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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/12/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB TO
SENTENZA pronunciata all'udienza del
9.12.2025 con trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2350/2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'avv. Silvia Orsi Parte_1 ricorrente
e
con il patrocinio dell'avv. Ivanoe Ciocca CP_1 resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle condizioni di disabilità di cui all'art. 3 co. 3 l. 104/92 e per l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/80 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 23.9.2021 a fronte della mancata convocazione in sede amministrativa;
che in sede di atp (rgn. 4181/2022) veniva riconosciuto, ma non omologato, il solo requisito di cui all'art. 3 co. 1 l. 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa;
di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data
11.4.2023. La parte ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., ha chiesto che le siano riconosciuti i requisiti di cui alla domanda con decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa.
Si è costituito l'Ente resistente eccependo la decadenza ex art. 42 c. 3 D.l. 269/03 e contestando l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, nel merito eccepisce la mancanza del requisito sanitario e chiede il rigetto del ricorso.
Con note autorizzate la parte ricorrente ha rappresentato che nelle more del giudizio in data
6.6.2023 è stato sottoposto a visita dalla commissione medica e riconosciuto portatore di CP_1 disabilità grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 l. 104/92, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
La causa è stata istruita mediante rinnovazione della CTU e decisa all'udienza odierna.
Va preliminarmente rilevata la infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza semestrale ai sensi dell'art. 42 comma 3 D.L. n. 269/2003, dai documenti prodotti da parte ricorrente, infatti, risulta che quest'ultima non è mai stata sottoposta a visita e decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo a norma dell'art. 3 co. 1 DPR 698/94 ha depositato il ricorso per accertamento tecnico in data 1.9.2022.
Nel merito la domanda è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
A fronte delle doglianze avanzate da parte ricorrente si è ritenuto necessario conferire un nuovo incarico peritale allo scopo di verificare la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 l. 18/80 .
La consulenza ha accertato che parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità
(Esiti intervento per emicolectomia per diverticoli e colecistectomia. Ipoacusia grave bilaterale. Deficit mnesico-cognitivo di grado medio. Incontinenza urinaria. Poliartrosi a grave impegno funzionale polidistrettuale. Deambulazione con ausilio di deambulatore, instabile, a rischio caduta”) che integrano il requisito medico utile per ottenere le prestazioni richieste.
In particolare, il ctu ha evidenziato come “Tali infermità, in considerazione della documentazione sanitaria in atti, del riscontro anamnestico ed obiettivo, concretizzano le condizioni di cui all'art. 1, Legge 18/80. Nel caso specifico, quindi, considerate le patologie in diagnosi riportate e le compromissioni funzionali derivanti, si deve ritenere che il quadro clinico emerso è ulteriormente evoluto in senso peggiorativo, specie per quanto riguarda il quadro mnesico- cognitivo e deambulatorio, con deambulazione attualmente possibile con ausilio di appoggio a deambulatore, con instabilità posturale ad alto rischio caduta, per cui il ricorrente non risulta autonomo nel compiere gli atti quotidiani della vita.”
Ha inoltre aggiunto quanto alla decorrenza che “tale condizione, per quanto in atti documentato ed emerso alla visita, considerato anche la necessità e prescrizione di deambulatore, può essere fatta decorrere dal Gennaio 2024”.
La consulenza effettuata appare metodologicamente corretta avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari (visita, documentazione sanitaria) per l'espressione del giudizio medico.
Quest'ultimo appare coerente con il percorso metodologico seguito e capace altresì di colmare le lacune riscontrate nel primo accertamento sanitario. Pertanto, l'esito verificato dalla consulenza appare pienamente attendibile quanto alla sussistenza del requisito sanitario e può essere posto a base della decisione.
Pertanto, va dichiarato che il ricorrente si trova in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 1 l.
18/80, con decorrenza da gennaio 2024. Le spese devono essere compensate in ragione della decorrenza successiva alla domanda amministrativa. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2350/2023 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto per la concessione della indennità di accompagno di cui all'art. 1 l. 18/80 a decorrere da gennaio
2024.
- Compensa tra le parti le spese di lite.
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Tivoli, 9.12.2025
Il Giudice
IB TO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB TO
SENTENZA pronunciata all'udienza del
9.12.2025 con trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2350/2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'avv. Silvia Orsi Parte_1 ricorrente
e
con il patrocinio dell'avv. Ivanoe Ciocca CP_1 resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle condizioni di disabilità di cui all'art. 3 co. 3 l. 104/92 e per l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/80 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 23.9.2021 a fronte della mancata convocazione in sede amministrativa;
che in sede di atp (rgn. 4181/2022) veniva riconosciuto, ma non omologato, il solo requisito di cui all'art. 3 co. 1 l. 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa;
di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data
11.4.2023. La parte ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., ha chiesto che le siano riconosciuti i requisiti di cui alla domanda con decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa.
Si è costituito l'Ente resistente eccependo la decadenza ex art. 42 c. 3 D.l. 269/03 e contestando l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, nel merito eccepisce la mancanza del requisito sanitario e chiede il rigetto del ricorso.
Con note autorizzate la parte ricorrente ha rappresentato che nelle more del giudizio in data
6.6.2023 è stato sottoposto a visita dalla commissione medica e riconosciuto portatore di CP_1 disabilità grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 l. 104/92, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
La causa è stata istruita mediante rinnovazione della CTU e decisa all'udienza odierna.
Va preliminarmente rilevata la infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza semestrale ai sensi dell'art. 42 comma 3 D.L. n. 269/2003, dai documenti prodotti da parte ricorrente, infatti, risulta che quest'ultima non è mai stata sottoposta a visita e decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo a norma dell'art. 3 co. 1 DPR 698/94 ha depositato il ricorso per accertamento tecnico in data 1.9.2022.
Nel merito la domanda è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
A fronte delle doglianze avanzate da parte ricorrente si è ritenuto necessario conferire un nuovo incarico peritale allo scopo di verificare la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 l. 18/80 .
La consulenza ha accertato che parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità
(Esiti intervento per emicolectomia per diverticoli e colecistectomia. Ipoacusia grave bilaterale. Deficit mnesico-cognitivo di grado medio. Incontinenza urinaria. Poliartrosi a grave impegno funzionale polidistrettuale. Deambulazione con ausilio di deambulatore, instabile, a rischio caduta”) che integrano il requisito medico utile per ottenere le prestazioni richieste.
In particolare, il ctu ha evidenziato come “Tali infermità, in considerazione della documentazione sanitaria in atti, del riscontro anamnestico ed obiettivo, concretizzano le condizioni di cui all'art. 1, Legge 18/80. Nel caso specifico, quindi, considerate le patologie in diagnosi riportate e le compromissioni funzionali derivanti, si deve ritenere che il quadro clinico emerso è ulteriormente evoluto in senso peggiorativo, specie per quanto riguarda il quadro mnesico- cognitivo e deambulatorio, con deambulazione attualmente possibile con ausilio di appoggio a deambulatore, con instabilità posturale ad alto rischio caduta, per cui il ricorrente non risulta autonomo nel compiere gli atti quotidiani della vita.”
Ha inoltre aggiunto quanto alla decorrenza che “tale condizione, per quanto in atti documentato ed emerso alla visita, considerato anche la necessità e prescrizione di deambulatore, può essere fatta decorrere dal Gennaio 2024”.
La consulenza effettuata appare metodologicamente corretta avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari (visita, documentazione sanitaria) per l'espressione del giudizio medico.
Quest'ultimo appare coerente con il percorso metodologico seguito e capace altresì di colmare le lacune riscontrate nel primo accertamento sanitario. Pertanto, l'esito verificato dalla consulenza appare pienamente attendibile quanto alla sussistenza del requisito sanitario e può essere posto a base della decisione.
Pertanto, va dichiarato che il ricorrente si trova in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 1 l.
18/80, con decorrenza da gennaio 2024. Le spese devono essere compensate in ragione della decorrenza successiva alla domanda amministrativa. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2350/2023 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto per la concessione della indennità di accompagno di cui all'art. 1 l. 18/80 a decorrere da gennaio
2024.
- Compensa tra le parti le spese di lite.
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Tivoli, 9.12.2025
Il Giudice
IB TO