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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 30/10/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA Settore civile Ufficio crisi d'impresa ed insolvenza
Il Tribunale ordinario di Massa, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente Dott. Alessandro Pellegri Giudice relatore Dott. Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario portante n. 88/2025 R.G.P.U. e nel sub-procedimento n. 88-1/2025 R.G.P.U.
PROMOSSO DA
, C.F. , nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente a[...] – 54038 Montignoso (MS).
*** Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio depositato dalla medesima parte debitrice sovraindebitata, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i. Esaminati gli atti e i documenti depositati ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Esaminate le risultanze delle informative richiamate nella Relazione Particolareggiata OCC dell'dr. . Persona_1 Udita la relazione del Giudice Delegato
OSSERVA
L'art. 270 CCII dispone quanto segue:
“Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256”.
Agli articoli 268 e 269 CCII dispongono per quanto rileva in questa sede quanto segue:
“(…) Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d). (…) Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori a creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. (…)” Non sono compresi nella liquidazione i crediti e i beni di cui all'art. 268 comma 4 CCII.
“Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta, dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo”
• Secondo l'attestazione dell'OCC Sussiste la legittimazione della parte ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale (in quanto non ha mai ricoperto personalmente e direttamente la qualità di imprenditore commerciale) ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Con specifico riferimento a questo tema, sono stati svolti alcuni approfondimenti. La relazione particolareggiata, nella parte relativa alla ricostruzione dell'attivo, indica che il debitore “risulta socio accomandante per una quota pari al 20% della società RL fin s.a.s. di TI RL & c società operante nel settore della locazione immobiliare, attualmente oggetto di procedura fallimentare da cui si deriva l'assenza di valore del bene”. A tale quota attribuisce valore pari a zero in ragione dell'avvenuta apertura della liquidazione giudiziale a carico di tale società. Con decreto depositato in data 05.09.2025 il Tribunale in composizione collegiale ha assegnato termine perentorio di 15 giorni al ricorrente e al gestore della crisi per apportare integrazioni alla domanda e produrre nuovi documenti su temi indicati come segue:
<<letta la richiesta di apertura procedimento liquidazione controllata del sovraindebitato, < i>
ex artt. 39-40 e 268 D. Lgs. 14/2019, formulata da depositata Parte_1 in data 08/08/2025; osservato che lo stesso è socio accomandante della RL fin s.a.s. Di TI RL & C.; considerato che non è stata allegata la sentenza di fallimento o la visura camerale della predetta società;
considerato che
non risulta dedotto se siano state addebitate (dalla Curatela per esempio) condotte, nei confronti del socio accomandante, di amministrazione della società richiamata;
o siano state esperite delle azioni di responsabilità dalla Curatela nei confronti di tale soggetto>> In data 17.09.2025 il Gestore della crisi, dr. , ha depositato nota in cui ha dichiarato: Per_1
<<in seguito alla sentenza che ha aperto la liquidazione controllata della carlo fin s.a.s. di < i>
TI RL & C, al sig. non sono stati addebitati condotte di Parte_1 ingerenza nell'amministrazione della società, né sono state esperite nei suoi confronti azioni di responsabilità da parte della curatela. Si allegano:
1. copia sentenza di fallimento RL fin s.a.s. Di TI RL & C;
2. copia visura camerale RL fin s.a.s. Di TI RL & C.>> Alla luce di tal integrazioni, chiarimenti e nuove produzioni documentali, risulta chiarito che il ricorrente non appare assoggettabile a liquidazione giudiziale neppure nella qualità di socio accomandante della suddetta società in accomandita semplice, posto che non appare essere emerso che la curatela della suddetta liquidazione giudiziale gli abbia contestato condotte di ingerenza nell'amministrazione della società in liquidazione giudiziale (che come noto comportano la perdita del beneficio della responsabilità limitata e la soggezione alla liquidazione giudiziale in estensione) né abbia esperito nei suoi confronti azioni di responsabilità. Conseguentemente, il requisito della non soggezione a liquidazione giudiziale appare soddisfatto.
• La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente;
• Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
• Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative” desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente-debitrice.
La nozione giuridica di “sovraindebitamento” presuppone a sua volta le nozioni di:
“crisi”: “lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” [art. 2, comma 1°, lettera a) CCII];
“insolvenza”: “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” [art. 2, comma 1°, lettera b) CCII].
L'attivo. Nella relazione particolareggiata OCC si legge che il debitore è titolare di un patrimonio, variamente composto, cui il gestore della crisi attribuisce valore complessivamente pari ad Euro 126.021,95, comprensivo di “somme eccedenti il minimo vitale offerte ai creditori” in misura pari ad Euro 10.800,00.
Il Passivo Il totale del debito dell'istante è pari a euro 580.171,12 (dunque maggiore di Euro 50.000,00 richiesti dalla norma quale requisito di accesso alla procedura).
Nella relazione si legge inoltre:
<<diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere < b> VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI All'esito delle indagini e delle ricerche condotte lo scrivente può ragionevolmente escludere la presenza di comportamenti dolosi o gravemente colposi nell'assumere le obbligazioni. Come si può notare dalla tabella 2, i debiti contratti sono per lo più riconducibili alle precedenti attività imprenditoriali cessate da oltre un anno. INESISTENZA DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI Alla luce delle verifiche effettuate non sono stati riscontrati atti in frode pregiudizievoli per le ragioni creditorie.>>
Le valutazioni contenute nella Relazione particolareggiata in relazione alla quota di reddito necessaria per il sostentamento del debitore e del suo nucleo famigliare sono in questa sede richiamate al solo scopo di prendere atto che può sussistere un margine per la devoluzione alla procedura e dunque alla massa dei creditori di una quota dei redditi del debitore sovraindebitato, salvo quanto di seguito precisato. Si osserva, più nel dettaglio, come la quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non debba essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII;
la decisione è, piuttosto, riservata al giudice delegato, come si ricava proprio dal tenore letterale dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII che si riferisce espressamente al giudice e non al tribunale. Tanto appurato, appare sicuramente opportuno che, una volta aperta la procedura, il Liquidatore giudiziale provveda ad inoltrare tempestivamente specifica istanza al G.D., reputandosi come il soggetto legittimato in tal senso sia direttamente il Liquidatore, al fine di formulare istanze che siano quanto più possibile complete e corredate delle informazioni e della documentazione necessaria.
L'OCC ha espresso un giudizio di attendibilità e completezza della documentazione prodotta.
L'OCC ha concluso testualmente come segue: <<Il sottoscritto Dott. alla luce di quanto analiticamente esposto nel corpo Persona_1 della presente relazione con espresso riferimento a: (a) cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
(b) ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le proprie obbligazioni;
(c) resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
(d) esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
(e) completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
(f) Situazione economico patrimoniale e finanziaria del debitore. Dichiara che sussistono le condizioni oggettive e soggettive per la pronuncia di apertura della liquidazione controllata >>.
• Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Precisato che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i. L'art. 270, comma secondo, lettera b), D.lgs. 12.01.2019, n. 14 s.m.i. (tra cui da ultimo il D.lgs. 13.09.2024, n. 136), recante il “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” nel testo attualmente vigente, risultante dalle modificazioni introdotte dal Correttivo recato dal D.lgs. 136/2024, ha il seguente tenore letterale:
“Con la sentenza il tribunale: (…) b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In quest'ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale”. In particolare, viene anzitutto in considerazione la disciplina transitoria e dell'entrata in vigore del Correttivo: Art. 56 del D.lgs. 136/2024 (Entrata in vigore e disciplina transitoria):
“1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (…) 4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”. (enfasi aggiunta). Il Correttivo risulta dunque entrato in vigore in data (sabato) 28 settembre 2024 e risulta applicabile a procedure pendenti a quella data, come la presente.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Massa, Settore civile, Ufficio crisi d'impresa ed insolvenza: Visto l'art. 270 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di
[...]
, C.F. , nato il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1 alla via RL Sforza n. 42 – 54038 Montignoso (MS); NOMINA quale Giudice Delegato il Dr. Alessandro Pellegri;
NOMINA quale Liquidatore giudiziale il dr. ; Persona_1 MANDA al liquidatore giudiziale di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'articolo 268, comma 4, lettera b (a tale fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alla capacità reddituale dell'intera famiglia del debitore sovrindebitato); ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori, risultanti dall'Elenco depositato, termine, a pena di inammissibilità, fino a 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.
ORDINA al debitore e ai terzi che li detengano la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. DICHIARA, a norma dell'art. 270 comma quinto CCII (che rinvia agli artt. 150 e 151 CCII), che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore e che, a norma dell'art. 143 CCII richiamato dall'art. 270 comma quinto CCII, l'apertura della liquidazione controllata determina l'interruzione del processo in relazione alle cause pendenti e che, a norma di tale disposizione, “il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice”. DISPONE che il Liquidatore giudiziale esegua la trascrizione della presente sentenza nei competenti registri in relazione ai beni componenti il patrimonio che necessitino di tale formalità;
DISPONE l'inserimento, a cura del Liquidatore, della presente sentenza nel sito Internet del Tribunale.
DISPONE CHE la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
DISPONE CHE il Liquidatore predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII.
DISPONE CHE il Liquidatore, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore e depositi il programma di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, ex art. 275 CCII, con cadenza semestrale, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, relazioni periodiche sullo stato della procedura.
DISPONE che il Liquidatore depositi, al termine dell'attività di liquidazione, una relazione finalizzata all'eventuale esdebitazione di diritto del debitore di cui all'art. 282 CCII, relazione avente ad oggetto i presupposti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione;
DISPONE che il Liquidatore depositi, terminata la liquidazione, il proprio rendiconto anche ai fini della liquidazione del compenso;
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente. DISPONE che, a cura del Liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
Sentenza ope legis esecutiva. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 29.10.2025. Il Giudice estensore Dr. Alessandro Pellegri
Il Presidente del Tribunale e del Collegio Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli
Il Tribunale ordinario di Massa, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente Dott. Alessandro Pellegri Giudice relatore Dott. Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario portante n. 88/2025 R.G.P.U. e nel sub-procedimento n. 88-1/2025 R.G.P.U.
PROMOSSO DA
, C.F. , nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente a[...] – 54038 Montignoso (MS).
*** Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio depositato dalla medesima parte debitrice sovraindebitata, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i. Esaminati gli atti e i documenti depositati ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Esaminate le risultanze delle informative richiamate nella Relazione Particolareggiata OCC dell'dr. . Persona_1 Udita la relazione del Giudice Delegato
OSSERVA
L'art. 270 CCII dispone quanto segue:
“Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256”.
Agli articoli 268 e 269 CCII dispongono per quanto rileva in questa sede quanto segue:
“(…) Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d). (…) Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori a creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. (…)” Non sono compresi nella liquidazione i crediti e i beni di cui all'art. 268 comma 4 CCII.
“Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta, dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo”
• Secondo l'attestazione dell'OCC Sussiste la legittimazione della parte ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale (in quanto non ha mai ricoperto personalmente e direttamente la qualità di imprenditore commerciale) ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Con specifico riferimento a questo tema, sono stati svolti alcuni approfondimenti. La relazione particolareggiata, nella parte relativa alla ricostruzione dell'attivo, indica che il debitore “risulta socio accomandante per una quota pari al 20% della società RL fin s.a.s. di TI RL & c società operante nel settore della locazione immobiliare, attualmente oggetto di procedura fallimentare da cui si deriva l'assenza di valore del bene”. A tale quota attribuisce valore pari a zero in ragione dell'avvenuta apertura della liquidazione giudiziale a carico di tale società. Con decreto depositato in data 05.09.2025 il Tribunale in composizione collegiale ha assegnato termine perentorio di 15 giorni al ricorrente e al gestore della crisi per apportare integrazioni alla domanda e produrre nuovi documenti su temi indicati come segue:
<<letta la richiesta di apertura procedimento liquidazione controllata del sovraindebitato, < i>
ex artt. 39-40 e 268 D. Lgs. 14/2019, formulata da depositata Parte_1 in data 08/08/2025; osservato che lo stesso è socio accomandante della RL fin s.a.s. Di TI RL & C.; considerato che non è stata allegata la sentenza di fallimento o la visura camerale della predetta società;
considerato che
non risulta dedotto se siano state addebitate (dalla Curatela per esempio) condotte, nei confronti del socio accomandante, di amministrazione della società richiamata;
o siano state esperite delle azioni di responsabilità dalla Curatela nei confronti di tale soggetto>> In data 17.09.2025 il Gestore della crisi, dr. , ha depositato nota in cui ha dichiarato: Per_1
<<in seguito alla sentenza che ha aperto la liquidazione controllata della carlo fin s.a.s. di < i>
TI RL & C, al sig. non sono stati addebitati condotte di Parte_1 ingerenza nell'amministrazione della società, né sono state esperite nei suoi confronti azioni di responsabilità da parte della curatela. Si allegano:
1. copia sentenza di fallimento RL fin s.a.s. Di TI RL & C;
2. copia visura camerale RL fin s.a.s. Di TI RL & C.>> Alla luce di tal integrazioni, chiarimenti e nuove produzioni documentali, risulta chiarito che il ricorrente non appare assoggettabile a liquidazione giudiziale neppure nella qualità di socio accomandante della suddetta società in accomandita semplice, posto che non appare essere emerso che la curatela della suddetta liquidazione giudiziale gli abbia contestato condotte di ingerenza nell'amministrazione della società in liquidazione giudiziale (che come noto comportano la perdita del beneficio della responsabilità limitata e la soggezione alla liquidazione giudiziale in estensione) né abbia esperito nei suoi confronti azioni di responsabilità. Conseguentemente, il requisito della non soggezione a liquidazione giudiziale appare soddisfatto.
• La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente;
• Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
• Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative” desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente-debitrice.
La nozione giuridica di “sovraindebitamento” presuppone a sua volta le nozioni di:
“crisi”: “lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” [art. 2, comma 1°, lettera a) CCII];
“insolvenza”: “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” [art. 2, comma 1°, lettera b) CCII].
L'attivo. Nella relazione particolareggiata OCC si legge che il debitore è titolare di un patrimonio, variamente composto, cui il gestore della crisi attribuisce valore complessivamente pari ad Euro 126.021,95, comprensivo di “somme eccedenti il minimo vitale offerte ai creditori” in misura pari ad Euro 10.800,00.
Il Passivo Il totale del debito dell'istante è pari a euro 580.171,12 (dunque maggiore di Euro 50.000,00 richiesti dalla norma quale requisito di accesso alla procedura).
Nella relazione si legge inoltre:
<<diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere < b> VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI All'esito delle indagini e delle ricerche condotte lo scrivente può ragionevolmente escludere la presenza di comportamenti dolosi o gravemente colposi nell'assumere le obbligazioni. Come si può notare dalla tabella 2, i debiti contratti sono per lo più riconducibili alle precedenti attività imprenditoriali cessate da oltre un anno. INESISTENZA DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI Alla luce delle verifiche effettuate non sono stati riscontrati atti in frode pregiudizievoli per le ragioni creditorie.>>
Le valutazioni contenute nella Relazione particolareggiata in relazione alla quota di reddito necessaria per il sostentamento del debitore e del suo nucleo famigliare sono in questa sede richiamate al solo scopo di prendere atto che può sussistere un margine per la devoluzione alla procedura e dunque alla massa dei creditori di una quota dei redditi del debitore sovraindebitato, salvo quanto di seguito precisato. Si osserva, più nel dettaglio, come la quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non debba essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII;
la decisione è, piuttosto, riservata al giudice delegato, come si ricava proprio dal tenore letterale dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII che si riferisce espressamente al giudice e non al tribunale. Tanto appurato, appare sicuramente opportuno che, una volta aperta la procedura, il Liquidatore giudiziale provveda ad inoltrare tempestivamente specifica istanza al G.D., reputandosi come il soggetto legittimato in tal senso sia direttamente il Liquidatore, al fine di formulare istanze che siano quanto più possibile complete e corredate delle informazioni e della documentazione necessaria.
L'OCC ha espresso un giudizio di attendibilità e completezza della documentazione prodotta.
L'OCC ha concluso testualmente come segue: <<Il sottoscritto Dott. alla luce di quanto analiticamente esposto nel corpo Persona_1 della presente relazione con espresso riferimento a: (a) cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
(b) ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le proprie obbligazioni;
(c) resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
(d) esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
(e) completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
(f) Situazione economico patrimoniale e finanziaria del debitore. Dichiara che sussistono le condizioni oggettive e soggettive per la pronuncia di apertura della liquidazione controllata >>.
• Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Precisato che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i. L'art. 270, comma secondo, lettera b), D.lgs. 12.01.2019, n. 14 s.m.i. (tra cui da ultimo il D.lgs. 13.09.2024, n. 136), recante il “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” nel testo attualmente vigente, risultante dalle modificazioni introdotte dal Correttivo recato dal D.lgs. 136/2024, ha il seguente tenore letterale:
“Con la sentenza il tribunale: (…) b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In quest'ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale”. In particolare, viene anzitutto in considerazione la disciplina transitoria e dell'entrata in vigore del Correttivo: Art. 56 del D.lgs. 136/2024 (Entrata in vigore e disciplina transitoria):
“1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (…) 4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”. (enfasi aggiunta). Il Correttivo risulta dunque entrato in vigore in data (sabato) 28 settembre 2024 e risulta applicabile a procedure pendenti a quella data, come la presente.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Massa, Settore civile, Ufficio crisi d'impresa ed insolvenza: Visto l'art. 270 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di
[...]
, C.F. , nato il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1 alla via RL Sforza n. 42 – 54038 Montignoso (MS); NOMINA quale Giudice Delegato il Dr. Alessandro Pellegri;
NOMINA quale Liquidatore giudiziale il dr. ; Persona_1 MANDA al liquidatore giudiziale di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'articolo 268, comma 4, lettera b (a tale fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alla capacità reddituale dell'intera famiglia del debitore sovrindebitato); ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori, risultanti dall'Elenco depositato, termine, a pena di inammissibilità, fino a 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.
ORDINA al debitore e ai terzi che li detengano la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. DICHIARA, a norma dell'art. 270 comma quinto CCII (che rinvia agli artt. 150 e 151 CCII), che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore e che, a norma dell'art. 143 CCII richiamato dall'art. 270 comma quinto CCII, l'apertura della liquidazione controllata determina l'interruzione del processo in relazione alle cause pendenti e che, a norma di tale disposizione, “il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice”. DISPONE che il Liquidatore giudiziale esegua la trascrizione della presente sentenza nei competenti registri in relazione ai beni componenti il patrimonio che necessitino di tale formalità;
DISPONE l'inserimento, a cura del Liquidatore, della presente sentenza nel sito Internet del Tribunale.
DISPONE CHE la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
DISPONE CHE il Liquidatore predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII.
DISPONE CHE il Liquidatore, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore e depositi il programma di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, ex art. 275 CCII, con cadenza semestrale, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, relazioni periodiche sullo stato della procedura.
DISPONE che il Liquidatore depositi, al termine dell'attività di liquidazione, una relazione finalizzata all'eventuale esdebitazione di diritto del debitore di cui all'art. 282 CCII, relazione avente ad oggetto i presupposti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione;
DISPONE che il Liquidatore depositi, terminata la liquidazione, il proprio rendiconto anche ai fini della liquidazione del compenso;
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente. DISPONE che, a cura del Liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
Sentenza ope legis esecutiva. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 29.10.2025. Il Giudice estensore Dr. Alessandro Pellegri
Il Presidente del Tribunale e del Collegio Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli