TAR
Sentenza breve 16 marzo 2026
Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 16/03/2026, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01447/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00381 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01447/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1447 del 2025, proposto da EJ GH, rappresentato e difeso dall'avvocato Nunzia Milite, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Cremona, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento Prot. 0019858 del 29 aprile 2025 – Cat. A.12/Imm/2025- n. 156, datato 16 aprile 2025 notificato in data 31 luglio 2025 (Doc. 2) - con il quale la N. 01447/2025 REG.RIC.
Questura di Cremona rigettava l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n.
I19720209 rilasciato per motivi di lavoro subordinato;
- di tutti gli atti a qualunque titolo anteriori, preordinati, connessi, coordinati e conseguenti alla emanazione del suddetto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Cremona e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa TR ZO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Premesso che con il ricorso in epigrafe il sig. GH EJ ha impugnato il decreto con il quale la Questura di Cremona ha respinto la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;
Rilevato che con ordinanza di remand n. n. 21 /2026 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta in via incidentale dal ricorrente sul rilievo che “dalla documentazione versata in atti dall'Amministrazione resistente non risulta che detta comunicazione sia stata consegnata al destinatario né, ancor prima, risulta che la stessa sia stata spedita; - l'effettivo svolgimento di attività lavorativa e la percezione di redditi da parte dello straniero appare invero comprovata dalla documentazione depositata in atti, (comunicazione unilav di assunzione, buste paga 2024 e 2025 ed estratto conto previdenziale del 28.11.2025), dalle quali risulta che il ricorrente è stato assunto in data 8.5.2024 presso l'impresa Royal Taj s.r.l. e che ha percepito un reddito pari a 5.221,00 per il 2024 ed un reddito pari a 6.889,00 per il 2025; - non N. 01447/2025 REG.RIC.
sembra dunque che l'Amministrazione abbia svolto opportuni accertamenti volti a verificare la ricorrenza dei necessari requisiti reddituali per il rinnovo del permesso di soggiorno, né risulta chiaro cosa debba intendersi con l'affermazione contenuta nella relazione depositata in giudizio dalla Questura secondo cui “Nell'avvio di procedimento inteso al rigetto dell'istanza 24CR011413 è stato chiesto l'estratto contributivo rilasciato dall'INPS in quanto da numerosi controlli effettuati presso le banche dati in possesso non è stato possibile accertare le buste paga inserite dallo stesso istante nel Kit postale. In particolar modo si tratta di tre buste paga con logo
INAIL relative ai mesi giugno 2024, luglio 2024 e agosto 2024”;- in particolare, non
è chiaro se gli esiti negativi dei controlli svolti dall'Amministrazione siano riconducibili, come sostenuto dal ricorrente nel ricorso e ribadito in udienza, ad incongruenze relative ai dati personali dell'interessato o al mancato versamento contributivo da parte del datore di lavoro, fermo che, in tale seconda ipotesi, la responsabilità del mancato versamento contributivo non potrebbe essere imputata al lavoratore ricorrente, il quale non può essere ingiustificatamente penalizzato per un inadempimento del datore di lavoro, unico soggetto onerato dalla legge al versamento dei contributi previdenziali” ed ha ordinato alla Questura di Cremona di “riaprire il procedimento per riesaminare la posizione del ricorrente, accertando e valutando gli elementi e la documentazione di cui sopra, onde verificare la sussistenza di redditi adeguati ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, e di concluderlo con
l'adozione di un provvedimento espresso congruamente motivato”;
Considerato che, all'esito del riesame, con la nota datata 26.2.2026 l'Amministrazione ha dato atto di aver disposto in favore del ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con scadenza al 09.09.2026;
Ritenuto che pertanto sia cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma
5, c.p.a., posto che la pretesa del ricorrente ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa; N. 01447/2025 REG.RIC.
Ritenuto infine che, essendo il ricorso fondato per le ragioni esposte nell'ordinanza di remand, in forza del principio della soccombenza virtuale l'Amministrazione resistente debba essere condannata a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate nella misura di cui al dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 1.500,00, oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN GA, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
TR ZO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
TR ZO AN GA N. 01447/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00381 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01447/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1447 del 2025, proposto da EJ GH, rappresentato e difeso dall'avvocato Nunzia Milite, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Cremona, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento Prot. 0019858 del 29 aprile 2025 – Cat. A.12/Imm/2025- n. 156, datato 16 aprile 2025 notificato in data 31 luglio 2025 (Doc. 2) - con il quale la N. 01447/2025 REG.RIC.
Questura di Cremona rigettava l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n.
I19720209 rilasciato per motivi di lavoro subordinato;
- di tutti gli atti a qualunque titolo anteriori, preordinati, connessi, coordinati e conseguenti alla emanazione del suddetto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Cremona e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa TR ZO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Premesso che con il ricorso in epigrafe il sig. GH EJ ha impugnato il decreto con il quale la Questura di Cremona ha respinto la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;
Rilevato che con ordinanza di remand n. n. 21 /2026 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta in via incidentale dal ricorrente sul rilievo che “dalla documentazione versata in atti dall'Amministrazione resistente non risulta che detta comunicazione sia stata consegnata al destinatario né, ancor prima, risulta che la stessa sia stata spedita; - l'effettivo svolgimento di attività lavorativa e la percezione di redditi da parte dello straniero appare invero comprovata dalla documentazione depositata in atti, (comunicazione unilav di assunzione, buste paga 2024 e 2025 ed estratto conto previdenziale del 28.11.2025), dalle quali risulta che il ricorrente è stato assunto in data 8.5.2024 presso l'impresa Royal Taj s.r.l. e che ha percepito un reddito pari a 5.221,00 per il 2024 ed un reddito pari a 6.889,00 per il 2025; - non N. 01447/2025 REG.RIC.
sembra dunque che l'Amministrazione abbia svolto opportuni accertamenti volti a verificare la ricorrenza dei necessari requisiti reddituali per il rinnovo del permesso di soggiorno, né risulta chiaro cosa debba intendersi con l'affermazione contenuta nella relazione depositata in giudizio dalla Questura secondo cui “Nell'avvio di procedimento inteso al rigetto dell'istanza 24CR011413 è stato chiesto l'estratto contributivo rilasciato dall'INPS in quanto da numerosi controlli effettuati presso le banche dati in possesso non è stato possibile accertare le buste paga inserite dallo stesso istante nel Kit postale. In particolar modo si tratta di tre buste paga con logo
INAIL relative ai mesi giugno 2024, luglio 2024 e agosto 2024”;- in particolare, non
è chiaro se gli esiti negativi dei controlli svolti dall'Amministrazione siano riconducibili, come sostenuto dal ricorrente nel ricorso e ribadito in udienza, ad incongruenze relative ai dati personali dell'interessato o al mancato versamento contributivo da parte del datore di lavoro, fermo che, in tale seconda ipotesi, la responsabilità del mancato versamento contributivo non potrebbe essere imputata al lavoratore ricorrente, il quale non può essere ingiustificatamente penalizzato per un inadempimento del datore di lavoro, unico soggetto onerato dalla legge al versamento dei contributi previdenziali” ed ha ordinato alla Questura di Cremona di “riaprire il procedimento per riesaminare la posizione del ricorrente, accertando e valutando gli elementi e la documentazione di cui sopra, onde verificare la sussistenza di redditi adeguati ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, e di concluderlo con
l'adozione di un provvedimento espresso congruamente motivato”;
Considerato che, all'esito del riesame, con la nota datata 26.2.2026 l'Amministrazione ha dato atto di aver disposto in favore del ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con scadenza al 09.09.2026;
Ritenuto che pertanto sia cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma
5, c.p.a., posto che la pretesa del ricorrente ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa; N. 01447/2025 REG.RIC.
Ritenuto infine che, essendo il ricorso fondato per le ragioni esposte nell'ordinanza di remand, in forza del principio della soccombenza virtuale l'Amministrazione resistente debba essere condannata a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate nella misura di cui al dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 1.500,00, oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN GA, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
TR ZO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
TR ZO AN GA N. 01447/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO