Ordinanza cautelare 6 dicembre 2024
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/06/2025, n. 11004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11004 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 11004/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11755/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11755 del 2024, proposto da
EL TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca, Commissione Esaminatrice, non costituiti in giudizio;
nei confronti
DI MO, IA NI, TR RS, EP AN, NA LA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della Graduatoria unica nazionale di merito nominativa degli ammessi ai corsi di laurea magistrale a c.u. in Medicina e chirurgia per l’anno accademico 2024-25, pubblicata in data 10.09.2024 sul portale Universitaly , in cui parte ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e del relativo decreto di approvazione della detta graduatoria, in ogni parte di interesse;
2) della Graduatoria riservata ai cd. Ex Quartini, sebbene allo stato non conosciuta poiché non resa pubblica;
3) delle comunicazioni a mezzo email inviate da CINECA con cui si è consentito agli ex quartini l’accesso alla riserva, nelle parti considerate lesive;
4) del DM n. 984 del 08.07.2024, in ogni parte di interesse;
5) del DM n. 1101 del 29.07.2024, ove occorrente e nelle parti di interesse;
6) dei risultati della prova visionabili in forma anonima dal sito Universitaly, ove di riferimento e di interesse;
7) delle prove stesse sostenute da parte ricorrente, laddove occorrente;
8) degli scorrimenti di graduatoria pubblicati, nelle parti di interesse;
9) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) il DM n. 760 del 27.05.2024, in ogni sua parte considerata lesiva per gli interessi di parte ricorrente; b) il DM 1107/2022 laddove di interesse e nelle parti occorrenti; c) l’Avviso del MUR del 17.05.2024, ove di interesse; d) il decreto del Ministro dell’università e della ricerca prot. n. 756, del 24 maggio 2024; e) il decreto del Ministro dell’università e della ricerca prot. n. 757, del 24 maggio 2024, nelle parti considerate lesive; f) i verbali e ogni altro atto dell’istruttoria sottesta all’assegnazione dei posti disponibili e alle modalità di formazione delle graduatorie; g) il DM n. 472 del 23.02.2024, in ogni parte di interesse e considerata lesiva; h) le graduatorie anonime pubblicate a maggio 2024; i) il bando dell’Università degli studi di Catania, ove occorrente; l) il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice dell’Università degli studi di Catania, nelle parti di interesse; m) i verbali e/o ogni altro atto dell’Università degli studi di Catania inerente le modalità di svolgimento del test e l’individuazione di idonee misure di sorveglianza, sebbene allo stato non conosciuti;
nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente
ad essere ammesso, anche in sovrannumero, al Corso di Laurea in questione per l’a.a. 2024/2025;
e per la declaratoria
dell’illegittimità del modus operandi delle P.a. resistenti in riferimento alla distribuzione e all’assegnazione dei posti disponibili e altresì in riferimento alle modalità di svolgimento dei test d’accesso alle facoltà di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria;
In subordine, per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente a ripetere il test d’accesso alla Facoltà universitaria di interesse;
con condanna ex art. 30 cpa
nei confronti delle Amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di spettanza, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario a tutela degli interessi di parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto depositato in data 24 marzo 2025 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al giudizio per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con richiesta di compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
Rilevato che la rinuncia non è stata notificata alle controparti;
Considerato che nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale; prevede inoltre la norma che la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. L'abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato, e dell'intervenuta conoscenza della controparte dell'atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti, come indica la norma), ma anche mediante altre forme equipollenti, quali la dichiarazione resa in udienza, il deposito in udienza dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente, o anche con dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, anche dalle difese della altre parti costituite (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4429), nonché all’assenza di interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, da manifestarsi ritualmente;
Considerato che, in mancanza di notifica dell’atto di rinuncia o di adesione, non può ritenersi acquisita la sua conoscenza dalla controparte, da conseguirsi in modo formale, dovendo quindi la rinuncia ritenersi irrituale;
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 85, comma 4, c.p.a., la rinuncia irrituale, in quanto non notificata, può integrare una manifestazione della mancanza di interesse alla prosecuzione del ricorso che giustifica la declaratoria di improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto, quindi, di dover prendere atto della manifestazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (ex plurimis, da ultimo: Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120; 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 14 marzo 2022, n. 1781; 10 febbraio 2022, n. 968), non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo;
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
Ritenuto che le spese di lite possano essere equamente compensate tra le parti tenuto conto della natura della controversia e dell’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi degli art. 35, comma 1, lettera c) e 84, comma 4, c.p.a.;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente, Estensore
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco Savi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO