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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/02/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 25 febbraio 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3081/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Medici N.252 98076 C.F._1
SANT'AGATA presso lo studio dell'Avv. NOTARO Parte_2
TERESA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. CAMMAROTO MARIA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Merito ATP
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.10.2023 parte ricorrente esponeva di aver presentato, in data 25.05.2020, domanda amministrativa per essere sottoposto ad accertamento sanitario per il riconoscimento dell'invalidità quale invalido civile al
100%, nonché ai fini del riconoscimento dello stato di persona handicappata con una forte riduzione dell'autonomia personale tale da giustificare, quale necessario, un intervento assistenziale permanente e continuativo, ai sensi dell'art. 3, comma
3, della Legge 104/92; che, con provvedimento del 31.08.2021, la competente
Commissione Medica lo riconosceva “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa 34% al 73%.......” (67%), rigettando l'istanza volta al riconoscimento della chiesta invalidità civile;
che, con ulteriore provvedimento del 31.08.2021, rigettava l'istanza presentata dal ricorrente in ordine al riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92; che pertanto aveva depositato, in data 18.01.2022, istanza di A.T.P. (giudizio iscritto al n. rg. 136/2022), volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. Dott.
[...]
riconosceva il ricorrente invalido in misura pari al 91% a decorrere dalla Per_1
domanda amministrativa e soggetto con handicap ex art. 3, comma 1, L. 104/92.
L'odierno ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento della pensione di inabilità civile nonché il riconoscimento dello stato di persona handicappata con una forte riduzione dell'autonomia personale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92, sin dalla domanda amministrativa;
condannarsi l' al pagamento del beneficio con la decorrenza di legge, oltre CP_1
accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 09.03.2024 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
2 La causa veniva istruita documentalmente e previo richiamo del CTU della prima fase.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Le domande attoree meritano accoglimento solo in parte.
Il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di , descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si Parte_1
rinvia, le patologie da cui lo stesso risulta affetto, evidenziando la sua condizione di persona invalida al 94% ma allo stesso tempo incapace di svolgere idoneo lavoro nonché soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art.3, comma 3 della
L.104/92, a decorrere da febbraio 2024.
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal Consulente.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, CP_2
attesa la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' l'accertamento di tutte le ulteriori CP_1
condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa, a quella del deposito del ricorso per ATP e financo a quella del deposito dell'odierno ricorso, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui “In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della
3 prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice- al quale ai sensi dell'art 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa- può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass.
Sez. L, n. 1738/2014).
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase si pongono in via
CP_ definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 03.10.2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che è persona con invalidità del 94% tale, tuttavia, Parte_1
da non essere in grado di svolgere qualsivoglia attività lavorativa nonché persona portatrice di handicap ex art. 3, comma 3 Legge 104/1992, a decorrere da febbraio 2024;
- Compensa le spese di lite tra le parti, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU separatamente liquidate.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 25 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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