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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/05/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3534/2025 V.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al V.G. al n° 3534/2025, promosso congiuntamente da
, con l'avv. ZILIO FRANCESCA Parte_1 ricorrente
e
, con l'avv. LO BRACCO ALDO Controparte_1
ricorrente
e con l'intervento del P.M. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con ricorso depositato il 3/04/2025, le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di Padova di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute, e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, riportate anche nelle note scritte per l'udienza cartolare del 6/05/2025: 2
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra CP_1
nata a [...] il [...] e residente in [...] Via Karol Wojtyla
[...]
n. 34 - C.F. , e il sig. nato a [...] il C.F._1 Parte_1
23.01.1985 e residente in [...]3 - C.F.
, contratto in Venezia (VE) il 18/06/2016, regolarmente C.F._2 trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al n. 66, parte 2, serie A, anno 2016, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venezia la trascrizione dell'emananda sentenza;
2. Nulla a titolo di assegno divorzile dichiarandosi entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
3. Spese compensate
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in data 18.06.2016 in Venezia (VE), trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 66, Parte II, Serie A, anno 2016, optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e consensualmente Pt_1 CP_1 adivano il Tribunale di Venezia al fine di sentir pronunciare la loro separazione personale. In seguito alla comparizione dinnanzi al Presidente delegato del
Tribunale di Venezia avvenuta in data 16/05/2019, la separazione consensuale veniva omologata con Decreto n. 7628/2019 del 28/05/2019, depositato il
29/05/2019, alle condizioni indicate in ricorso e nel verbale d'udienza riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3
n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale, avvenuta il 16/05/2019.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, delle stesse va preso atto.
Spese compensate. 3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e in data Parte_1 Controparte_1
18.06.2016 in Venezia (VE), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Venezia (VE), al n. 66, Parte II, Serie A, anno 2016;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la
Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Spese compensate.
Padova, 13.05.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al V.G. al n° 3534/2025, promosso congiuntamente da
, con l'avv. ZILIO FRANCESCA Parte_1 ricorrente
e
, con l'avv. LO BRACCO ALDO Controparte_1
ricorrente
e con l'intervento del P.M. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con ricorso depositato il 3/04/2025, le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di Padova di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute, e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, riportate anche nelle note scritte per l'udienza cartolare del 6/05/2025: 2
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra CP_1
nata a [...] il [...] e residente in [...] Via Karol Wojtyla
[...]
n. 34 - C.F. , e il sig. nato a [...] il C.F._1 Parte_1
23.01.1985 e residente in [...]3 - C.F.
, contratto in Venezia (VE) il 18/06/2016, regolarmente C.F._2 trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al n. 66, parte 2, serie A, anno 2016, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venezia la trascrizione dell'emananda sentenza;
2. Nulla a titolo di assegno divorzile dichiarandosi entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
3. Spese compensate
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in data 18.06.2016 in Venezia (VE), trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 66, Parte II, Serie A, anno 2016, optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e consensualmente Pt_1 CP_1 adivano il Tribunale di Venezia al fine di sentir pronunciare la loro separazione personale. In seguito alla comparizione dinnanzi al Presidente delegato del
Tribunale di Venezia avvenuta in data 16/05/2019, la separazione consensuale veniva omologata con Decreto n. 7628/2019 del 28/05/2019, depositato il
29/05/2019, alle condizioni indicate in ricorso e nel verbale d'udienza riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3
n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale, avvenuta il 16/05/2019.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, delle stesse va preso atto.
Spese compensate. 3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e in data Parte_1 Controparte_1
18.06.2016 in Venezia (VE), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Venezia (VE), al n. 66, Parte II, Serie A, anno 2016;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la
Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Spese compensate.
Padova, 13.05.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato