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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/04/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2083/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, con l'avv. Degani Giorgio Emanuele
Appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con l'avv. Biasin Paolo e l'avv. Mascanzoni Caterina
Appellata
Oggetto: Indebito oggettivo. Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. rep.
n. 3552/23 pubblicata in data 03/11/2023 del Tribunale di Treviso
CONCLUSIONI
Per l'appellante
- in via principale: accertare e dichiarare la tempestiva interruzione della prescrizione da parte della per brevità Controparte_2 Parte_1
- sempre in via principale, in accoglimento die motivi di appello riproposti ai sensi dell'art. 346, c.p.c., previa declaratoria che la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, contrasta con il disposto della Direttiva n. 2008/118/CE e Direttiva n. 92/12/CEE, in totale riforma dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Treviso emessa in data 3 novembre 2023 in relazione al procedimento n. 5281/2022 R.G.N., voglia:
- disapplicare l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 26 del
2007, per contrasto con l'art. 1, § 2, della Direttiva n. 2008/118/CE e con l'art. 3, §2,
Direttiva n. 92/12/CEE;
- accertare e dichiarare che il pagamento delle somme corrispondenti all'addizionale all'accisa sull'energia elettrica effettuato dalla società Parte_1
per brevità a favore di , non era
[...] Parte_1 Controparte_1 dovuto e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a Parte_1
per brevità la somma di Euro 284.606,00,
[...] Parte_1
indebitamente percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo, con ogni conseguente statuizione in tema di refusione di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio;
- in via subordinata: riformare il capo autonomo dell'ordinanza con cui il Tribunale di
Treviso ha condannato per Parte_1
brevità alla refusione delle spese di lite, anziché disporre la Parte_1 compensazione delle stesse ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., sussistendone i requisiti di legge.
Per l'appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, previe le declaratorie del caso, respingere l'appello proposto dalla società per tutti i Parte_1 Parte_1
motivi di fatto e diritto esposti in atti e, conseguentemente, confermare integralmente l'Ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del Tribunale di Treviso nel giudizio R.G. n.
pag. 2/8 5281/2022, Rep. 3552/2023 del 03.11.2023, Cron. 14675/2023 del 03.11.2023. Con vittoria di spese, competenze professionali ed accessori di legge del presente giudizio.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Parte_1
( conveniva in giudizio (successivamente incorporata in
[...] Pt_1 Controparte_3
con atto di fusione per incorporazione del 22.09.2022) esponendo di Controparte_1
aver concluso con un contratto di somministrazione di energia elettrica, Parte_2
versando a titolo di addizionale provinciale dell'accisa la somma di euro 284.066,66 per il periodo 1.1.2005-31.12.2009, importi indebitamente versati posto che il tributo era illegittimo in quanto in contrasto con la normativa nazionale e unionale. Ciò premesso chiedeva, ai sensi dell'art. 2033 c.c., la ripetizione di quanto corrisposto a tale titolo, oltre interessi dalla data di messa in mora al pagamento. si costituiva eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto alla Controparte_1
restituzione e chiedendo nel merito il rigetto delle domande avversarie per insussistenza del diritto alla ripetizione.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 03.11.2023 n.3552/2023, il Tribunale di Treviso rigettava la domanda attorea in accoglimento dell'eccezione di prescrizione e condannando al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale rilevava Pt_1
l'inconferenza degli atti interruttivi della prescrizione indicati dalla ricorrente in quanto la diffida del 28.02.2020 faceva riferimento alle sole imposte versate nel periodo gennaio 2010-dicembre 2011, diverse da quelle oggetto di causa, e la diffida del
29.06.2022 era stata inviata tardivamente allorquando la pretesa creditoria era già prescritta.
Giudizio di appello
Contro l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. rep. n. 3552/23 del Tribunale di Treviso del
03.11.2023 ha interposto tempestivo appello chiedendo l'accoglimento dei Pt_1
motivi di appello e la riforma della sentenza di primo grado.
Con comparsa di costituzione si è costituita chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande attoree.
pag. 3/8 All'udienza del 15.04.2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione.
Con il primo motivo di appello lamenta la violazione degli artt. 2935 e 2946 cod.civ. non essendo maturata la prescrizione del credito di a titolo di addizionali Pt_1 provinciali sull'energia elettrica.
L'appellante assume che non assumerebbe rilevanza la circostanza che avesse Pt_1
agito in un primo momento con la comunicazione 28.2.2020 solo per le annualità 2010-
2011, poiché tale condotta non determina accettazione implicita della prescrizione delle somme antecedenti a tale periodo, sottolineando che l'intimazione di restituzione delle addizionali si riferiva all'intero rapporto di fornitura.
L'appellante rileva altresì che la prescrizione era stata interrotta anche con la comunicazione del 29.06.2022 dovendosi individuare il dies a quo del termine di prescrizione alla data di pubblicazione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea rese nelle cause C-553/13 del 5 marzo 2015 e C-103/17 del 25 luglio 2018 che avevano chiarito il concetto di “finalità specifica” delle imposte non armonizzate, non assumendo rilevanza la data dei singoli pagamenti, poiché il diritto alla restituzione di era sorto con la pubblicazione delle suddette sentenze. Pt_1
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata in punto spese di lite ritenendo sussistenti i presupposti per la compensazione totale.
Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo l'appellante ha riproposto i motivi di ricorso dichiarati assorbiti dal giudice di primo grado rilevando l'incompatibilità dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica con la Direttiva Europea n.2008/118/Ce e la sussistenza dell'indebito oggettivo rispetto ai versamenti effettuati a tale titolo e la legittimazione passiva del fornitore
Ragioni della decisione.
pag. 4/8 Tanto brevemente premesso l'appello va integralmente rigettato poiché rispetto alla pretesa svolta dall'attore - alla restituzione degli importi versati a titolo di addizionale provinciale dell'accisa per il periodo 1.1.2005-31.12.2009 – risultava già decorso il termine decennale di prescrizione al momento della domanda .
In proposito va evidenziato come parte appellante ha fatto valere quali atti interruttivi del diritto fatto valere una diffida inviata in data 28 febbraio 2020 (doc. 7) e una diffida inviata in data 29 giugno 2022 (doc. 18).
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure la diffida 28 febbraio 2020 non risulta tuttavia idonea in quanto avente ad oggetto ed essendo espressamente riferita alle “somme indebitamente versate a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (periodo da gennaio 2010 a dicembre 2011)” somme peraltro richieste dalla stessa ricorrente in altro e diverso giudizio tra le medesime parti – e ottenute ( RG 6108/2021 – Tribunale Treviso – ordinanza ex 702 bis c.p.c. 24.2.2022 – doc. 24 parte ricorrente). Si tratta di somme del tutto diverse da quelle richieste in restituzione in questa sede (per il periodo 1.1.2005-31.12.2009) risultando priva di pregio la tesi svolta dall'opponente secondo la quale la diffida 28 febbraio 2020 avrebbe interrotto la prescrizione avendo fatto riferimento alla complessiva fornitura “a prescindere dalle annualità inizialmente azionate” tenuto conto che la prescrizione opera rispetto alla domanda di restituzione delle somme indebitamente versate delle quali si chiede la restituzione e non al contratto di fornitura.
Quanto alla diffida 29 giugno 2022, come indicato dal giudice di prime cure, la stessa risulta pervenuta già decorsi i dieci anni del termine prescrizionale a decorrere dai singoli pagamenti dei quali è domandata la restituzione.
In proposito va rigettato il motivo d'appello ove si ritiene di individuare quale dies a quo “l'abrogazione dell'addizionale “ ovvero la pubblicazione delle sentenze della
CGUE C-553/13 del 5 marzo 2015 e C-103/17 del 25 luglio 2018 tenuto conto che il dies a quo va individuato in quello del pagamento.
Come già evidenziato dalla Suprema Corte in linea generale la prescrizione del diritto alla ripetizione decorre sempre dal giorno del pagamento anche se la ragione dell'indebito derivi da un accertamento giudiziale di nullità del negozio in base al quale
è stato effettuato il pagamento e non dalla pronuncia (cfr. Cass.civ. n.32694/2024 che ha pag. 5/8 affermato che “L'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione decorre non già dal passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del negozio, ma da quella del pagamento, avendo tale pronuncia, di mero accertamento, portata ed efficacia retroattiva, con conseguente caducazione del titolo fin dall'origine”).
Più ancora e in relazione allo specifico tema dei tributi la Suprema Corte ha affermato
“che: a) il principio posto dall'art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione “comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” – il quale è da ritenersi applicabile anche alla decadenza – deve essere inteso possibilità legale, non influendo sul decorso della prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilita di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto> (Relazione al codice, § 1198) (Cass. n. 10231 del 1998, che richiama Cass. n.
9151 del 1991); b) tra gli impedimenti “di fatto” va annoverato anche l'ostacolo all'esercizio di un diritto rappresentato dalla presenza di una norma costituzionalmente illegittima, in quanto chi si ritenga leso da tale limitazione ha il potere di percorrere la via dell'instaurazione di un giudizio e nel corso di tale giudizio richiedere che venga sollevata la relativa questione;
se subisce passivamente detto impedimento, non può sfuggire alla conseguenza che il rapporto venga ad esaurirsi;
c) a maggior ragione, non può essere ravvisato un impedimento “legale”, come tale idoneo ad incidere sulla decorrenza della prescrizione, nella presenza di una norma di diritto nazionale incompatibile con il diritto comunitario, posto che – mentre l'accertamento della illegittimità costituzionale di una norma e riservato ad un organo diverso dall'autorità giurisdizionale, con la conseguenza che, quando la questione sia sollevata nel corso di un giudizio, esso deve essere sospeso fino a quando la questione non sia decisa (art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) – il contrasto tra la norma di diritto interno e quella comunitaria può essere rilevato direttamente dal giudice che, sulla base di tale premessa,
e tenuto a non darle applicazione, anche quando sia stata emanata in epoca successiva a quella comunitaria (Cass. nn. 10231 del 1998, cit., 7176 del 1999 e succ.; cfr., anche,
Cass. n. 18276 del 2004) ( così Cass. n.15106/2016).
pag. 6/8 E, più recentemente, “la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la decorrenza del termine vada computata comunque dal giorno successivo al versamento poi rivelatosi indebito: il fatto che una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
Europea, con effetto retroattivo, abbia dichiarato in contrasto con una direttiva comunitaria self executing una norma nazionale di agevolazione fiscale, ampliandone la portata soggettiva, non è sufficiente a mutare le regole vigenti in materia di decadenza, considerata “la posizione del soggetto che, in vigenza della norma che lo escludeva dal beneficio, è rimasto inerte fino all'intervento della sentenza (o anche successivamente), così trovandosi in tutto o in parte decaduto dal diritto al rimborso”, si trova in una
“situazione…recessiva rispetto al principio della certezza delle situazioni giuridiche
(tanto più cogente in materia di entrate tributarie), che riceverebbe un grave vulnus, in ragione della sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei rapporti tributari che ne deriverebbe. Spetta, in definitiva, al solo legislatore, in casi come quello in esame (così come in quello del sopravvenire di una legge retroattiva), la valutazione discrezionale, nel rispetto dei principi costituzionali coinvolti, in ordine all'eventuale introduzione di norme che prevedano termini e modalità di “riapertura” di rapporti esauriti” (cfr. Cass.
S.U. n. 13676 del 2014; Cass. n. 18145 del 2019, n. 5320 del 2018, Cass. n. 3793 del
2016; Cass. n. 14548 del 2019) “ ( cfr. Cass. civ. n.21979/2020).
Va infine rigettato il terzo motivo d'impugnazione, in relazione alla condanna alle spese, tenuto conto che il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza posto che la questione relativa alla decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla restituzione dell'indebito ha carattere generale e, come sopraevidenziato, non riveste alcun connotato di novità.
Conclusioni e spese
L'ordinanza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014, secondo lo scaglione da euro 260.001,00 a euro 520.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 14.239,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
pag. 7/8 Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso l'ordinanza ex art.702ter c.p.c. del tribunale di Treviso n.5281/20022 pubblicata il 3.11.2023 lo respinge e per l'effetto:
1) conferma l'ordinanza appellata;
2) condanna in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t. a rifondere a in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. le spese di lite del presente grado, liquidate in euro
14.239,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 16 ottobre 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2083/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, con l'avv. Degani Giorgio Emanuele
Appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con l'avv. Biasin Paolo e l'avv. Mascanzoni Caterina
Appellata
Oggetto: Indebito oggettivo. Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. rep.
n. 3552/23 pubblicata in data 03/11/2023 del Tribunale di Treviso
CONCLUSIONI
Per l'appellante
- in via principale: accertare e dichiarare la tempestiva interruzione della prescrizione da parte della per brevità Controparte_2 Parte_1
- sempre in via principale, in accoglimento die motivi di appello riproposti ai sensi dell'art. 346, c.p.c., previa declaratoria che la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, contrasta con il disposto della Direttiva n. 2008/118/CE e Direttiva n. 92/12/CEE, in totale riforma dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Treviso emessa in data 3 novembre 2023 in relazione al procedimento n. 5281/2022 R.G.N., voglia:
- disapplicare l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 26 del
2007, per contrasto con l'art. 1, § 2, della Direttiva n. 2008/118/CE e con l'art. 3, §2,
Direttiva n. 92/12/CEE;
- accertare e dichiarare che il pagamento delle somme corrispondenti all'addizionale all'accisa sull'energia elettrica effettuato dalla società Parte_1
per brevità a favore di , non era
[...] Parte_1 Controparte_1 dovuto e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a Parte_1
per brevità la somma di Euro 284.606,00,
[...] Parte_1
indebitamente percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo, con ogni conseguente statuizione in tema di refusione di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio;
- in via subordinata: riformare il capo autonomo dell'ordinanza con cui il Tribunale di
Treviso ha condannato per Parte_1
brevità alla refusione delle spese di lite, anziché disporre la Parte_1 compensazione delle stesse ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., sussistendone i requisiti di legge.
Per l'appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, previe le declaratorie del caso, respingere l'appello proposto dalla società per tutti i Parte_1 Parte_1
motivi di fatto e diritto esposti in atti e, conseguentemente, confermare integralmente l'Ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del Tribunale di Treviso nel giudizio R.G. n.
pag. 2/8 5281/2022, Rep. 3552/2023 del 03.11.2023, Cron. 14675/2023 del 03.11.2023. Con vittoria di spese, competenze professionali ed accessori di legge del presente giudizio.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Parte_1
( conveniva in giudizio (successivamente incorporata in
[...] Pt_1 Controparte_3
con atto di fusione per incorporazione del 22.09.2022) esponendo di Controparte_1
aver concluso con un contratto di somministrazione di energia elettrica, Parte_2
versando a titolo di addizionale provinciale dell'accisa la somma di euro 284.066,66 per il periodo 1.1.2005-31.12.2009, importi indebitamente versati posto che il tributo era illegittimo in quanto in contrasto con la normativa nazionale e unionale. Ciò premesso chiedeva, ai sensi dell'art. 2033 c.c., la ripetizione di quanto corrisposto a tale titolo, oltre interessi dalla data di messa in mora al pagamento. si costituiva eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto alla Controparte_1
restituzione e chiedendo nel merito il rigetto delle domande avversarie per insussistenza del diritto alla ripetizione.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 03.11.2023 n.3552/2023, il Tribunale di Treviso rigettava la domanda attorea in accoglimento dell'eccezione di prescrizione e condannando al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale rilevava Pt_1
l'inconferenza degli atti interruttivi della prescrizione indicati dalla ricorrente in quanto la diffida del 28.02.2020 faceva riferimento alle sole imposte versate nel periodo gennaio 2010-dicembre 2011, diverse da quelle oggetto di causa, e la diffida del
29.06.2022 era stata inviata tardivamente allorquando la pretesa creditoria era già prescritta.
Giudizio di appello
Contro l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. rep. n. 3552/23 del Tribunale di Treviso del
03.11.2023 ha interposto tempestivo appello chiedendo l'accoglimento dei Pt_1
motivi di appello e la riforma della sentenza di primo grado.
Con comparsa di costituzione si è costituita chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande attoree.
pag. 3/8 All'udienza del 15.04.2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione.
Con il primo motivo di appello lamenta la violazione degli artt. 2935 e 2946 cod.civ. non essendo maturata la prescrizione del credito di a titolo di addizionali Pt_1 provinciali sull'energia elettrica.
L'appellante assume che non assumerebbe rilevanza la circostanza che avesse Pt_1
agito in un primo momento con la comunicazione 28.2.2020 solo per le annualità 2010-
2011, poiché tale condotta non determina accettazione implicita della prescrizione delle somme antecedenti a tale periodo, sottolineando che l'intimazione di restituzione delle addizionali si riferiva all'intero rapporto di fornitura.
L'appellante rileva altresì che la prescrizione era stata interrotta anche con la comunicazione del 29.06.2022 dovendosi individuare il dies a quo del termine di prescrizione alla data di pubblicazione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea rese nelle cause C-553/13 del 5 marzo 2015 e C-103/17 del 25 luglio 2018 che avevano chiarito il concetto di “finalità specifica” delle imposte non armonizzate, non assumendo rilevanza la data dei singoli pagamenti, poiché il diritto alla restituzione di era sorto con la pubblicazione delle suddette sentenze. Pt_1
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata in punto spese di lite ritenendo sussistenti i presupposti per la compensazione totale.
Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo l'appellante ha riproposto i motivi di ricorso dichiarati assorbiti dal giudice di primo grado rilevando l'incompatibilità dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica con la Direttiva Europea n.2008/118/Ce e la sussistenza dell'indebito oggettivo rispetto ai versamenti effettuati a tale titolo e la legittimazione passiva del fornitore
Ragioni della decisione.
pag. 4/8 Tanto brevemente premesso l'appello va integralmente rigettato poiché rispetto alla pretesa svolta dall'attore - alla restituzione degli importi versati a titolo di addizionale provinciale dell'accisa per il periodo 1.1.2005-31.12.2009 – risultava già decorso il termine decennale di prescrizione al momento della domanda .
In proposito va evidenziato come parte appellante ha fatto valere quali atti interruttivi del diritto fatto valere una diffida inviata in data 28 febbraio 2020 (doc. 7) e una diffida inviata in data 29 giugno 2022 (doc. 18).
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure la diffida 28 febbraio 2020 non risulta tuttavia idonea in quanto avente ad oggetto ed essendo espressamente riferita alle “somme indebitamente versate a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (periodo da gennaio 2010 a dicembre 2011)” somme peraltro richieste dalla stessa ricorrente in altro e diverso giudizio tra le medesime parti – e ottenute ( RG 6108/2021 – Tribunale Treviso – ordinanza ex 702 bis c.p.c. 24.2.2022 – doc. 24 parte ricorrente). Si tratta di somme del tutto diverse da quelle richieste in restituzione in questa sede (per il periodo 1.1.2005-31.12.2009) risultando priva di pregio la tesi svolta dall'opponente secondo la quale la diffida 28 febbraio 2020 avrebbe interrotto la prescrizione avendo fatto riferimento alla complessiva fornitura “a prescindere dalle annualità inizialmente azionate” tenuto conto che la prescrizione opera rispetto alla domanda di restituzione delle somme indebitamente versate delle quali si chiede la restituzione e non al contratto di fornitura.
Quanto alla diffida 29 giugno 2022, come indicato dal giudice di prime cure, la stessa risulta pervenuta già decorsi i dieci anni del termine prescrizionale a decorrere dai singoli pagamenti dei quali è domandata la restituzione.
In proposito va rigettato il motivo d'appello ove si ritiene di individuare quale dies a quo “l'abrogazione dell'addizionale “ ovvero la pubblicazione delle sentenze della
CGUE C-553/13 del 5 marzo 2015 e C-103/17 del 25 luglio 2018 tenuto conto che il dies a quo va individuato in quello del pagamento.
Come già evidenziato dalla Suprema Corte in linea generale la prescrizione del diritto alla ripetizione decorre sempre dal giorno del pagamento anche se la ragione dell'indebito derivi da un accertamento giudiziale di nullità del negozio in base al quale
è stato effettuato il pagamento e non dalla pronuncia (cfr. Cass.civ. n.32694/2024 che ha pag. 5/8 affermato che “L'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione decorre non già dal passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del negozio, ma da quella del pagamento, avendo tale pronuncia, di mero accertamento, portata ed efficacia retroattiva, con conseguente caducazione del titolo fin dall'origine”).
Più ancora e in relazione allo specifico tema dei tributi la Suprema Corte ha affermato
“che: a) il principio posto dall'art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione “comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” – il quale è da ritenersi applicabile anche alla decadenza – deve essere inteso possibilità legale, non influendo sul decorso della prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilita di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto> (Relazione al codice, § 1198) (Cass. n. 10231 del 1998, che richiama Cass. n.
9151 del 1991); b) tra gli impedimenti “di fatto” va annoverato anche l'ostacolo all'esercizio di un diritto rappresentato dalla presenza di una norma costituzionalmente illegittima, in quanto chi si ritenga leso da tale limitazione ha il potere di percorrere la via dell'instaurazione di un giudizio e nel corso di tale giudizio richiedere che venga sollevata la relativa questione;
se subisce passivamente detto impedimento, non può sfuggire alla conseguenza che il rapporto venga ad esaurirsi;
c) a maggior ragione, non può essere ravvisato un impedimento “legale”, come tale idoneo ad incidere sulla decorrenza della prescrizione, nella presenza di una norma di diritto nazionale incompatibile con il diritto comunitario, posto che – mentre l'accertamento della illegittimità costituzionale di una norma e riservato ad un organo diverso dall'autorità giurisdizionale, con la conseguenza che, quando la questione sia sollevata nel corso di un giudizio, esso deve essere sospeso fino a quando la questione non sia decisa (art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) – il contrasto tra la norma di diritto interno e quella comunitaria può essere rilevato direttamente dal giudice che, sulla base di tale premessa,
e tenuto a non darle applicazione, anche quando sia stata emanata in epoca successiva a quella comunitaria (Cass. nn. 10231 del 1998, cit., 7176 del 1999 e succ.; cfr., anche,
Cass. n. 18276 del 2004) ( così Cass. n.15106/2016).
pag. 6/8 E, più recentemente, “la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la decorrenza del termine vada computata comunque dal giorno successivo al versamento poi rivelatosi indebito: il fatto che una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
Europea, con effetto retroattivo, abbia dichiarato in contrasto con una direttiva comunitaria self executing una norma nazionale di agevolazione fiscale, ampliandone la portata soggettiva, non è sufficiente a mutare le regole vigenti in materia di decadenza, considerata “la posizione del soggetto che, in vigenza della norma che lo escludeva dal beneficio, è rimasto inerte fino all'intervento della sentenza (o anche successivamente), così trovandosi in tutto o in parte decaduto dal diritto al rimborso”, si trova in una
“situazione…recessiva rispetto al principio della certezza delle situazioni giuridiche
(tanto più cogente in materia di entrate tributarie), che riceverebbe un grave vulnus, in ragione della sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei rapporti tributari che ne deriverebbe. Spetta, in definitiva, al solo legislatore, in casi come quello in esame (così come in quello del sopravvenire di una legge retroattiva), la valutazione discrezionale, nel rispetto dei principi costituzionali coinvolti, in ordine all'eventuale introduzione di norme che prevedano termini e modalità di “riapertura” di rapporti esauriti” (cfr. Cass.
S.U. n. 13676 del 2014; Cass. n. 18145 del 2019, n. 5320 del 2018, Cass. n. 3793 del
2016; Cass. n. 14548 del 2019) “ ( cfr. Cass. civ. n.21979/2020).
Va infine rigettato il terzo motivo d'impugnazione, in relazione alla condanna alle spese, tenuto conto che il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza posto che la questione relativa alla decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla restituzione dell'indebito ha carattere generale e, come sopraevidenziato, non riveste alcun connotato di novità.
Conclusioni e spese
L'ordinanza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014, secondo lo scaglione da euro 260.001,00 a euro 520.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 14.239,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
pag. 7/8 Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso l'ordinanza ex art.702ter c.p.c. del tribunale di Treviso n.5281/20022 pubblicata il 3.11.2023 lo respinge e per l'effetto:
1) conferma l'ordinanza appellata;
2) condanna in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t. a rifondere a in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. le spese di lite del presente grado, liquidate in euro
14.239,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 16 ottobre 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
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