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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/10/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile sezione prima di Cassino
In persona del Giudice Unico G.O.P. dott. Orsola NAPOLANO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2358/2019 RG. avente ad oggetto: REVOCATORIA
T R A
Il sig. nato a [...] il [...] e res.te in Castelliri alla Via Parte_1 Montecassino n. 7 (C.F.: ), rapp.to e difeso in forza di delega su separato C.F._1 foglio cartaceo allegato in calce all'atto di citazione, sia unitamente che disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Stefano Tonachella (C.F.: ) ed Alessandro Agostini C.F._2 (C.F.: ) ed elett.te dom.to presso lo studio del primo in Frosinone via Fratelli C.F._3 Rosselli 16 ove i nominati difensori, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 c.p.c., dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria a mezzo pec all'indirizzo e/o all'indirizzo Email_1 Email_2 CONTRO
convenuti
1
Nonché
convenuto Contumace Controparte_1
CONCLUSIONI
Come da memorie in atti e come dai rispettivi atti e difese
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente va evidenziato che la presente sentenza viene redatta secondo quanto prescritto dagli artt. 132 e 118 disp.att. cpc. così come novellati dalla legge del 18/06/2009, nr. 69 le cui disposizioni prevedono espressamente l'applicabilità ai giudizi pendenti in primo grado alla entrata in vigore della menzionata legge e pertanto, ai fini della decisione, è sufficiente ricordare che:
“Con atto di citazione, notificato a mezzo del servizio postale in data 21.06.2019, il sig.
conveniva in giudizio innanzi l'intestato Tribunale la sig.ra Parte_1 [...]
, il sig. e i sig.ri e , per ivi CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 sentir accogliere le seguenti conclusioni che qui si riportano per esteso: “Piaccia all'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, 1. Revocare e dichiarare inefficaci/inopponibili in danno dell'attore gli atti di disposizione di cui in narrativa, e cioè l'atto di compravendita per notar del 12.08.2016 rep.66 intervenuto tra Per_1 Controparte_3 ed i e , e l'atto di compravendita per notar Controparte_6 CP_5 Per_1 del 30.01.2017 rep.110 intervenuto tra e , il tutto Controparte_3 Controparte_2 con riferimento al liquidando credito risarcitorio cui esso attore ha diritto quale parte civile nel procedimento penale di cui in narrativa, nonché con riferimento alle spese legali di costituzione di parte civile del procedimento medesimo 2. Vittoria di spese.” A fondamento della propria domanda la parte attrice sostiene che il sig. Parte_1 sarebbe creditore di ingenti somme pur non ancora accertate e liquidate in via definitiva, nei confronti del Sig. , il quale avrebbe, successivamente all'insorgere del Controparte_3 credito, posto in essere atti di dismissione patrimoniale a titolo oneroso con soggetti terzi, i quali erano ben consapevoli del pregiudizio che detti atti potevano determinare, se non addirittura partecipi e complici del debitore stesso nel porre in essere la dolosa dismissione. In particolare, con riferimento all'atto di compravendita stipulato con la sig.ra
[...]
, parte attrice sostiene che il sig. , appena quattro giorni CP_2 Controparte_3
2 dopo essere stato rinviato a giudizio innanzi la Corte d'Assise, avrebbe venduto, con atto per notar del 30/01/2017, all'odierna convenuta, un fabbricato ad uso deposito più Per_1 un altro vicino fabbricato con relativa corte, ad un prezzo di vendita “miserissimo” corrisposto in modalità anomale. Con comparsa del 08.11.2019 si costituiva in giudizio la Sig.ra precisando Controparte_2 in fatto quanto segue: La sig.ra sin dal 1979 vive con la sua famiglia a Roma e torna Controparte_2 saltuariamente nel Comune di NT IR per far visita all'anziana madre. Quest'ultima vive nell'immobile di proprietà del figlio Sig. sul quale ha l'usufrutto, Controparte_7 adiacente a quello che l'odierna convenuta ha acquistato con regolare atto notarile stipulato in data 30/01/2017. Tale immobile risulta essere confinante/adiacente con quello oggetto di causa distinto al Catasto al Foglio n. 14 mapp.le 205. Nel mese di settembre dell'anno 2015 la Sig.ra e suo marito Sig. Controparte_2 [...]
venivano contattati dal vicino di casa dell'anziana madre, anch'egli di nome Parte_2
(al tempo comandante dei Vigili Urbani del Comune di NT IR), il Parte_2 quale riferiva ai coniugi di aver visto nei giorni precedenti il Sig. Controparte_3 mostrare l'immobile confinante con quello del sig. ad alcune persone a lui Controparte_7 sconosciute tanto da far pensare che l'intenzione dello stesso fosse quella di venderli. Poiché tali beni, come su specificato, sono confinanti con quelli di proprietà del fratello della Sig.ra , quest'ultima, onde evitare che venisse acquistato da Controparte_2 terze persone, si procurava il numero di telefono del Sig. e lo contattava Controparte_3 per incontrarlo di persona il fine settimana seguente. In questo incontro il Sig. confermava la sua intenzione di vendere i Controparte_3 suddetti immobili che, abbandonati da più di 22 anni (a far data dalla morte del nonno sig.
), si presentavano in pessime condizioni, necessitando di urgenti interventi Parte_3 manutentivi e di messa in sicurezza. Tale stato di abbandono scaturiva dal mancato interesse da parte del sig. ad utilizzare tali immobili essendo titolare di Controparte_3 altre proprietà immobiliari. Più volte il Sig. aveva sollecitato il Sig. ad effettuare Controparte_7 Controparte_3 interventi manutentivi ed in particolare sul tetto dell'immobile che a causa del suo deterioramento aveva provocato diverse infiltrazioni di acqua anche nell'abitazione di sua proprietà, ma essendo tali lavori particolarmente gravosi non venivano eseguiti. Pertanto dopo alcuni incontri e a seguito di trattative, i Sigg.ri e Controparte_2
giunsero ad un accordo per la compravendita di questi beni e stipularono Controparte_3 in data 10/01/2016 un contratto preliminare di compravendita, nel quale, tra le altre cose, veniva fissato il prezzo complessivo a corpo di € 2.000,00, di cui € 400,00 da versare come acconto entro venti giorni dalla sottoscrizione dello stesso ed il residuo importo di € 1.600,00 il giorno precedente alla stipula del contratto definitivo di compravendita. Parte attrice nei propri scritti ritiene che il prezzo della suddetta compravendita risulti irrisorio ed addirittura “miserissimo”, in realtà non è affatto vero, anzi, in considerazione di quanto su riportato e confermato dalla relazione tecnico estimativa dell'Agenzia Immobiliare Esigenza Casa del 22.10.2015 (depositata con la memoria ex art. 183, n. 2 c.p.c.), è un prezzo perfettamente consono al valore di mercato degli stessi se non addirittura più alto, dato che si parla di un fabbricato adibito ad uso deposito e di un terreno agricolo situati in una zona di montagna priva di pregio, periferica ed isolata rispetto al centro del Paese.
3 La Sig.ra , oltre al pagamento del prezzo concordato, ha provveduto al Controparte_2 pagamento di tutti gli atti inerenti e conseguenti al perfezionarsi della vendita, tra i quali le spese di successione, le spese per regolarizzare la situazione edilizia, urbanistica e catastale dell'immobile, le spese e le imposte dell'atto notarile nonché, acquistando tali beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano, si addossava le spese di esecuzione di tutti gli interventi urgenti e manutentivi che altrimenti avrebbe dovuto eseguire il Sig. .” CP_3 (c.f.r. memoria conclusionale avv. Enzo clemente) Con comparsa depositata in data 16.10.2029 si costituivano in giudizio i Sig.ri e CP_4
, eccependo di non conoscere la situazione creditoria vantata dalla parte attrice e CP_5 di essere proprietari di terreni montani confinanti con quelli del dichiarava Controparte_1 e che aveva già acquistato altri terreni sempre limitrofi a quelli oggetto di causa avendo interesse ad una coltivazione unica. Che il valore dei fondi era congruo in quanto si trattatava di piccolo appezzamento di terreno montano ed incolto. Eccepiva, altresì, che il CP_1
era soggetto solvibile atteso che era dipendente del comune ed aveva una abitazione
[...] ed altre proprietà immobiliari che potevano essere aggredite. Concludeva per il rigetto della domanda. Rimaneva invece contumace del convenuto . Controparte_3
Istruita la causa con le prove documentali ed orali offerte dalle parti, interrogatorio formale dei convenuti costituiti e la prova orale fornita dalle parti convenute, la causa sulle conclusioni che parti hanno richiamato nelle memorie autorizzate viene trattenuta in decisione.
La domanda di revocatoria va rigettata per i motivi che di seguito si diranno:
Dall'istruttoria non è emerso che i convenuti conoscessero della vicenda processuale che aveva coinvolto il e suo padre, ne che l'attore si fosse costituito parte Controparte_3 civile e che pertanto vantasse un credito anche eventuale nei confronti del nipote.
La parte attrice ha riferito che la vicenda ebbe una grande risonanza nel piccolo centro e sul punto ha prodotto anche articoli della stampa locale. Va però rilevato che il rinvio a giudizio e la successiva condanna del , non costituiscono fonte di presunzione di CP_3 un credito seppur infatti i convenuti avessero cosciuto il fatto, non presuppone che i convenuti conoscessero la pretesa risarcitoria dell'attore. Diversamente ove l'attore avesse trascritto la domanda di costituzione di parte civile i terzi oggi convenuti sarebbero stati consci della vicenda processuale invocata dalla parte attrice.
Va poi evidenziato che entrambe le parti convenute hanno provato che per caso ebbero conoscenza della volontà del di vendere i beni immobili oggetto di revocatoria CP_3 atteso che furono informati da terzi, e che il convenuto stava mostrando i beni ad CP_3 altri potenziali acquirenti. Sul punto sono stati ascoltati i testi sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare attesa la loro estraneità alle parti ed alla vicenda processuale.
4 In ordine poi al prezzo della vendita ha prodotto le foto Controparte_2 dell'immobile (non contestate ex art.lo 115 cpc e che pertanto possono ritenersi afferenti all'immobile oggetto di compravendita) che raffigurano un immobile vetusto ed in stato di abbandono sicuramente che non possiede i requisiti di abitabilità. Ha anche riferito la convenuta di essersi determinata all'acquisto perché l'immobile era adiacente ad altra porzione di sua proprietà e che lo stato di abbandono di tale immobile stava danneggiando anche il suo. Per ciò che attiene il prezzo la convenuta ha riferito che oltre alle somme dichiarate nell'atto si ha pagato anche che le spese della successione e sul punto non solo ha prodotto l'atto di successione del in favore di , ma può essere anche Persona_2 CP_3 considerata circostanza non specificamente contestata dalla controparte ex art.lo 115 cpc.
Stesso discorso può essere richiamato per i convenuti e , i convenuti CP_4 CP_5 hanno dichiarato e provato documentalmente (con la produzione degli atti di acquisto e la perizia sul valore dei fondi) che il fondo de quo è in località montana di scarso valore economico, atteso che si tratta di fondi di piccole dimensioni. Hanno altresì dedotto e provato il fatto di avere altri fondi limitrofi e che pertanto avevano interesse ad accorpare anche i fondi del FA . Hanno altresì provato che tramite altre persone avevano saputo della CP_3 volontà del fabbrica di vendere i fondi e che quindi si erano determinati all'acquisto proprio per evitare che fossero venduti a terzi.
Va poi aggiunto che la parte attrice non ha dato prova che il fosse privo Controparte_3 di fondi e/o altre proprietà né che sia stata tentata alcuna forma alternativa di esecuzione nei suoi confronti o che le vendite impugnate abbiano pregiudicato le ragioni del credito.
Ne ha dato prova che i convenuti erano a conoscenza del c.d. eventus damni, e del -c.d. consilum fraudis- e soprattutto non hanno partecipato in alcun modo alla presunta azione in suo danno. Parte attrice avrebbe, infatti, dovuto provare la c.d. partecipatio fraudis dei convenuti e che a tale onere è mancata, in ragione della evidente estraneità dei convenuti alle vicende intercorse tra il e di contro le parti Controparte_3 Parte_1 convenute hanno dimostrato di aver pagato un prezzo congruo per l'acquisto dell'abitazione e dei fondi agricoli.
Ciò posto, essendo emerso dall'istruttoria che i convenuti erano ignari delle pendenze debitorie del venditore la domanda di revocatoria va rigettata. Ed invero che la vicenda penale conclusa con la condanna del abbia avuto diffusione a che a Controparte_3 mezzo della stampa locale non prova che le convenute conoscessero della costituzione
5 quale parte civile dell'attore. Bene avrebbe fatto l'attore a trascrivere la domanda di costituzione di parte civile, solo in tal caso poteva darsi per provata la conoscenza del credito anche se solo eventuale in tal senso è apparso superfluo anche l'acquisizione della documentazione in ordine alla condanna di depositata in udienza Controparte_3 conclusiva.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P. Q. M.
Definitivamente decidendo sulla domanda come sopra proposte, così provvede:
Rigetta la domanda attorea.
- Condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite Parte_1 sostenute dalla convenuta , quantificati in ed €. 2500,00 per Controparte_2 compensi professionali oltre magg. iva e cpa come per legge.
- Condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite Parte_1 sostenute dei convenuti e , quantificati in ed €. 2500,00 per CP_4 CP_5 compensi professionali oltre magg. iva e cpa come per legge.
- Si comunichi.
- Cassino data del deposito telematico
IL G. O. P.
( dott. Orsola NAPOLANO )
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