Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 31/12/2025, n. 8571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8571 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08571/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03305/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3305 del 2025, proposto da
CONDOMINIO “EX CINEMA FIAMMA” DI VIA ROMA 60 DI PORTICI, in persona dell’amministratore condominiale p.t. Avv. Annarita Improta, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola Mainelli e Anna De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI PORTICI, rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Deda, con domicilio eletto in Napoli alla Via Cuma n. 28 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CH DE ME, non costituito in giudizio;
per la declaratoria
di illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Portici sulla domanda di condono edilizio presentata dalla Rag. Giuseppe Magnacca S.r.l. il 3 aprile 1995, il cui esito è stato sollecitato con atto di diffida presentato dal condominio ricorrente il 30 maggio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 117 c.p.a.;
Dato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. AR ELOL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il presente gravame depositato il 30 giugno 2025, il condominio ricorrente riferisce che la Rag. Giuseppe Magnacca S.r.l. presentava al Comune di Portici, in data 3 aprile 1995 (prot. n. 29374) ai sensi della legge n. 724/1994, domanda di condono edilizio volta ad ottenere la sanatoria di una superficie utile interna, realizzata mediante l’apposizione di un solaio intermedio al livello del primo piano del fabbricato condominiale, in modo da ricavare due locali accessori con accesso dal corridoio esistente;
- il ricorrente, sulla scorta del rilievo che il Comune di Portici non si sarebbe pronunciato sulla suddetta domanda di condono, nonché sulla sua diffida presentata il 30 maggio 2024, finalizzata ad ottenere l’evasione della pratica di sanatoria “in quanto riconducibile ad opere gravemente interferenti con beni di proprietà condominiale”, impedendo la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso, domanda che sia accertata l’illegittimità del silenzio rifiuto e che sia anche nominato un commissario ad acta in grado di attivarsi in sostituzione dell’autorità inadempiente;
- nelle more del giudizio, l’amministrazione comunale si è espressa con nota prot. n. 51372 del 3 luglio 2025, nella quale ha fatto presente che, in assenza di documentazione integrativa indispensabile per il compiuto esame della domanda di condono, “alcun provvedimento definitivo, di approvazione integrale, parziale, condizionata o di rigetto, potrà essere emesso”;
Rilevato, in via preliminare, che:
- va, innanzitutto, disposto lo stralcio dal fascicolo di causa di atti e documenti processuali impropriamente depositati dal Comune di Giugliano in Campania in data 11 luglio 2025, in quanto tale amministrazione non è parte del presente giudizio e tali evidenze afferiscono ad un diverso contenzioso che vede coinvolti altri soggetti (Sig. IO AR e Regione Campania);
- in secondo luogo, in adesione alla puntuale eccezione formulata dalla difesa attorea in sede camerale, va ravvisata la tardività dei documenti e della memoria depositati dal resistente Comune di Portici il 13 novembre 2025, poiché sono stati introdotti nell’inosservanza dei rispettivi termini dimidiati di venti e quindici giorni liberi prima dell’udienza camerale di discussione, previsti dal combinato disposto degli artt. 73 e 87 c.p.a.;
- ne discende l’inutilizzabilità processuale delle suddette produzioni difensive;
Considerato che:
- la succitata nota comunale prot. n. 51372 del 3 luglio 2025 ha un’evidente valenza interlocutoria e non può costituire pronuncia definitiva sull’istanza di condono in questione, che rimane ancora pendente;
- tuttavia, come preannunciato nel corso dell’udienza camerale di discussione della causa, l’odierno ricorso avverso il silenzio si colora di inammissibilità, stante la proroga legislativa regionale a provvedere intervenuta sulle domande di condono edilizio prodotte, come quella di specie, secondo i dettami della legge n. 724/1994;
- al riguardo, il Collegio ritiene di rivedere l’orientamento precedentemente fatto proprio dalla Sezione e, condividendo il diverso indirizzo assunto anche da questo Tribunale, reputa che all’azionato rimedio non possa darsi corso, non essendo ancora spirato, al momento della proposizione della domanda giudiziale, il termine per provvedere fissato dall’art. 9, comma 1, della legge regionale n. 10/2004, che così dispone: “Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge n. 47/1985, capo IV ed alla legge n. 724/1994, articolo 39, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite dai comuni entro il 31 dicembre 2025”. Ciò, tuttavia, non esclude che le amministrazioni coinvolte, a livello sia comunale che statale (in caso di vincoli paesaggistici), debbano attivarsi per evadere quanto prima pratiche di condono giacenti presso gli uffici ormai da più decenni, avendo tale termine, che è la risultante di proroghe legislative succedutesi nel tempo, un carattere propulsivo finale, con la conseguenza che la sua decorrenza non può che rendere ingiustificata la prolungata inerzia amministrativa;
- inoltre, nel senso dell’incidenza della traslazione del termine in parola sulla tempistica procedimentale in tema di condono edilizio, si è altresì pronunciata la Sezione VI del Consiglio di Stato con la sentenza n. 8646 del 20 dicembre 2019;
- infine, va tenuto conto della mancata emersione, nel caso di specie, di un vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 33 della legge n. 47/1985, il quale soltanto, ai sensi del comma 5 del succitato art. 9 della legge regionale n. 10/2004, avrebbe avuto effetti preclusivi all’applicabilità delle “disposizioni di cui al presente articolo” (beninteso, laddove il vincolo fosse stato imposto prima dell’esecuzione delle opere da sanare) e, dunque, anche delle disposizioni concernenti il (prorogato) termine per la definizione delle pratiche di condono (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. VII, 29 settembre 2022 n. 5988 e 25 maggio 2021 n. 3442);
- nè valgono a sovvertire il dato della carenza del vincolo di inedificabilità assoluta le contrarie deduzioni attoree, ribadite nella discussione camerale, dirette ad inferire la sussistenza di detto vincolo dalle seguenti concomitanti circostanze: a) la vigenza del vincolo paesaggistico sull’intero territorio comunale di Portici, imposto con decreto ministeriale del 4 ottobre 1961; b) l’inesistenza, all’epoca della presentazione della domanda di condono, di un piano regolatore approvato, il che rendeva applicabile al centro abitato di Portici la misura di salvaguardia di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 17/1982, con conseguente “divieto di realizzazione di nuova volumetria sull’area interessata dalla localizzazione del fabbricato condominiale in oggetto”;
- infatti, le invocate circostanze non depongono affatto per la vigenza di un pregresso vincolo di inedificabilità assoluta sull’area di ubicazione del fabbricato condominiale, e ciò per le seguenti dirimenti ragioni: aa) la nozione di vincolo di inedificabilità assoluta va propriamente riferita a quel vincolo che preclude ai privati ogni forma di trasformazione del terreno riconducibile alla nozione tecnica di edificazione, la quale, a sua volta, ricomprende tutte le attività edilizie soggette al regime partecipativo o autorizzativo previsto dalla vigente legislazione edilizia, in quanto modificative dell’assetto edificatorio, ossia, oltre agli interventi di nuova costruzione, le opere di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e di risanamento conservativo e quelle di ristrutturazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 4 giugno 2010 n. 13615, 7 maggio 2010 n. 11116 e 24 dicembre 2004 n. 23973). Viceversa, il vincolo paesaggistico insistente dal 1961 sul territorio comunale di Portici, non comportando il totale divieto di compiere attività di edificazione, ma subordinando queste alla valutazione e all’assenso dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, ha evidente carattere di vincolo di inedificabilità relativa e non assoluta, come indebitamente preteso dal ricorrente; bb) sulla stessa falsariga, la misura di salvaguardia di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 17/1982 non introduceva un vincolo di inedificabilità assoluta in attesa dell’approvazione del piano regolatore, ossia non inibiva in toto gli interventi di edificazione all’interno del centro abitato porticese, ma più semplicemente prescriveva ordinari limiti di edificabilità vietando ogni intervento edilizio che non fosse riconducibile alle categorie dell’ordinaria e straordinaria manutenzione, del restauro e del risanamento conservativo, nonché della ristrutturazione, a condizione che le relative opere non implicassero comunque aumento delle volumetrie e delle superfici utili preesistenti;
Ritenuto, in conclusione, che:
- ribadite le suesposte considerazioni, la rilevata mancata scadenza del termine per la conclusione del procedimento amministrativo rende il ricorso inammissibile, in quanto detta scadenza costituisce condizione essenziale per l’esperibilità della domanda di accertamento di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. III, 20 marzo 2025 n. 2324; TAR Campania Napoli, Sez. VII, n. 5988/2022 cit.; TAR Lazio Roma, Sez. II quater, 6 maggio 2020 n. 4739);
- sussistono giusti e particolari motivi, attese le oscillazioni giurisprudenziali in materia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, restando il contributo unificato a carico del condominio ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate, con contributo unificato a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN MA LI, Presidente
AR ELOL, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ELOL | AN MA LI |
IL SEGRETARIO