Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente della Terza Sezione Civile, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2271/2024 R.G., avente per oggetto:
“azione revocatoria”;
TRA
p.i. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio
Tavilla giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso, anche in via disgiunta, dagli Avv.ti Chiara D'Angelo e Cinzia
Chiarenza giusta procura in atti;
c.f. , Parte_2 C.F._2 Parte_3
C.F. , e c.f. C.F._3 Parte_4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Elena C.F._4
Cassella giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA all'udienza del 4 febbraio 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
Con atto di citazione regolarmente notificato la società Parte_1
conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale ,
[...] Controparte_1
, e e chiedeva Parte_2 Parte_3 Parte_4
dichiararsi inefficace ex art. 2901 c.c., nei suoi confronti, l'atto di donazione del 17 maggio 2023 con cui i coniugi – CP_1 Pt_2
avevano donato ai figli e , rispettivamente, una CP_2 Pt_4
porzione ciascuno del piano terra, primo e secondo dell'unità
immobiliare in corso di costruzione sita in Catania via Sebastiano
Catania bn. 207/B, e, in subordine, chiedeva dichiararsi la simulazione assoluta del medesimo atto.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano i convenuti e chiedevano il rigetto della domanda perché infondata.
Con nota depositata il 3 febbraio 2025 le parti depositavano atto di rinuncia e accettazione della stessa da parte convenuti a mezzo dei rispettivi difensori (nelle procure viene conferito il potere di rinunciare agli atti del giudizio e il potere di accettare).
Ciò premesso, in punto di fatto, ai sensi dell'art, 306 c.p.c. deve dichiararsi l'estinzione del presente giudizio, attesa la rinuncia agli atti da parte degli attori e l'accettazione della controparte, da cui appunto si evince la volontà abdicativa di entrambe le parti.
Le spese vanno compensate come stabilito dalle parti.
Va disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale,
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania,
dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
2271/2024 R.G.,
dichiara estinto il presente giudizio.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Dispone la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, trascritta presso l'Agenzia Entrate – Direzione provinciale di Catania – Ufficio provinciale territorio – servizio pubblicità
immobiliare (Reg. Gen. 11987 – Reg. Part. 8892).
Così deciso in Catania il 12 febbraio 2025
IL PRESIDENTE EST.
(dott.ssa Grazia Longo)