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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 12031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12031 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA-3°SEZIONE LAVORO-
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di Giudice del lavoro all'udienza del 24.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°14410\2025 r.g. lavoro e vertente
TRA rapp.to e difeso dagli avv.ti A. Pietropaoli e A. Parte_1
Cuggiani in virtù di procura in atti
Opponente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to CP_1
A. Tagliente in virtù di procura generale notarile alle liti
Opposto
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.4.2025 ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.39720250000292232000 notificato in data 14.3.2025 ed avente ad oggetto il pagamento delle somme di ivi indicate a titolo di contributi omessi relativi alla gestione commercianti per l'anno
2016 eccependo: la nullità dell'avviso opposto per carenza di motivazione, la prescrizione dei crediti contributivi e, nel merito, la cessazione dalla carica di amministratore della società CP_2
in data 10.2.2015, l'insussistenza delle condizioni per la
[...] legittima iscrizione di esso opponente nella gestione in oggetto ai sensi degli artt.3 bis l.n.384\1992 e 1 co.202 e 203 l.n.662\1996 non avendo l'opponente partecipato al lavoro aziendale;
ha chiesto di accertare la nullità dell'avviso di addebito opposto, con vittoria di spese. Si è costituito l' eccependo che l'obbligo contributivo CP_1 dell'opponente era stato accertato con le sentenze richiamate passate in giudicato e ha chiesto il rigetto dell'opposizione, vinte le spese.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito opposto nel rilievo che in esso sono indicati gli elementi necessari all'identificazione della pretesa contributiva quali epoca di insorgenza delle obbligazioni, titolo delle stesse.
Deve ugualmente disattendersi l'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva avendo l' prodotto comunicazione debito CP_1 relativa all'annualità 2016, notificata all'opponente a mezzo raccomandata in data 9.3.2021, che ha utilmente interrotto il termine di prescrizione quinquennale in mancanza, altresì, di tempestiva contestazione della relativa documentazione prodotta da CP_1
Nel merito l'opposizione deve essere accolta.
Va premesso che, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo contributivo in oggetto, l'art. 1 co.203 l.n.662/1996 dispone che “sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche' per i soci di societa' a responsabilita' limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Grava, pertanto, sull' che agisce per il pagamento dei CP_3 contributi la prova delle condizioni poste dalla disposizione richiamata con particolare riguardo alle circostanze di cui alla lett.c) (ex plurimis Cass. Sez. 6° sent.n.3835\2016)che vanno intese nel senso di svolgimento continuo e non occasionale dell'attività lavorativa all'interno dell'impresa.
Ciò posto, per effetto delle sentenze emesse dal Tribunale Ordinario di Roma, confermate in Appello, richiamate e prodotte dall' , CP_1
è stata accertata la sussistenza dell'obbligo contributivo conseguente all'iscrizione d'ufficio dell'opponente alla gestione commercianti fino al 13.3.2015, epoca in cui l'opponente è cessato dalla carica di amministratore unico della società CP_2 come viene altresì rilevato nelle sentenze di I grado richiamate.
Successivamente a tale periodo l' non ha effettuato alcun CP_1 accertamento diretto a verificare la persistenza dell'attività di partecipazione al lavoro aziendale da parte dell'opponente con i caratteri dell'abitualità e prevalenza, pur a fronte della sostanziale modifica della dirigenza societaria rappresentata dalla cessazione dalla carica di amministratore unico dell'opponente medesimo, con conseguente inconfigurabilità dell'obbligo contributivo per il l'anno 2016.
L'opposizione va, perciò, accolta e l'avviso di addebito è annullato.
Le spese seguono la soccombenza limitatamente ai 2\3 mentre l'ulteriore 1\3 è compensato tra le parti in ragione della pronuncia sulle questioni preliminari.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione ed annulla l'avviso di addebito n.39720250000292232000 notificato in data 14.3.2025; compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura di 1\3 e condanna l' al pagamento dei restanti 2\3 liquidati in misura CP_1 così ridotta, nella somma di E.1300,00 oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, nonché al rimborso della somma di E.43,00 versata quale contributo unificato.
Roma 24.11.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA-3°SEZIONE LAVORO-
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di Giudice del lavoro all'udienza del 24.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°14410\2025 r.g. lavoro e vertente
TRA rapp.to e difeso dagli avv.ti A. Pietropaoli e A. Parte_1
Cuggiani in virtù di procura in atti
Opponente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to CP_1
A. Tagliente in virtù di procura generale notarile alle liti
Opposto
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.4.2025 ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.39720250000292232000 notificato in data 14.3.2025 ed avente ad oggetto il pagamento delle somme di ivi indicate a titolo di contributi omessi relativi alla gestione commercianti per l'anno
2016 eccependo: la nullità dell'avviso opposto per carenza di motivazione, la prescrizione dei crediti contributivi e, nel merito, la cessazione dalla carica di amministratore della società CP_2
in data 10.2.2015, l'insussistenza delle condizioni per la
[...] legittima iscrizione di esso opponente nella gestione in oggetto ai sensi degli artt.3 bis l.n.384\1992 e 1 co.202 e 203 l.n.662\1996 non avendo l'opponente partecipato al lavoro aziendale;
ha chiesto di accertare la nullità dell'avviso di addebito opposto, con vittoria di spese. Si è costituito l' eccependo che l'obbligo contributivo CP_1 dell'opponente era stato accertato con le sentenze richiamate passate in giudicato e ha chiesto il rigetto dell'opposizione, vinte le spese.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito opposto nel rilievo che in esso sono indicati gli elementi necessari all'identificazione della pretesa contributiva quali epoca di insorgenza delle obbligazioni, titolo delle stesse.
Deve ugualmente disattendersi l'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva avendo l' prodotto comunicazione debito CP_1 relativa all'annualità 2016, notificata all'opponente a mezzo raccomandata in data 9.3.2021, che ha utilmente interrotto il termine di prescrizione quinquennale in mancanza, altresì, di tempestiva contestazione della relativa documentazione prodotta da CP_1
Nel merito l'opposizione deve essere accolta.
Va premesso che, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo contributivo in oggetto, l'art. 1 co.203 l.n.662/1996 dispone che “sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche' per i soci di societa' a responsabilita' limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Grava, pertanto, sull' che agisce per il pagamento dei CP_3 contributi la prova delle condizioni poste dalla disposizione richiamata con particolare riguardo alle circostanze di cui alla lett.c) (ex plurimis Cass. Sez. 6° sent.n.3835\2016)che vanno intese nel senso di svolgimento continuo e non occasionale dell'attività lavorativa all'interno dell'impresa.
Ciò posto, per effetto delle sentenze emesse dal Tribunale Ordinario di Roma, confermate in Appello, richiamate e prodotte dall' , CP_1
è stata accertata la sussistenza dell'obbligo contributivo conseguente all'iscrizione d'ufficio dell'opponente alla gestione commercianti fino al 13.3.2015, epoca in cui l'opponente è cessato dalla carica di amministratore unico della società CP_2 come viene altresì rilevato nelle sentenze di I grado richiamate.
Successivamente a tale periodo l' non ha effettuato alcun CP_1 accertamento diretto a verificare la persistenza dell'attività di partecipazione al lavoro aziendale da parte dell'opponente con i caratteri dell'abitualità e prevalenza, pur a fronte della sostanziale modifica della dirigenza societaria rappresentata dalla cessazione dalla carica di amministratore unico dell'opponente medesimo, con conseguente inconfigurabilità dell'obbligo contributivo per il l'anno 2016.
L'opposizione va, perciò, accolta e l'avviso di addebito è annullato.
Le spese seguono la soccombenza limitatamente ai 2\3 mentre l'ulteriore 1\3 è compensato tra le parti in ragione della pronuncia sulle questioni preliminari.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione ed annulla l'avviso di addebito n.39720250000292232000 notificato in data 14.3.2025; compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura di 1\3 e condanna l' al pagamento dei restanti 2\3 liquidati in misura CP_1 così ridotta, nella somma di E.1300,00 oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, nonché al rimborso della somma di E.43,00 versata quale contributo unificato.
Roma 24.11.2025 Il Giudice