Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00234/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00417/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 417 del 2025, proposto da
AR CE OM, rappresentata e difesa dall’avvocato Ferdinando Pietropaolo, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Vibo Valentia, via Ruggero Leoncavallo n. 13, e domicilio digitale come da P.E.C. da registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, Comune di Cessaniti, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 538 del 19 maggio 2022 del Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. ED AF e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con sentenza del 19 maggio 2022 n. 538, il Tribunale di Vibo Valentia ha condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia e il Comune di Cessaniti al pagamento in favore di AR CE OM: dei contributi previdenziali di legge, con riferimento al rapporto di lavoro svolto da lei quale psicologa alle dipendenze di entrambe le Amministrazioni convenute; delle spese di lite sostenute sia da AR CE OM sia da INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del rappresentante legale p.t., e complessivamente liquidate in € 1.776,00 da corrispondersi – a carico delle Amministrazioni soccombenti- separatamente a ciascuna parte vittoriosa: il tutto oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, come per per legge;
- la sentenza è passata in giudicato divenendo definitivamente esecutiva come da attestazione della Cancelleria, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 14 giugno 2022;
- con ricorso notificato in data 24 marzo 2025 depositato nella Segreteria in data 31 marzo 2025, la creditrice ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato alle amministrazioni il pagamento delle somme ivi indicate;
- la parte ricorrente avanza, altresì, richiesta di ulteriore condanna delle amministrazioni al pagamento di una somma determinata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il successivo ritardo;
- le amministrazioni resistenti non si sono costituite in giudizio.
Considerato che:
- le amministrazioni hanno l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- le amministrazioni non hanno dato prova, come era loro onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
- per quanto concerne la ulteriore domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., deve riconoscersene l’ammissibilità anche nelle ipotesi, come quella in esame, in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro (cfr. dapprima Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e di seguito l’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. per come novellato dal comma 781 dell’art. 1 l n. 208 del 2015);
- non sussistendo iniquità o altre cause ostative, può essere riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali la somma che le amministrazioni dovranno corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora, per ogni mese (o frazione di mese);
- tale ulteriore importo va corrisposto a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza (cfr. art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.), e sino all’adempimento spontaneo da parte delle amministrazioni o, in mancanza, sino alla data dell’insediamento del Commissario ad acta.
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo delle amministrazioni intimate di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, detratto quanto già eventualmente pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare alle amministrazioni il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia delle amministrazioni oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Vibo Valentia, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico delle amministrazioni inadempienti;
- deve essere accolta la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. nei termini di cui in dispositivo;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo debbano essere poste a carico delle amministrazioni inadempienti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia e del Comune di Cessaniti di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in essa indicate, al netto delle somme già corrisposte;
b) determina nella misura degli interessi legali l’ulteriore somma che le amministrazioni resistenti dovranno corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., per ogni mese (o frazione di mese) di ritardo nel pagamento, con le decorrenze indicate in motivazione;
c) nomina Commissario ad acta la dott.ssa Anna Aurora Colosimo il Prefetto di Vibo Valentia, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove le amministrazioni non abbiano provveduto;
d) condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale e il Comune di Cessaniti al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in € 1.286,00 oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO RR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
ED AF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ED AF | VO RR |
IL SEGRETARIO