Ordinanza cautelare 22 ottobre 2025
Sentenza 31 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 31/12/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01655/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00841/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 841 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Samuel Politi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Brindisi e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della sentenza esecutiva del T.A.R. per la Puglia - Lecce, Sezione Terza, n. -OMISSIS-, pubblicata il 19 marzo 2025, con cui è stata annullata la nota prot. n. -OMISSIS- del 7 maggio 2024, notificata a mezzo p.e.c. in pari data, con la quale la Prefettura di Brindisi ha riscontrato in senso negativo l’istanza di rilascio del nulla osta al conseguimento della patente di guida e/o eliminazione dell’ostativo al relativo rilascio nell’ambito della pratica pendente presso la Motorizzazione Civile di Brindisi, a seguito del decorso del triennio dalla cessazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. disposta con decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS- dal Tribunale di Brindisi e dalla conseguenziale revoca della patente di guida disposta il 20 ottobre 2010 dalla Prefettura U.T.G. di Brindisi, avanzata dal Signor -OMISSIS-;
e per la declaratoria di nullità e/o, in via subordinata, per l’annullamento,
previa sospensione cautelare dell’efficacia,
- della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio della Motorizzazione Civile di Lecce, prot. -OMISSIS- dell’11 giugno 2025 (notificato a mani al ricorrente il 16 giugno 2025), con il quale il Direttore della Motorizzazione Civile di Lecce, ha disposto che il Sig. -OMISSIS- non può essere ammesso alla prova pratica per il conseguimento della patente di guida di categoria B, prevista per la data del 16 giugno 2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridica del ricorrente, ivi compreso l’atto e/o provvedimento con cui la Prefettura di Brindisi ha inserito nel Sistema Informativo DTN, un ostativo al rilascio della patente di guida.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dal ricorrente il 30 ottobre 2025:
per l’annullamento,
previa sospensione cautelare dell’efficacia,
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 06 agosto 2025, notificata a mezzo pec in pari data, con la quale la Prefettura di Brindisi ha riscontrato in senso negativo la richiesta di rilascio del nulla osta al conseguimento della patente di guida, avanzata dal Signor -OMISSIS-, a seguito dell’istruttoria espletata, ritenendo che non sussistano le condizioni per il rilascio del chiesto nulla osta, secondo la procedura telematizzata di cui al 120/5 in comb. disp. con il decreto interministeriale del 24 ottobre 2011;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso di ottemperanza, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista la sentenza del T.A.R. per la Puglia - Lecce, Sezione Terza, n. -OMISSIS-;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Ufficio Motorizzazione Civile di Lecce;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. RL LL e uditi per le parti i difensori Avv. S. Politi per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato S. Libertini per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 28 luglio 2025 e depositato in pari data, il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della citata sentenza (esecutiva) del T.A.R. per la Puglia - Lecce, Sezione Terza, n. -OMISSIS-, pubblicata il 19 marzo 2025, con la quale è stata annullata la nota prot. n. -OMISSIS- del 7 maggio 2024, notificata a mezzo p.e.c. in pari data, con la quale la Prefettura di Brindisi ha riscontrato in senso negativo l’istanza di rilascio del nulla osta al conseguimento della patente di guida e/o eliminazione dell’ostativo al relativo rilascio nell’ambito della pratica pendente presso la Motorizzazione Civile di Brindisi, a seguito del decorso del triennio dalla cessazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. disposta con decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS- dal Tribunale di Brindisi e dalla conseguenziale revoca della patente di guida disposta il 20 ottobre 2010 dalla Prefettura U.T.G. di Brindisi, avanzata dal Signor -OMISSIS-.
Ha chiesto, altresì, la declaratoria di nullità e/o annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio della Motorizzazione di Lecce, prot. -OMISSIS--13/06/2025, dell’11 giugno 2025 (notificato a mani del ricorrente il 16 giugno 2025), con il quale il Direttore della Motorizzazione di Lecce, ha disposto che il Sig. -OMISSIS- “non può essere ammesso alla prova pratica per il conseguimento della patente di guida di categoria B, prevista per la data del 16 giugno 2025”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridica del ricorrente, ivi compreso l’atto e/o provvedimento con cui la Prefettura di Brindisi ha inserito nel Sistema Informativo DTN, un ostativo al rilascio della patente di guida.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I – Violazione dell’art. 120 del Codice della Strada, nella formulazione ante Legge n. 177/2024. Eccesso di potere. Contraddittorietà manifesta.
Il 4 agosto 2025, con atto formale dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, il Ministero dell’Interno e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi, si sono costituiti in giudizio.
Il 4 agosto 2025, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio, tra gli altri, la relazione sui fatti di causa trasmessa dal Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti – Motorizzazione Civile di Lecce all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, con nota prot. -OMISSIS- del 1° agosto 2025, avente ad oggetto “ -OMISSIS- 25lllll985 c/MINISTERO DELL'INTERNO RICORSO PER ESECUZIONE GIUDICATO AL T.A.R. Protocollato il 28 I 07 12025 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LECCE ”
Il 20 agosto 2025, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio, tra gli altri, relazione sui fatti di causa trasmessa dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, con nota prot. -OMISSIS- dell’8 agosto 2025, avente ad oggetto “ -OMISSIS- (n.25/11/1985) c/ Prefettura di -OMISSIS- Puglia sez Lecce – causa n. -OMISSIS- R.G. – Ricorso per Esecuzione del giudicato - Sentenza Tar Lecce, sez III n. -OMISSIS- pubbl. il 19/03/2025 ”.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, pubblicata il 22 ottobre 2025, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del presente giudizio, il ricorso, con le relative domande di ottemperanza e/o di annullamento, non appare assistito dal necessario fumus boni juris, posto che sia l’ordinanza cautelare -OMISSIS- del 2024, sia la sentenza di questa Sezione -OMISSIS- del 2025 fanno espressamente salvi i successivi provvedimenti discrezionali della Prefettura di Brindisi sulla istanza del ricorrente di nulla osta al conseguimento della nuova patente di guida, nel mentre l’impugnata nota prot. -OMISSIS- dell’11 giugno 2025 e gli altri atti gravati dalla parte ricorrente, non sembrano affetti dai vizi (di violazione/elusione del giudicato e/o di legittimità) denunciati nel ricorso, ed appaiono adeguatamente e logicamente motivati; anche tenuto conto che la Prefettura di Brindisi ha avviato con la nota prot. -OMISSIS- del 25 giugno 2025 il procedimento relativo all’esame della richiesta di nulla osta di che trattasi e, dopo le informazioni negative acquisite dalla Questura di Brindisi, lo ha concluso emanando il provvedimento finale prot. -OMISSIS- del 6 agosto 2025, recante il (discrezionale) rigetto dell’istanza di nulla osta al conseguimento della nuova patente di guida (non impugnato dal ricorrente) “; ha rinviato, quindi, la causa per la trattazione quale ricorso di ottemperanza alla Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 30 ottobre 2025 e depositato in data 29 novembre 2025, il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, della nota prot. n. -OMISSIS- del 06 agosto 2025, notificata a mezzo pec in pari data, con la quale la Prefettura di Brindisi ha riscontrato in senso negativo la richiesta di rilascio del nulla osta al conseguimento della patente di guida, avanzata dal Signor -OMISSIS-, a seguito dell’istruttoria espletata, ritenendo che non sussistano le condizioni per il rilascio del chiesto nulla osta, secondo la procedura telematizzata di cui al 120/5 in comb. disp. con il decreto interministeriale del 24 ottobre 2011, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridica del ricorrente.
A sostegno dei motivi aggiunti ha dedotto le seguenti censure:
I - VIOLAZIONE DELL’ART. 120 del Codice della Strada -nella formulazione ante L. n. 177/2024. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETA’ MANIFESTA.
Il 17 novembre 2025, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio, tra gli altri, la relazione sui fatti di causa trasmessa dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, con nota prot. -OMISSIS- del 14 novembre 2025, avente ad oggetto “ -OMISSIS- (n.25/11/1985) c/ Prefettura di -OMISSIS- Lecce – causa -OMISSIS- R.G. – Ricorso per Motivi Aggiunti ”, insistendo per il rigetto del presente ricorso, così come integrato da motivi aggiunti interposti in corso di causa.
Nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il Collegio, premesso che il ricorso è stato correttamente interposto dinanzi al giudice dell’ottemperanza (Cfr.: Adunanza Plenaria C.d.S. n. 2/2013), rileva che tutte le domande di ottemperanza azionate dalla parte ricorrente per l’ottemperanza della sentenza (esecutiva) del T.A.R. per la Puglia - Lecce, Sezione III^,-OMISSIS-, pubblicata il 19 marzo 2025, sono infondate e devono essere rigettate.
3. Innanzitutto, va rilevato che, con la citata sentenza n. -OMISSIS-, questo Tribunale, pronunciandosi sul ricorso presentato avverso il rigetto, da parte della Prefettura di Brindisi, della richiesta avanzata dal ricorrente di rilascio del nulla osta al conseguimento della patente di guida e/o eliminazione dell’ostativo al relativo rilascio nell’ambito della pratica pendente presso la Motorizzazione Civile di Brindisi, a seguito del decorso del triennio dalla cessazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. disposta con decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS- dal Tribunale di Brindisi e dalla conseguenziale revoca della patente di guida disposta il 20 ottobre 2010 dalla Prefettura U.T.G. di Brindisi, lo ha accolto e, conseguentemente ha annullato la nota prot. n. -OMISSIS- del 7 maggio 2024, notificata a mezzo p.e.c. in pari data, facendo “ salvi i successivi provvedimenti (discrezionali) della P.A. ”.
Da quanto si legge nella motivazione della citata sentenza del T.A.R. Puglia Lecce, di cui è richiesta l’ottemperanza, risulta evidente che, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la sentenza de qua ha fatto espressamente salvo il riesercizio del potere discrezionale da parte della BL AZ (“ salvi i successivi provvedimenti (discrezionali) della P.A. ”), con la conseguenza che, l’AZ intimata, al fine di correttamente dare esecuzione alla sentenza de qua non risultava in alcun modo vincolata a rilasciare una nuova patente di guida al ricorrente, dovendo invece effettuare nuove valutazioni rientranti nell’ambito della discrezionalità ad essa spettante in base alla formulazione dell’art. 120 comma terzo del Codice della Strada precedente alla novella introdotta dall’art 8 della Legge del 25 novembre 2024 n. 177.
Ritiene - quindi - il Tribunale che in capo alla P.A. resistente, nel rispetto dell'effetto conformativo (rettamente inteso) della sentenza esecutiva di cui si chiede l’ottemperanza, sussisteva – applicandosi la formulazione dell’art. 120 comma terzo del Codice della Strada precedente alla novella introdotta dall’art 8 della Legge del 25 novembre 2024 n. 177 - il potere discrezionale della Prefettura di concedere o meno, sulla base di valutazioni inerenti la pubblica sicurezza, l’invocato nulla-osta al conseguimento di nuova patente di guida (Cfr. ex multis: T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 31 marzo 2022, n. 532 e n. 506).
L’esercizio del potere discrezionale della P.A. è possibile anche dopo una decisione del Giudice Amministrativo che, pur annullando l’atto impugnato, lasci residui margini di discrezionalità all’AZ. Ciò comporta che non rientra nell’ambito dell’ottemperanza tutto il sindacato sulla riedizione del potere.
E’, pertanto, da escludersi che la P.A. resistente non abbia provveduto nei termini individuati dalla sentenza del T.A.R. per la Puglia - Lecce, Sezione III^, n. -OMISSIS-, pubblicata il 19 marzo 2025, dal momento che, la BL amministrazione ha provveduto secondo le coordinate prescritte nella sentenza citata.
Non potendo, dunque, l’effetto conformativo della citata decisione del Giudice Amministrativo, che ha fatto espressamente salvi i successivi provvedimenti (discrezionali) della P.A, produrre effetti sulla successiva attività provvedimentale dell’AZ intimata, ne deriva, quale logica conseguenza, che i gravati provvedimenti (provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio della Motorizzazione Civile di Lecce, prot. -OMISSIS- dell’11 giugno 2025 e la nota della Prefettura di Brindisi prot. -OMISSIS- del 06 agosto 2025), non sono stati emanati in violazione o elusione della sentenza di questo Tribunale -OMISSIS-.
Secondo pacifica giurisprudenza, qualora “ il nuovo provvedimento non si ponga in contrasto con l'effetto conformativo del giudicato, impingendo la motivazione su aspetti non "coperti" dallo stesso, in quanto non presi in considerazione dalla sentenza di merito, non può dirsi che sussista violazione di giudicato, né la conseguente nullità dell'atto adottato ex art. 21-septies L. n. 241 del 1990. In quest'ultimo caso il nuovo provvedimento sarà eventualmente censurabile per vizi di legittimità o per nullità (per profili diversi da quella derivante dalla violazione del giudicato), avverso i quali si troverà spazio di tutela nell'ambito di un giudizio "ordinario" in sede di giurisdizione di legittimità e non con lo specifico rito dell'ottemperanza di cui agli artt. 112 e ss. c.p.a. (in tal senso, ex aliis, questa sez. II, n. 3162 del 2023). ” (Cons. Stato, Sez. II, 23/02/2024, n. 1821).
5. Il rigetto delle suddette domande di ottemperanza comporta, conseguentemente, anche il rigetto delle richieste di nomina di un Commissario ad acta.
6. Il ricorso, così come integrato da motivi aggiunti interposti in corso di causa, va, invece, rimesso sul ruolo ordinario, previa conversione parziale del rito, da speciale in ordinario, ex art. 32 c.p.a., per la trattazione (previa fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta con i motivi aggiunti del 30 ottobre 2025) in pubblica udienza della proposta domanda di annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS- dell’11 giugno 2025, con il quale il Direttore della Motorizzazione Civile di Lecce, ha disposto che il Sig. -OMISSIS- non può essere ammesso alla prova pratica per il conseguimento della patente di guida di categoria B, prevista per la data del 16 giugno 2025, nonché della nota prot. n. -OMISSIS- del 06 agosto 2025, (impugnata con motivi aggiunti interposti in corso di causa), con la quale la Prefettura di Brindisi ha riscontrato in senso negativo la richiesta di rilascio del nulla osta al conseguimento della patente di guida, avanzata dal Signor -OMISSIS-, a seguito dell’istruttoria espletata, ritenendo che non sussistano le condizioni per il rilascio del chiesto nulla osta, secondo la procedura telematizzata di cui al 120/5 in comb. disp. con il decreto interministeriale del 24 ottobre 2011, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, che (a dire del ricorrente) incida sfavorevolmente nella sua sfera giuridica.
7. Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese della fase di ottemperanza del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza:
- definitivamente pronunciando su tutte le domande di ottemperanza alla sentenza esecutiva n. -OMISSIS- del 19 marzo 2025, pronunciata da questa Sezione, proposte con il ricorso di cui in epigrafe, integrato da motivi aggiunti interposti in corso di causa, le respinge nei sensi precisati in motivazione;
- non definitivamente pronunciando, dispone - ai fini della decisione di merito sulla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, proposta in via subordinata dalla parte ricorrente, con il ricorso di cui in epigrafe, integrato da motivi aggiunti interposti in corso di causa - la conversione del rito processuale da speciale in rito ordinario, con conseguente rimessione della causa sul ruolo per la trattazione nel merito, fissando, all’uopo l’udienza pubblica del 22 luglio 2026 per il prosieguo della causa.
- fissa per la trattazione dell’istanza cautelare presentata con motivi aggiunti del 30 ottobre 2025, la camera di consiglio del 10 febbraio 2026.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT Moro, Presidente FF
Mariachiara Basurto, Referendario
RL LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RL LL | AT Moro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.