
Nella medesima direzione depongono anche le dichiarazioni del teste , Testimone_2
indicato nella lista di parte ricorrente: “Conosco la ricorrente perché da dicembre 2014 a febbraio 2017 ho lavorato per . La ricorrente già vi lavorava. Facevamo lo Parte_1
Pag. 5 di 10 stesso lavoro…. Gli orari e i turni di lavoro erano indicati dal sig. e NA Parte_1
Manisera. Venivano pagati 4 euro all'ora…La ricorrente era guida turistica, si occupava della pulizia delle candele…La signora è andata via il 31 gennaio, il giorno successivo all'episodio…Se non c'era da fare le guide facevamo volantinaggio, o pulizia delle candele ecc. Oltre il gruppo fisso vi erano altri che venivano chiamati nei periodi più caotici”.
Di analogo contenuto anche le dichiarazioni rese dal teste , secondo la Testimone_3 quale: “…ho lavorato per l'associazione ho fatto causa e ho vinto contro l'associazione, non ci sono cause in corso, conosco la in quanto abbiamo lavorato insieme, io ho iniziato nel CP_1
2014 lei già lavorava ivi, io ho finito di lavorare nel marzo 2017, la nel gennaio dello CP_1
stesso anno è andata via….i turni lavorativi e l'organizzazione erano fatta dall' e Parte_1
quando mancava da era che stabiliva i turni, ribadisco che vi erano Pt_2 CP_3
alcuni che osservavano un orario giornaliero fisso, altri si aggiungevano in alcuni giorni …..non avevamo ferie e se stavo male dovevo avvisare tempestivamente”.
Dal tenore letterale delle dichiarazioni testimoniali sopra riportate, non sembra possa residuare alcun dubbio circa la natura subordinata del rapporto, essendo stati acquisiti in via istruttoria elementi quali lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, l'esecuzione personale delle prestazioni, con presenza giornaliera e costante e con messa a disposizione delle energie lavorative, l'osservanza di un orario di lavoro e la percezione di un compenso fisso (pari a 4 euro l'ora).
Le conclusioni raggiunte appaiono, del resto, rispondenti ai principi fissati dalla giurisprudenza in materia di valutazione della prova testimoniale.
E così nella giurisprudenza di legittimità si legge che : “In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.” (Cass. n. 7623/2016).
“La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la
Pag. 6 di 10 motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili.” (Cass. n.
11511/2014).
Ciò posto, contrariamente a quanto sostenuto dagli odierni appellanti, secondo i quali la sussistenza di un rapporto di amicizia con l'odierna appellata e la pendenza di lite intentata da alcuni dei testi nei confronti dell'associazione potrebbe minarne la loro credibilità, questa
Corte afferma la piena attendibilità dei testi escussi.
Innanzitutto, si osserva che tutte le testimonianze esaminate sono state offerte da persone che hanno riferito le modalità esecutive della prestazione per conoscenza ottenuta attraverso osservazione diretta, avendo i testi dichiarato di aver lavorato per l'associazione appellante.
Non vi è motivo, inoltre, di dubitare della loro attendibilità, stante la precisione e concordanza delle loro dichiarazioni e l'assenza di concreti e specifici elementi che militano in senso contrario.
Ed invero, assolutamente non dirimente appare il contenuto delle dichiarazioni rese dai testi indotti da parte resistente in primo grado, i quali hanno introdotto elementi riferibili a proprie presenze occasionali.
Il teste ha affermato: “Non ho svolto attività per l'Associazione… ero presente a Testimone_4
presso i locali dell'Associazione perché in quanto fidanzata del Presidente lo attendevo, soprattutto all'ingresso….potevo attendere nell'associazione sia un paio d'ore sia meno…”.
Il teste , dopo aver dichiarato di essere funzionario della Regione Campania, ha Testimone_5 affermato: “…mi recavo presso l'associazione tutti i giorni, soprattutto nel fine settimana
…dopo le 16.00 mi recavo all'associazione. Quando andavo all'associazione restavo nella parte superiore e non mi addentravo nel percorso…”.
È chiaro, quindi, che gli elementi introdotti da tali testi presentano un contenuto essenzialmente neutro, in quanto entrambi si limitano a descrivere una realtà parziale oggetto della loro diretta osservazione, che non esclude scenari alternativi e ulteriori rispetto a quelli descritti, soprattutto in considerazione del fatto che nessuno dei due testi ha dichiarato di essere stato presente al momento dell'effettuazione del percorso all'interno della
[...]
Tes_
, ma di essere rimasti o all'ingresso (teste ) o pressi gli uffici dell'associazione Parte_1
(teste . Tes_5
Né alcun elemento a supporto della tesi prospettata dagli odierni appellanti può essere tratto dalla deposizione resa dal teste , le cui dichiarazioni, oltre ad essere Testimone_6
Pag. 7 di 10 estremamente generiche, non avendo riferito nulla né in relazione alle mansioni svolte dall'appellata né in ordine all'orario di lavoro osservato, in realtà confermano la presenza della presso l'associazione nonché la percezione della paga così come dedotta nel ricorso CP_1
introduttivo del giudizio.
Ribadita la natura subordinata del rapporto di lavoro, si esamina ora il secondo motivo d'appello con il quale gli odierni appellanti contestano la sentenza di primo grado per aver il
Tribunale erroneamente accertato la riconducibilità delle mansioni svolte dalla nel IV CP_1
livello del CCNL Turismo – Pubblici Esercizi e per aver utilizzato i conteggi sviluppati dalla ricorrente, che ritengono errati in relazione all'orario di lavoro osservato.
Il motivo è parzialmente fondato.
Quanto alle mansioni svolte dalla non vi è dubbio, come correttamente statuito dal CP_1
giudice di prime cure, che le stesse siano riconducibili nel IV livello, atteso che tutti i testi di parte ricorrente hanno confermato che la lavoratrice abbia espletato mansioni di guida turistica, figura professionale rientrante nel suddetto livello, ove sono inseriti quei lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico – pratica, che richiedono il possesso di conoscenze specifiche comunque acquisite, tra cui l'impiegato con buona conoscenza di una lingua estera addetto all'assistenza e/o accompagnamento di gruppi e crociere nel territorio nazionale.
Quanto, invece, all'orario di lavoro osservato, avuto riguardo agli esiti della prova testimoniale, non vi è prova di un diritto al compenso per un numero di ore così come dedotte nel ricorso di primo grado.
Ed invero, in ragione del più volte rimarcato svolgimento, nell'arco della stessa giornata di lavoro, di altra attività lavorativa prestata per la pizzeria di proprietà dell deve Parte_1
ritenersi provato che la abbia lavorato in favore dell'associazione mediamente per 7 CP_1
ore, dal lunedì alla domenica.
Tes Ed invero, il teste ha così dichiarato: “…Facevamo lo stesso lavoro, a dicembre, nel periodo più caotico, l'orario era dalle nove del mattino alle otto di sera, senza pausa, tutti i giorni.
Facevamo un pasto veloce. Da gennaio io ho continuato a lavorare tutti i giorni per lo stesso orario mentre la ricorrente durante la settimana da gennaio ha iniziato a lavorare solo il pomeriggio perché la mattina era in pizzeria. Veniva quindi alle 13 e andava via alle 20-20.30 durante la settimana. Nel weekend era a dalla 9 alle 11 e dalle 5 alle Parte_1
Pag. 8 di 10 8/8.30, nel resto della giornata era in pizzeria…”.
In tal senso anche il teste , ad avviso della quale: “…La giornata lavorativa Testimone_7
era mista per . La mattina apriva la pizzeria e ci stava fino all'una. All'una andava a CP_1
a fare le visite, questo durante la settimana. In fine settimana la mattina Parte_1
faceva le visite, andava in pizzeria per il pranzo, e poi il pomeriggio tornava a fare le visite.
Tanto so perché la vedevo passando davanti alla pizzeria…”.
Esclusa l'indennità di mancato preavviso, in mancanza di specifiche allegazioni in ordine a comportamenti offensivi che avrebbero indotto la a rassegnare le dimissioni per CP_1
giusta causa, questa Corte, sulla base degli esiti dell'istruttoria orale, con ordinanza del
24.04.2014, ha conferito incarico al CTU al fine di determinare il “dovuto dal 2013 al 2017 sulla base di un orario di lavoro di 7 ore al giorno dal lunedì alla domenica, con inquadramento parametrico nel IV livello del CCNL Commercio e con il conteggio della paga base con la 13^ mensilità ed il trattamento di fine rapporto e con detrazione del percepito netto”.
Dalla relazione depositata dal CTU emergono differenze retributive pari ad euro 64.241,28.
La relazione appare elaborata nel rispetto dei criteri fissati dal Collegio e alcuna censura alla predetta quantificazione è stata mossa dalle parti.
Pertanto, gli odierni appellanti sono tenuti al pagamento, in favore della della minor CP_1
somma di euro 64.241,28, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito e fino al soddisfo.
La condanna degli appellanti al pagamento di un importo minore rispetto a quello riconosciuto nella sentenza di primo grado comporta la rideterminazione delle spese del doppio grado di giudizio, che seguono la soccombenza nella misura di due terzi e sono liquidate, ai sensi del
DM 147/2022, in base al valore della domanda complessivamente accolta.
P.Q.M.
La Corte così decide:
a) in parziale accoglimento dell'appello, condanna l' Parte_1
al pagamento in favore di di euro 64.281,28, con accessori
[...] Controparte_1
di legge di cui all'art.429 c.p.c dalle singole maturazioni al saldo;
b) compensa per un terzo le spese di lite del doppio grado del giudizio e condanna l'associazione riconosciuta appellata alla refusione dei restanti due terzi delle spese stesse, pari ad euro 8504,00 per il primo grado, ed euro 9090,00 per il secondo grado, più rimborso
Pag. 9 di 10 forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione;
Napoli, addì 11.03.2025 Il Presidente della IV Unità
Dott. Gennaro Iacone
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