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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36595/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies quarto comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36595/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. GIOLA VALENTINO ANGELO elettivamente domiciliato in VIALE REGINA GIOVANNA 8 MILANO
presso il difensore avv. GIOLA VALENTINO ANGELO
ATTORE/I
contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza DEL 6.11.2024
pagina 1 di 4
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp att cpc
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. La presente si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp att cpc, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento trae origine dalle domande svolte, con atto di citazione regolarmente notificato ex art
143 cpc dal a Cremeno (LC) nei confronti di Controparte_2 CP_1
er sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ “In via principale: - accertare e dichiarare il credito del
[...]
nei confronti della sig.ra e per l'effetto condannare la Parte_1 Controparte_1
convenuta a corrispondere allo stesso la somma di Euro 14.373,16, oltre interessi legali dal dovuto al saldo,
oltre rivalutazione monetaria, o in quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia;
il tutto entro i limiti di valore dello scaglione di appartenenza della presente vertenza.
La causa veniva assegnata alla Dott.ssa Lorenza Zuffada.
All'udienza del 28.2.2024 veniva dichiarata la contumacia di e rinviata la causa per la Controparte_1
discussione al 17.7.2024 che veniva rinviata d'ufficio al 21.10.2024
Nelle more, in data 16.10.2024 la causa veniva assegnata definitivamente alla dott.ssa Sabrina Bocconcello che con ordinanza di pari data differiva l'udienza al 6.11.2024.
Alla fissata udienza parte attrice precisava come segue:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi dedotti in narrativa dell'atto introduttivo, accogliere le seguenti CONCLUSIONI - In via principale: - accertare e dichiarare il credito del Parte_1
nei confronti della sig.ra e per l'effetto condannare la convenuta a corrispondere allo stesso Controparte_1
pagina 2 di 4 la somma di Euro 14.373,16, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, oltre rivalutazione monetaria, o in quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia;
il tutto entro i limiti di valore dello scaglione di appartenenza della presente vertenza;
In via istruttoria: - con riserva di ulteriormente produrre e dedurre ai sensi dell'art. 171 ter cpc;
In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze di causa” e la causa veniva trattenuta in decisione ex art 281 sexies cpc ultimo comma
La causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
E' documentalmente provato che
- sig.ra è stata proprietaria di un'unità immobiliare all'interno del Condominio La Controparte_1
Campagnola Via Natività n. 3 a Cremeno (LC) sino al 09.06.2022 la (doc. 1);
- alla data del 9.6.2022, data trasferimento dell'immobile, il credito vantato dal Parte_1
nei confronti della convenuta ammonta ad 14.373,16 a fronte della delibera di assemblea
[...]
del 30.06.2023 che ha approvato il bilancio consuntivo di gestione 2022/2023 e il relativo stato di riparto (doc. 6).
Ferma la competenza territoriale del Giudice adito ex art 18 cpc atteso che -sebbene si tratti di oneri condominiali - la convenuta alla data della domanda non è più condomina a fronte del decreto di trasferimento dell'immobile già dal giugno 2022, deve essere accolta nel merito la domanda di parte attrice.
Con la produzione del verbale dalla delibera del 30.6.2023 non impugnata relativa alle gestioni poste a fondamento della pretesa attorea ed il relativo riparto, parte attrice risulta aver provato il fondamento del proprio credito azionato.
Ai fini dell'arresto della domanda di parte attrice spettava di contro alla convenuta provare il fatto estintivo,
modificativo o impeditivo del pagamento, nonché la revoca o l'annullamento della delibera che ha attribuito le spese di cui oggi parte attrice chiede il pagamento. Fatti questi ultimi non avvenuti attesa la contumacia della convenuta.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di parte attrice e la condanna di a corrispondere al Controparte_1
attore la somma di Euro 14.373,16, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo , oltre Parte_1
rivalutazione monetaria.
pagina 3 di 4 La materia trattata, l'attività processuale svolta e l'esito del giudizio giustificano la condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del che vengono liquidate come da dispositivo. Parte_1
La sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
• condanna a corrispondere al condominio attore la somma di Euro 14.373,16, oltre Controparte_1
interessi legali dalla domanda al saldo effettivo , oltre rivalutazione monetaria;
• condanna la convenuta al pagamento in favore del Condominio attore delle spese di lite che si liquidano in €.3.000,00 per compensi, oltre IVA e C.P.A e ulteriori oneri accessori .
• Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, il 12 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies quarto comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36595/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. GIOLA VALENTINO ANGELO elettivamente domiciliato in VIALE REGINA GIOVANNA 8 MILANO
presso il difensore avv. GIOLA VALENTINO ANGELO
ATTORE/I
contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza DEL 6.11.2024
pagina 1 di 4
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp att cpc
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. La presente si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp att cpc, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento trae origine dalle domande svolte, con atto di citazione regolarmente notificato ex art
143 cpc dal a Cremeno (LC) nei confronti di Controparte_2 CP_1
er sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ “In via principale: - accertare e dichiarare il credito del
[...]
nei confronti della sig.ra e per l'effetto condannare la Parte_1 Controparte_1
convenuta a corrispondere allo stesso la somma di Euro 14.373,16, oltre interessi legali dal dovuto al saldo,
oltre rivalutazione monetaria, o in quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia;
il tutto entro i limiti di valore dello scaglione di appartenenza della presente vertenza.
La causa veniva assegnata alla Dott.ssa Lorenza Zuffada.
All'udienza del 28.2.2024 veniva dichiarata la contumacia di e rinviata la causa per la Controparte_1
discussione al 17.7.2024 che veniva rinviata d'ufficio al 21.10.2024
Nelle more, in data 16.10.2024 la causa veniva assegnata definitivamente alla dott.ssa Sabrina Bocconcello che con ordinanza di pari data differiva l'udienza al 6.11.2024.
Alla fissata udienza parte attrice precisava come segue:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi dedotti in narrativa dell'atto introduttivo, accogliere le seguenti CONCLUSIONI - In via principale: - accertare e dichiarare il credito del Parte_1
nei confronti della sig.ra e per l'effetto condannare la convenuta a corrispondere allo stesso Controparte_1
pagina 2 di 4 la somma di Euro 14.373,16, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, oltre rivalutazione monetaria, o in quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia;
il tutto entro i limiti di valore dello scaglione di appartenenza della presente vertenza;
In via istruttoria: - con riserva di ulteriormente produrre e dedurre ai sensi dell'art. 171 ter cpc;
In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze di causa” e la causa veniva trattenuta in decisione ex art 281 sexies cpc ultimo comma
La causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
E' documentalmente provato che
- sig.ra è stata proprietaria di un'unità immobiliare all'interno del Condominio La Controparte_1
Campagnola Via Natività n. 3 a Cremeno (LC) sino al 09.06.2022 la (doc. 1);
- alla data del 9.6.2022, data trasferimento dell'immobile, il credito vantato dal Parte_1
nei confronti della convenuta ammonta ad 14.373,16 a fronte della delibera di assemblea
[...]
del 30.06.2023 che ha approvato il bilancio consuntivo di gestione 2022/2023 e il relativo stato di riparto (doc. 6).
Ferma la competenza territoriale del Giudice adito ex art 18 cpc atteso che -sebbene si tratti di oneri condominiali - la convenuta alla data della domanda non è più condomina a fronte del decreto di trasferimento dell'immobile già dal giugno 2022, deve essere accolta nel merito la domanda di parte attrice.
Con la produzione del verbale dalla delibera del 30.6.2023 non impugnata relativa alle gestioni poste a fondamento della pretesa attorea ed il relativo riparto, parte attrice risulta aver provato il fondamento del proprio credito azionato.
Ai fini dell'arresto della domanda di parte attrice spettava di contro alla convenuta provare il fatto estintivo,
modificativo o impeditivo del pagamento, nonché la revoca o l'annullamento della delibera che ha attribuito le spese di cui oggi parte attrice chiede il pagamento. Fatti questi ultimi non avvenuti attesa la contumacia della convenuta.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di parte attrice e la condanna di a corrispondere al Controparte_1
attore la somma di Euro 14.373,16, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo , oltre Parte_1
rivalutazione monetaria.
pagina 3 di 4 La materia trattata, l'attività processuale svolta e l'esito del giudizio giustificano la condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del che vengono liquidate come da dispositivo. Parte_1
La sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
• condanna a corrispondere al condominio attore la somma di Euro 14.373,16, oltre Controparte_1
interessi legali dalla domanda al saldo effettivo , oltre rivalutazione monetaria;
• condanna la convenuta al pagamento in favore del Condominio attore delle spese di lite che si liquidano in €.3.000,00 per compensi, oltre IVA e C.P.A e ulteriori oneri accessori .
• Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, il 12 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 4 di 4