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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 9624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9624 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Giovanni Giordano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 12253/2019 avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
, nato a [...] il [...] e res.te in Pozzuoli (NA) alla via S. Gennaro ad Parte_1
Agnano n. 94 Cod. Fisc. elett.te dom.to in Napoli al Viale Cavalleggeri d'Aosta C.F._1
n. 94 presso lo studio dell'Avv. Francesca Mannello dalla quale è rapp.to e difeso per procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio - ATTORE -
E
, quale Impresa designata per la Regione Campania alla gestione del FGVS Controparte_1
Partita IVA in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Mogliano Veneto (TV) alla P.IVA_1 via Marocchesa n. 14, elett.te dom.ta in Napoli al Corso Agostino Depretis n. 102 presso lo studio dell'Avv. Gian Luca Matarazzi dal quale è rapp.ta e difesa per procura alle liti giusta atto per notaio del xx Rep. n. 186905 Racc. n. 30767 - CONVENUTO - Persona_1
Conclusioni: come da verbale del 01.07.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.
Nel caso di specie, trattasi di domanda con la quale richiedeva i danni tutti subiti a Parte_1 seguito del sinistro avvenuto il giorno 04.01.2018 alle ore 20:30 circa in Napoli allorquando, alla guida del proprio ciclomotore Honda SH 150 Tg DL42224, nel mentre percorreva il Viale Kennedy in direzione Bagnoli, incolonnato nel traffico, veniva urtato da un'autovettura di colore scuro il cui conducente, percorrendo anch'esso il predetto viale nel suo stesso senso di marcia, nell'eseguire, a suo dire, un imprudente e pericoloso sorpasso, a sostenuta velocità, lo tamponava provocando la caduta al suolo del motociclo unitamente al conducente, per poi dileguarsi senza fermarsi a prestare soccorso ed allontanandosi velocemente, senza che fosse possibile per i presenti rilevare il numero di targa. Lamentava che in conseguenza e per effetti dell'investimento, esso attore riportava lesioni personali per le quali veniva trasportato con autoambulanza del 118 al P.S. dell'Ospedale San Paolo di Napoli ove gli veniva diagnosticato frattura della clavicola sinistra e contusione della caviglia sinistra. Deduceva che, inoltrata formale richiesta risarcitoria e di messa in mora ai sensi dell'art. 283 lettera a) del D. Lgs. 209/05, sia alle nella qualità che alla Consap spa, che invito alla Controparte_1 stipula di convenzione di negoziazione assistita, entrambe rimanevano prive di riscontro.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio le , nella qualità, le quali Controparte_1 contestavano la domanda rilevando la inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed, nel merito, l'assoluta infondatezza, rilevando in via preliminare la nullità della citazione, onde instavano per il suo rigetto.
Ammessa ed espletata prova per testi nonché consulenza tecnica medico legale sulla persona dell'attore, questo giudice con ordinanza del 23.05.2025 formulava alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc alla quale le all'udienza del 01.07.2025 aderivano ma non l'attore che CP_1 dichiarava di non accettarla “… in quanto riduttiva rispetto alla domanda formulata … che è stata ampiamente provata nel corso dell'istruttoria espletata”.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 per il deposito delle memorie conclusionali.
Preliminarmente va dichiarata la proponibilità della domanda avendo l'attore adempiuto alle formalità di cui all'art. 283 lettera a) del D. Lgs. 209/05 come dimostrato dalle lettere racc.te a/r ritualmente prodotte agli atti, con le quali richiedeva il risarcimento dei danni alle Controparte_1 quale Impresa Designata dal F.G.V.S ed alla Consap, ed atteso il termine dilatorio per la proposizione dell'azione e la domanda è, altresì, procedibile per essere stata preceduta dall'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dalla convenuta Compagnia Assicuratrice. Infatti, nell'atto introduttivo del giudizio risultano, senza dubbio, individuabili tutti i requisiti richiesti, a pena di nullità, dall' art. 164 cpc ed, in particolare, appare precisamente determinato l'oggetto della domanda di risarcimento danni nonché chiaramente esposti i fatti posti a fondamento della stessa, con la conseguenza che non si può dire realizzata alcuna violazione del diritto di difesa della parte convenuta la cui costituzione in giudizio, tuttavia, sebbene con gli effetti sostanziali e processuali di cui comma 3 della citata norma, sana in ogni caso i vizi della citazione.
Altresì provata risulta la legittimazione delle parti in causa, desumibile e dalla documentazione ritualmente acquisita, che dalla svolta attività istruttoria.
Nel merito la domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di quanto appresso.
Il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del FGVS ex art. 283, lettera a) D. Lgs. 209/05, nel presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare in maniera rigorosa, in primo luogo, che l'incidente si è verificato per condotta colposa o dolosa del conducente dell'altro mezzo ed in secondo luogo, che il conducente del veicolo non identificato è rimasto sconosciuto.
A tal fine, se non può pretendersi dal danneggiato di adoperarsi personalmente in indagini articolate e complesse ricerche, è sufficiente dimostrare quanto meno che, dopo l'incidente, sia stata presentata denuncia alle competenti autorità di polizia.
Se, indubbiamente, tale orientamento giurisprudenziale risponde all'apprezzabile volontà di porre un freno ad eventuali tentativi di frode posti in essere da vittime di sinistri che nulla hanno a che vedere con la circolazione stradale, e che cercano di ottenere un ristoro indebito a danno del Fondo, tuttavia, la denunzia dei fatti all'autorità investigativa può solo considerarsi come una circostanza che, unita agli altri elementi di prova, può permettere al giudice di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio.
Nel caso di specie, l'attore ha fornito prova di aver denunziato i fatti oggetto di Parte_1 causa all'Autorità Giudiziaria, come dimostrato dalla copia della denunzia-querela contro ignoti ritualmente sporta presso il Commissariato S.Paolo di Fuorigrotta ed il relativo procedimento è stato archiviato come da decreto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli del 18.05.2018.
Dalla seppure unica deposizione del teste indotto da parte attrice, , sulla cui Testimone_1 attendibilità, tuttavia, non v'è motivo di dubitare, sia perché non indicata a sospetto, presente suoi luoghi proprio nei pressi ove avvenuto il sinistro, ed estraneo ai fatti in quanto con nessun vincolo di parentela con l'attore è risultato accertato che mentre l'attore, alla guida del proprio motociclo percorreva in Napoli il Viale Kennedy incolonnato con altri veicoli nel traffico, veniva urtato da un'autovettura di colore scuro che, nell'eseguire manovra di sorpasso delle autovetture che la precedevano, tra cui quella sulla quale il teste era trasportato ed il ciclomotore stesso, tamponava quest'ultimo facendolo rovinare a terra unitamente al suo passeggero. La teste riferisce, inoltre, che il conducente dell'auto pirata, dopo aver provocato l'investimento del motociclo, non si arrestava a prestare soccorso ma si allontanava così repentinamente, facendo perdere le tracce proseguendo nella rotatoria, da risultare impossibile rilevare il numero di targa.
Dalla dinamica così come emersa in istruttoria, a parere di questo giudice, non è ravvisabile alcun profilo di responsabilità e, quindi, alcun concorso di colpa, nel comportamento del , non Pt_1 essendo emerso che esso avesse posto in essere un qualche repentino movimento e/o imprevedibile spostamento tale da costituire ostacolo improvviso ed inevitabile sì da consentire al conducente dell'auto di evitare l'investimento.
Anzi, proprio dalla dinamica dell'investimento, dettagliatamente descritta dal teste escusso, si evidenzia l'assoluta responsabilità del conducente l'auto pirata che procedeva del dispregio delle più elementari norme di prudenza e sicurezza ed in violazione delle norme del codice della strada non rispettando, tra l'altro, la dovuta distanza di sicurezza rispetto al motoveicolo che lo precedeva e che si accingeva a superare.
Nel caso di specie, di fronte alla prova fornita dall' attore con la resa dichiarazione testimoniale, ed in proposito esaustiva, alcuna prova contraria, invece, ha fornito la convenuta società.
Infatti, dovendo il conducente di un veicolo essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del proprio mezzo, per evitare collisione con il veicolo che lo precede, l'avvenuta collisione per tamponamento, pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dell'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. Civ. 4404/04; Cass. Civ. 19493/07).
Ne consegue che la domanda deve essere accolta e la convenuta società, per l'effetto, va condannata al risarcimento dei danni subiti dall'attore in occasione del descritto evento.
Per quanto attiene alla individuazione e quantificazione del danno alla persona patito da Parte_1
, vanno accolte e condivise le conclusioni cui è giunto il ctu il quale, accertati il nesso di
[...] causalità e la compatibilità tra le lesioni da esso subite e la dinamica dell'incidente come emersa in istruttoria, alla luce della documentazione in suo possesso e del quadro clinico connesso al tipo di trauma riscontrato, ha riconosciuto al danneggiato un periodo di ITT di 25 giorni, un periodo di ITP al 50% di 30 giorni ed un periodo di ITP al 25% di ulteriori 20 giorni.
Riguardo ai postumi permanenti, residuati alle lesioni riportate, il CTU li ha valutati nella misura del 6% come danno biologico, senza alcuna limitazione sulla capacità lavorativa generica e specifica.
Sulla base di tutti i dati a disposizione è possibile, quindi, procedere alla quantificazione del giusto risarcimento spettante all'attore, quale danno alla integrità psicofisica della persona e quale lesione della salute, tenendo conto delle voci di danno riportate dal consulente.
Considerati tutti gli aspetti del caso concreto, la natura delle lesioni riportate, la localizzazione delle medesime, l'età del danneggiato, in applicazione delle tabelle formulate dal Tribunale di Milano per la determinazione del danno biologico applicabili anche alle lesioni c.d. micropermanenti, alla luce dei recenti orientamenti della Suprema Corte (Cass. Civ. 12408/2021; Cass. Civ. 10204/2021), cui questo giudice si conforma, possono essere liquidate in favore le seguenti voci Parte_1 danno: € 2.450,00 per ITT di 25 giorni, € 1.470,00 per ITP di 30 giorni e € 490,00 per ITP di 20 giorni.
Per i postumi di carattere permanente, valutati nella misura del 6% di invalidità, quale danno biologico alla integrità psico-fisica del danneggiato, va liquidata la somma di € 9.148,00 cui va aggiunta la somma di € 914,80 a titolo di personalizzazione, in ragione del 10%, degli esiti e dell'età del danneggiato che, come accertato dal CTU, sono consistiti in “ … limitazione funzionale agli ultimi gradi dei movimenti articolari. …. esito cicatriziale chirurgico di 8 cm …. in regione sovraclavicolare
…. piccolo esito cicatriziale al volto alla base della piramide nasale. …. Tali esiti permanenti non sono suscettibili di riduzione o eliminazione mediante idonei trattamenti sanitari o chirurgici.”.
Il danno patrimoniale, le spese mediche ed assistenziali sostenute, documentabili e presumibili, per far fronte alle cure ed alle terapie necessarie alla completa riabilitazione fisica del soggetto leso, possono quantificarsi, in via equitativa e forfettaria, in € 1.600,00, tenuto conto della congruità di quelle riscontrate dal CTU dalla documentazione prodotta agli atti.
In definitiva, a favore dell'attore va riconosciuta, a titolo di risarcimento dei danni alla persona riportati in occasione dell'incidente avvenuto in data 04.01.2018, la complessiva somma di € 15.158,00 al cui pagamento va condannata la convenuta Compagnia Assicuratrice nella qualità.
Ritiene questo giudice, pertanto, che considerati tutti gli aspetti del caso concreto, la natura delle lesioni riportate, la localizzazione delle medesime, l'età del danneggiato, anche alla luce della cosiddetta “personalizzazione” del risarcimento come poco sopra illustrata, le somme determinate costituiscano un equo risarcimento di tutti i danni patiti.
Riguardo ai capi accessori della domanda, relativi alla rivalutazione monetaria ed gli interessi, va rilevato, in primo luogo, che l'obbligazione risarcitoria derivante da responsabilità aquiliana costituisce un debito di valore per cui, in sede di liquidazione, occorre tener conto della svalutazione monetaria intervenuta medio tempore dalla data del fatto sino a quella della sentenza.
Ne consegue, che spetta certamente al danneggiato, senza che occorra la prova del maggior danno ex art. 1224, II comma, c.c., il risarcimento del detrimento subito a causa della notoria diminuzione del potere di acquisto della moneta, per il periodo suddetto e con liquidazione sulla base degli indici ISTAT.
In secondo luogo, appare evidente che l'obbligazione risarcitoria è diretta al ripristino integrale del patrimonio del danneggiato al quale, pertanto, compete anche il risarcimento del pregiudizio subito per il ritardo nell'ottenere la disponibilità dell'equivalente pecuniario (cd. lucro cessante). Tale ultima forma di risarcimento si realizza attraverso la corresponsione degli interessi cd. compensativi, che sono dovuti purchè il danno sia provato dallo stesso creditore o sia riconosciuto dal giudice con criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche con l'attribuzione di interessi ad un tasso stabilito, che non deve essere necessariamente quello legale.
Tali interessi ben possono essere fissati nella misura del tasso legale annuo, con decorrenza dal momento della realizzazione dell'illecito e vanno calcolati sul solo capitale, come progressivamente rivalutato anno dopo anno, fino alla data della presente decisione.
Poiché la liquidazione dei danni subiti dall' attore è stata fatta all'attualità e poiché l'evento lesivo è precedente a quella data, al fine di calcolare la rivalutazione e gli interessi compensativi, come appena sopra detto, occorre procedere alla devalutazione delle somme sopra liquidate a quei titoli, al fine di avere valori omogenei rispetto alle altre voci di danno.
In altre parole, le somme come sopra determinate e liquidate in favore dell'attore, dovranno essere prima devalutate alla data dell'evento – 04.01.2018 - e sulle somme così ottenute si procederà, poi, al calcolo della rivalutazione e degli interessi compensativi riconosciuti.
Dal momento della liquidazione del danno, che corrisponde alla data di deposito della presente sentenza, l'obbligazione risarcitoria si trasforma in debito di valuta, con la conseguenza che, da tale memento e fino a quello dell'effettivo soddisfo, gli interessi sono dovuti nella misura di legge, a norma dell'art. 1282 c.c..
Nulla compete, invece, a titolo di ulteriore svalutazione, in quanto il relativo pregiudizio, in mancanza di prova contraria, può ritenersi adeguatamente compensato dalla corresponsione dei soli interessi legali.
Le spese, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in applicazione dello scaglione di valore di cui al D.M. di riferimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in composizione monocratica, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la responsabilità esclusiva, nella produzione del sinistro per cui è causa, del conducente dell'autovettura pirata.
2) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda e, per l'effetto, condanna le , in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., quale Impresa Designata per la Regione Campania alla Gestione del F.G.V.S., al pagamento in favore di della somma di € 15.158,00 a titolo di Parte_1 risarcimento per i danni alla persona subiti a seguito del sinistro del 04.01.2018, secondo le causali e gli importi analiticamente indicati in motivazione, oltre rivalutazione monetaria, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, ed interessi compensativi nella misura del tasso legale annuo su ogni singola sorta capitale, devalutata alla data del sinistro, di anno in anno progressivamente rivalutata dalla medesima data fino a quella di deposito della presente sentenza;
nonché interessi legali sulle intere somme sopra determinate, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
3) Condanna le , in persona del legale rapp.te p.t., quale Impresa Designata per la Controparte_1
Regione Campania alla Gestione del F.G.V.S., al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 300,00 per spese ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre Spese Generali, IVA e CPA come per legge e se dovute, con attribuzione in favore dell'Avv. Francesca Mannello per dichiarata anticipazione.
4) Pone definitivamente a carico della soccombente , nella qualità, le spese della Controparte_1 svolta CTU già liquidate in corso di causa con separato provvedimento.
Così deciso in Napoli il 24.10.2025
Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Giovanni Giordano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 12253/2019 avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
, nato a [...] il [...] e res.te in Pozzuoli (NA) alla via S. Gennaro ad Parte_1
Agnano n. 94 Cod. Fisc. elett.te dom.to in Napoli al Viale Cavalleggeri d'Aosta C.F._1
n. 94 presso lo studio dell'Avv. Francesca Mannello dalla quale è rapp.to e difeso per procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio - ATTORE -
E
, quale Impresa designata per la Regione Campania alla gestione del FGVS Controparte_1
Partita IVA in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Mogliano Veneto (TV) alla P.IVA_1 via Marocchesa n. 14, elett.te dom.ta in Napoli al Corso Agostino Depretis n. 102 presso lo studio dell'Avv. Gian Luca Matarazzi dal quale è rapp.ta e difesa per procura alle liti giusta atto per notaio del xx Rep. n. 186905 Racc. n. 30767 - CONVENUTO - Persona_1
Conclusioni: come da verbale del 01.07.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.
Nel caso di specie, trattasi di domanda con la quale richiedeva i danni tutti subiti a Parte_1 seguito del sinistro avvenuto il giorno 04.01.2018 alle ore 20:30 circa in Napoli allorquando, alla guida del proprio ciclomotore Honda SH 150 Tg DL42224, nel mentre percorreva il Viale Kennedy in direzione Bagnoli, incolonnato nel traffico, veniva urtato da un'autovettura di colore scuro il cui conducente, percorrendo anch'esso il predetto viale nel suo stesso senso di marcia, nell'eseguire, a suo dire, un imprudente e pericoloso sorpasso, a sostenuta velocità, lo tamponava provocando la caduta al suolo del motociclo unitamente al conducente, per poi dileguarsi senza fermarsi a prestare soccorso ed allontanandosi velocemente, senza che fosse possibile per i presenti rilevare il numero di targa. Lamentava che in conseguenza e per effetti dell'investimento, esso attore riportava lesioni personali per le quali veniva trasportato con autoambulanza del 118 al P.S. dell'Ospedale San Paolo di Napoli ove gli veniva diagnosticato frattura della clavicola sinistra e contusione della caviglia sinistra. Deduceva che, inoltrata formale richiesta risarcitoria e di messa in mora ai sensi dell'art. 283 lettera a) del D. Lgs. 209/05, sia alle nella qualità che alla Consap spa, che invito alla Controparte_1 stipula di convenzione di negoziazione assistita, entrambe rimanevano prive di riscontro.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio le , nella qualità, le quali Controparte_1 contestavano la domanda rilevando la inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed, nel merito, l'assoluta infondatezza, rilevando in via preliminare la nullità della citazione, onde instavano per il suo rigetto.
Ammessa ed espletata prova per testi nonché consulenza tecnica medico legale sulla persona dell'attore, questo giudice con ordinanza del 23.05.2025 formulava alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc alla quale le all'udienza del 01.07.2025 aderivano ma non l'attore che CP_1 dichiarava di non accettarla “… in quanto riduttiva rispetto alla domanda formulata … che è stata ampiamente provata nel corso dell'istruttoria espletata”.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 per il deposito delle memorie conclusionali.
Preliminarmente va dichiarata la proponibilità della domanda avendo l'attore adempiuto alle formalità di cui all'art. 283 lettera a) del D. Lgs. 209/05 come dimostrato dalle lettere racc.te a/r ritualmente prodotte agli atti, con le quali richiedeva il risarcimento dei danni alle Controparte_1 quale Impresa Designata dal F.G.V.S ed alla Consap, ed atteso il termine dilatorio per la proposizione dell'azione e la domanda è, altresì, procedibile per essere stata preceduta dall'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dalla convenuta Compagnia Assicuratrice. Infatti, nell'atto introduttivo del giudizio risultano, senza dubbio, individuabili tutti i requisiti richiesti, a pena di nullità, dall' art. 164 cpc ed, in particolare, appare precisamente determinato l'oggetto della domanda di risarcimento danni nonché chiaramente esposti i fatti posti a fondamento della stessa, con la conseguenza che non si può dire realizzata alcuna violazione del diritto di difesa della parte convenuta la cui costituzione in giudizio, tuttavia, sebbene con gli effetti sostanziali e processuali di cui comma 3 della citata norma, sana in ogni caso i vizi della citazione.
Altresì provata risulta la legittimazione delle parti in causa, desumibile e dalla documentazione ritualmente acquisita, che dalla svolta attività istruttoria.
Nel merito la domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di quanto appresso.
Il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del FGVS ex art. 283, lettera a) D. Lgs. 209/05, nel presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare in maniera rigorosa, in primo luogo, che l'incidente si è verificato per condotta colposa o dolosa del conducente dell'altro mezzo ed in secondo luogo, che il conducente del veicolo non identificato è rimasto sconosciuto.
A tal fine, se non può pretendersi dal danneggiato di adoperarsi personalmente in indagini articolate e complesse ricerche, è sufficiente dimostrare quanto meno che, dopo l'incidente, sia stata presentata denuncia alle competenti autorità di polizia.
Se, indubbiamente, tale orientamento giurisprudenziale risponde all'apprezzabile volontà di porre un freno ad eventuali tentativi di frode posti in essere da vittime di sinistri che nulla hanno a che vedere con la circolazione stradale, e che cercano di ottenere un ristoro indebito a danno del Fondo, tuttavia, la denunzia dei fatti all'autorità investigativa può solo considerarsi come una circostanza che, unita agli altri elementi di prova, può permettere al giudice di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio.
Nel caso di specie, l'attore ha fornito prova di aver denunziato i fatti oggetto di Parte_1 causa all'Autorità Giudiziaria, come dimostrato dalla copia della denunzia-querela contro ignoti ritualmente sporta presso il Commissariato S.Paolo di Fuorigrotta ed il relativo procedimento è stato archiviato come da decreto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli del 18.05.2018.
Dalla seppure unica deposizione del teste indotto da parte attrice, , sulla cui Testimone_1 attendibilità, tuttavia, non v'è motivo di dubitare, sia perché non indicata a sospetto, presente suoi luoghi proprio nei pressi ove avvenuto il sinistro, ed estraneo ai fatti in quanto con nessun vincolo di parentela con l'attore è risultato accertato che mentre l'attore, alla guida del proprio motociclo percorreva in Napoli il Viale Kennedy incolonnato con altri veicoli nel traffico, veniva urtato da un'autovettura di colore scuro che, nell'eseguire manovra di sorpasso delle autovetture che la precedevano, tra cui quella sulla quale il teste era trasportato ed il ciclomotore stesso, tamponava quest'ultimo facendolo rovinare a terra unitamente al suo passeggero. La teste riferisce, inoltre, che il conducente dell'auto pirata, dopo aver provocato l'investimento del motociclo, non si arrestava a prestare soccorso ma si allontanava così repentinamente, facendo perdere le tracce proseguendo nella rotatoria, da risultare impossibile rilevare il numero di targa.
Dalla dinamica così come emersa in istruttoria, a parere di questo giudice, non è ravvisabile alcun profilo di responsabilità e, quindi, alcun concorso di colpa, nel comportamento del , non Pt_1 essendo emerso che esso avesse posto in essere un qualche repentino movimento e/o imprevedibile spostamento tale da costituire ostacolo improvviso ed inevitabile sì da consentire al conducente dell'auto di evitare l'investimento.
Anzi, proprio dalla dinamica dell'investimento, dettagliatamente descritta dal teste escusso, si evidenzia l'assoluta responsabilità del conducente l'auto pirata che procedeva del dispregio delle più elementari norme di prudenza e sicurezza ed in violazione delle norme del codice della strada non rispettando, tra l'altro, la dovuta distanza di sicurezza rispetto al motoveicolo che lo precedeva e che si accingeva a superare.
Nel caso di specie, di fronte alla prova fornita dall' attore con la resa dichiarazione testimoniale, ed in proposito esaustiva, alcuna prova contraria, invece, ha fornito la convenuta società.
Infatti, dovendo il conducente di un veicolo essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del proprio mezzo, per evitare collisione con il veicolo che lo precede, l'avvenuta collisione per tamponamento, pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dell'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. Civ. 4404/04; Cass. Civ. 19493/07).
Ne consegue che la domanda deve essere accolta e la convenuta società, per l'effetto, va condannata al risarcimento dei danni subiti dall'attore in occasione del descritto evento.
Per quanto attiene alla individuazione e quantificazione del danno alla persona patito da Parte_1
, vanno accolte e condivise le conclusioni cui è giunto il ctu il quale, accertati il nesso di
[...] causalità e la compatibilità tra le lesioni da esso subite e la dinamica dell'incidente come emersa in istruttoria, alla luce della documentazione in suo possesso e del quadro clinico connesso al tipo di trauma riscontrato, ha riconosciuto al danneggiato un periodo di ITT di 25 giorni, un periodo di ITP al 50% di 30 giorni ed un periodo di ITP al 25% di ulteriori 20 giorni.
Riguardo ai postumi permanenti, residuati alle lesioni riportate, il CTU li ha valutati nella misura del 6% come danno biologico, senza alcuna limitazione sulla capacità lavorativa generica e specifica.
Sulla base di tutti i dati a disposizione è possibile, quindi, procedere alla quantificazione del giusto risarcimento spettante all'attore, quale danno alla integrità psicofisica della persona e quale lesione della salute, tenendo conto delle voci di danno riportate dal consulente.
Considerati tutti gli aspetti del caso concreto, la natura delle lesioni riportate, la localizzazione delle medesime, l'età del danneggiato, in applicazione delle tabelle formulate dal Tribunale di Milano per la determinazione del danno biologico applicabili anche alle lesioni c.d. micropermanenti, alla luce dei recenti orientamenti della Suprema Corte (Cass. Civ. 12408/2021; Cass. Civ. 10204/2021), cui questo giudice si conforma, possono essere liquidate in favore le seguenti voci Parte_1 danno: € 2.450,00 per ITT di 25 giorni, € 1.470,00 per ITP di 30 giorni e € 490,00 per ITP di 20 giorni.
Per i postumi di carattere permanente, valutati nella misura del 6% di invalidità, quale danno biologico alla integrità psico-fisica del danneggiato, va liquidata la somma di € 9.148,00 cui va aggiunta la somma di € 914,80 a titolo di personalizzazione, in ragione del 10%, degli esiti e dell'età del danneggiato che, come accertato dal CTU, sono consistiti in “ … limitazione funzionale agli ultimi gradi dei movimenti articolari. …. esito cicatriziale chirurgico di 8 cm …. in regione sovraclavicolare
…. piccolo esito cicatriziale al volto alla base della piramide nasale. …. Tali esiti permanenti non sono suscettibili di riduzione o eliminazione mediante idonei trattamenti sanitari o chirurgici.”.
Il danno patrimoniale, le spese mediche ed assistenziali sostenute, documentabili e presumibili, per far fronte alle cure ed alle terapie necessarie alla completa riabilitazione fisica del soggetto leso, possono quantificarsi, in via equitativa e forfettaria, in € 1.600,00, tenuto conto della congruità di quelle riscontrate dal CTU dalla documentazione prodotta agli atti.
In definitiva, a favore dell'attore va riconosciuta, a titolo di risarcimento dei danni alla persona riportati in occasione dell'incidente avvenuto in data 04.01.2018, la complessiva somma di € 15.158,00 al cui pagamento va condannata la convenuta Compagnia Assicuratrice nella qualità.
Ritiene questo giudice, pertanto, che considerati tutti gli aspetti del caso concreto, la natura delle lesioni riportate, la localizzazione delle medesime, l'età del danneggiato, anche alla luce della cosiddetta “personalizzazione” del risarcimento come poco sopra illustrata, le somme determinate costituiscano un equo risarcimento di tutti i danni patiti.
Riguardo ai capi accessori della domanda, relativi alla rivalutazione monetaria ed gli interessi, va rilevato, in primo luogo, che l'obbligazione risarcitoria derivante da responsabilità aquiliana costituisce un debito di valore per cui, in sede di liquidazione, occorre tener conto della svalutazione monetaria intervenuta medio tempore dalla data del fatto sino a quella della sentenza.
Ne consegue, che spetta certamente al danneggiato, senza che occorra la prova del maggior danno ex art. 1224, II comma, c.c., il risarcimento del detrimento subito a causa della notoria diminuzione del potere di acquisto della moneta, per il periodo suddetto e con liquidazione sulla base degli indici ISTAT.
In secondo luogo, appare evidente che l'obbligazione risarcitoria è diretta al ripristino integrale del patrimonio del danneggiato al quale, pertanto, compete anche il risarcimento del pregiudizio subito per il ritardo nell'ottenere la disponibilità dell'equivalente pecuniario (cd. lucro cessante). Tale ultima forma di risarcimento si realizza attraverso la corresponsione degli interessi cd. compensativi, che sono dovuti purchè il danno sia provato dallo stesso creditore o sia riconosciuto dal giudice con criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche con l'attribuzione di interessi ad un tasso stabilito, che non deve essere necessariamente quello legale.
Tali interessi ben possono essere fissati nella misura del tasso legale annuo, con decorrenza dal momento della realizzazione dell'illecito e vanno calcolati sul solo capitale, come progressivamente rivalutato anno dopo anno, fino alla data della presente decisione.
Poiché la liquidazione dei danni subiti dall' attore è stata fatta all'attualità e poiché l'evento lesivo è precedente a quella data, al fine di calcolare la rivalutazione e gli interessi compensativi, come appena sopra detto, occorre procedere alla devalutazione delle somme sopra liquidate a quei titoli, al fine di avere valori omogenei rispetto alle altre voci di danno.
In altre parole, le somme come sopra determinate e liquidate in favore dell'attore, dovranno essere prima devalutate alla data dell'evento – 04.01.2018 - e sulle somme così ottenute si procederà, poi, al calcolo della rivalutazione e degli interessi compensativi riconosciuti.
Dal momento della liquidazione del danno, che corrisponde alla data di deposito della presente sentenza, l'obbligazione risarcitoria si trasforma in debito di valuta, con la conseguenza che, da tale memento e fino a quello dell'effettivo soddisfo, gli interessi sono dovuti nella misura di legge, a norma dell'art. 1282 c.c..
Nulla compete, invece, a titolo di ulteriore svalutazione, in quanto il relativo pregiudizio, in mancanza di prova contraria, può ritenersi adeguatamente compensato dalla corresponsione dei soli interessi legali.
Le spese, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in applicazione dello scaglione di valore di cui al D.M. di riferimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in composizione monocratica, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la responsabilità esclusiva, nella produzione del sinistro per cui è causa, del conducente dell'autovettura pirata.
2) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda e, per l'effetto, condanna le , in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., quale Impresa Designata per la Regione Campania alla Gestione del F.G.V.S., al pagamento in favore di della somma di € 15.158,00 a titolo di Parte_1 risarcimento per i danni alla persona subiti a seguito del sinistro del 04.01.2018, secondo le causali e gli importi analiticamente indicati in motivazione, oltre rivalutazione monetaria, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, ed interessi compensativi nella misura del tasso legale annuo su ogni singola sorta capitale, devalutata alla data del sinistro, di anno in anno progressivamente rivalutata dalla medesima data fino a quella di deposito della presente sentenza;
nonché interessi legali sulle intere somme sopra determinate, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
3) Condanna le , in persona del legale rapp.te p.t., quale Impresa Designata per la Controparte_1
Regione Campania alla Gestione del F.G.V.S., al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 300,00 per spese ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre Spese Generali, IVA e CPA come per legge e se dovute, con attribuzione in favore dell'Avv. Francesca Mannello per dichiarata anticipazione.
4) Pone definitivamente a carico della soccombente , nella qualità, le spese della Controparte_1 svolta CTU già liquidate in corso di causa con separato provvedimento.
Così deciso in Napoli il 24.10.2025
Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano