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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1982 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1982 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata in [...] i ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
SI TI ( CodiceFiscale_2
e ata in ALBANIA il ) con il Parte_2 C.F._3
AJ AR (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 28/11/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 25.04.2000, in Albania, deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato il figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente;
- considerato che i coniugi all'udienza tenutasi in data 11.03.2025 hanno confermato le richieste di cui al ricorso, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute, con le precisazioni relative all'avvenuta erogazione del mutuo a favore della ricorrente, e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate in udienza, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati, liberi di fissare, ove lo riterranno, la propria residenza, dandosene reciproca conoscenza.
SULL'OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO SIMON
2. maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente, abiterà prevalentemente Per_1
presso il padre, il quale si farà carico del suo integrale mantenimento: nessun onere economico, né ordinario né straordinario, è dunque da prevedersi a carico della madre stante la differenza reddituale e la altrettanto differente potenzialità lavorativa esistente fra i coniugi.
2.1. Qualora la madre nell'interesse del figlio, in ogni caso previa comunicazione per iscritto al marito, avesse ad anticipare spese straordinarie, tali da intendersi quelle di cui al Protocollo dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna del 9.8.2017, il SI. Pt_2
sarà tenuto a farne rimborso entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta.
SULLA CASA E SULLE QUESTIONI PATRIMONIALI
3. Casa coniugale.
La casa coniugale, comprensiva di pertinenze, accessori, arredi e suppellettili, sita in Misano
Adriatico (RN), Via Verdi 15 int. 3, in comproprietà indivisa al 50% fra i coniugi (DOCC. 2-3), rimane assegnata alla SI.ra il SI. laddove la moglie acquisti la quota di diritti Pt_1 Pt_2
immobiliari del marito, dovrà lasciare l'abitazione coniugale, vuotandola delle proprie cose e delle cose che i coniugi danno atto di essersi equamente spartiti mobilio, suppellettili e regali nuziali;
e comunque consegnando alla moglie chiavi e telecomandi, entro e non oltre la data dell'udienza di separazione così come indicata dal Tribunale nel decreto di fissazione udienza, condizione questa ritenuta essenziale per la validità dell'intero accordo, salvo quanto sotto si dirà.
4. Quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare i coniugi intendono procedere alla definizione di ogni rapporto patrimoniale fra loro intercorrente e pertanto entro 30 giorni dall'intervenuta omologazione della separazione alle condizioni contenute nel presente atto il SI. si impegna ed obbliga a trasferire alla SI.ra la quale si Pt_2 Pt_1
impegna ed obbliga ad accettare, la propria quota di diritti immobiliari dell'immobile sito in Misano
Adriatico (RN), Via Verdi 15 int. 3, segnatamente appartamento ad uso civile abitazione e garage pertinenziale meglio descritti al Catasto Urbano di detto Comune al Foglio 2, Part. 483, sub 21, zona censuaria 2, Cat. A/3, classe 4, Consistenza 6,5 vani, rendita €.500,19; e sub 14, zona censuaria 2, Cat. C/6, classe 2, consistenza 20 m², rendita €.94,00. 4.1. La cessione, condizionata al rilascio di mutuo in favore della SI.ra da parte di Istituto Pt_1
bancario a sua scelta, avverrà dietro pagamento del prezzo convenuto ed accettato di €.110.000,00 che la SI.ra e/o la NC mutuante, corrisponderà al SI. al momento dell'atto Pt_1 Pt_2
notarile, da stipularsi entro il termine considerato essenziale inter partes di 30 giorni dalla data dell'omologa delle presenti condizioni.
4.2. Il rogito verrà effettuato dal Notaio prescelto dal coniuge acquirente, che si farà anche carico delle relative spese, ed il trasferimento beneficerà delle esenzioni di legge (art. 19 L. 74/1987). Le spese normalmente di pertinenza del venditore, segnatamente APE e Relazione Tecnica
Urbanistrica, saranno invece a carico di quest'ultimo.
5. I coniugi non hanno altre forme di reddito oltre a quelle provenienti dalle rispettive attività lavorative (impiegata presso “Sampaolesi Tullio s.r.l.” di Rimini la SI.ra e operaio presso Pt_1
“Robtech s.r.l.” di Pesaro il Bizari) e che risultano dalle dichiarazioni dei redditi (cumulative) che si producono (DOCC. 4-6).
6. Le parti dichiarano di essere intestatarie ciascuna di un conto corrente intestato in via esclusiva, rinunciando ognuno ad ogni diritto, pretesa o rivendica rispetto a quello dell'altro, e di avere un conto corrente comune acceso presso NC IC che, alla sottoscrizione del presente accordo, si impegnano irrevocabilmente a chiudere dividendosi il saldo attuale in parti uguali.
7. I coniugi dispongono ciascuno di un'autovettura a sé intestata in via esclusiva, la quale rimarrà in uso ed in proprietà all'attuale intestatario, al pari di eventuali finanziamenti e polizze in essere, con rinuncia dell'altro coniuge ad ogni diritto, pretesa o rivendica di sorta.
8. I coniugi danno atto di essersi equamente spartiti mobilio e suppellettili dell'abitazione coniugale e regali nuziali, e pertanto la piena proprietà degli arredi residui presenti sono da intendersi di esclusiva proprietà del coniuge acquirente il 50% della quota di diritti immobiliari dell'immobile sopra descritto.
9. Le parti dichiarano fin d'ora di aver già regolarizzato, alla data della sottoscrizione del presente ricorso, il pregresso dare/avere nonchè ogni altro rapporto patrimoniale fatta eccezione per quello nascente dalla cessione della quota immobiliare di cui al paragrafo 4, dichiarandosi entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Si precisa e ribadisce che i SIg.ri e attribuiscono al momento della conclusione del Pt_1 Pt_2
rapporto coniugale carattere di “negoziazione globale” ed i presenti accordi sono da qualificarsi ad ogni effetto come “contratti della crisi coniugale” la cui precipua funzione è proprio quella di definire in modo non contenzioso la crisi coniugale.
10. Le parti danno atto che le spese relative al presente giudizio sono a carico di entrambe in parti uguali. Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Misano Adriatico (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 17 Parte II Serie C Anno 2010 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1982 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata in [...] i ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
SI TI ( CodiceFiscale_2
e ata in ALBANIA il ) con il Parte_2 C.F._3
AJ AR (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 28/11/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 25.04.2000, in Albania, deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato il figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente;
- considerato che i coniugi all'udienza tenutasi in data 11.03.2025 hanno confermato le richieste di cui al ricorso, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute, con le precisazioni relative all'avvenuta erogazione del mutuo a favore della ricorrente, e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate in udienza, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati, liberi di fissare, ove lo riterranno, la propria residenza, dandosene reciproca conoscenza.
SULL'OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO SIMON
2. maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente, abiterà prevalentemente Per_1
presso il padre, il quale si farà carico del suo integrale mantenimento: nessun onere economico, né ordinario né straordinario, è dunque da prevedersi a carico della madre stante la differenza reddituale e la altrettanto differente potenzialità lavorativa esistente fra i coniugi.
2.1. Qualora la madre nell'interesse del figlio, in ogni caso previa comunicazione per iscritto al marito, avesse ad anticipare spese straordinarie, tali da intendersi quelle di cui al Protocollo dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna del 9.8.2017, il SI. Pt_2
sarà tenuto a farne rimborso entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta.
SULLA CASA E SULLE QUESTIONI PATRIMONIALI
3. Casa coniugale.
La casa coniugale, comprensiva di pertinenze, accessori, arredi e suppellettili, sita in Misano
Adriatico (RN), Via Verdi 15 int. 3, in comproprietà indivisa al 50% fra i coniugi (DOCC. 2-3), rimane assegnata alla SI.ra il SI. laddove la moglie acquisti la quota di diritti Pt_1 Pt_2
immobiliari del marito, dovrà lasciare l'abitazione coniugale, vuotandola delle proprie cose e delle cose che i coniugi danno atto di essersi equamente spartiti mobilio, suppellettili e regali nuziali;
e comunque consegnando alla moglie chiavi e telecomandi, entro e non oltre la data dell'udienza di separazione così come indicata dal Tribunale nel decreto di fissazione udienza, condizione questa ritenuta essenziale per la validità dell'intero accordo, salvo quanto sotto si dirà.
4. Quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare i coniugi intendono procedere alla definizione di ogni rapporto patrimoniale fra loro intercorrente e pertanto entro 30 giorni dall'intervenuta omologazione della separazione alle condizioni contenute nel presente atto il SI. si impegna ed obbliga a trasferire alla SI.ra la quale si Pt_2 Pt_1
impegna ed obbliga ad accettare, la propria quota di diritti immobiliari dell'immobile sito in Misano
Adriatico (RN), Via Verdi 15 int. 3, segnatamente appartamento ad uso civile abitazione e garage pertinenziale meglio descritti al Catasto Urbano di detto Comune al Foglio 2, Part. 483, sub 21, zona censuaria 2, Cat. A/3, classe 4, Consistenza 6,5 vani, rendita €.500,19; e sub 14, zona censuaria 2, Cat. C/6, classe 2, consistenza 20 m², rendita €.94,00. 4.1. La cessione, condizionata al rilascio di mutuo in favore della SI.ra da parte di Istituto Pt_1
bancario a sua scelta, avverrà dietro pagamento del prezzo convenuto ed accettato di €.110.000,00 che la SI.ra e/o la NC mutuante, corrisponderà al SI. al momento dell'atto Pt_1 Pt_2
notarile, da stipularsi entro il termine considerato essenziale inter partes di 30 giorni dalla data dell'omologa delle presenti condizioni.
4.2. Il rogito verrà effettuato dal Notaio prescelto dal coniuge acquirente, che si farà anche carico delle relative spese, ed il trasferimento beneficerà delle esenzioni di legge (art. 19 L. 74/1987). Le spese normalmente di pertinenza del venditore, segnatamente APE e Relazione Tecnica
Urbanistrica, saranno invece a carico di quest'ultimo.
5. I coniugi non hanno altre forme di reddito oltre a quelle provenienti dalle rispettive attività lavorative (impiegata presso “Sampaolesi Tullio s.r.l.” di Rimini la SI.ra e operaio presso Pt_1
“Robtech s.r.l.” di Pesaro il Bizari) e che risultano dalle dichiarazioni dei redditi (cumulative) che si producono (DOCC. 4-6).
6. Le parti dichiarano di essere intestatarie ciascuna di un conto corrente intestato in via esclusiva, rinunciando ognuno ad ogni diritto, pretesa o rivendica rispetto a quello dell'altro, e di avere un conto corrente comune acceso presso NC IC che, alla sottoscrizione del presente accordo, si impegnano irrevocabilmente a chiudere dividendosi il saldo attuale in parti uguali.
7. I coniugi dispongono ciascuno di un'autovettura a sé intestata in via esclusiva, la quale rimarrà in uso ed in proprietà all'attuale intestatario, al pari di eventuali finanziamenti e polizze in essere, con rinuncia dell'altro coniuge ad ogni diritto, pretesa o rivendica di sorta.
8. I coniugi danno atto di essersi equamente spartiti mobilio e suppellettili dell'abitazione coniugale e regali nuziali, e pertanto la piena proprietà degli arredi residui presenti sono da intendersi di esclusiva proprietà del coniuge acquirente il 50% della quota di diritti immobiliari dell'immobile sopra descritto.
9. Le parti dichiarano fin d'ora di aver già regolarizzato, alla data della sottoscrizione del presente ricorso, il pregresso dare/avere nonchè ogni altro rapporto patrimoniale fatta eccezione per quello nascente dalla cessione della quota immobiliare di cui al paragrafo 4, dichiarandosi entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Si precisa e ribadisce che i SIg.ri e attribuiscono al momento della conclusione del Pt_1 Pt_2
rapporto coniugale carattere di “negoziazione globale” ed i presenti accordi sono da qualificarsi ad ogni effetto come “contratti della crisi coniugale” la cui precipua funzione è proprio quella di definire in modo non contenzioso la crisi coniugale.
10. Le parti danno atto che le spese relative al presente giudizio sono a carico di entrambe in parti uguali. Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Misano Adriatico (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 17 Parte II Serie C Anno 2010 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi