Art. 3.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il termine stabilito dall'articolo 1 ed udito il parere della commissione ivi prevista, le norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale , con tutte le altre leggi dello Stato, nonche' le norme di carattere transitorio necessarie per l'attuazione del codice stesso. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 5 maggio 1976, n. 199 ha disposto (con l'art. 1) che il termine stabilito dall' art. 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108 , contenente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale , e' prorogato di un anno.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il termine stabilito dall'articolo 1 ed udito il parere della commissione ivi prevista, le norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale , con tutte le altre leggi dello Stato, nonche' le norme di carattere transitorio necessarie per l'attuazione del codice stesso. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 5 maggio 1976, n. 199 ha disposto (con l'art. 1) che il termine stabilito dall' art. 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108 , contenente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale , e' prorogato di un anno.