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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 15/12/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI SAVONA In composizione monocratica in persona del dott. ST OG
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa RG 617 /2024 tra
Sig. (Codice fiscale nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1 14.04.1956 e residente in [...], con l'Avv. CALLI ANDREA (Codice Fiscale
) procuratore che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti. C.F._2
- PARTE ATTRICE
con sede in NA, Via Della Vignetta 5 (p.iva: Parte_2
) in persona della socia accomandataria e legale rappresentante pro-tempore Sig.ra P.IVA_1
(c.f.: ), (c.f.: ), nato a Parte_2 C.F._3 Parte_3 C.F._4 Bollate (MI) il 03.05.1987, residente a [...], e Parte_4
(c.f.: ), nato a [...] il [...], residente a [...], Via
[...] C.F._5 Palizzi Filippo n. 119/E, tutti elettivamente domiciliata per la presente causa in NA, Via XX Settembre 9/1 presso e nello studio dell'Avv. Antonino Ardagna (c.f.: ) che C.F._6 li rappresenta e difende in virtù di mandato in atti,
- PARTE CONVENUTA
-
con sede in Modena, via San Carlo n. 8/20 (C.F.: – P.IVA: CP_1 P.IVA_2
), in persona del Procuratore Speciale nato a [...] il [...] P.IVA_3 Persona_1 (cod.fisc ), munito dei necessari poteri in forza delle procure speciali del C.F._7 11.03.2023 e 10.05.2023 a ministero Notaio (rispettivamente rep. n. 50144/15086 e n. Persona_2 50217/15106) (prod. n.ri 01-02) assistita e rappresentata dall'avv Ferdinando Acqua Barralis (C.F.:
) del Foro di NA ed elettivamente domiciliata in Finale Ligure, Piazza CodiceFiscale_8 Vittorio Emanuele II n.14 per mandato in atti
- ER TA
***** Oggetto: simulazione assoluta - azione di restituzione immobile
***** CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTORE
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, in composizione monocratica, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna pronuncia, in forza delle ragioni di fatto e di diritto illustrate in premessa:
- preso atto della nullità definitiva dall'atto di compravendita immobiliare Notaio Persona_3 di Albenga, Rep. n. 27439 Racc. n. 3581 del 09.02.1993, per effetto dalla sentenza 613/2014 del Tribunale di NA e dalla sentenza 1550/18 della Corte di Appello di Genova, ed incidentalmente dichiarata la nullità degli atti di compravendita immobiliare derivati e conseguenti Rep. 46455 Racc. 25596 del 27.02.2009, limitatamente alla parte Prima, a rogito del Notaio di Persona_4
1 Alassio e Rep. n. 124.881 Racc. 14699 del 04.05.2018 del Notaio di NA, Persona_5 limitatamente al bene di cui all'art. 1 lettera B
- preso atto del diritto del signor di disporre pienamente dei beni oggetto dell'atto Parte_1 pubblico a rogito del Notaio di Albenga del 09.02.1993, in quanto proprietario Persona_3
- ordinare ai signori e l'immediata liberazione e consegna, a Parte_4 Parte_3 favore del signor del terreno sito in Ceriale e censito al foglio 10 mappale 821 Parte_1 libero e franco da cose o persone
- ordinare alla società l'immediata liberazione e consegna, Controparte_2
a favore del signor dei terreni siti in Ceriale e censiti al foglio 10 mappale 414, Parte_1 oggi foglio 10 mappale 2831 e mappale 746, oggi foglio 10 mappale 2832, liberi e franchi da cose o persone. In relazione delle domande formulate dalla “ Controparte_2
- respingere la domanda riconvenzionale subordinata formulata dalla società nei Parte_2 confronti di in quanto, per le ragioni sopra illustrate, inammissibile in rito, Parte_1 prescritta ed infondata nel merito
- in subordine ed in via di eccezione riconvenzionale, nel non creduto caso di accoglimento della domanda riconvenzionale, compensare ogni eventuale preteso credito da parte del Parte_2 con il pagamento delle indennità di occupazione degli immobili per cui è causa dal febbraio 2009 fino all'effettivo rilascio, indennità da determinarsi con apposita C.T.U oppure in via equitativa. In relazione delle domande formulate dalla CP_1
- respingere ogni domanda svolta da nei confronti del signor in CP_1 Parte_1 quanto formulata da soggetto privo di legittimazione processuale attiva e comunque infondata in fatto ed in diritto.
- respingere siccome infondata l'eccezione di improcedibilità per omessa mediazione formulata da entrambe le controparti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
CONVENUTI
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis, in via principale: respingere siccome infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa la domanda, con condanna del ricorrente al risarcimento del danno da lite temeraria, anche per aver sostenuto di non aver ricevuto il saldo prezzo di acquisto, del quale vi è quietanza a propria firma autografa;
in via riconvenzionale subordinata, nell'ipotesi in cui la domanda giudiziale dovesse trovare accoglimento, dichiarare tenuto e condannare il ricorrente a rimborsare alla conchiudente Parte_2
in persona della socia accomandataria e legale rappresentante pro-tempore, il
[...] prezzo pagato per gli immobili per cui è causa e per la rinuncia di alla azione di Parte_5 simulazione ed alle trascrizioni;
dichiarare tenuta e condannare la (c.f.: - PEC Controparte_1 P.IVA_2
, con sede in Modena, Via San Carlo 8/20, in persona del suo legale Email_1 rappresentante pro-tempore, quale incorporante della Controparte_3
a manlevare la resistente da ogni
[...] Parte_2 domanda contro di lei proposta. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
ER TA
2 1) Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove deduzioni, domande ed eccezioni svolte dalle controparti;
2) precisa le conclusioni come segue:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis,
In via principale respingere in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, le domande del ricorrente sig. con condanna al risarcimento del danno Parte_1 da lite temeraria.
In ogni caso, respingere le domande di condanna e manleva del Parte_2 proposte contro
[...] Controparte_1
In via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande di condanna e manleva proposte dal nei confronti della società Parte_2 conchiudente, dichiarare tenuto e condannare il ricorrente sig. a rimborsare alla Parte_1 conchiudente le somme ricevute in atto di transazione a rogito Notaio in Controparte_4 Per_6 data 14.11.2016 rep. n. 65347, racc. 37598, a titolo di indebito arricchimento e/o di arricchimento senza causa;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
*****
FATTO
Il sig. adiva il Tribunale di NA ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., deducendo Parte_1 di essere unico erede dei genitori e e chiedendo di Controparte_5 Parte_6 dichiarare il proprio diritto di disporre liberamente dei terreni siti in Ceriale, censiti al foglio 10 mappali 414, 746 e 821, ordinandone la immediata liberazione e consegna da parte degli odierni resistenti.
l ricorrente esponeva che tali immobili erano stati in origine trasferiti dai suoi genitori con atto del 9.2.1993 a favore di , e successivamente da questi alienati nell'anno 2009 alla società Persona_7
quest'ultima, a propria volta, nel 2018 alienava il mappale 821 ai sigg. ST Parte_2
e . Parte_4
L'atto di vendita del 1993 veniva tuttavia revocato per frode ai creditori nel 2014 dal Tribunale di NA – sentenza poi confermata dalla Corte d'appello – su iniziativa dall'allora Cassa di Risparmio di NA, la quale proprio nell'anno 1993 si trovava esposta nei confronti dei coniugi e per un ingente credito, descritto negli atti come Controparte_5 Parte_6 ammontante a “svariati milioni di euro”. provvedeva anche a trascrivere le domande giudiziali ai sensi dell'art. 2652 c.c., così da Pt_5 ottenere un effetto prenotativo rispetto ai trasferimenti successivi. Le trascrizioni vengono effettuate già nell'aprile 1993 e poi rinnovate nel 2012, mantenendo formalmente vivo l'effetto prenotativo sino alla definizione del giudizio principale.
Accadeva, peraltro, che con atto transattivo del 14.11.2016, rinunciava agli effetti della Pt_5 sentenza e consentiva alla cancellazione delle relative trascrizioni in proprio favore.
Secondo la prospettazione dell'odierno ricorrente , la sentenza n. 613/2014 del Tribunale di Pt_1
NA, confermata dalla Corte d'Appello di Genova con sentenza n. 1550/2018, avrebbe dichiarato la nullità per simulazione assoluta dell'atto del 1993, con effetto retroattivo.
3 L'invalidità dell'atto simulato si sarebbe estesa agli atti di compravendita successivi del 2009 e del 2018, con conseguente “rientro” degli immobili nel patrimonio degli originari alienanti e quindi nel suo patrimonio ereditario.
A sostegno della propria tesi, il ricorrente riteneva irrilevante l'atto di transazione del 14.11.2016, con cui aveva dichiarato di rinunciare agli effetti del giudizio e alle trascrizioni delle Parte_5 domande del 1993, affermando che si trattava di un accordo meramente obbligatorio vincolante inter partes ma non opponibile né a lui né ai danti causa.
Chiedeva, pertanto, di ordinare ai resistenti la liberazione dei fondi e la consegna degli stessi a suo favore.
*****
La società unitamente ai sigg. ST e contestava Parte_2 Parte_4 integralmente la pretesa attorea, deducendo l'inesistenza del diritto vantato dal ricorrente. La resistente sosteneva che non risultasse proprietario dei beni, come emergerebbe dalle visure Pt_1 catastali e ipotecarie, e che le sentenze del 2014 e 2018 non potessero essere opposte ai terzi acquirenti in buona fede, ai sensi dell'art. 1415 c.c.
Il evidenziava che la di NA – poi – aveva trascritto nel Parte_2 Controparte_3 Pt_5
1993 le domande giudiziali, ma che tali trascrizioni erano state rinunciate dalla banca con l'atto di transazione del 14.11.2016, con cui essa aveva “fatto salva la titolarità dei beni” in capo alla società stessa e aveva consentito la cancellazione totale delle trascrizioni. Veniva sottolineato che, proprio grazie a tale rinuncia, i notai roganti avevano certificato la continuità delle trascrizioni e l'insussistenza di pregiudizi sugli immobili nell'atto del 2018.
La difesa del muoveva altresì rilievi alla posizione personale di , Parte_2 Parte_1 sostenendo che nel 2009 egli avrebbe stipulato l'atto di vendita per conto di quando Persona_7 quest'ultimo era già deceduto da cinque anni, incassando il prezzo dell'alienazione e traendone profitto, e che oggi agirebbe in giudizio senza aver restituito quanto percepito.
In via subordinata, Il formulava domanda riconvenzionale per la condanna di Parte_2 Pt_1 alla restituzione del prezzo di acquisto e delle somme versate alla banca in sede di transazione, qualora il ricorso fosse accolto. Chiedeva inoltre la chiamata in causa di quale Controparte_1 incorporante per essere da essa manlevata. Pt_5
*****
Si costituiva quindi quale terzo chiamato, contestando anch'essa la fondatezza Controparte_1 dell'azione di e rilevando l'inammissibilità logica e giuridica della pretesa dell'erede del Pt_1 simulato alienante di avvalersi della trascrizione dell'azione di simulazione promossa in origine nell'interesse dei creditori, non già dei debitori. richiamava gli artt. 1414 e 1415 c.c., CP_1 ribadendo che la sentenza sulla simulazione, ottenuta da un creditore, non può essere fatta valere dal simulato alienante o dai suoi eredi contro i terzi acquirenti in buona fede.
La banca sosteneva che la transazione del 2016 costituisse una rinuncia pienamente efficace agli effetti del giudizio e delle trascrizioni e che avesse consolidato l'acquisto del . Parte_2 Contestava inoltre la domanda di manleva, affermando che non era stato assunto alcun obbligo di garanzia e, comunque, che non avrebbe potuto essere obbligata a somme superiori a quanto ricevuto in sede di transazione.
4 In via subordinata, chiedeva, qualora fosse accolta la manleva, che il ricorrente fosse CP_1 condannato a rimborsare alla banca la somma versata nel 2016 a scomputo del credito verso i suoi danti causa.
All'udienza fissata il procedimento proseguiva nelle forme del rito semplificato, con lo scambio delle memorie e delle produzioni delle parti come da atti depositati.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
La posizione di si fonda su un assunto centrale: l'atto di vendita del 9 febbraio Parte_1
1993 è stato definitivamente dichiarato nullo per simulazione assoluta, con sentenza del Tribunale di NA n. 613/2014, confermata dalla Corte d'Appello di Genova n. 1550/2018.
Ciò comporterebbe che quel trasferimento non ha mai prodotto effetti, né tra le parti né nei confronti dei terzi, con conseguente ritorno ex tunc dei beni nel patrimonio degli originari alienanti (i suoi genitori), e quindi oggi nel patrimonio ereditario del ricorrente come loro unico erede.
Secondo il ricorrente, questo effetto retroattivo è reso inoppugnabile dalla circostanza che le domande giudiziali del 1993 – revocatoria e simulazione – erano state regolarmente trascritte e rinnovate nel 2012, assicurando così la continuità delle trascrizioni e il consolidamento dell'efficacia prenotativa fino alla definizione della lite.
La nullità genetica dell'atto del 1993, unitamente alle trascrizioni, avrebbe quindi prodotto una
“propagazione” dell'invalidità agli atti successivi: la compravendita tra e Per_7 Parte_2
(2009); la successiva alienazione del mappale 821 agli (2018). Pt_4
La tesi, per quanto ben elaborata, non tiene conto del principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte per il quale il giudicato formatosi sull'azione di simulazione promossa da un creditore o da un terzo “non ha efficacia nei rapporti interni tra le parti del contratto simulato” perché esse non si trovavano, in quel giudizio, in posizione di contrapposizione, ma anzi in una convergenza di interessi volta a sostenere la veridicità del negozio (“La sentenza che su domanda proposta da un terzo interessato ad eliminarne gli effetti abbia accertato o negato la simulazione di un negozio giuridico, non fa stato quanto a tale accertamento nei rapporti fra le parti del negozio simulato (o fra una di esse ed un avente causa dell'altra parte) in un successivo giudizio fra esse insorto circa l'esistenza o meno della simulazione, in quanto l'accertamento negativo o positivo intervenuto nel giudizio promosso dal terzo è intervenuto in un giudizio nel quale le parti del negozio non erano in contrasto di interessi fra loro, ma avevano l'opposto interesse a sostenere l'effettività del negozio e, sul piano probatorio, soffrivano nei rapporti fra loro la limitazione di cui all'art. 1417 c.c.”; conforme Cass. civ. n. 4371/1995: “Con riguardo all'azione di simulazione assoluta di una compravendita immobiliare proposta con successo da un terzo nei confronti delle parti contraenti, le quali in quel giudizio abbiano sostenuto la realtà del negozio impugnato, il giudicato sulla simulazione non spiega effetto nel successivo giudizio tra l'uno e l'altro contraente della compravendita, non essendo la questione della simulazione stata decisa nei rapporti interni tra di loro, soggetti anche ad un diverso regime probatorio (art. 1417 c.c.)”).
Il giudicato ottenuto dal creditore non può dunque essere utilizzato, né dal simulato alienante né dai suoi eredi, contro il simulato acquirente o contro terzi aventi causa di questi, poiché ciò equivarrebbe ad attribuire alla sentenza un valore che la legge espressamente esclude.
Questo principio, ribadito nella motivazione della Corte (“il giudicato presuppone identità di soggetti e di rapporti sostanziali”), impedisce strutturalmente l'utilizzabilità della sentenza del 2014 per sovvertire la posizione di chi non era parte del giudizio e non si trovava, rispetto al creditore, in posizione antagonista.
5 Applicato al caso concreto, il principio comporta che la sentenza di simulazione ottenuta dalla banca creditrice non può essere oggi invocata da , erede del simulato alienante, Parte_1 per far dichiarare “inesistenti” gli acquisti del 2009 e del 2018, posti in essere da e Parte_2 dagli in un momento in cui nessun giudizio era pendente tra costoro e gli odierni danti causa Pt_4 del ricorrente.
Nemmeno può ritenersi che tali acquirenti siano stati “aventi causa” della banca creditrice, così da poter estendere loro eventuali la sentenza di simulazione ex art. 2909 cc, né dei correlati effetti delle trascrizioni del 1993 e successive rinunce del 2016.
L'accordo transattivo , infatti, non ha natura traslativa, non trasferisce diritti Parte_7 reali, limitandosi a dichiarare la rinuncia della banca alle trascrizioni e agli effetti della domanda di simulazione dietro versamento di una somma di denaro.
Di conseguenza, gli odierni convenuti non possono essere qualificati come “aventi causa” della banca, né può riconoscersi nella transazione del 14.11.2016 un “atto di disposizione” idoneo a fondare un acquisto di diritti. La banca non disponeva di alcuna proprietà da trasferire: non era titolare dei beni, non è mai divenuta proprietaria, né aveva un diritto reale da cedere.
La conseguenza è duplice:
1. gli effetti della trascrizione operavano solo in favore della banca e non potevano estendersi a;
Pt_1
2. venuta meno la volontà del creditore di avvalersi della domanda di simulazione, nessun effetto prenotativo residua in capo a soggetti diversi.
In definitiva, la pretesa del ricorrente si fonda su un uso improprio della sentenza di simulazione pronunciata su istanze del terzo creditore, che la giurisprudenza esclude in modo tassativo. La ratio è chiara: la simulazione accertata su iniziativa del creditore non può diventare uno strumento nelle mani della stessa parte che ha posto in essere il contratto simulato. Ammettere il contrario significherebbe sovvertire il sistema, consentendo ai simulati alienanti o ai loro eredi di recuperare liberamente i beni fuori dal loro patrimonio per effetto di una sentenza ottenuta da un soggetto diverso e in un giudizio cui non erano contrapposti.
Nemmeno potrebbe ritenersi che la semplice trascrizione della domanda di simulazione proposta dalla banca possa valere, nel caso di specie, come strumento idoneo a “estendere” gli effetti soggettivi del giudicato così come delimitati dalla giurisprudenza.
La trascrizione delle domande giudiziali ha una funzione tipicamente prenotativa e di regolazione del conflitto tra titoli trascritti, volta a disciplinare l'ordine di prevalenza tra l'atto impugnato e gli acquisti successivi dei terzi in buona fede, ma non incide sul perimetro soggettivo del giudicato, che rimane delimitato dall'art. 2909 c.c. e dalle parti del processo in cui la decisione è stata resa (arg. ex Cass. civ., sez. II, 8 aprile 2013, n. 8495: “La trascrizione della domanda giudiziale, nei casi in cui è prevista dalla legge (artt. 2652 e 2690 c.c. …), si ricollega al principio fissato dall'art. 111 c.p.c., che disciplina la successione a titolo particolare del diritto controverso. Essa mira a regolare e risolvere un conflitto .. tra più acquirenti dallo stesso dante causa;
consente all'attore, che esercita una pretesa avente ad oggetto un diritto reale immobiliare, di rendere opponibile la sentenza anche al successore a titolo particolare del convenuto”).
Ne consegue che, quando – come nella fattispecie – il giudicato sulla simulazione non è opponibile né alla controparte né al terzo che da questo derivi la propria posizione, la trascrizione della relativa domanda non può essere utilizzata per “colmare” tale limite soggettivo, trasformando un accertamento destinato a valere solo nei rapporti tra banca e primi contraenti in uno strumento di aggressione dei diritti dei successivi acquirenti.
L'art. 1415 c.c., nel fare “salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione”, rinvia infatti alla disciplina della pubblicità immobiliare (art. 2652 c.c.) e alla tutela dei terzi che abbiano
6 confidato, in buona fede, nelle risultanze dei registri, senza però attribuire alla trascrizione la capacità di rendere opponibile erga omnes un giudicato che, per struttura e funzione, rimane pur sempre inter partes.
Cassazione è chiara su un punto: la trascrizione della domanda giudiziale ha una funzione prenotativa e conservativa nel conflitto tra: attore che propone la domanda (es. il creditore che agisce in simulazione o ex art. 2932), e aventi causa dal convenuto che trascrivano in seguito.
Nel caso di specie, nemmeno potrebbe riconoscersi in capo agli odierni convenuti la mala fede qualificata richiesta dalla giurisprudenza affinché la simulazione possa essere loro opposta ai sensi dell'art. 1415 c.c. La Cassazione (sent. n. 2004/1986) ha chiarito che non è sufficiente la mera conoscenza dell'esistenza di una precedente simulazione, occorrendo che il terzo acquirente abbia partecipato all'operazione simulata, o comunque abbia acquistato allo scopo di favorire il titolare apparente consolidando gli effetti della simulazione in danno del simulato alienante. Nulla di tutto ciò emerge nella presente fattispecie: gli odierni convenuti non risultano né parti dell'originaria simulazione né coinvolti nel rapporto tra i e il né risulta che abbiano acquistato Pt_1 Per_7 con l'intento di profittare della simulazione o di concorrere alla sua realizzazione. La circostanza che la domanda di simulazione fosse stata trascritta non vale, di per sé, a dimostrare tale consapevole partecipazione né l'esistenza di un accordo volto a consolidare effetti pregiudizievoli per il simulato alienante;
la trascrizione, infatti, assolve solo una funzione pubblicitaria e non prova la volontà del terzo di avvantaggiarsi della simulazione. Difetta pertanto quel quid pluris – aderente alla ratio di Cass. n. 2004/1986 – che solo giustificherebbe l'opponibilità della simulazione ai terzi acquirenti.
La domanda pertanto non può essere accolta con conseguente condanna dell'attore alla refusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo ex DM 147/22 anche nei confronti della terza chiamata, in quanto evocata in causa dai convenuti in virtù della domanda inziale.
*****
PQM
Il Tribunale di NA definitivamente pronunciando nel procedimento RG 617/2024 così decide:
1. Rigetta le domande di nei confronti dei convenuti Parte_1
2. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti che Parte_1 liquida in € 5.000,00 per competenze professionali oltre accessori di legge;
3. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che liquida Parte_1 CP_1 in € 5.000,00 per competenze professionali oltre accessori di legge.
NA, 15.12.2025
Il Giudice
ST OG
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