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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 22/04/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2446 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e Parte_1 difesi dagli avv.ti Diego Gaetano Brago' e Dario Ezio Raoul Boletti, come da delega allegata, elettivamente domiciliati in Milano, via Pogdora n. 5.
-ATTORE-
C O N T R O
identificato come in atti e in persona del CP_1 CP_2 legale rappresentante, , rappresentato e difeso dall'avv. Marco CP_1
Pizzutelli, giusta procura ad litem in atti, elettivamente domiciliato in Frosinone via Firenze n. 100 presso il suo studio
-CONVENUTO-
Oggetto: richiesta danni.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con regolare atto di citazione, ritualmente notificato, la soc. Parte_1 conveniva in giudizio al Tribunale di Frosinone, il sig in proprio e CP_3 quale legale rappresentante p.t. di spiegando le Controparte_4 seguenti conclusioni : “A) accertare e dichiarare che il convenuto, in proprio e in qualità di legale rappresentante della in data 17 aprile 2023 Controparte_4 ha dichiarato il falso all'Ufficiale Giudiziario, allorquando ha negato di avere rapporti con la società esecutata ( di , sua madre), Pt_2 Controparte_5
e ha negato che a quell'indirizzo (Anagni, Via Casilina Km. 63) vi fosse la sede operativa della di;
B) accertare e dichiarare che a Pt_2 Controparte_5 seguito delle dichiarazioni da parte del convenuto, in proprio e in qualità di legale rappresentante della rese in data 17 aprile 2023 all'Ufficiale Controparte_4
Giudiziario, quest'ultimo è stato impossibilitato a procedere al pignoramento della merce depositata nel magazzino utilizzato dalla di Pt_2 CP
, presso cui le era stata consegnata ed era giacente la merce venduta da
[...] parte della C) accertare e dichiarare la responsabilità del Parte_1 convenuto, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Controparte_4
per aver causato un danno ingiusto alla consistito nell'aver
[...] Parte_1 impedito illegittimamente il pignoramento della merce giacente nel magazzino utilizzato dalla di e, per l'effetto, condannare il Pt_2 Controparte_5 convenuto, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Controparte_4 alla corresponsione in favore della di un
[...] Parte_3 risarcimento pari a € 316.004,66,coincidente con il credito portato in esecuzione al 17 aprile 2023; D) Accertare e dichiarare l'ingiusto profitto ottenuto dalla parte convenuta in danno della per essersi appropriato della merce Parte_1 venduta da quest'ultima alla e consegnata presso il magazzino della Pt_2 in Anagni alla Via Casilina Km. 63 e, per l'effetto, Controparte_4 condannare il convenuto, in proprio e in qualità di legale rappresentante della alla corresponsione in favore della di un Controparte_4 Parte_1 risarcimento pari a € 316.004,66, coincidente con il credito portato in esecuzione al 17 aprile 2023”.
Si costituivano i convenuti il sig. e CP_1 Controparte_4 impugnando e contestando la domanda attorea, della quale chiedevano il rigetto in quanto infondata sia in fatto sia in diritto.
Il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. e all'esito del deposito delle memorie delle parti, fissava udienza di discussione ai sensi dell'art. 189 c.p.c, ritenendo superflua l'attività istruttoria.
La domanda di parte attrice non appare fondata.
Ad avviso di questo Tribunale, infatti, non è ravvisabile alcun illecito in capo al né in proprio né nella qualità di legale rappresentante, concretizzatosi CP_1 nell'aver sostanzialmente ostacolato in data 17/4/2023 l'esecuzione di un pignoramento a carico della ditta , in ragione del fatto che presso la sede Pt_2 della non è stato rinvenuto alcun bene della ditta Controparte_4 al momento dell'accesso dell'Ufficiale Giudiziario, tanto meno v'era la Pt_2 merce che l'attrice avrebbe consegnato alla . Pt_2
Tale circostanza, ossia l'assenza di beni di proprietà o comunque di pertinenza della ditta presso la sede di , nonché Pt_2 Controparte_4
l'assenza presso la sede di della merce fornita Controparte_4 dall'attrice alla appare comprovata dal verbale di perquisizione con Pt_2 esito negativo, elevato a carico del sig. dalla P.G.-G.d.F. in data Parte_4
17/7/2023.
La perquisizione veniva eseguita in forza di decreto di perquisizione locale e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso questo Tribunale in data
14/7/2023, in procedimento penale avviato su denuncia-querela della odierna attrice;
decreto che era espressamente finalizzato alla ricerca ed al rinvenimento della merce venduta dall'odierna attrice alla ditta che si assumeva Pt_2 consegnata presso la sede della Controparte_4
La merce, tuttavia, non veniva rinvenuta presso la suddetta sede dalla P.G. operante all'atto della perquisizione, così come al momento dell'accesso dell'Ufficiale Giudiziario tre mesi prima, come si evince dal verbale di pignoramento.
Del resto, le stesse dichiarazioni scritte degli autisti allegate all'atto di citazione prive di una reale efficacia probatoria nel presente giudizio civile, in mancanza del consenso della controparte al loro utilizzo, non autorizzano ad affermare di certo che la merce sarebbe stata consegnata presso la sede di
[...]
a soltanto che la consegna sarebbe avvenuta in Anagni, Via CP_4
Casilina km. 63. Si tratta di indirizzo del tutto generico, nel senso che esso individua un tratto della Via Casilina per l'appunto lungo un kilometro, che attraversa la frazione Osteria della Fontana in Anagni;
lungo questo chilometro vi sono decine e decine di immobili a destinazione commerciale posti sui due lati della Via Casilina.
Ad ogni modo, ancor prima, si osserva che il sig. in proprio e nella qualità CP_1 di legale rappresentante, poteva del tutto legittimamente rifiutare all'Ufficiale
Giudiziario l'accesso in luoghi a lui appartenenti, non essendo egli di fatto il debitore esecutato, avendo, come qualsiasi cittadino, diritto all'inviolabilità del proprio domicilio anche professionale.
A tale proposito, si osserva che, a mente dei commi 3 e 4 dell'art. 513 c.p.c.
(ricerca delle cose da pignorare), nel caso di cose mobili del debitore che si trovano in luoghi non appartenenti al debitore, ma delle quali quest'ultimo possa direttamente disporre, ipotesi prospettata da parte attrice nella citazione introduttiva, il terzo possessore può legittimamente non consentire di esibire le cose all'Ufficiale Giudiziario per il pignoramento diretto;
in tal caso è onere del creditore procedente ricorrere al Tribunale perché autorizzi l'Ufficiale
Giudiziario a pignorare cose di pertinenza del debitore in luoghi di terzi.
Una tale istanza non risulta essere mai stata avanzata da controparte.
Ne consegue che nessun pregiudizio può pertanto aver causato il convenuto, in mancanza di una condotta illecita a lui ascrivibile, foriera di danni.
Si segnala, per completezza, che la ditta è di titolarità di Pt_2 CP
, madre del titolare, a sua volta, di una propria attività distinta da
[...] CP_1 quella della madre, così come emerge dagli atti istruttori.
Alla luce delle predette considerazioni la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
p.q.m.
Rigetta la domanda proposta.
Condanna la in persona del suo legale rappresentate, alla Parte_1 rifusione delle spese di lite, che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, iva e cpa, come per legge, se dovuta.
Frosinone, il 18/04/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani