Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00617/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00480/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 480 del 2025, proposto da RI DG NI, NR RR e CL LO NI, rappresentati e difesi dall'avvocato Umberto Grella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Milano, via Cesare Battisti, n. 21;
contro
Comune di Cremella, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Cassago Brianza, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
- del provvedimento del Comune di Cremella prot. 0000912 del 13.2.2025, recante richiesta di integrazione dell’istanza di compatibilità paesaggistica presentata in data 22.1.2025 relativa ad interventi di modifica di un fabbricato residenziale eseguiti senza previo titolo autorizzativo paesistico ed edilizio,
nonché per la condanna del comune di Cremella al risarcimento dei danni patiti e patiendi in misura da quantificarsi in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cremella;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa VA AC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori RI DG NI, NR RR e CL LO NI sono proprietari di un edificio di civile abitazione sito nel Comune di Cremella, alla via Monte Rosa n. 13.
2. In data 22.1.2025, hanno presentato al Comune di Cremella istanza di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 5 e 181, comma 1 quater del D.Lgs. n. 42/2004 per la regolarizzazione di alcune modifiche al succitato immobile eseguite senza il preventivo rilascio dell’autorizzazione dell’ente competente alla tutela, adempimento necessario in via preliminare per procedere alla successiva richiesta del titolo edilizio in sanatoria.
3. Con nota prot. 0000912 del 13.2.2025, il Comune di Cremella ha tuttavia comunicato ai ricorrenti che, dalle verifiche espletate in sede istruttoria, il fabbricato in questione è risultato ricadere in parte sul territorio del Comune di Cassago, precisando che, “ per la prosecuzione dell’iter della pratica, dovrà essere trasmessa dimostrazione di avvenuta presentazione della richiesta di Compatibilità Paesaggistica presentata al Comune di Cassago per la porzione di edificio non ricadente nel territorio del Comune di Cremella ” e chiedendo, conseguentemente, l’aggiornamento della documentazione depositata.
4. Avverso il predetto provvedimento sono insorti gli odierni ricorrenti e – premesso che l’atto avversato risulta direttamente lesivo perché comporta un arresto procedimentale e formula una richiesta illegittima la cui inottemperanza comporterà l’archiviazione della pratica e/o il suo diniego – ne hanno chiesto l’annullamento, deducendo censure di violazione di legge e del Piano di Governo del Territorio del Comune di Cremella, eccesso di potere sotto plurimi profili, difetto di motivazione e contraddittorietà rispetto a precedenti provvedimenti adottati dalla medesima amministrazione comunale.
5. Contestualmente, hanno formulato istanza risarcitoria sia perché esposti al rischio della risoluzione del contratto preliminare di compravendita dagli stessi sottoscritto per la cessione a terzi dell’immobile de quo , essendo impossibilitati a rispettare il termine di stipula del contratto preliminare fissato al 31.01.2025 in mancanza della richiesta regolarizzazione paesistica, sia per il ristoro del danno da ritardo ex art. 2-bis della L. 241/11990, non essendo possibile vendere o locare l’immobile sino alla data in cui sarà rilasciato il titolo in sanatoria, ingiustamente posposto per effetto dell’atto illegittimo gravato.
6. Si è costituito il Comune di Cremella per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto perché infondato.
7. All’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la ricorrente ha rinunciato alla misura cautelare e il Collegio ha fissato l’udienza per la discussione di merito del ricorso.
8. Le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi a sostegno delle rispettive posizioni e, alla pubblica udienza del 12.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. In via preliminare, rileva il Collegio che l’amministrazione resistente, pur senza formulare una specifica eccezione di carenza di interesse in capo ai ricorrenti, ha precisato nella memoria difensiva depositata il 13.03.2025 che “ l'atto impugnato non costituisce un provvedimento definitivo, ma un mero atto endoprocedimentale privo di effetti lesivi, volto a garantire una corretta istruttoria nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza ” (cfr. memoria dell’amministrazione, pag. 11), così prospettando la sussistenza di una possibile causa di inammissibilità del ricorso.
Ritiene tuttavia il Collegio che, sebbene il provvedimento impugnato contenga una richiesta di integrazione e modifica dell’istanza di compatibilità paesaggistica in questione e non si presenti formalmente come atto conclusivo del procedimento, lo stesso può comunque essere ritenuto sostanzialmente lesivo della posizione dei ricorrenti, nella misura in cui impone prescrizioni – come la presentazione di analoga istanza paesaggistica anche al Comune di Cassago Brianza – che determinano certamente un aggravio procedimentale e alla cui inosservanza è collegata la decadenza dell’istanza per carenza di interesse, ovvero l’improcedibilità della domanda presentata. L’atto sub iudice , pertanto, comporta un immediato effetto lesivo laddove impone in capo ai ricorrenti la duplicazione degli oneri e dei procedimenti amministrativi per l’ottenimento del risultato auspicato, oltre a determinare un chiaro arresto procedimentale nel caso in cui gli stessi non provvedano nei termini indicati dal Comune di Cremella. Il ricorso, pertanto, è ammissibile e deve essere esaminato nel merito.
10. Ciò chiarito quanto al profilo dell’interesse a ricorrere, occorre adesso delimitare il thema decidendum dell’odierno giudizio prima di scrutinare le questioni sostanziali sottese alla sua definizione. A tal riguardo, precisa il Collegio che, nella fattispecie, non è in discussione la modifica dei confini amministrativi del Comune di Cremella, i quali, per concorde ammissione di entrambe le parti, non sono mai stati soggetti ad alcuna variazione nel corso del tempo sin dall’istituzione dell’ente. Né tantomeno l’azione spiegata dai ricorrenti ha ad oggetto la determinazione dei confini comunali sub specie di “ actio finium regundorum ”, trattandosi di contenuto estraneo all’ambito del contendere e alle domande prettamente caducatorie e risarcitorie rivolte a questo Giudice. Da ciò consegue che la corretta delimitazione dei confini fisici territoriali tra i Comuni di Cremella e Cassago Brianza in relazione alla posizione dell’immobile per cui è causa non è questione sottoposta alla cognizione diretta dell’adito Tribunale, ma può venire in considerazione come elemento funzionale allo scrutinio delle censure rivolte al provvedimento impugnato.
11. Tanto premesso, passando al merito, con un unico mezzo di gravame, rubricato “ violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della costituzione, della l. 241/1990, del d.lgs 42/2004, del dpr 380/2001, della LR Lombardia 12/2005 e del PGT comunale eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà, contrasto con precedenti manifestazioni di volontà, travisamento di fatto, erronea rappresentazione della situazione di fatto e di diritto, difetto di motivazione, carenza d’istruttoria, ingiustizia manifesta, illegittimità derivata ”, i ricorrenti articolano differenti e autonomi profili di censura di seguito sintetizzati:
- l’amministrazione avrebbe omesso di trasmettere la comunicazione della sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 tanto ai ricorrenti quanto al Comune di Cassago, sebbene la questione involga anche la posizione di detto ente che potrebbe confermare o meno la presenza dell’immobile all’interno dei propri confini; il coinvolgimento dei soggetti pretermessi avrebbe inoltre consentito di verificare, in contraddittorio, l’esatta posizione dei muri perimetrali del fabbricato oggetto della pratica paesaggistica rispetto al confine amministrativo che corre tra i due comuni;
- il fabbricato ricadrebbe interamente nel territorio di Cremella, ciò risultando dal decreto istitutivo del Comune di Cremella ai tempi dell’unità d’Italia nel 1861, dal R.D. n. 2313/1928 e dal D.P.R. n. 845/1953, dalle mappe ufficiali dell’Istituto Geografico Militare di Firenze, dalla scheda catastale di primo impianto del 1979 coeva all’edificazione del fabbricato che colloca quest’ultimo entro i confini del Comune di Cremella, dalla trascrizione in conservatoria dei registri immobiliari di Lecco dell’atto di acquisto del 1980, nonché dalla lettera del Sindaco del Comune di Cremella del 30.05.1979 al Sindaco del Comune di Cassago, oltre che dalla condotta del predetto ente che, per oltre 50 anni, nulla avrebbe opposto;
- l'amministrazione, alla luce dei titoli edilizi rilasciati nel 1976 e nel 1980 che hanno individuato il fabbricato su area totalmente ricompresa nel territorio amministrativo del Comune di Cremella, avrebbe dovuto far precedere l’atto impugnato da un provvedimento esplicito e autonomo di esercizio del potere di autotutela in merito al titolo edilizio allora rilasciato, corredato delle garanzie, anche motivazionali, previste dall'art. 21-nonies della L. 241/1990, prima di sospendere nuove pratiche edilizie che interessino il medesimo edificio di fronte all’autorità comunale che quei titoli aveva rilasciato;
- sarebbe stato violato anche il principio dell’affidamento che è insorto e si è consolidato in merito all’esistenza di un rapporto amministrativo unitario tra quel fabbricato ed il solo Comune di Cremella, in considerazione dei plurimi indici documentali che lo confermano;
- le mappe catastali successive sarebbero state modificate erroneamente e non potrebbero smentire la scheda catastale di primo impianto del 1979 sulla base della quale è stata effettuata la trascrizione in conservatoria dell’atto di vendita del 1980; le stesse assolvono poi a una funzione di tipo fiscale, non rilevando ai fini dell’accertamento della proprietà o della definizione dei confini tra due comuni, che spetta solo al potere amministrativo in precedenza del Ministero degli Interni e ora delle Regioni;
- l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui una porzione di fabbricato ricadrebbe nel territorio del Comune di Cassago risulterebbe priva di qualsivoglia motivazione e riscontri documentali di ordine tecnico se non il cenno – inconferente – alle nuove mappe catastali erroneamente modificate nel recente periodo, a fronte di altri elementi e riscontri documentali di segno contrario e in assenza di modifiche ai confini tra i due comuni.
12. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, nei sensi e nei limiti di seguito illustrati.
13. Occorre preliminarmente procedere, per migliore comprensione delle questioni controverse, a una sintetica ricostruzione delle principali vicende relative al fabbricato in questione.
13.1 Risulta dagli atti di causa che l’immobile di cui si discute è stato realizzato con licenza edilizia del 1976 – poi integrata da concessione in variante del 22.01.1980 – rilasciata dall’allora sindaco del Comune di Cremella all’impresa Giancarlo Carissimi per la realizzazione di cinque villini, previo parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale che, tra le condizioni per la concessione del titolo, ha invitato il richiedente a “ precisare che sulla proprietà nel territorio di Cassago non esistono costruzioni ”. Tale dichiarazione è stata formalmente resa dal titolare dell’impresa costruttrice e acquisita al protocollo comunale in data 31.08.1976.
13.2 Con nota del 30.05.1979, il Comune di Cassago si è rivolto al Comune di Cremella segnalando che, sulla scorta dei rilievi planimetrici effettuati, “ il confine territoriale dei due comuni interessa le costruzioni la cui Concessione Edilizia è stata rilasciata dal Comune di Cremella ”, invitando l’ente a definire la questione di comune accordo. Facendo seguito a tale comunicazione, con nota del 4.12.1979, il Sindaco del Comune di Cremella ha comunicato al Comune di Cassago Brianza che l’impresa costruttrice aveva fatto pervenire “ gli elaborati tecnici, presentati all’Ufficio tecnico erariale di Como e da questo approvati, da cui risulta che le villette in questione sono state accatastate nel Comune di Cremella. L’ufficio tecnico erariale, a sua volta, ha fatto pervenire la registrazione ufficiale delle nuove costruzioni assegnando alle 5 villette la partita catastale n. 209 in Comune di Cremella ”, ritenendo conseguentemente “ risolta e definita la vertenza in argomento ”.
13.3 Il fabbricato di cui si discute nel presente giudizio è stato infine ceduto nel 1980 dall’impresa costruttrice ai coniugi VO NI ed NR RR con scrittura privata autenticata nelle firme, ivi indicandosi l’immobile come distinto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Cremella “ alla partita 209, col AL N. 898 ” e così trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.
13.4 Successivamente, all’esito delle operazioni di verifica straordinaria per il riordino fondiario del Comune di Cremella, è stata formata dall’Agenzia delle Entrate la nuova cartografia catastale derivante da rilievo aerofotogrammetrico, con pubblicazione all’albo pretorio del predetto comune a decorrere dal 17.02.2020 e fino al 17.03.2020 degli atti concernenti la nuova cartografia catastale e le variazioni dei correlati atti censuari del catasto terreni.
13.5 Nelle nuove mappe particellari, come aggiornate a seguito delle suddescritte operazioni, il confine catastale tra i Comuni di Cremella e di Cassago Brianza risulta modificato rispetto al tracciamento precedente, per cui, quale conseguenza di tale nuova cartografia, il terreno sul quale insiste il fabbricato di proprietà degli odierni ricorrente ricade in parte anche all’interno del territorio di Cassago Brianza. Peraltro, è bene precisare che le nuove operazioni straordinarie di riordino fondiario eseguite nel 2020 non hanno comportato alcuna variazione nello stato e nei redditi dei terreni dei ricorrenti, non avendo inciso su aspetti rilevanti ai fini della determinazione della rendita catastale.
14. Ciò chiarito quanto alla ricostruzione dei principali elementi in fatto, ritiene il Collegio che siano fondate e assorbenti le censure con cui i ricorrenti denunciano il difetto di istruttoria del provvedimento impugnato, alla luce delle complessive risultanze documentali sopra richiamate di cui l’amministrazione resistente non ha tenuto conto pur essendone in possesso.
15. Si legge nel provvedimento impugnato che, “ da una verifica della pratica edilizia n. 09/76, agli atti dell’Ufficio, risulta depositato un tipo mappale per l’inserimento dell’edificio oggetto di Licenza Edilizia n. 09/76 in data 11.09.1976 che, in parte, ricade nel territorio del Comune di Cassago Brianza ”, richiedendosi conseguentemente, per la prosecuzione della pratica, di fornire evidenza della richiesta di compatibilità paesaggistica anche al predetto ente per la porzione di edificio non ricadente nel Comune di Cremella.
16. L’amministrazione resistente si è quindi limitata ad assumere come unico presupposto del provvedimento il contenuto della nuova cartografia del catasto terreni adottata nel 2020 all’esito delle descritte operazioni di revisione straordinaria, rilevando come la stessa indicasse il fabbricato in questione sito parzialmente all’interno del Comune di Cassago Brianza. Tuttavia, non è stato considerato che tale edificio risulta ancora oggi interamente censito, a decorrere dal 18.09.1979 quale data di primo inserimento, al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del predetto ente (cfr. Relazione tecnica, pag. 14, doc. 47 dei ricorrenti) e che, sul presupposto dell’insistenza del fabbricato entro i confini del Comune di Cremella, già dichiarato dall’impresa costruttrice senza contestazione alcuna da parte dell’amministrazione, sono stati rilasciati i titoli edilizi in forza dei quali l’edificio è stato realizzato e dichiarato abitabile. Analogamente, la proprietà dell’immobile è stata trasferita nel 1980 e il relativo atto di compravendita indica il predetto fabbricato nel Comune di Cremella, per cui anche la successiva registrazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari riporta tale dato, come risulta tuttora dalle visure catastali (cfr. doc. 2 dei ricorrenti).
17. Peraltro, la questione della collocazione dell’edificio sulla linea di confine tra i due enti e, dunque, la possibilità che ricadesse in parte anche nel Comune di Cassago Brianza si è posta sia nella fase istruttoria antecedente al rilascio della concessione edilizia, sia successivamente nelle interlocuzioni tra le due amministrazioni coinvolte, venendo poi superata, a quanto consta dagli atti di causa, con l’inserimento del medesimo nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano interamente nel territorio del Comune di Cremella.
17.1 In tale contesto, non appare determinante la circostanza evidenziata dall’ente resistente per cui un primo estratto di mappa presentato dall’Impresa Carissimi in data 10.08.1979 inserisse parte dei villini oggetto dell’intervento edilizio autorizzato, incluso quello di proprietà degli odierni ricorrenti, all’interno del territorio del Comune di Cassago Brianza. Come anzidetto, l’edificio in questione è stato successivamente inserito, in data 18.09.1979, nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Cremella e, a seguito di tale accatastamento, la questione della collocazione di detti immobili è stata considerata superata, come risulta dalla nota del 4.12.1979 inviata dal Sindaco del comune resistente al Sindaco di Cassago Brianza.
18. In conclusione, le operazioni di riordino fondiario del Comune di Cremella hanno comportato, de facto , una modifica del precedente tracciamento del confine catastale comunale nella porzione di terreno interessante la costruzione degli odierni ricorrenti, pur in assenza di uno specifico provvedimento amministrativo volto a disporre in tal senso e sebbene siano rimasti immutati i confini amministrativi dell’ente.
19. Nell’ambito dell’istruttoria sottesa all’adozione del presente provvedimento, pertanto, l’amministrazione avrebbe dovuto considerare non solo la modifica catastale da ultimo intervenuta, ma tutto l’insieme della documentazione presente in atti e relativa all’immobile di cui si discute, acquisendo altresì, all’occorrenza, tutte le informazioni necessarie ad una completa valutazione anche da altre amministrazioni o in contraddittorio con la parte privata.
20. Il ricorso va dunque accolto in relazione al profilo sopra evidenziato, dovendosi conseguentemente rimettere gli atti all’amministrazione affinché la stessa, all’esito di una rinnovata istruttoria che tenga conto della complessiva documentazione disponibile – anche quella depositata agli atti del giudizio – e previa ogni utile indagine, si pronunci nuovamente sull’istanza dei ricorrenti. I motivi di ricorso non esaminati devono essere assorbiti, derivando dall’accoglimento della censura di difetto di istruttoria l’obbligo di riesame dell’istanza dei ricorrenti, nei termini sopra chiariti.
21. Deve essere adesso esaminata la domanda di risarcimento dei danni formulata in ricorso, con cui è stato chiesto: a) il ristoro delle somme che i ricorrenti potrebbero trovarsi a versare ove venisse avviata nei loro confronti azione di risoluzione del preliminare di vendita con cui gli stessi hanno promesso di cedere l’immobile per un prezzo di euro 350.000,00 (ricevendo una caparra confirmatoria di euro 35.000,00), in quanto impossibilitati a rispettare il termine di stipula del preliminare fissato al 31.01.2025, atteso che, senza la regolarizzazione sul piano paesisitico e il successivo rilascio del provvedimento di sanatoria, il bene non risulterebbe commerciabile; b) il risarcimento del danno legato al permanere di una situazione di incertezza nella possibilità di regolarizzare l’edificio; c) un ulteriore risarcimento del danno da ritardo ex art. 2-bis della Legge n. 241/1990, non essendo possibile vendere o locare l’immobile sino alla data in cui sarà rilasciato il titolo in sanatoria, ingiustamente allungato per effetto dell’atto illegittimo gravato.
22. Ritiene il Collegio che le richieste risarcitorie siano, allo stato, tutte da respingere.
23. In primo luogo, non vi è prova in atti dell’intervenuta risoluzione del contratto preliminare stipulato dai ricorrenti, né dell’esborso di somme di denaro in conseguenza di tale evenienza; del resto, la stessa domanda risarcitoria è stata formulata in termini del tutto generici e con riferimento ai “rischi” cui i correnti sarebbero stati esposti nel caso di risoluzione del preliminare di vendita relativo all’immobile in questione, oltre alla perdita dell’affare. Nel merito, peraltro, va evidenziato che le limitazioni alla trasferibilità dell’immobile derivano non dall’attività svolta dall’amministrazione, anche se affetta dai vizi sopra indicati, ma dall’esecuzione di opere abusive da parte dei ricorrenti vieppiù in presenza di vincoli di tutela paesaggistica e, dunque, da un comportamento illegittimo dagli stessi tenuto.
23.1 La scelta di commercializzare il bene in presenza di irregolarità tali da richiedere un duplice intervento di regolarizzazione mediato dall’intervento del pubblico potere – prima attraverso l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e, poi, con l’ottenimento della concessione edilizia in sanatoria – rientra nell’ambito della libera determinazione dei ricorrenti, che tuttavia sopportano il rischio legato al mancato rilascio dei provvedimenti richiesti, pur sempre legati all’esercizio di discrezionalità amministrativa.
24. Per le medesime ragioni deve essere respinta anche la richiesta risarcitoria correlata allo stato di “incertezza” in ordine alla possibilità di procedere alla regolarizzazione dell’immobile, non essendovi allo stato alcun danno comprovato e dovendosi correlare tale situazione alla pregressa condotta dei ricorrenti, che potrebbero peraltro superare la lamentata incertezza riportando il fabbricato al legittimo stato autorizzato.
25. Quanto alla richiesta risarcitoria per danno da ritardo, la stessa, oltre che formulata in termini generici, è comunque infondata per difetto dei suoi presupposti.
25.1 In primo luogo, manca l’elemento oggettivo rappresentato dal ritardo dell’ente resistente nell’adozione del provvedimento finale, essendo stato impugnato, nella specie, un atto con cui sono state tempestivamente richieste integrazioni alla pratica in esame, che i ricorrenti non hanno inteso fornire ritenendo tale pretesa dell’amministrazione lesiva e illegittima. Inoltre, il risarcimento del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo di tipo pretensivo dovuta all’inerzia o al ritardo dell’amministrazione con riguardo ad una istanza del privato richiede l'effettiva prova che un diverso comportamento della parte pubblica avrebbe avuto sicuro esito favorevole per l'interessato; nel caso di specie, tale dimostrazione non è stata raggiunta, mancando allo stato degli atti la certezza o anche solo la ragionevole probabilità che i provvedimenti di regolarizzazione paesaggistica e di sanatoria edilizia vengano concessi.
25.2 Sul fronte dell’elemento soggettivo rappresentato dalla colpevolezza dell’amministrazione, è parimenti necessaria la dimostrazione che la stessa abbia agito con dolo o colpa grave, di modo che “ il difettoso funzionamento dell'apparato pubblico sia riconducibile ad un comportamento gravemente negligente od ad una intenzionale volontà di nuocere, in palese ed inescusabile contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 1.08.2017, n. 3841; Id., 27.12.2021, n. 8626). Anche tali elementi difettano nella fattispecie, non sussistendo alcun sintomo di una condotta dolosa degli uffici e non potendosi ritenere il provvedimento impugnato frutto di un’azione amministrativa connotata da colpa grave, anche a fronte delle risultanze del catasto terreni poste a base della valutazione dell’ente.
26. In conclusione, il ricorso va accolto per difetto di istruttoria quanto alla domanda caducatoria nei limiti precisati ai paragrafi che precedono, mentre vanno respinte perché infondate le istanze risarcitorie.
27. Le spese di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti, sia in considerazione della complessità delle questioni esaminate, sia in forza della reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione;
- respinge le domande di risarcimento danni;
- compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE AT, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
VA AC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA AC | LE AT |
IL SEGRETARIO