Articolo 3 della Legge 2 giugno 1961, n. 454
Articolo 2Articolo 4
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25 giugno 1961
Art. 3. Direttive di intervento

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura ed il Comitato interministeriale della ricostruzione, ed interpellate le associazioni sindacali di categoria dei lavoratori e degli imprenditori agricoli, determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in conformita' alle finalita' di cui al precedente articolo 2, i criteri fondamentali per l'applicazione degli incentivi e degli interventi previsti negli articoli seguenti.
I criteri suddetti potranno essere annualmente riesaminati, con le stesse norme di cui al comma precedente, in base alle risultanze della relazione annuale al Parlamento di cui al successivo articolo 49, ed a particolari esigenze economico-sociali eventualmente manifestatesi.
Con le stesse modalita' di cui al primo comma, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste determina annualmente le ulteriori direttive per attuare, in modo organico e coordinato, le iniziative e gli interventi di cui all'articolo 2, avuto riguardo alle situazioni regionali.
Il Consiglio superiore sentira' il parere dei Comitati regionali dell'agricoltura e delle foreste di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 , integrati dai rappresentanti degli uffici periferici statali delle Amministrazioni dei lavori pubblici, del lavoro, della pubblica istruzione e della sanita', nonche' da tecnici particolarmente qualificati ed esperti nei problemi dello sviluppo agricolo, designati da enti e da organizzazioni economiche e sindacali operanti nella regione.
I Comitati esprimono il loro parere sui criteri di applicazione, nella regione, delle direttive di cui al primo comma e, per ciascun territorio agrario omogeneo della regione medesima, sull'ordine di priorita' degli interventi dello Stato in relazione alle fondamentali esigenze economico-sociali del territorio.
Ove i Comitati non esprimano il parere entro due mesi dalla richiesta, il Consiglio superiore provvede senz'altro alle incombenze di sua competenza.
Entrata in vigore il 25 giugno 1961
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