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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/12/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 548/2025, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Luca Molino e Giovanni Rosario Ambrosino, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
c.f.: ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giuseppe Ceceri, presso cui è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare l'illegittimità del silenzio ed ordinare l'ostensione degli atti, anche a mezzo di commissario ad acta, nonché l'illegittimità della graduatoria, l'annullamento dell'esclusione, la riammissione alla selezione o, in subordine, la ripetizione della prova pratica, con provvisorio reinserimento in graduatoria;
con vittoria delle spese di lite;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.2.2025, in uno ad istanza cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., il sig. esponeva di aver partecipato al concorso pubblico Parte_1 indetto da per la selezione, tra l'altro, di 90 operatori di esercizio Controparte_1
(autisti di autobus).
1 Riferiva che, dopo aver superato la prima prova scritta preselettiva in data 18.7.2024, aveva sostenuto la prova pratica in data 11.10.2024 in località Pianodardine, risultando escluso dal novero dei candidati ammessi alla prova orale, senza aver contezza dell'esito della prova pratica.
Indicava che, a seguito di accesso agli atti, la società gli aveva trasmesso la “Scheda di valutazione prova pratica , composta da cinque riquadri orizzontali, CP_1 ognuno dei quali relativo a varie operazioni di guida di un autobus, e sette possibilità di punteggio per ogni riquadro, da 2,5 a 8, scheda da cui risultava che egli aveva ricevuto un punteggio totale di 20,5, inferiore al minimo, previsto in 24 punti, per l'ammissione alla prova orale.
Aggiungeva che, con missiva del 3.12.2024, aveva contestato la votazione richiedendo l'espressione della motivazione dei singoli punteggi assegnati, senza ricevere riscontro.
Precisava di lavorare per l'azienda di trasporti Start Romagna in Forlì, in qualità di conducente di autobus di linea pubblica, oltre ad analoghi precedenti professionali.
Esponeva che, in data 19.12.2024, veniva pubblicata la graduatoria definitiva dell'avviso di selezione, da cui risultava la propria esclusione.
Sosteneva l'illegittimità di tale determinazione, anzitutto deducendo la violazione dell'art. 2 L. 241/1990, poiché la società non aveva emesso un formale provvedimento di esclusione a conclusione del procedimento, e del successivo art. 3, per difetto di motivazione del provvedimento, basato sul solo voto numerico.
Eccepiva altresì la violazione dei principi di trasparenza e del giusto procedimento ex art. 97 Cost. giacché, in base al bando, la prova pratica aveva avuto ad oggetto la verifica della padronanza del veicolo e l'acquisizione di uno standard di guida adeguato al servizio, in relazione a sicurezza di marcia e risparmio energetico, criteri generici ed insufficienti a far evincere i parametri di valutazione ed a controllare il giudizio.
Specificava che l'automezzo sul quale si era svolta la prova (Iveco MyWay) non era in uso alla società e non aveva reso possibile rispettare il criterio di risparmio energetico, trattandosi di macchina vetusta e con cambio manuale, mentre gli autobus in dotazione di erano dotati di cambio automatico, con ulteriore pregiudizio Controparte_1 alla effettiva idoneità della prova.
Affermava che anche il criterio di valutazione della padronanza del veicolo fosse generico e che il bando era privo di una griglia di valutazione chiara e di indicatori precisi (ad esempio, tempo impiegato per una manovra, errori commessi, consumo di carburante, etc.), in violazione del codice degli appalti (D. Lgs. 36/2023) e dei principi costituzionali di uguaglianza ex art. 3 Cost. e di accesso al pubblico impiego.
Eccepiva, inoltre, la violazione del principio di parità di trattamento in quanto l'omessa
2 specificazione dei singoli criteri di attribuzione dei punteggi aveva permesso alla società di procedere ad una stima arbitraria, rimessa alla semplice sensazione o percezione degli esaminatori.
Aggiungeva che l'avviso non aveva specificato quali fossero i comportamenti di guida da valutare e la loro qualità ai fini dell'assegnazione di un voto piuttosto che di un altro, il che aveva precluso il controllo ex post della valutazione tecnica e, in specie, la comprensione dei motivi per cui la propria condotta di guida, in relazione a singole manovre, era stata valutata con punteggio inferiore.
Lamentava infine la violazione del diritto di accesso agli atti e del principio di trasparenza.
Tanto premesso, evocava in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1
Avellino, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la società resistente si tempestivamente in giudizio, contestando l'avversa domanda.
Eccepiva l'inammissibilità della domanda, in termini di azione demolitoria di un provvedimento amministrativo, estranea alla cognizione del giudice ordinario.
Affermava l'infondatezza della dedotta violazione dell'art. 2 L. 241/1990 poiché riferibile all'accesso agli atti, anch'esso estraneo ai poteri del giudice ordinario, e comunque in ragione della replica fornita.
Rappresentava che la commissione, nel verbale del 30.9.2024, aveva precisato in maniera più che specifica i vari criteri di valutazione (preparazione e controllo sul veicolo in partenza;
controllo e padronanza del veicolo / tenuta di strada;
controllo del veicolo nelle curve e agli incroci;
uso degli specchietti e padronanza del mezzo;
manovre di fermata, salita/discesa passeggeri, modalità di partenza e frenata in sicurezza;
rispetto della segnaletica e delle norme di circolazione), prevedendo, per ciascuno di essi, un punteggio da 2,5 a 8 punti, ragion per cui i criteri valutativi erano non solo predeterminati, ma anche specifici, chiari e coerenti con la prova, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio.
Riteneva che il criterio del risparmio energetico non fosse autonomo, bensì riconducibile nella più ampia nozione di “guida adeguata al servizio”, cioè una guida sicura, regolare, fluida ed efficiente.
Riferiva che il veicolo usato nella prova, di cui comunque il verbale predetto aveva attestato trattarsi di mezzo aziendale adibito al servizio, doveva ritenersi regolarmente utilizzato, sia perché nessuna norma imponeva di usare veicoli in dotazione, sia perché anche un autobus con cambio manuale consente pienamente la valutazione della guida improntato al risparmio energetico, ed anzi proprio l'uso del cambio manuale
3 rappresentava un significativo banco di prova, sia perché tutti i candidati hanno sostenuto la prova con veicoli dello stesso modello, secondo un criterio di uniformità.
Eccepiva la genericità e la infondatezza della dedotta violazione della parità di trattamento, precisando che nessuna norma impone l'attribuzione di punteggi distinti per ogni singola manovra o abilità all'interno dei criteri compositi, il che, peraltro, finirebbe per frazionare il giudizio, risultando incompatibile con la valutazione globale delle capacità di guida. Concludeva ut supra.
Nelle more, l'istanza cautelare veniva rigettata con ordinanza del 30.4.2025, per difetto del fumus boni juris.
Stessa sorte seguiva il reclamo al Collegio, respinto con ordinanza del 29.7.2025.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
In questa sede, è opportuno richiamare quanto già anticipato da questo giudice nel provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. (ordinanza di rigetto del 30.4.2025; R. G. n.
548-1/2025), e quanto già statuito dal Tribunale in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. (ordinanza di rigetto del 29.7.2025; R. G. n. 1957/2025), provvedimenti noti alle parti, in entrambi i quali veniva ritenuto insussistente il fumus boni juris.
Siffatte statuizioni devono essere integralmente ribadite e condivise, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., con riferimento ai c.d. “precedenti conformi”.
In tema, la giurisprudenza di legittimità ammette la motivazione della sentenza per relationem ex art. 118 disp. att. c.p.c., nel senso che il giudice può definire il giudizio evocando uno specifico precedente di merito o di legittimità, che forma parte integrante della sentenza, e ciò anche per ragioni di economia processuale, oltre che di certezza del diritto e della sua applicazione (Cassazione civile, sez. III, n. 29017 del
20/10/2021: “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione”; conforme: Cass. civ., sez. lav., n. 17640 del 06/09/2016; Cassazione civile, sez. lav., n. 8053 del
22/05/2012: “La motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, atteso che l'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 69 del 2009, consente di rendere i motivi della decisione attraverso una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi. In particolare, è consentita la motivazione della sentenza mediante rinvio ad un precedente del medesimo ufficio, sempre che, al fine di rendere comunque possibile ed agevole il controllo della motivazione, si dia conto dell'identità contenutistica della
4 situazione di fatto e di diritto tra il caso deciso dal precedente e quello oggetto di decisione”).
Ebbene, nell'ordinanza monocratica, tra l'altro, si legge: “Giova premettere che la fattispecie concreta è retta dal D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), essendo notorio che la società resistente sia un ente a statuto privatistico in mano pubblica, essendo partecipata al 100% dalla
La richiamata normativa di legge disciplina altresì la selezione del personale da parte delle Controparte_2 società in mano pubblica, prevedendo, tra l'altro, che esse stabiliscono, con propri provvedimenti, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35 co. 3 D. Lgs. 165/2001 (art. 19 co. 2). Pertanto, in tema di selezione del personale da impiegare in siffatte società, trovano applicazione i criteri ordinariamente vigenti in tema di concorsi pubblici, pur non trovando applicazione l'art. 97 co. 4 Cost. Permane, perciò, la giurisdizione del giudice ordinario su siffatte procedure selettive, in quanto le società partecipate, pur dovendo attenersi ai criteri predetti, restano enti di diritto privato, privi della potestas imperii della P.A., tanto che l'art. 19 co. 4 D. Lgs. 175/2016 così stabilisce: “Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale” (T.A.R. Roma, sez. II, 08/02/2023, n. 2143: “Le procedure per l'assunzione del personale dipendente di società
a partecipazione pubblica sono sottoposte alla giurisdizione del G.O. e non del G.A., in quanto dalla scelta del modello privatistico per il perseguimento delle finalità di tali società consegue l'esclusione dell'obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti …”). Già nel previgente regime normativo, la giurisprudenza di legittimità era giunta ad analoga conclusione in fattispecie non dissimili (Cassazione civile, sez. un., 03/07/2023, n. 18749: “In tema di società cd. in house providing, le procedure seguite per l'assunzione del personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, e non del giudice amministrativo, in quanto alla scelta del modello privatistico per il perseguimento delle finalità di tali società consegue l'esclusione dell'obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti, trovando, invece, applicazione le regole di cui all' art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 , conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008”; conforme: Cassazione civile, sez. un., 27/03/2017, n. 7759). Ciò chiarito, non possono in primis essere condivise le doglianze inerenti alla pretesa violazione del diritto di accesso agli atti, del dovere di adottare un provvedimento espresso e dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo. È pacifico che abbia proceduto all'ostensione degli atti richiesta dal ricorrente, e ciò attraverso la Controparte_1 trasmissione della scheda di valutazione della prova pratica. Nessun altro atto della procedura doveva essere offerto in conoscenza al sig. neppure a fronte della successiva richiesta di accesso del 3.12.2024. Ciò sol che si Pt_1 consideri che non vi erano altri atti o provvedimenti ostensibili e che il verbale di definizione dei criteri di valutazione della prova pratica del 30.9.2024 doveva essere conosciuto dal ricorrente, come era in suo onere, prima dell'esecuzione della prova stessa, trattandosi di atto della commissione che ciascun aspirante era tenuto ad apprendere nella sua esistenza e nel suo contenuto. Infatti, la società non era tenuta ad adottare alcun provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura, poiché ciò è avvenuto non già per effetto di una causa specifica tra quelle individuate dall'art. 7 dell'avviso pubblico de quo (che rappresenta la lex specialis della procedura stessa), ma quale naturale effetto giuridico del mancato superamento della prova pratica, ossia quale automatica ricaduta di quanto stabilito nella tabella “Profilo A - Operatore di esercizio” (art. 3, pag. 5 dell'avviso:
“Prova selettiva pratica (max 40 punti) - La prova pratica avrà ad oggetto la verifica della padronanza tecnica del veicolo e
l'acquisizione di uno standard di guida adeguato al servizio (sicurezza di marcia e risparmio energetico). Il punteggio massimo assegnato a questa prova è pari a 40 punti (compresi decimali). Solo coloro che raggiungeranno il punteggio minimo di 24/40 affronteranno la prova selettiva orale - colloquio tecnico motivazionale”) e di quanto previsto nella tabella “Specifica prove selettive - Operatore di esercizio - Prova selettiva orale colloquio (art. 8, pag. 17 dell'avviso: “Saranno ammessi alla prova selettiva orale un numero di candidati pari a 4 volte i posti messi a concorso (360)”). Pertanto, non era necessario, né ostensibile, alcun provvedimento espresso di esclusione del candidato odierno ricorrente, e tanto meno occorreva che la società specificasse la motivazione dell'esclusione per il mancato superamento della prova pratica, così come la resistente non era tenuta ad una comunicazione individualizzata del verbale del 30.9.2024. Di contro, l'esclusione del sig. è automatico effetto del punteggio ottenuto all'esito della prova pratica e della collocazione in una Pt_1 posizione di graduatoria di merito non utile a rientrare nel numero di candidati da ammettere alla prova orale. 4.
Per quanto concerne i motivi di ricorso attinenti alla specificazione dei criteri di valutazione ed all'insufficienza della motivazione del giudizio numerico, che pure possono essere unitamente scrutinati, occorre
5 premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, la motivazione espressa dalla commissione di concorso con un punteggio meramente numerico è intrinsecamente sufficiente a soddisfare l'onere motivazionale ed ogni esigenza di controllo a posteriori della sua legittimità, non risultando necessaria una ulteriore precisazione dei motivi, purché siano stati preventivamente enucleati, almeno in via di massima, i criteri di attribuzione del punteggio, fermo, in ogni caso, che la stima resta espressione di discrezionalità tecnica, esposta al sindacato giudiziale nei soli limiti della manifesta illogicità o contraddittorietà e senza alcuna estensione al merito della valutazione stessa (Consiglio di Stato, sez. VII, 09/04/2024, n. 3235: “Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione
- esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni. Quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza
e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto, da cui desumere, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto (solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica)”; Consiglio di Stato, sez. VII, 08/02/2024, n. 1291: “Ogni qualvolta che i criteri di massima vengano predeterminati in modo analitico, essi fungono da adeguato parametro di riscontro, tale da consentire al candidato di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova: detti criteri, infatti, assolvendo ad una precisa funzione di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, rappresentano un adeguato canone di esplicazione e verifica della coerenza delle scelte operate dalla Commissione, tradottesi nell'assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione di inidoneità, che consente al candidato di comprenderne appieno i motivi e al giudice di ricostruire l'iter logico che ha condotto la Commissione ad attribuire quel voto. Il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni”; Consiglio di Stato, sez. II, 11/12/2023, n. 10684: “La motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi è sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione;
quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti”; Consiglio di
Stato, sez. III, 08/03/2023, n. 2418: “Le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile;
ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, ...”; Consiglio di Stato, sez. V,
02/10/2019, n. 6591: “Le valutazioni della Commissione esaminatrice di un concorso pubblico sono espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo in caso di travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta”). Identico tasso di discrezionalità tecnica, insindacabile se non affetta da manifesta illogicità, va riscontrato nell'attività di determinazione dei criteri di attribuzione del punteggio, riservata alla commissione di concorso e non impugnabile per motivi di merito (T.A.R. Roma, sez. II, 03/10/2024, n. 17154: “In sede di pubblico concorso, la P.A. è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri stabiliti dal bando, sia quanto alla valutazione dei singoli tipi di titoli;
l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del G.A., salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili, dovendosi all'uopo considerare che non è stata fornita la prova di macroscopici vizi nell'operato della ma solo di scelte non condivise CP_3 dalla ricorrente”).
5. Così tracciato il quadro interpretativo di riferimento, nella fattispecie concreta si osserva che il punteggio attribuibile per la prova pratica è stato specificamente disciplinato dalla commissione nel verbale
6 del 30.9.2024 in atti, in cui, in attuazione e specificazione dei criteri sinteticamente indicati nel bando (cfr. tabella profilo A sopra indicata), è stata adottata la previsione di una forbice numerica, con valori prestabiliti all'interno dell'apposita scheda di valutazione, in relazione alle varie attività ed ai vari percorsi che i candidati avrebbero dovuto compiere, il tutto previa puntuale enucleazione dei criteri di valutazione delle singole condotte di guida ritenute di rilievo per la valutazione degli aspiranti, e ciò nei seguenti termini:
Reputa questo giudice che la fissazione dei criteri valutativi, pure contestata in ricorso, risulti ossequiosa dei condivisibili principi affermati dalla succitata giurisprudenza, secondo cui i criteri stessi possono essere individuati in linea di massima, cioè pur senza una analitica indicazione di tutte le singole evenienze, positive e negative ai fini della prova, che possano verificarsi durante la sua esecuzione. Inoltre, la valutazione della prova pratica espletata dal ricorrente risulta a sua volta ossequiosa di siffatti criteri generali (e non generici), come emerge dalla scheda in atti, conforme al modello allegato al verbale predetto:
Alla luce di tali osservazioni, si evince che né l'avviso di selezione né il verbale di definizione dei criteri di valutazione potevano contenere indicazioni più specifiche di quelle adottate, e ciò a fronte della natura della prova, trattandosi di attività di guida in cui ciascun candidato esprime le proprie skills nella singola opportunità concessagli, rilevando, ai fini dell'attribuzione di un punteggio più o meno elevato, anche quelle "sbavature" (ad esempio, nell'azionamento del pedale del freno) che possono verificarsi in maniera estemporanea e che, pur essendo inidonee ad inficiare la bontà della condotta di guida nel suo complesso, risultano però tali da diminuirne la qualità di esecuzione ed imporre l'attribuzione di un punteggio inferiore. Ma di ciò i commissari non devono dare conto al candidato, esprimendo analitiche motivazioni per ciascun criterio di valutazione, giacché il solo punteggio, se rispettoso dei criteri valutativi, è sufficiente a tal fine, come avvenuto nella fattispecie concreta. Non si dimentichi, poi, che, trattandosi pur sempre di concorso, la commissione d'esame attribuisce il punteggio anche in ottica comparativa, ossia, nella fattispecie, valutando l'esecuzione della prova altresì alla luce del livello generale delle prestazioni di guida espresse dai vari candidati, livello che anch'esso può fungere da parametro implicito di giudizio. Dunque, nel caso di specie, i 5 criteri di valutazione della condotta di guida precisati nel verbale prefato sono stati oggetto di puntuale applicazione nell'ambito della prefissata forbice di punteggio (da 2,5 ad 8), la quale, peraltro, risulta
7 modulata secondo la comune esperienza, cioè in una scala numerica progressiva. Ebbene, ritiene questo giudice che non solo il bando rispetti l'obbligo di indicazione dei criteri in via di massima, e ciò attraverso le disposizioni dettate dalla commissione del verbale del 30.9.2024, ma che tali criteri siano stati applicati dalla società senza alcuna illogicità, arbitrarietà o contraddittorietà, men che meno manifeste. Pertanto, le contestazioni sollevate nel ricorso non possono essere condivise, né in ordine alla lamentata genericità dei criteri di valutazione, né in ordine alla pretesa assenza di motivazione analitica dei singoli punteggi attribuiti, altresì considerando che non occorre, ai fini della legittimità della valutazione, la compilazione del campo dedicato alle note nell'apposita sezione della scheda in atti, poiché il verbale della commissione del 30.9.2024 prevede tali osservazioni solo in via eventuale, fermo restando che la loro assenza non inficia la validità motivazionale intrinseca del giudizio numerico (Consiglio di
Stato, sez. I, 14/03/2024, n. 297, Foro Amministrativo 2024, 3, II, 396: “Il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni;
infatti, quale principio di economicità amministrativa, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto. Inoltre, ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi non occorre l'apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi”). Come si vede, perciò, la commissione ha validamente espresso il giudizio tecnico con il solo valore numerico, senza che l'assenza di ulteriore specificazione dei motivi o dell'indicazione di errori o carenze possa inficiarne la legittimità. In conclusione, non è dato ravvisare la pretesa arbitrarietà della valutazione.
6. Resta da esaminare il profilo d'inidoneità del veicolo usato nella prova pratica. Sul punto, in effetti la lex specialis della procedura non stabilisce se il veicolo da assegnare agli aspiranti per l'espletamento della prova dovesse corrispondere, per marca, modello ed equipaggiamento, ad uno di quelli ordinariamente utilizzati dalla società nel servizio di trasporto. Di contro, nel verbale del 30.9.2024, la commissione di concorso ha stabilito l'utilizzo di un autobus aziendale, in numero di 3 totali dello stesso modello, adibito al servizio di trasporto pubblico locale (T.P.L.). Ebbene, il ricorrente ha lamentato che la società gli avrebbe assegnato, per l'esecuzione della prova di guida, un veicolo vetusto, munito di cambio manuale e non correntemente utilizzato per il servizio di trasporto, a differenza di quelli invece effettivamente impiegati dalla società, equipaggiati con cambio automatico. Tale doglianza è infondata alla luce di quanto stabilito nel verbale del 30.9.2024. Difatti, il veicolo da utilizzare nella prova di guida avrebbe potuto essere un qualunque autobus in proprietà alla società e adibito a T.P.L. secondo la destinazione d'uso impressa sulla carta di circolazione. Non era, invece, previsto l'uso di un veicolo correntemente ed attualmente utilizzato per le tratte urbane ed extraurbane percorse dai mezzi della società stessa. Inoltre, ritiene questo giudice che l'uso di autobus con cambio manuale sia stato deciso dalla commissione proprio per elevare il livello di difficoltà della prova e meglio testare le capacità dei candidati, soprattutto nelle partenze e nell'uso della frizione. Non è stato, invece, lamentata dal ricorrente l'assegnazione di veicoli diversi ai vari candidati impegnati nella prova di guida. Anche il profilo di illegittimità in esame, dunque, non trova riscontro”.
2. Analogamente, l'ordinanza collegiale, tra l'altro, così statuisce: “4) Parte reclamante lamenta l'inidoneità del veicolo utilizzato nella prova pratica (Iveco MyWay) perché non ecologico, vetusto, munito di cambio manuale, a differenza di quelli effettivamente impiegati dalla società, provvisti di cambio automatico.
Tale doglianza è infondata. Come già osservato dal Giudice di prime cure, nel verbale del 30.09.2024 depositato in atti, la Commissione esaminatrice stabiliva unicamente che la prova pratica avesse ad oggetto la verifica della padronanza tecnica del veicolo e l'acquisizione di uno standard di guida adeguato al servizio, e che tale prova pratica dovesse svolgersi con un autobus aziendale adibito al servizio di trasporto pubblico locale (TPL), tra i 3 disponibili dello stesso modello. Nulla veniva stabilito in ordine all'impatto ambientale del veicolo ed alle caratteristiche dello stesso (cambio manuale ovvero automatico). Il reclamante sostiene che la prova si sarebbe svolta su mezzo obsoleto, con cambio manuale, non coerente con la dotazione ordinaria aziendale costituita da mezzi con cambio automatico,
8 “violando così il principio di equità e alterando l'esito della prova in danno del ricorrente” e “soprattutto contraddicendo i principi stessi inseriti nel bando del concorso secondo cui i partecipanti avrebbero dovuto dare prova di una guida eco imperniato sul risparmio energetico, facendola svolgere su un mezzo certamente non ecologico …”. Non viene indicata la specifica previsione del bando, ma nemmeno viene chiarito perché l'assenza del cambio manuale renderebbe obsoleto e non ecologico il mezzo, così come non si comprende perché l'utilizzo di quel mezzo, pacificamente adottato per tutti i candidati, possa essersi risolto in un pregiudizio per il solo reclamante.
Non vi è alcuna allegazione di fatti specifici che possano aver inviso sulla capacità di guida del candidato ai fini dell'andamento della prova pratica, e di un positivo esito della stessa. 5) Parte reclamante contesta che l'esito della prova sia stato motivato con la mera attribuzione di un punteggio numerico, senza alcuna specifica indicazione dei criteri di valutazione e dei motivi di giudizio. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, applicabile anche al caso in esame, in presenza di criteri di valutazione specifici e coerenti con la natura della selezione, l'attribuzione del solo voto numerico finale è sufficiente a giustificare l'accertamento di inidoneità del candidato, perché “la motivazione dei giudizi valutativi delle prove dei concorsi è adeguatamente espressa dall'attribuzione del voto numerico, qualora l'elaborato non raggiunga nemmeno la soglia della sufficienza, senza la necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative e di glosse, annotazioni e segni grafici, costituendo il voto numerico espressione sintetica, ma esaustiva, della valutazione espressa dalla Commissione di un concorso che, in quanto tale, soddisfa adeguatamente l'onere della motivazione di cui all'art. 3, l. n. 241/1990 e, più in generale, dei principi sanciti dall'art. 97 Cost….(T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, n.21916/2024)” Del medesimo tenore, il Consiglio di Stato con
Sentenza n.3235/2024: “Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni. Quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto, da cui desumere, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto (solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica)”. Nel caso in esame, il punteggio attribuibile alla prova pratica è stato delineato dalla Commissione esaminatrice nel già citato verbale del 30.09.2024 nel corpo del quale si legge che: “La Commissione ritiene opportuno adottare una scheda di valutazione che sarà utilizzata dai tre aggregati tecnici a bordo dell'autobus. Sulla scheda saranno riportati i punteggi relativi allo svolgimento della prova.
La scheda adottata conterrà 5 distinti criteri valutativi sotto riportati, con l'obiettivo di verificarne la corretta esecuzione della prova pratica:
1. preparazione e controllo sul veicolo in partenza;
2. controllo e padronanza del veicolo/tenuta di strada;
3. controllo veicolo nelle curve ed agli incroci ed utilizzo degli specchietti e padronanza del veicolo;
4. manovre per la fermata per permettere la salita/discesa dei passeggeri e modalità di partenza e di frenata 5. riguardo alla sicurezza dei passeggeri;
6. rispetto della segnaletica stradale e delle norme di circolazione;
Ad ogni parametro di valutazione verrà attribuito un punteggio da un minimo di 2,5 ad un massimo di 8. La scheda di valutazione comprende inoltre una sezione "note" che sarà utilizzata per appuntare eventuali osservazioni ed una sezione totale punteggio quale sommatoria dei punteggi dei 5 parametri di valutazione. Il punteggio finale sarà determinato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli parametri di valutazione per un massimo di 40 punti. La valutazione del candidato avverrà al termine della singola prova…”. La scheda di valutazione della prova pratica espletata dal ricorrente, e depositata in atti, risulta rispettosa dei criteri stabiliti dalla
Commissione esaminatrice, in quanto reca esplicita indicazione del punteggio assegnato, secondo una scala numerica progressiva (da un minimo di 2,5 ad un massimo di 8) in relazione ad ogni singola condotta di guida ed ai percorsi urbani compiuti, e del totale del punteggio complessivo conseguito all'esito dell'espletamento della prova. La Commissione, diversamente da quanto argomentato da parte reclamante, non ha l'obbligo di esprimere analitiche motivazioni per ogni criterio di valutazione, essendo sufficiente l'attribuzione del punteggio totale, purché rispettoso dei criteri valutativi, senza necessità di ulteriori precisazioni e chiarimenti mediante proposizioni esplicative, glosse, annotazioni e segni grafici (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V n. 5743/2020; TAR Lombardia -
Brescia n. 464/2021). 6) Non si rileva alcuna violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Contrariamente
a quanto argomentato dalla parte reclamante, non è previsto alcun obbligo ex legge di previa pubblicazione, ovvero
9 di notifica ai candidati aspiranti, del verbale della Commissione giudicatrice contenente i criteri di valutazione.
Nemmeno viene contestato che quei criteri non siano stati rispettati”.
Come si vede, ogni doglianza sollevata nel ricorso introduttivo è stata disattesa in forza dei criteri orientativi sopra adottati, che in questa sede vanno integralmente ribaditi, anche in condivisione delle statuizioni del Tribunale in composizione collegiale.
Né, in senso contrario, può opinarsi sulla scorta della natura sommaria dell'accertamento compiuto nelle due fasi cautelari e della necessaria diversità dell'accertamento da condurre in sede di cognizione ordinaria.
Difatti, nei due provvedimenti, il particolare approfondimento motivazionale (che pure parte ricorrente ha lamentato, in termini di anticipazione della decisione, nell'atto di reclamo) si è reso necessario ai sensi dell'art. 112 c.p.c., ossia alla luce del contenuto del ricorso introduttivo, laddove si rileva una piena sovrapposizione tra i motivi addotti a sostegno del fumus boni juris e quelli a sostegno della fondatezza della domanda di merito, e ciò attraverso il richiamo delle deduzioni già svolte (cfr. pag. 8 del ricorso).
Pertanto, in questa sede non può che ribadirsi che ogni doglianza sollevata nell'atto introduttivo del giudizio si rivela infondata, sicché s'impone il rigetto del ricorso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per ogni fase come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come mod. dal D.M. 147/2022.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente giudizio di merito, che liquida in € 850,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite della prima fase cautelare (R. G. n. 548-1/2025), che liquida in €
835,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite della fase cautelare di reclamo (R.G. n. 1957/2025), che liquida in €
835,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Avellino, 18.12.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 548/2025, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Luca Molino e Giovanni Rosario Ambrosino, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
c.f.: ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giuseppe Ceceri, presso cui è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare l'illegittimità del silenzio ed ordinare l'ostensione degli atti, anche a mezzo di commissario ad acta, nonché l'illegittimità della graduatoria, l'annullamento dell'esclusione, la riammissione alla selezione o, in subordine, la ripetizione della prova pratica, con provvisorio reinserimento in graduatoria;
con vittoria delle spese di lite;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.2.2025, in uno ad istanza cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., il sig. esponeva di aver partecipato al concorso pubblico Parte_1 indetto da per la selezione, tra l'altro, di 90 operatori di esercizio Controparte_1
(autisti di autobus).
1 Riferiva che, dopo aver superato la prima prova scritta preselettiva in data 18.7.2024, aveva sostenuto la prova pratica in data 11.10.2024 in località Pianodardine, risultando escluso dal novero dei candidati ammessi alla prova orale, senza aver contezza dell'esito della prova pratica.
Indicava che, a seguito di accesso agli atti, la società gli aveva trasmesso la “Scheda di valutazione prova pratica , composta da cinque riquadri orizzontali, CP_1 ognuno dei quali relativo a varie operazioni di guida di un autobus, e sette possibilità di punteggio per ogni riquadro, da 2,5 a 8, scheda da cui risultava che egli aveva ricevuto un punteggio totale di 20,5, inferiore al minimo, previsto in 24 punti, per l'ammissione alla prova orale.
Aggiungeva che, con missiva del 3.12.2024, aveva contestato la votazione richiedendo l'espressione della motivazione dei singoli punteggi assegnati, senza ricevere riscontro.
Precisava di lavorare per l'azienda di trasporti Start Romagna in Forlì, in qualità di conducente di autobus di linea pubblica, oltre ad analoghi precedenti professionali.
Esponeva che, in data 19.12.2024, veniva pubblicata la graduatoria definitiva dell'avviso di selezione, da cui risultava la propria esclusione.
Sosteneva l'illegittimità di tale determinazione, anzitutto deducendo la violazione dell'art. 2 L. 241/1990, poiché la società non aveva emesso un formale provvedimento di esclusione a conclusione del procedimento, e del successivo art. 3, per difetto di motivazione del provvedimento, basato sul solo voto numerico.
Eccepiva altresì la violazione dei principi di trasparenza e del giusto procedimento ex art. 97 Cost. giacché, in base al bando, la prova pratica aveva avuto ad oggetto la verifica della padronanza del veicolo e l'acquisizione di uno standard di guida adeguato al servizio, in relazione a sicurezza di marcia e risparmio energetico, criteri generici ed insufficienti a far evincere i parametri di valutazione ed a controllare il giudizio.
Specificava che l'automezzo sul quale si era svolta la prova (Iveco MyWay) non era in uso alla società e non aveva reso possibile rispettare il criterio di risparmio energetico, trattandosi di macchina vetusta e con cambio manuale, mentre gli autobus in dotazione di erano dotati di cambio automatico, con ulteriore pregiudizio Controparte_1 alla effettiva idoneità della prova.
Affermava che anche il criterio di valutazione della padronanza del veicolo fosse generico e che il bando era privo di una griglia di valutazione chiara e di indicatori precisi (ad esempio, tempo impiegato per una manovra, errori commessi, consumo di carburante, etc.), in violazione del codice degli appalti (D. Lgs. 36/2023) e dei principi costituzionali di uguaglianza ex art. 3 Cost. e di accesso al pubblico impiego.
Eccepiva, inoltre, la violazione del principio di parità di trattamento in quanto l'omessa
2 specificazione dei singoli criteri di attribuzione dei punteggi aveva permesso alla società di procedere ad una stima arbitraria, rimessa alla semplice sensazione o percezione degli esaminatori.
Aggiungeva che l'avviso non aveva specificato quali fossero i comportamenti di guida da valutare e la loro qualità ai fini dell'assegnazione di un voto piuttosto che di un altro, il che aveva precluso il controllo ex post della valutazione tecnica e, in specie, la comprensione dei motivi per cui la propria condotta di guida, in relazione a singole manovre, era stata valutata con punteggio inferiore.
Lamentava infine la violazione del diritto di accesso agli atti e del principio di trasparenza.
Tanto premesso, evocava in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1
Avellino, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la società resistente si tempestivamente in giudizio, contestando l'avversa domanda.
Eccepiva l'inammissibilità della domanda, in termini di azione demolitoria di un provvedimento amministrativo, estranea alla cognizione del giudice ordinario.
Affermava l'infondatezza della dedotta violazione dell'art. 2 L. 241/1990 poiché riferibile all'accesso agli atti, anch'esso estraneo ai poteri del giudice ordinario, e comunque in ragione della replica fornita.
Rappresentava che la commissione, nel verbale del 30.9.2024, aveva precisato in maniera più che specifica i vari criteri di valutazione (preparazione e controllo sul veicolo in partenza;
controllo e padronanza del veicolo / tenuta di strada;
controllo del veicolo nelle curve e agli incroci;
uso degli specchietti e padronanza del mezzo;
manovre di fermata, salita/discesa passeggeri, modalità di partenza e frenata in sicurezza;
rispetto della segnaletica e delle norme di circolazione), prevedendo, per ciascuno di essi, un punteggio da 2,5 a 8 punti, ragion per cui i criteri valutativi erano non solo predeterminati, ma anche specifici, chiari e coerenti con la prova, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio.
Riteneva che il criterio del risparmio energetico non fosse autonomo, bensì riconducibile nella più ampia nozione di “guida adeguata al servizio”, cioè una guida sicura, regolare, fluida ed efficiente.
Riferiva che il veicolo usato nella prova, di cui comunque il verbale predetto aveva attestato trattarsi di mezzo aziendale adibito al servizio, doveva ritenersi regolarmente utilizzato, sia perché nessuna norma imponeva di usare veicoli in dotazione, sia perché anche un autobus con cambio manuale consente pienamente la valutazione della guida improntato al risparmio energetico, ed anzi proprio l'uso del cambio manuale
3 rappresentava un significativo banco di prova, sia perché tutti i candidati hanno sostenuto la prova con veicoli dello stesso modello, secondo un criterio di uniformità.
Eccepiva la genericità e la infondatezza della dedotta violazione della parità di trattamento, precisando che nessuna norma impone l'attribuzione di punteggi distinti per ogni singola manovra o abilità all'interno dei criteri compositi, il che, peraltro, finirebbe per frazionare il giudizio, risultando incompatibile con la valutazione globale delle capacità di guida. Concludeva ut supra.
Nelle more, l'istanza cautelare veniva rigettata con ordinanza del 30.4.2025, per difetto del fumus boni juris.
Stessa sorte seguiva il reclamo al Collegio, respinto con ordinanza del 29.7.2025.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
In questa sede, è opportuno richiamare quanto già anticipato da questo giudice nel provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. (ordinanza di rigetto del 30.4.2025; R. G. n.
548-1/2025), e quanto già statuito dal Tribunale in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. (ordinanza di rigetto del 29.7.2025; R. G. n. 1957/2025), provvedimenti noti alle parti, in entrambi i quali veniva ritenuto insussistente il fumus boni juris.
Siffatte statuizioni devono essere integralmente ribadite e condivise, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., con riferimento ai c.d. “precedenti conformi”.
In tema, la giurisprudenza di legittimità ammette la motivazione della sentenza per relationem ex art. 118 disp. att. c.p.c., nel senso che il giudice può definire il giudizio evocando uno specifico precedente di merito o di legittimità, che forma parte integrante della sentenza, e ciò anche per ragioni di economia processuale, oltre che di certezza del diritto e della sua applicazione (Cassazione civile, sez. III, n. 29017 del
20/10/2021: “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione”; conforme: Cass. civ., sez. lav., n. 17640 del 06/09/2016; Cassazione civile, sez. lav., n. 8053 del
22/05/2012: “La motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, atteso che l'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 69 del 2009, consente di rendere i motivi della decisione attraverso una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi. In particolare, è consentita la motivazione della sentenza mediante rinvio ad un precedente del medesimo ufficio, sempre che, al fine di rendere comunque possibile ed agevole il controllo della motivazione, si dia conto dell'identità contenutistica della
4 situazione di fatto e di diritto tra il caso deciso dal precedente e quello oggetto di decisione”).
Ebbene, nell'ordinanza monocratica, tra l'altro, si legge: “Giova premettere che la fattispecie concreta è retta dal D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), essendo notorio che la società resistente sia un ente a statuto privatistico in mano pubblica, essendo partecipata al 100% dalla
La richiamata normativa di legge disciplina altresì la selezione del personale da parte delle Controparte_2 società in mano pubblica, prevedendo, tra l'altro, che esse stabiliscono, con propri provvedimenti, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35 co. 3 D. Lgs. 165/2001 (art. 19 co. 2). Pertanto, in tema di selezione del personale da impiegare in siffatte società, trovano applicazione i criteri ordinariamente vigenti in tema di concorsi pubblici, pur non trovando applicazione l'art. 97 co. 4 Cost. Permane, perciò, la giurisdizione del giudice ordinario su siffatte procedure selettive, in quanto le società partecipate, pur dovendo attenersi ai criteri predetti, restano enti di diritto privato, privi della potestas imperii della P.A., tanto che l'art. 19 co. 4 D. Lgs. 175/2016 così stabilisce: “Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale” (T.A.R. Roma, sez. II, 08/02/2023, n. 2143: “Le procedure per l'assunzione del personale dipendente di società
a partecipazione pubblica sono sottoposte alla giurisdizione del G.O. e non del G.A., in quanto dalla scelta del modello privatistico per il perseguimento delle finalità di tali società consegue l'esclusione dell'obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti …”). Già nel previgente regime normativo, la giurisprudenza di legittimità era giunta ad analoga conclusione in fattispecie non dissimili (Cassazione civile, sez. un., 03/07/2023, n. 18749: “In tema di società cd. in house providing, le procedure seguite per l'assunzione del personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, e non del giudice amministrativo, in quanto alla scelta del modello privatistico per il perseguimento delle finalità di tali società consegue l'esclusione dell'obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti, trovando, invece, applicazione le regole di cui all' art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 , conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008”; conforme: Cassazione civile, sez. un., 27/03/2017, n. 7759). Ciò chiarito, non possono in primis essere condivise le doglianze inerenti alla pretesa violazione del diritto di accesso agli atti, del dovere di adottare un provvedimento espresso e dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo. È pacifico che abbia proceduto all'ostensione degli atti richiesta dal ricorrente, e ciò attraverso la Controparte_1 trasmissione della scheda di valutazione della prova pratica. Nessun altro atto della procedura doveva essere offerto in conoscenza al sig. neppure a fronte della successiva richiesta di accesso del 3.12.2024. Ciò sol che si Pt_1 consideri che non vi erano altri atti o provvedimenti ostensibili e che il verbale di definizione dei criteri di valutazione della prova pratica del 30.9.2024 doveva essere conosciuto dal ricorrente, come era in suo onere, prima dell'esecuzione della prova stessa, trattandosi di atto della commissione che ciascun aspirante era tenuto ad apprendere nella sua esistenza e nel suo contenuto. Infatti, la società non era tenuta ad adottare alcun provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura, poiché ciò è avvenuto non già per effetto di una causa specifica tra quelle individuate dall'art. 7 dell'avviso pubblico de quo (che rappresenta la lex specialis della procedura stessa), ma quale naturale effetto giuridico del mancato superamento della prova pratica, ossia quale automatica ricaduta di quanto stabilito nella tabella “Profilo A - Operatore di esercizio” (art. 3, pag. 5 dell'avviso:
“Prova selettiva pratica (max 40 punti) - La prova pratica avrà ad oggetto la verifica della padronanza tecnica del veicolo e
l'acquisizione di uno standard di guida adeguato al servizio (sicurezza di marcia e risparmio energetico). Il punteggio massimo assegnato a questa prova è pari a 40 punti (compresi decimali). Solo coloro che raggiungeranno il punteggio minimo di 24/40 affronteranno la prova selettiva orale - colloquio tecnico motivazionale”) e di quanto previsto nella tabella “Specifica prove selettive - Operatore di esercizio - Prova selettiva orale colloquio (art. 8, pag. 17 dell'avviso: “Saranno ammessi alla prova selettiva orale un numero di candidati pari a 4 volte i posti messi a concorso (360)”). Pertanto, non era necessario, né ostensibile, alcun provvedimento espresso di esclusione del candidato odierno ricorrente, e tanto meno occorreva che la società specificasse la motivazione dell'esclusione per il mancato superamento della prova pratica, così come la resistente non era tenuta ad una comunicazione individualizzata del verbale del 30.9.2024. Di contro, l'esclusione del sig. è automatico effetto del punteggio ottenuto all'esito della prova pratica e della collocazione in una Pt_1 posizione di graduatoria di merito non utile a rientrare nel numero di candidati da ammettere alla prova orale. 4.
Per quanto concerne i motivi di ricorso attinenti alla specificazione dei criteri di valutazione ed all'insufficienza della motivazione del giudizio numerico, che pure possono essere unitamente scrutinati, occorre
5 premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, la motivazione espressa dalla commissione di concorso con un punteggio meramente numerico è intrinsecamente sufficiente a soddisfare l'onere motivazionale ed ogni esigenza di controllo a posteriori della sua legittimità, non risultando necessaria una ulteriore precisazione dei motivi, purché siano stati preventivamente enucleati, almeno in via di massima, i criteri di attribuzione del punteggio, fermo, in ogni caso, che la stima resta espressione di discrezionalità tecnica, esposta al sindacato giudiziale nei soli limiti della manifesta illogicità o contraddittorietà e senza alcuna estensione al merito della valutazione stessa (Consiglio di Stato, sez. VII, 09/04/2024, n. 3235: “Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione
- esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni. Quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza
e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto, da cui desumere, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto (solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica)”; Consiglio di Stato, sez. VII, 08/02/2024, n. 1291: “Ogni qualvolta che i criteri di massima vengano predeterminati in modo analitico, essi fungono da adeguato parametro di riscontro, tale da consentire al candidato di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova: detti criteri, infatti, assolvendo ad una precisa funzione di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, rappresentano un adeguato canone di esplicazione e verifica della coerenza delle scelte operate dalla Commissione, tradottesi nell'assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione di inidoneità, che consente al candidato di comprenderne appieno i motivi e al giudice di ricostruire l'iter logico che ha condotto la Commissione ad attribuire quel voto. Il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni”; Consiglio di Stato, sez. II, 11/12/2023, n. 10684: “La motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi è sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione;
quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti”; Consiglio di
Stato, sez. III, 08/03/2023, n. 2418: “Le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile;
ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, ...”; Consiglio di Stato, sez. V,
02/10/2019, n. 6591: “Le valutazioni della Commissione esaminatrice di un concorso pubblico sono espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo in caso di travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta”). Identico tasso di discrezionalità tecnica, insindacabile se non affetta da manifesta illogicità, va riscontrato nell'attività di determinazione dei criteri di attribuzione del punteggio, riservata alla commissione di concorso e non impugnabile per motivi di merito (T.A.R. Roma, sez. II, 03/10/2024, n. 17154: “In sede di pubblico concorso, la P.A. è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri stabiliti dal bando, sia quanto alla valutazione dei singoli tipi di titoli;
l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del G.A., salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili, dovendosi all'uopo considerare che non è stata fornita la prova di macroscopici vizi nell'operato della ma solo di scelte non condivise CP_3 dalla ricorrente”).
5. Così tracciato il quadro interpretativo di riferimento, nella fattispecie concreta si osserva che il punteggio attribuibile per la prova pratica è stato specificamente disciplinato dalla commissione nel verbale
6 del 30.9.2024 in atti, in cui, in attuazione e specificazione dei criteri sinteticamente indicati nel bando (cfr. tabella profilo A sopra indicata), è stata adottata la previsione di una forbice numerica, con valori prestabiliti all'interno dell'apposita scheda di valutazione, in relazione alle varie attività ed ai vari percorsi che i candidati avrebbero dovuto compiere, il tutto previa puntuale enucleazione dei criteri di valutazione delle singole condotte di guida ritenute di rilievo per la valutazione degli aspiranti, e ciò nei seguenti termini:
Reputa questo giudice che la fissazione dei criteri valutativi, pure contestata in ricorso, risulti ossequiosa dei condivisibili principi affermati dalla succitata giurisprudenza, secondo cui i criteri stessi possono essere individuati in linea di massima, cioè pur senza una analitica indicazione di tutte le singole evenienze, positive e negative ai fini della prova, che possano verificarsi durante la sua esecuzione. Inoltre, la valutazione della prova pratica espletata dal ricorrente risulta a sua volta ossequiosa di siffatti criteri generali (e non generici), come emerge dalla scheda in atti, conforme al modello allegato al verbale predetto:
Alla luce di tali osservazioni, si evince che né l'avviso di selezione né il verbale di definizione dei criteri di valutazione potevano contenere indicazioni più specifiche di quelle adottate, e ciò a fronte della natura della prova, trattandosi di attività di guida in cui ciascun candidato esprime le proprie skills nella singola opportunità concessagli, rilevando, ai fini dell'attribuzione di un punteggio più o meno elevato, anche quelle "sbavature" (ad esempio, nell'azionamento del pedale del freno) che possono verificarsi in maniera estemporanea e che, pur essendo inidonee ad inficiare la bontà della condotta di guida nel suo complesso, risultano però tali da diminuirne la qualità di esecuzione ed imporre l'attribuzione di un punteggio inferiore. Ma di ciò i commissari non devono dare conto al candidato, esprimendo analitiche motivazioni per ciascun criterio di valutazione, giacché il solo punteggio, se rispettoso dei criteri valutativi, è sufficiente a tal fine, come avvenuto nella fattispecie concreta. Non si dimentichi, poi, che, trattandosi pur sempre di concorso, la commissione d'esame attribuisce il punteggio anche in ottica comparativa, ossia, nella fattispecie, valutando l'esecuzione della prova altresì alla luce del livello generale delle prestazioni di guida espresse dai vari candidati, livello che anch'esso può fungere da parametro implicito di giudizio. Dunque, nel caso di specie, i 5 criteri di valutazione della condotta di guida precisati nel verbale prefato sono stati oggetto di puntuale applicazione nell'ambito della prefissata forbice di punteggio (da 2,5 ad 8), la quale, peraltro, risulta
7 modulata secondo la comune esperienza, cioè in una scala numerica progressiva. Ebbene, ritiene questo giudice che non solo il bando rispetti l'obbligo di indicazione dei criteri in via di massima, e ciò attraverso le disposizioni dettate dalla commissione del verbale del 30.9.2024, ma che tali criteri siano stati applicati dalla società senza alcuna illogicità, arbitrarietà o contraddittorietà, men che meno manifeste. Pertanto, le contestazioni sollevate nel ricorso non possono essere condivise, né in ordine alla lamentata genericità dei criteri di valutazione, né in ordine alla pretesa assenza di motivazione analitica dei singoli punteggi attribuiti, altresì considerando che non occorre, ai fini della legittimità della valutazione, la compilazione del campo dedicato alle note nell'apposita sezione della scheda in atti, poiché il verbale della commissione del 30.9.2024 prevede tali osservazioni solo in via eventuale, fermo restando che la loro assenza non inficia la validità motivazionale intrinseca del giudizio numerico (Consiglio di
Stato, sez. I, 14/03/2024, n. 297, Foro Amministrativo 2024, 3, II, 396: “Il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni;
infatti, quale principio di economicità amministrativa, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto. Inoltre, ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi non occorre l'apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi”). Come si vede, perciò, la commissione ha validamente espresso il giudizio tecnico con il solo valore numerico, senza che l'assenza di ulteriore specificazione dei motivi o dell'indicazione di errori o carenze possa inficiarne la legittimità. In conclusione, non è dato ravvisare la pretesa arbitrarietà della valutazione.
6. Resta da esaminare il profilo d'inidoneità del veicolo usato nella prova pratica. Sul punto, in effetti la lex specialis della procedura non stabilisce se il veicolo da assegnare agli aspiranti per l'espletamento della prova dovesse corrispondere, per marca, modello ed equipaggiamento, ad uno di quelli ordinariamente utilizzati dalla società nel servizio di trasporto. Di contro, nel verbale del 30.9.2024, la commissione di concorso ha stabilito l'utilizzo di un autobus aziendale, in numero di 3 totali dello stesso modello, adibito al servizio di trasporto pubblico locale (T.P.L.). Ebbene, il ricorrente ha lamentato che la società gli avrebbe assegnato, per l'esecuzione della prova di guida, un veicolo vetusto, munito di cambio manuale e non correntemente utilizzato per il servizio di trasporto, a differenza di quelli invece effettivamente impiegati dalla società, equipaggiati con cambio automatico. Tale doglianza è infondata alla luce di quanto stabilito nel verbale del 30.9.2024. Difatti, il veicolo da utilizzare nella prova di guida avrebbe potuto essere un qualunque autobus in proprietà alla società e adibito a T.P.L. secondo la destinazione d'uso impressa sulla carta di circolazione. Non era, invece, previsto l'uso di un veicolo correntemente ed attualmente utilizzato per le tratte urbane ed extraurbane percorse dai mezzi della società stessa. Inoltre, ritiene questo giudice che l'uso di autobus con cambio manuale sia stato deciso dalla commissione proprio per elevare il livello di difficoltà della prova e meglio testare le capacità dei candidati, soprattutto nelle partenze e nell'uso della frizione. Non è stato, invece, lamentata dal ricorrente l'assegnazione di veicoli diversi ai vari candidati impegnati nella prova di guida. Anche il profilo di illegittimità in esame, dunque, non trova riscontro”.
2. Analogamente, l'ordinanza collegiale, tra l'altro, così statuisce: “4) Parte reclamante lamenta l'inidoneità del veicolo utilizzato nella prova pratica (Iveco MyWay) perché non ecologico, vetusto, munito di cambio manuale, a differenza di quelli effettivamente impiegati dalla società, provvisti di cambio automatico.
Tale doglianza è infondata. Come già osservato dal Giudice di prime cure, nel verbale del 30.09.2024 depositato in atti, la Commissione esaminatrice stabiliva unicamente che la prova pratica avesse ad oggetto la verifica della padronanza tecnica del veicolo e l'acquisizione di uno standard di guida adeguato al servizio, e che tale prova pratica dovesse svolgersi con un autobus aziendale adibito al servizio di trasporto pubblico locale (TPL), tra i 3 disponibili dello stesso modello. Nulla veniva stabilito in ordine all'impatto ambientale del veicolo ed alle caratteristiche dello stesso (cambio manuale ovvero automatico). Il reclamante sostiene che la prova si sarebbe svolta su mezzo obsoleto, con cambio manuale, non coerente con la dotazione ordinaria aziendale costituita da mezzi con cambio automatico,
8 “violando così il principio di equità e alterando l'esito della prova in danno del ricorrente” e “soprattutto contraddicendo i principi stessi inseriti nel bando del concorso secondo cui i partecipanti avrebbero dovuto dare prova di una guida eco imperniato sul risparmio energetico, facendola svolgere su un mezzo certamente non ecologico …”. Non viene indicata la specifica previsione del bando, ma nemmeno viene chiarito perché l'assenza del cambio manuale renderebbe obsoleto e non ecologico il mezzo, così come non si comprende perché l'utilizzo di quel mezzo, pacificamente adottato per tutti i candidati, possa essersi risolto in un pregiudizio per il solo reclamante.
Non vi è alcuna allegazione di fatti specifici che possano aver inviso sulla capacità di guida del candidato ai fini dell'andamento della prova pratica, e di un positivo esito della stessa. 5) Parte reclamante contesta che l'esito della prova sia stato motivato con la mera attribuzione di un punteggio numerico, senza alcuna specifica indicazione dei criteri di valutazione e dei motivi di giudizio. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, applicabile anche al caso in esame, in presenza di criteri di valutazione specifici e coerenti con la natura della selezione, l'attribuzione del solo voto numerico finale è sufficiente a giustificare l'accertamento di inidoneità del candidato, perché “la motivazione dei giudizi valutativi delle prove dei concorsi è adeguatamente espressa dall'attribuzione del voto numerico, qualora l'elaborato non raggiunga nemmeno la soglia della sufficienza, senza la necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative e di glosse, annotazioni e segni grafici, costituendo il voto numerico espressione sintetica, ma esaustiva, della valutazione espressa dalla Commissione di un concorso che, in quanto tale, soddisfa adeguatamente l'onere della motivazione di cui all'art. 3, l. n. 241/1990 e, più in generale, dei principi sanciti dall'art. 97 Cost….(T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, n.21916/2024)” Del medesimo tenore, il Consiglio di Stato con
Sentenza n.3235/2024: “Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni. Quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto, da cui desumere, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto (solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica)”. Nel caso in esame, il punteggio attribuibile alla prova pratica è stato delineato dalla Commissione esaminatrice nel già citato verbale del 30.09.2024 nel corpo del quale si legge che: “La Commissione ritiene opportuno adottare una scheda di valutazione che sarà utilizzata dai tre aggregati tecnici a bordo dell'autobus. Sulla scheda saranno riportati i punteggi relativi allo svolgimento della prova.
La scheda adottata conterrà 5 distinti criteri valutativi sotto riportati, con l'obiettivo di verificarne la corretta esecuzione della prova pratica:
1. preparazione e controllo sul veicolo in partenza;
2. controllo e padronanza del veicolo/tenuta di strada;
3. controllo veicolo nelle curve ed agli incroci ed utilizzo degli specchietti e padronanza del veicolo;
4. manovre per la fermata per permettere la salita/discesa dei passeggeri e modalità di partenza e di frenata 5. riguardo alla sicurezza dei passeggeri;
6. rispetto della segnaletica stradale e delle norme di circolazione;
Ad ogni parametro di valutazione verrà attribuito un punteggio da un minimo di 2,5 ad un massimo di 8. La scheda di valutazione comprende inoltre una sezione "note" che sarà utilizzata per appuntare eventuali osservazioni ed una sezione totale punteggio quale sommatoria dei punteggi dei 5 parametri di valutazione. Il punteggio finale sarà determinato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli parametri di valutazione per un massimo di 40 punti. La valutazione del candidato avverrà al termine della singola prova…”. La scheda di valutazione della prova pratica espletata dal ricorrente, e depositata in atti, risulta rispettosa dei criteri stabiliti dalla
Commissione esaminatrice, in quanto reca esplicita indicazione del punteggio assegnato, secondo una scala numerica progressiva (da un minimo di 2,5 ad un massimo di 8) in relazione ad ogni singola condotta di guida ed ai percorsi urbani compiuti, e del totale del punteggio complessivo conseguito all'esito dell'espletamento della prova. La Commissione, diversamente da quanto argomentato da parte reclamante, non ha l'obbligo di esprimere analitiche motivazioni per ogni criterio di valutazione, essendo sufficiente l'attribuzione del punteggio totale, purché rispettoso dei criteri valutativi, senza necessità di ulteriori precisazioni e chiarimenti mediante proposizioni esplicative, glosse, annotazioni e segni grafici (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V n. 5743/2020; TAR Lombardia -
Brescia n. 464/2021). 6) Non si rileva alcuna violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Contrariamente
a quanto argomentato dalla parte reclamante, non è previsto alcun obbligo ex legge di previa pubblicazione, ovvero
9 di notifica ai candidati aspiranti, del verbale della Commissione giudicatrice contenente i criteri di valutazione.
Nemmeno viene contestato che quei criteri non siano stati rispettati”.
Come si vede, ogni doglianza sollevata nel ricorso introduttivo è stata disattesa in forza dei criteri orientativi sopra adottati, che in questa sede vanno integralmente ribaditi, anche in condivisione delle statuizioni del Tribunale in composizione collegiale.
Né, in senso contrario, può opinarsi sulla scorta della natura sommaria dell'accertamento compiuto nelle due fasi cautelari e della necessaria diversità dell'accertamento da condurre in sede di cognizione ordinaria.
Difatti, nei due provvedimenti, il particolare approfondimento motivazionale (che pure parte ricorrente ha lamentato, in termini di anticipazione della decisione, nell'atto di reclamo) si è reso necessario ai sensi dell'art. 112 c.p.c., ossia alla luce del contenuto del ricorso introduttivo, laddove si rileva una piena sovrapposizione tra i motivi addotti a sostegno del fumus boni juris e quelli a sostegno della fondatezza della domanda di merito, e ciò attraverso il richiamo delle deduzioni già svolte (cfr. pag. 8 del ricorso).
Pertanto, in questa sede non può che ribadirsi che ogni doglianza sollevata nell'atto introduttivo del giudizio si rivela infondata, sicché s'impone il rigetto del ricorso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per ogni fase come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come mod. dal D.M. 147/2022.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente giudizio di merito, che liquida in € 850,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite della prima fase cautelare (R. G. n. 548-1/2025), che liquida in €
835,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite della fase cautelare di reclamo (R.G. n. 1957/2025), che liquida in €
835,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Avellino, 18.12.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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