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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 05/11/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2129/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2129 del ruolo degli affari della volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Oristano Parte_1 C.F._1 nello studio dell'avv. Barbara Mura, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Cagliari nello studio dell'avv. Rossella Turnu, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 19.06.2024, e Parte_1 Controparte_1 dopo avere premesso di avere contratto matrimonio in Bortigali, con rito concordatario, il 12.05.1988
(atto n. 3 – Parte II – Serie A – anno 1988), di avere due figlie, e , nate, Per_1 Per_2 rispettivamente, il 15.10.1987 e il 26.09.1991, entrambe economicamente indipendenti, e di non avere ripreso la convivenza in seguito la pubblicazione, in data 22.10.1999, della sentenza di separazione
(n. 585/1999), hanno chiesto che fosse pronunciata, con sentenza, la cessazione degli effetti civili del
1 matrimonio;
in ragione della celebrazione dell'udienza con le modalità indicate dall'art. 127 ter cod. proc. civ., tale volontà è stata confermata dai coniugi con dichiarazione scritta personalmente firmata secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 cod. proc. civ..
§§§
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Infatti, le parti – che hanno chiesto unicamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio – non hanno ripreso la convivenza in seguito alla pubblicazione, in data 22.10.1999, della sentenza di separazione (n. 585/1999), sicché ricorrono le condizioni per la pronuncia richiesta, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bortigali il 12.05.1988 da Parte_1
(c.f. ) e (c.f. );
[...] C.F._1 Controparte_1 C.F._2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bortigali di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio atto n. 3 – Parte II – Serie A – anno 1988, l'annotazione prevista dal D.P.R. n. 396/2000;
DISPONE
l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 04.11.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2129 del ruolo degli affari della volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Oristano Parte_1 C.F._1 nello studio dell'avv. Barbara Mura, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Cagliari nello studio dell'avv. Rossella Turnu, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 19.06.2024, e Parte_1 Controparte_1 dopo avere premesso di avere contratto matrimonio in Bortigali, con rito concordatario, il 12.05.1988
(atto n. 3 – Parte II – Serie A – anno 1988), di avere due figlie, e , nate, Per_1 Per_2 rispettivamente, il 15.10.1987 e il 26.09.1991, entrambe economicamente indipendenti, e di non avere ripreso la convivenza in seguito la pubblicazione, in data 22.10.1999, della sentenza di separazione
(n. 585/1999), hanno chiesto che fosse pronunciata, con sentenza, la cessazione degli effetti civili del
1 matrimonio;
in ragione della celebrazione dell'udienza con le modalità indicate dall'art. 127 ter cod. proc. civ., tale volontà è stata confermata dai coniugi con dichiarazione scritta personalmente firmata secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 cod. proc. civ..
§§§
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Infatti, le parti – che hanno chiesto unicamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio – non hanno ripreso la convivenza in seguito alla pubblicazione, in data 22.10.1999, della sentenza di separazione (n. 585/1999), sicché ricorrono le condizioni per la pronuncia richiesta, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bortigali il 12.05.1988 da Parte_1
(c.f. ) e (c.f. );
[...] C.F._1 Controparte_1 C.F._2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bortigali di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio atto n. 3 – Parte II – Serie A – anno 1988, l'annotazione prevista dal D.P.R. n. 396/2000;
DISPONE
l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 04.11.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
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