Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/06/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3262/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Serino Concetta Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice
Viste le note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3262 del 2023 promossa da: nato ad [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Paola Parte_1
Rossetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma (RM), via Francesco
Grimaldi n. 47, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Silvia Rosella CP_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma (RM), via Pasubio n. 4, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti: “che la causa sia trattenuta in decisione con ratifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Aprilia (LT) il
25.07.2005, così convenute dalle parti nelle note congiunte a trattazione scritta dell'udienza del
13.03.2024”. Condizioni indicate nelle suddette note: “1) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Le Per_1
decisioni di maggiore interesse relative a , quali la scelta della residenza abituale, Per_1
l'istruzione e le scelte medico1sanitarie, devono essere assunte da entrambi i genitori di comune accordo. Nelle questioni di ordinaria amministrazione relative al figlio minore ciascuno dei
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figlio minore con il seguente calendario: - due fine settimana al mese non consecutivi dal Per_1 venerdì dall'uscita di scuola alla domenica sera alle ore 20.30, dopo aver fatto cenare il figlio;
- nel giorno del mercoledì dall'uscita da scuola con pernotto presso il padre ed impegno dello stesso ad accompagnarlo il giovedì mattina a scuola, ovvero senza pernotto presso il padre se il figlio minore così desidera ed impegno per lo stesso ad accompagnarlo dalla madre la sera del mercoledì alle 20.30, dopo aver fatto cenare il figlio, salvo che per esigenze medico sanitarie del figlio ovvero impegni lavorativi o eventi eccezionali di carattere organizzativo della Sig.ra venga CP_1
concordato tra le parti che il prenda con sé il figlio in un altro giorno infrasettimanale;
- Parte_1
durante le festività natalizie ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, con pernotto, ed una settimana dal 26 dicembre al 1 gennaio ovvero dal 1 al 6 gennaio;
- il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni presso ciascun genitore;
- il giorno del compleanno del figlio, ad anni alterni con ciascun genitore;
- il giorno del compleanno del padre e della festa del papà con il padre, come anche con la madre il giorno del di lei compleanno e la festa della mamma;
- durante le ferie estive due settimane anche non consecutive, da concordare di anno in anno entro il 30 maggio. 3) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra a titolo Parte_1 CP_1
esclusivo di concorso al mantenimento del figlio minore , la somma mensile di euro 200,00 Per_1
entro e non oltre il giorno 15 del mese a mezzo bonifico bancario, oltre adeguamento annuale Istat.
Si precisa che come da Protocollo del Tribunale di Latina sono da considerarsi spese ordinarie, e quindi ricomprese nell'assegno di mantenimento, le seguenti spese: vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco (compresi anche gli antibiotici e antipiretici e comunque quei medicinali necessari alla cura di malattie stagionali o ordinarie), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista…), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazione a compleanni o riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetti regali d'uso in occasione di ricorrenze o ancora gite scolastiche di un solo giorno e contributo per le spese abitative. 4) Il Sig. e la Sig.ra concorreranno al 50% tra di loro al Parte_1 CP_1
pagamento delle spese straordinarie relative al figlio minore , le quali in conformità del Per_1
Protocollo del Tribunale di Latina 20.06.2019, vanno distinte in: - Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la preventiva concertazione: libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo della scuola dell'obbligo, compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal SSN, spese ortodontiche, oculistiche e medico-sanitarie in genere, salvo se
Pagina 2 di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
- Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti subcategorie: - Scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizioni e rette di scuole private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
- Universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori sede, di partecipazione a stages nonché, comunque tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto per studenti fuori-sede; - Ludiche e parascolastiche: attività artistiche
(musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanza trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto). - : costi di iscrizione ad attività CP_2
sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quanto richiesto per lo svolgimento di una attività. In particolare sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. - Spese di bollo e di assicurazione del mezzo di trasporto - Spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il SSN, tickets per esami e visite per i servizi forniti da SSN. Si precisa come le spese relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore che vuole procedere alla spesa deve informarne l'altro formalmente con e-mail (raccomandata o telegramma) e l'altro genitore dovrà comunicare il suo motivato dissenso entro 5 giorni sempre per le citate vie formali;
in difetto di risposta il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. 5)
L'assegno per il nucleo familiare (c.d. assegni familiari) verrà diviso al 50% tra i due genitori. 6)
Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver regolato i loro reciproci rapporti di debito/credito, non avendo più nulla a pretendere reciprocamente. 7) Le parti dichiarano che le spese legali sono compensate, con rinuncia dei legali alla solidarietà. 8) Le parti inoltre rinunciano alla comparizione personale in udienza e alla trattazione scritta dell'udienza, facendo sin da ora rinuncia all'impugnazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che verrà emanata per consentirne l'immediato passaggio in giudicato”
IN FATTO E IN DIRITTO
Pagina 3 Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al PM che non ha formulato osservazioni.
Si precisa, per fini di intelligibilità, che all'udienza del 18 dicembre 2023, dopo aver sentito le parti, il Giudice rel. disponeva l'audizione del minore ed emetteva provvedimenti del tutto provvisori.
Espletato l'ascolto del minore, i procuratori chiedevano un termine per depositare osservazioni sull'audizione che veniva concesso, fissando ulteriore udienza da tenere ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con le note scritte in sostituzione di udienza le parti davano atto di aver trovato un accordo, come indicato in epigrafe, e il Giudice rel., ritenuto che le condizioni concordate fossero conformi all'interesse del minore, alla luce di quanto dichiarato dallo stesso, in via temporanea e urgente, in modifica dei provvedimenti del tutto interinali assunti all'udienza del 18 dicembre 2023, disponeva l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori secondo le condizioni concordate dalle parti e sopra riportate, con ratifica anche di quanto concordato dalle parti in merito alle questioni economiche.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16 giugno 2025, in cui le parti hanno precisato le conclusioni come indicate in epigrafe.
***
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda volta ad ottenere la pronuncia sullo status è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio in Aprilia (LT) il 23 luglio 2005, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Aprilia (LT) al n. 63, parte II, anno 2005, e da cui si evince che le parti si sono sposate in regime di comunione dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia del ricorso di separazione consensuale e del decreto di omologa n. cron. 2610 del 2021, emesso dal Tribunale di
Latina 26 aprile 2021 e depositato il 28 aprile 2021.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato il ricorso depositato in data 12 luglio 2023 e non essendo stata eccepita riconciliazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale e il tenore delle allegazioni difensive di entrambe le parti induce il Tribunale ad escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Pagina 4 Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE
Il Collegio ritiene che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti essendo le stesse conformi all'interesse del figlio minore, ad eccezione della clausola n.
8. E' evidente, infatti, che le parti non possano in alcun modo concordare l'immediato passaggio in giudicato della sentenza, che potrebbe essere impugnata dal PM.
3. SULLE SPESE DI LITE
Stante l'accordo intervenuto si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 3262 del 2023, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Aprilia (LT) il 23 luglio
2005, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Aprilia (LT) al n. 63, parte II, anno 2005, alle condizioni concordate dalle parti, salvo quanto indicato in parte motiva.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aprilia (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aprilia (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 16 giugno 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Serino Concetta
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