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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1674/2024 RG fissata all'udienza del 25/03/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dagli avv.ti Parte_1
Francesco Ferrarese, Nicola Zampieri, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Fabio Ganci
Ricorrente
C O N T R O
-MIM , rappresentato e Controparte_1 difeso dalla dott.ssa TANZARELLA ROSA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt.
14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del
1 personale docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale Cont assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre
2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, Cont 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannarsi il al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Ha fatto presente che parte ricorrente ha svolto supplenze per gli anni di seguito indicati senza ricevere gli emolumenti di cui alla c.d. carta docente:
- a.s. 2019/2020 – contratto dall'1.09.2019 al 31.08.2020, per n. 4 ore di servizio settimanale, presso l'Istituto Superiore “F. Bottazzi” di Casarano LEIS88900T;
- a.s. 2020/2021 – contratto dall'1.09.2020 al 31.08.2021, per n. 12 ore di servizio settimanale, presso l'Istituto Comprensivo “Polo 1” di Taurisano LEIC88900 e, per n. 6 ore di servizio settimanale, presso l'Istituto Comprensivo “Ugento” di Ugento LEIC8AB00R;
- a.s. 2021/2022 - contratto dall'1.09.2021 al 31.08.2022, per n. 8 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “Taurisano” di Tautisano LEIC88900T, e, per n. 10 ore di servizio settimanale, presso l'Istituto Comprensivo “Ugento” di Ugento LEIC8AB00R;
- a.s. 2022/2023 - contratto dall'1.09.2022 al 31.08.2023, per n. 6 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “Taurisano” di Tautisano LEIC88900T, e, per n. 12 ore di servizio settimanale, presso l'Istituto Comprensivo “Ugento” di Ugento LEIC8AB00R.
Sulla base della giurisprudenza nazionale ed eurounitaria contesta tale condotta dell'Amministrazione.
2 Il nel costituirsi ha eccepito la prescrizione e insistito nel rigetto del ricorso. CP_1
In punto di diritto, va fatto presente che la questione oggetto di ricorso è stata affrontata sia a livello di Corte di Giustizia sia a seguito di rinvio pregiudiziale da parte della Corte di
Cassazione.
Ciò detto, nel richiamare ai sensi dell'art. 118 d. att. cpc le motivazioni di Cass. 29961/23
(e giurisprudenza ivi citata), si indicano i principi di diritto ivi sanciti:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata
3 attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, si rileva (come da stato matricolare prodotto dal ) che parte ricorrente sia ancora all'interno del sistema scolastico. CP_1
Inoltre, non viene in rilievo il dl 69/2023, nella parte in cui estende la presente misura alle supplenze al 31.8., in quanto la formulazione della norma e la data di approvazione fa intendere che la stessa si applichi per l'a.s. 2023/2024 e non per il 2022/2023.
Per quanto riguarda l'eccepita prescrizione, va fatto presente che il ricorso è stato notificato il 16.10.24 (la notifica nulla). A voler intendere anche tale atto come validamente interruttivo sotto il profilo sostanziale, nondimeno la supplenza dell'a.s. 19/20 decorreva dal 1.9.2019
e al 16.10.24 era già decorso in quinquennio prescrizionale. Infatti, tenuto conto che dal
1.9.2019 era possibile presentare la domanda di accredito da tale data decorre la prescrizione, essendo già in essere la supplenza – come da stato matricolare.
Per gli altri tre anni spetta invece l'importo richiesto per totali € 1500. Le spese si liquidano secondo il principio di soccombenza. Nessuna maggiorazione spetta per i collegamenti ipertestuali in quanto gli stessi non hanno avuto alcuna efficienza causale nella decisione della controversia (è stato sufficiente lo stato matricolare del ). CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1674/2024, così provvede: accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto condanna il ad CP_1 attribuire a parte ricorrente Carta docente – come da punto 1 dei principi di diritto sopra richiamati - per l'importo di € 1500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il al pagamento di € 900,00 a titolo di spese di lite oltre spese forfettarie CP_1
(15%), iva e cpa con distrazione alla difesa di parte ricorrente.
Lecce, 31/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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