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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/12/2025, n. 18036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18036 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V
VERBALE DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
(art.83, comma 7, lett. h, decreto legge 18 del 2020)
IL GIUDICE
Preso atto dell'avvenuto deposito delle note scritte cui le parti si sono riportate in luogo della discussione ex art 281 sexies cpc;
decide come da provvedimento che segue
Il Giudice
IA IA LI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZ. V
in persona della dott. ssa IA IA LI, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2198 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025
TRA
CF: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso , rappresentato e difeso Email_1 dall'avv. Alessandro Ardizzi come da procura allegata all'atto di citazione ATTORE
E
CF: Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso , , rappresentato e difeso Email_2 dall'avv. Francesco Laurenzi come da procura in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTO FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha impugnato la delibera assembleare Parte_1 adottata dal convenuto in data 26.11.24 sui punti odg 1,2 e 3 chiedendone CP_1 l'annullamento nonchè la condanna al risarcimento del danno ex articolo 96 c.p.c. deducendo che:
-con tale delibera era stata approvato il bilancio consuntivo gestione ordinaria e riscaldamento con la relativa ripartizione 1.6.23/31.5.24, il bilancio preventivo ordinario riscaldamento 1.6.24/31.5.25 ed infine la nomina dell'amministratore e consiglieri;
-con la convocazione l'amministratore non aveva inoltrato il registro di contabilità, il riepilogo finanziario è la nota sintetica esplicativa;
-aveva richiesto pertanto in data 24.11.24 di poter consultare i documenti fiscali contabili sottesi al bilanci da approvarsi, senza riscontro;
- l'amministratore era stato nominato benché non indicato il compenso e non certificato l'adempimento degli obblighi di formazione professionali ex articolo 71 bis disp att cc;
-l'amministratore non aveva concesso la consultazione della documentazione contabile prima della riunione assembleare;
-in ogni caso il rendiconto era privo della nota sintetica esplicativa in violazione dell'articolo 1130 bis cc.
Si è costituito il Condominio resistendo e deducendo che:
-al verbale di nomina dell'amministratore era stato allegato il preventivo per i suoi compensi con tutti dettagli richiesti, oltre ad essere l'amministratore in carica da numerosi anni ed il suo compenso noto a tutti i condomini;
-non sussisteva un obbligo di depositare per l'assemblea gli attestati di formazione e di aggiornamento dell'amministratore, comunque esistenti e prodotti in atti;
-con riferimento ai bilanci consuntivi il con assemblea del 30.1.25 aveva revocato la CP_1 delibera opposta in pendenza del tentativo di mediazione, manifestando così l'attore l'idea di non voler conciliare prima della causa;
-con riferimento al bilancio preventivo contenendo esso una mera previsione di spesa difettava l'interesse della controparte, non necessitando esso nè di uno stato patrimoniale né di una nota esplicativa,
-l'amministratore aveva riscontrato le richieste dell'attore sebbene a ridosso della assemblea come da scambio di pec, che attestano la disponibilità e la collaborazione benché rifiutato l'incontro dallo stesso attore il giorno prima dell'assemblea per mancanza di preavviso quando lui stesso si era attivato due giorni prima. Ha chiesto dunque dichiararsi la cessata materia del contendere, ovvero il rigetto della domanda con vittoria di spese.
La causa-istruita con la produzione documentale- è stata infine rinviata per decisione ex art 281 sexies cpc all'udienza del 18.12.2.5.
Nel merito deve dichiararsi la cessata materia del contendere, posto che la delibera impugnata è stata pacificamente revocata dalla delibera del 30.1.25, prodotta dal con la sua CP_1 costituzione. Ne deriva come sia venuto meno l'interesse alla pronuncia di annullamento.
Tuttavia parte attrice ha insistito per la liquidazione delle spese di lite, dovendosi pertanto analizzare le censure avanzate al fine di decidere in parte qua secondo il principio della soccombenza virtuale come segue, In primis non sussiste un obbligo dell'amministratore in fase di convocazione assembleare- ancorchè all'odg questioni riguardanti approvazioni di consuntivo- di allegare documentazione contabile o fiscale (Cass.n. 23893/24). La doglianza si appalesa dunque infondata.
Sussiste invece un diritto del condomino certamente di prendere visione a siffatta documentazione, in qualunque momento, purchè la sua richiesta non sia meramente emulativa o di intralcio alla gestione del condominio (Cass.n. 15996/20) Nel caso di specie fronte della regolare convocazione per l'assemblea del 26.11.25, parte attrice ha chiesto di potere accedere alla documentazione in data 24.11 (2 gg prima e di domenica) e l'amministratore- lungi dall'opporre un censurabille diniego- ha replicato prontamente offrendo un incontro per la consultazione il giorno seguente ovvero in data 25.11.24. al fine di rendere la visione utile per la adunanza del giorno successivo. Pertanto il rifiuto del sig. legato alla mancanza di preavviso - ancorchè astrattamente Parte_1 giustificabile- deve essere valutato nell'ottica della leale collaborazione tenendo conto anche delle difficoltà che può avere incontrato l'amministratore a fissare un nuovo appuntamento a breve prima dell'assemblea ormai imminente. Lo stesso comunque si è reso disponibile per altre due date (all. 6 c.r.). La doglianza dunque è parimenti infondata, non essendo stata provata alcuna condotta ostativa rispetto alla richiesta documentale.
Passando alla contestazione circa la mancata indicazione del compenso di cui al punto 3 odg, in realtà dal verbale risulta expressis verbis a tal fine il richiamo “ad un preventivo che si allega la verbale”, segno evidente che esso sia stato discusso per l'approvazione. Ebbene non si tratta affatto di una nomina con compenso in bianco, bensì all'opposto con indicazione per relationem della spesa richiesta, di guisa da essere perfettamente valido (Cass.n. 12927/22). Allegato peraltro prodotto in giudizio (all 3 c.r.) da cui si evince la richiesta di compensi dettagliata per la gestione ordinaria, finche straordinaria. Analogamente la mancata attestazione dei requisiti appare destituita di fondamento, posto che nello stesso preventivo era autocertificato il possesso dei requisiti 71 bis disp att cc e la partecipazione ai corsi di aggiornamento, di cui prodotti a conferma in giudizio i relativi attestati. (all. 4,5, c.r.).
Con riferimento alla mancata redazione della nota sintetica, il non ha prodotto CP_1 alcunchè al riguardo, verosimilmente ritenendo la questione superata dalla revoca assembleare. Ebbene questa mancanza probatoria rende valida la contestazione attorea, posto che la mancanza di tale documento lascia presumere la non intellegibilità del rendiconto in violazione dell'art 1130 bis cpc.
Tuttavia il costituendosi ha dedotto come già in sede di mediazione aveva CP_1 rappresentato la volontà di rimuovere la delibera ed infatti come la revoca sia intervenuta in corso di mediazione (infatti conclusasi in data 5.2.25) (all note pct attore del 7.2.25). Sul punto specifico l'attore non ha preso posizione nel primo scritto utile, avendo omesso il deposito della prima memoria ex art 171 ter cpc n 1, risultando d'altra parte come abbia proceduto alla notifica della citazione in data 9.1.25 ovvero senza attendere la conclusione negativa della mediazione considerato il correttivo AB (25.1.25) ha reintrodotto il principio di sospensione prevedendo “quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale dev'essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all'art. 8 comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo”, principio comunque seguito in continuità dalle Corti di merito per un principio di ragionevolezza al fine di non frustrare la finalità deflattiva della mediazione. Ne deriva come per il principio della buona fede tra le parti, il presente giudizio si sarebbe potuto evitare attendendo i tempi attendibilmente necessari di indizione di nuova assemblea.
Al contrario sebbene astrattamente dovuti gli esborsi di mediazione, rientrando essi tra le spese stragiudiziali e liquidabili come danno emergente (Cass n. 15265/23), in mancanza nello specifico di allegazione e prova dell'an e quantum allo stato non è possibile procedere al relativo riconoscimento.
Non sussistono i requisiti di condanna ex art 96 cpc.
Per quanto sopra deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-dichiara la cessata materia del contendere;
-compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 24.12.25
IL GIUDICE
IA IA LI
SEZIONE V
VERBALE DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
(art.83, comma 7, lett. h, decreto legge 18 del 2020)
IL GIUDICE
Preso atto dell'avvenuto deposito delle note scritte cui le parti si sono riportate in luogo della discussione ex art 281 sexies cpc;
decide come da provvedimento che segue
Il Giudice
IA IA LI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZ. V
in persona della dott. ssa IA IA LI, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2198 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025
TRA
CF: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso , rappresentato e difeso Email_1 dall'avv. Alessandro Ardizzi come da procura allegata all'atto di citazione ATTORE
E
CF: Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso , , rappresentato e difeso Email_2 dall'avv. Francesco Laurenzi come da procura in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTO FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha impugnato la delibera assembleare Parte_1 adottata dal convenuto in data 26.11.24 sui punti odg 1,2 e 3 chiedendone CP_1 l'annullamento nonchè la condanna al risarcimento del danno ex articolo 96 c.p.c. deducendo che:
-con tale delibera era stata approvato il bilancio consuntivo gestione ordinaria e riscaldamento con la relativa ripartizione 1.6.23/31.5.24, il bilancio preventivo ordinario riscaldamento 1.6.24/31.5.25 ed infine la nomina dell'amministratore e consiglieri;
-con la convocazione l'amministratore non aveva inoltrato il registro di contabilità, il riepilogo finanziario è la nota sintetica esplicativa;
-aveva richiesto pertanto in data 24.11.24 di poter consultare i documenti fiscali contabili sottesi al bilanci da approvarsi, senza riscontro;
- l'amministratore era stato nominato benché non indicato il compenso e non certificato l'adempimento degli obblighi di formazione professionali ex articolo 71 bis disp att cc;
-l'amministratore non aveva concesso la consultazione della documentazione contabile prima della riunione assembleare;
-in ogni caso il rendiconto era privo della nota sintetica esplicativa in violazione dell'articolo 1130 bis cc.
Si è costituito il Condominio resistendo e deducendo che:
-al verbale di nomina dell'amministratore era stato allegato il preventivo per i suoi compensi con tutti dettagli richiesti, oltre ad essere l'amministratore in carica da numerosi anni ed il suo compenso noto a tutti i condomini;
-non sussisteva un obbligo di depositare per l'assemblea gli attestati di formazione e di aggiornamento dell'amministratore, comunque esistenti e prodotti in atti;
-con riferimento ai bilanci consuntivi il con assemblea del 30.1.25 aveva revocato la CP_1 delibera opposta in pendenza del tentativo di mediazione, manifestando così l'attore l'idea di non voler conciliare prima della causa;
-con riferimento al bilancio preventivo contenendo esso una mera previsione di spesa difettava l'interesse della controparte, non necessitando esso nè di uno stato patrimoniale né di una nota esplicativa,
-l'amministratore aveva riscontrato le richieste dell'attore sebbene a ridosso della assemblea come da scambio di pec, che attestano la disponibilità e la collaborazione benché rifiutato l'incontro dallo stesso attore il giorno prima dell'assemblea per mancanza di preavviso quando lui stesso si era attivato due giorni prima. Ha chiesto dunque dichiararsi la cessata materia del contendere, ovvero il rigetto della domanda con vittoria di spese.
La causa-istruita con la produzione documentale- è stata infine rinviata per decisione ex art 281 sexies cpc all'udienza del 18.12.2.5.
Nel merito deve dichiararsi la cessata materia del contendere, posto che la delibera impugnata è stata pacificamente revocata dalla delibera del 30.1.25, prodotta dal con la sua CP_1 costituzione. Ne deriva come sia venuto meno l'interesse alla pronuncia di annullamento.
Tuttavia parte attrice ha insistito per la liquidazione delle spese di lite, dovendosi pertanto analizzare le censure avanzate al fine di decidere in parte qua secondo il principio della soccombenza virtuale come segue, In primis non sussiste un obbligo dell'amministratore in fase di convocazione assembleare- ancorchè all'odg questioni riguardanti approvazioni di consuntivo- di allegare documentazione contabile o fiscale (Cass.n. 23893/24). La doglianza si appalesa dunque infondata.
Sussiste invece un diritto del condomino certamente di prendere visione a siffatta documentazione, in qualunque momento, purchè la sua richiesta non sia meramente emulativa o di intralcio alla gestione del condominio (Cass.n. 15996/20) Nel caso di specie fronte della regolare convocazione per l'assemblea del 26.11.25, parte attrice ha chiesto di potere accedere alla documentazione in data 24.11 (2 gg prima e di domenica) e l'amministratore- lungi dall'opporre un censurabille diniego- ha replicato prontamente offrendo un incontro per la consultazione il giorno seguente ovvero in data 25.11.24. al fine di rendere la visione utile per la adunanza del giorno successivo. Pertanto il rifiuto del sig. legato alla mancanza di preavviso - ancorchè astrattamente Parte_1 giustificabile- deve essere valutato nell'ottica della leale collaborazione tenendo conto anche delle difficoltà che può avere incontrato l'amministratore a fissare un nuovo appuntamento a breve prima dell'assemblea ormai imminente. Lo stesso comunque si è reso disponibile per altre due date (all. 6 c.r.). La doglianza dunque è parimenti infondata, non essendo stata provata alcuna condotta ostativa rispetto alla richiesta documentale.
Passando alla contestazione circa la mancata indicazione del compenso di cui al punto 3 odg, in realtà dal verbale risulta expressis verbis a tal fine il richiamo “ad un preventivo che si allega la verbale”, segno evidente che esso sia stato discusso per l'approvazione. Ebbene non si tratta affatto di una nomina con compenso in bianco, bensì all'opposto con indicazione per relationem della spesa richiesta, di guisa da essere perfettamente valido (Cass.n. 12927/22). Allegato peraltro prodotto in giudizio (all 3 c.r.) da cui si evince la richiesta di compensi dettagliata per la gestione ordinaria, finche straordinaria. Analogamente la mancata attestazione dei requisiti appare destituita di fondamento, posto che nello stesso preventivo era autocertificato il possesso dei requisiti 71 bis disp att cc e la partecipazione ai corsi di aggiornamento, di cui prodotti a conferma in giudizio i relativi attestati. (all. 4,5, c.r.).
Con riferimento alla mancata redazione della nota sintetica, il non ha prodotto CP_1 alcunchè al riguardo, verosimilmente ritenendo la questione superata dalla revoca assembleare. Ebbene questa mancanza probatoria rende valida la contestazione attorea, posto che la mancanza di tale documento lascia presumere la non intellegibilità del rendiconto in violazione dell'art 1130 bis cpc.
Tuttavia il costituendosi ha dedotto come già in sede di mediazione aveva CP_1 rappresentato la volontà di rimuovere la delibera ed infatti come la revoca sia intervenuta in corso di mediazione (infatti conclusasi in data 5.2.25) (all note pct attore del 7.2.25). Sul punto specifico l'attore non ha preso posizione nel primo scritto utile, avendo omesso il deposito della prima memoria ex art 171 ter cpc n 1, risultando d'altra parte come abbia proceduto alla notifica della citazione in data 9.1.25 ovvero senza attendere la conclusione negativa della mediazione considerato il correttivo AB (25.1.25) ha reintrodotto il principio di sospensione prevedendo “quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale dev'essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all'art. 8 comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo”, principio comunque seguito in continuità dalle Corti di merito per un principio di ragionevolezza al fine di non frustrare la finalità deflattiva della mediazione. Ne deriva come per il principio della buona fede tra le parti, il presente giudizio si sarebbe potuto evitare attendendo i tempi attendibilmente necessari di indizione di nuova assemblea.
Al contrario sebbene astrattamente dovuti gli esborsi di mediazione, rientrando essi tra le spese stragiudiziali e liquidabili come danno emergente (Cass n. 15265/23), in mancanza nello specifico di allegazione e prova dell'an e quantum allo stato non è possibile procedere al relativo riconoscimento.
Non sussistono i requisiti di condanna ex art 96 cpc.
Per quanto sopra deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-dichiara la cessata materia del contendere;
-compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 24.12.25
IL GIUDICE
IA IA LI