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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/12/2025, n. 5515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5515 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 6604/2019
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione, in persona del giudice dott. Andrea ES ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
assistiti e difesi dall'Avv. LASCIOLI MAURIZIO attori contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. BINI Controparte_1 P.IVA_1
MA HE convenuto
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati rispettivamente in data 17/6/2024 e 14/6/2024, conclusioni da intendersi qui trascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 03/05/2019 parte attrice ha dedotto quanto segue: i) con deliberazione n. 36/2007 il Comune di Cedegolo (BS) ha approvato uno schema di convenzione avente ad oggetto (a) il trasferimento al Comune dei terreni di cui al fg.
26, mapp. 336-339-342-344 di proprietà dei sig.ri e e la Parte_1 Parte_2 concessione d'uso in favore di questi ultimi del terreno di cui al fg. 266, mapp. 341 per 99 anni;
(b) il trasferimento al Comune dei terreni di cui al fg. 24, mapp. 55-140-
142 di proprietà della sig.ra e la concessione d'uso in favore di Parte_3
quest'ultima dei terreni di cui al fg. 24, mapp. 40 e 69 per 99 anni (doc. 1); ii) in esecuzione di detta convenzione, con atto del 19/3/2008 le parti hanno proceduto alla permuta dei terreni assumendosi l'Amministrazione le ulteriori obbligazioni di cui al
§§ 7-9-10 dell'atto di permuta (doc. 2); iii) con successive deliberazioni n. 30/2008 e n. 11/2009 (doc. 6-7) il preso atto dell'impugnativa promossa avanti al TAR CP_1
della delibera n. 36/2007 e del contratto di permuta del 19/3/2008 da parte dei titolari dello ius plantandi sui terreni di cui al fg. 24, mappali nn. 40 e 69 (doc. 3-5-10), ha annullato in autotutela gli atti amministrativi impugnati;
iv) a fronte di tale condotta il contratto del 19/3/2008 deve, quindi, intendersi risolto per grave inadempimento da parte dell'Amministrazione con conseguente diritto degli attori al risarcimento del danno subito a titolo di spese sostenute in funzione del contratto (doc. 11) e a causa della risoluzione dello stesso (doc. 8-12), nonché per l'omesso adempimento da parte del alle obbligazioni accessorie assunte con il ridetto contratto (doc. 13-14), CP_1
oltre alle spese legali sostenute avanti il TAR, così per complessivi € 190.000,00. In conclusione, gli attori hanno chiesto dichiararsi l'invalidità o comunque l'inefficacia del contratto del 19/3/2008; in subordine, dichiararsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento del convenuto;
accertare che, per l'effetto, gli attori CP_1
sono rientrati nella piena proprietà dei beni permutati;
condannare il alla CP_1
restituzione dei suddetti beni e al risarcimento del danno.
Con comparsa di costituzione depositata in data 30/7/2019 si è costituita parte convenuta contestando in fatto e in diritto le ragioni avversarie e deducendo quanto segue: i) le deliberazioni n. 30/2008 e n. 11/2009 hanno caducato esclusivamente la parte di convenzione relativa alla sig.ra , non essendo di contro stata Parte_3
intaccata la posizione degli attori sig.ri e;
ii) quanto Parte_1 Parte_2
alla permuta intervenuta con la sig.ra non è comunque configurabile alcun Pt_3
inadempimento da parte del derivando automaticamente l'inefficacia del CP_1 pag. 2/6 contratto dalla caducazione a monte della delibera a contrarre, di qui l'obbligo per l'attrice di restituire all'Amministrazione i terreni dati in concessione;
iii) venendo alla pretesa risarcitoria, trattandosi di responsabilità extracontrattuale essa è prescritta oltre che infondata nell'an e nel quantum. In conclusione parte convenuta ha chiesto il rigetto delle avverse domande e, in subordine, condannare gli attori alla restituzione dei terreni permutati.
Assegnati alle parti i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. dopo una serie di rinvii dovuti ad avvicendamenti di giudici sul ruolo con ordinanza del 9/5/2025 la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
Va preliminarmente indagata la sorte del contratto di permuta del 19/3/2008 a fronte dell'adozione, da parte del delle deliberazioni n. 30/2008 e n. 11/2009. CP_1
In tesi di parte attrice, infatti, tali provvedimenti avrebbero travolto l'intero contratto, mentre secondo l'Amministrazione gli effetti di tali atti andrebbero circoscritti alla sola posizione della sig.ra Pt_3
Ebbene, il tenore letterale di tali provvedimenti non dà adito ad equivoci di sorta circa la portata degli stessi.
Se, infatti, la delibera n. 30/2008 riguarda l'annullamento della convenzione di cui alla delibera n. 36/2007 “per la parte relativa appunto ai mappali 40 e 69” (doc. 6), di tale specificazione non vi è più traccia nella successiva delibera n. 11/2009 con la quale il Comune ha annullato tout court le precedenti deliberazioni n. 30/2008 e n.
36/2007 dando contestualmente “mandato al Responsabile di Servizio per una ridefinizione della convenzione stessa”. In altre parole, con la delibera n. 11/2009 il ha posto nel nulla l'intera convenzione e non solo la parte di essa relativa CP_1
alla sig.ra auspicando alla stipula di una nuova convenzione che “faccia salvi Pt_3
i diritti e gli interessi legittimi dei contraenti e dei ricorrenti” (doc. 7).
Ciò posto si tratta ora di appurare quale impatto tale atto abbia avuto sul contratto siglato il 19/3/2008 in termini di invalidità, di inefficacia o di risolubilità. pag. 3/6 Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “La caducazione, in sede giurisdizionale o amministrativa, di atti della fase della formazione, attraverso i quali si è cioè formata in concreto la volontà contrattuale dell'Amministrazione, invero, priva quest'ultima, con efficacia ex tunc, della legittimazione a negoziare; in sostanza, l'organo amministrativo che ha stipulato il contratto, una volta che viene
a cadere, con effetto ex tunc, uno degli atti del procedimento costitutivo della volontà dell'Amministrazione, […] si trova nella condizione di aver stipulato «iniure», privo della legittimazione che gli è stata conferita dai precedenti atti amministrativi” con la conseguenza che il contratto “è destinato a subire gli effetti del vizio che affligge il provvedimento cui è inscindibilmente collegato e a restare automaticamente e immediatamente caducato, senza necessità di pronunce costitutive del suo cessato effetto o di atti di ritiro dell'amministrazione” (cfr. Cass. Civ. n. 9906/2008).
Nel caso in esame, successivamente alla stipula del contratto di permuta è intervenuta la caducazione, in sede amministrativa, dell'atto prodromico sul quale si è formata la volontà a contrarre dell'Amministrazione (atto che lo stesso TAR ha incidentalmente ritenuto viziato – doc. 10), di talché ciò ha comportato l'inefficacia derivata del contratto del 19/3/2008 essendo venuto meno “uno dei presupposti di efficacia del contratto che, pertanto, resta definitivamente privato dei suoi effetti giuridici” (cfr. ibidem).
Prosegue la Suprema Corte osservando che qualora medio tempore sia stata data in tutto o in parte attuazione al contratto poi caducato “tale attività - a parte il fatto di costituire evento temporalmente successivo ed esterno allo svolgimento della procedura (che ne ha costituito il presupposto) – […] è destinata ad assumere le connotazioni di un'attività di fatto, in forza della proiezione ex tunc degli effetti dell'annullamento” (cfr. ibidem) rientrando quindi nel paradigma dell'art. 2041 c.c., disposizione in forza della quale le parti potranno successivamente agire per ottenere il recupero delle prestazioni eseguite in forza del contratto caducato non potendosi riqualificare in questi termini né la domanda formulata sub c) da parte attrice, né la domanda riconvenzionale svolta parimenti sub c) da parte convenuta. pag. 4/6 Quanto ai profili di responsabilità dell'Amministrazione gli stessi, sempre secondo la citata sentenza, vanno ricondotti all'alveo della responsabilità precontrattuale.
Ora, a prescindere dal fatto che parte attrice ha agito in giudizio reclamando il ristoro del danno a titolo di responsabilità contrattuale dell'Amministrazione (cfr. memoria
183/1 - § D), si osserva che, anche volendo riqualificare la domanda attorea come volta a fare valere la responsabilità precontrattuale dell'Ente convenuto, tale pretesa, come tempestivamente eccepito dalla difesa comunale, è prescritta.
La giurisprudenza amministrativa, alla quale si presta adesione, ha, infatti, da ultimo affermato che: “la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, è da ricondurre nell'alveo di quella extracontrattuale” (cfr. Consiglio di Stato, n.
120/2025) con conseguente applicazione del termine prescrizionale quinquennale ex art. 2947, comma 1, c.c. decorrente dall'adozione dell'annullamento (giurisdizionale o amministrativo) dell'atto prodromico alla formazione della volontà negoziale dell'Ente, costituito nel caso di specie dalla delibera n. 11/2009 del 21/4/2009.
Conseguentemente la pretesa risarcitoria formulata nei confronti del dovrà CP_1
essere respinta.
Dal mancato accoglimento della domanda principale relativa al rapporto contrattuale intercorso con i sig.ri e discende, infine, l'assorbimento Parte_1 Parte_2
della domanda subordinata svolta dal CP_1
Stante l'esito complessivo della lite, le spese processuali vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
rigetta le domande formulate da parte attrice sub a-b-c-d;
rigetta la domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta sub c;
dichiara assorbite le domanda articolate dal in via subordinata;
CP_1
compensa le spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, lì 12/12/2025. pag. 5/6 Il giudice
Andrea ES
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 6604/2019
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione, in persona del giudice dott. Andrea ES ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
assistiti e difesi dall'Avv. LASCIOLI MAURIZIO attori contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. BINI Controparte_1 P.IVA_1
MA HE convenuto
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati rispettivamente in data 17/6/2024 e 14/6/2024, conclusioni da intendersi qui trascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 03/05/2019 parte attrice ha dedotto quanto segue: i) con deliberazione n. 36/2007 il Comune di Cedegolo (BS) ha approvato uno schema di convenzione avente ad oggetto (a) il trasferimento al Comune dei terreni di cui al fg.
26, mapp. 336-339-342-344 di proprietà dei sig.ri e e la Parte_1 Parte_2 concessione d'uso in favore di questi ultimi del terreno di cui al fg. 266, mapp. 341 per 99 anni;
(b) il trasferimento al Comune dei terreni di cui al fg. 24, mapp. 55-140-
142 di proprietà della sig.ra e la concessione d'uso in favore di Parte_3
quest'ultima dei terreni di cui al fg. 24, mapp. 40 e 69 per 99 anni (doc. 1); ii) in esecuzione di detta convenzione, con atto del 19/3/2008 le parti hanno proceduto alla permuta dei terreni assumendosi l'Amministrazione le ulteriori obbligazioni di cui al
§§ 7-9-10 dell'atto di permuta (doc. 2); iii) con successive deliberazioni n. 30/2008 e n. 11/2009 (doc. 6-7) il preso atto dell'impugnativa promossa avanti al TAR CP_1
della delibera n. 36/2007 e del contratto di permuta del 19/3/2008 da parte dei titolari dello ius plantandi sui terreni di cui al fg. 24, mappali nn. 40 e 69 (doc. 3-5-10), ha annullato in autotutela gli atti amministrativi impugnati;
iv) a fronte di tale condotta il contratto del 19/3/2008 deve, quindi, intendersi risolto per grave inadempimento da parte dell'Amministrazione con conseguente diritto degli attori al risarcimento del danno subito a titolo di spese sostenute in funzione del contratto (doc. 11) e a causa della risoluzione dello stesso (doc. 8-12), nonché per l'omesso adempimento da parte del alle obbligazioni accessorie assunte con il ridetto contratto (doc. 13-14), CP_1
oltre alle spese legali sostenute avanti il TAR, così per complessivi € 190.000,00. In conclusione, gli attori hanno chiesto dichiararsi l'invalidità o comunque l'inefficacia del contratto del 19/3/2008; in subordine, dichiararsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento del convenuto;
accertare che, per l'effetto, gli attori CP_1
sono rientrati nella piena proprietà dei beni permutati;
condannare il alla CP_1
restituzione dei suddetti beni e al risarcimento del danno.
Con comparsa di costituzione depositata in data 30/7/2019 si è costituita parte convenuta contestando in fatto e in diritto le ragioni avversarie e deducendo quanto segue: i) le deliberazioni n. 30/2008 e n. 11/2009 hanno caducato esclusivamente la parte di convenzione relativa alla sig.ra , non essendo di contro stata Parte_3
intaccata la posizione degli attori sig.ri e;
ii) quanto Parte_1 Parte_2
alla permuta intervenuta con la sig.ra non è comunque configurabile alcun Pt_3
inadempimento da parte del derivando automaticamente l'inefficacia del CP_1 pag. 2/6 contratto dalla caducazione a monte della delibera a contrarre, di qui l'obbligo per l'attrice di restituire all'Amministrazione i terreni dati in concessione;
iii) venendo alla pretesa risarcitoria, trattandosi di responsabilità extracontrattuale essa è prescritta oltre che infondata nell'an e nel quantum. In conclusione parte convenuta ha chiesto il rigetto delle avverse domande e, in subordine, condannare gli attori alla restituzione dei terreni permutati.
Assegnati alle parti i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. dopo una serie di rinvii dovuti ad avvicendamenti di giudici sul ruolo con ordinanza del 9/5/2025 la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
Va preliminarmente indagata la sorte del contratto di permuta del 19/3/2008 a fronte dell'adozione, da parte del delle deliberazioni n. 30/2008 e n. 11/2009. CP_1
In tesi di parte attrice, infatti, tali provvedimenti avrebbero travolto l'intero contratto, mentre secondo l'Amministrazione gli effetti di tali atti andrebbero circoscritti alla sola posizione della sig.ra Pt_3
Ebbene, il tenore letterale di tali provvedimenti non dà adito ad equivoci di sorta circa la portata degli stessi.
Se, infatti, la delibera n. 30/2008 riguarda l'annullamento della convenzione di cui alla delibera n. 36/2007 “per la parte relativa appunto ai mappali 40 e 69” (doc. 6), di tale specificazione non vi è più traccia nella successiva delibera n. 11/2009 con la quale il Comune ha annullato tout court le precedenti deliberazioni n. 30/2008 e n.
36/2007 dando contestualmente “mandato al Responsabile di Servizio per una ridefinizione della convenzione stessa”. In altre parole, con la delibera n. 11/2009 il ha posto nel nulla l'intera convenzione e non solo la parte di essa relativa CP_1
alla sig.ra auspicando alla stipula di una nuova convenzione che “faccia salvi Pt_3
i diritti e gli interessi legittimi dei contraenti e dei ricorrenti” (doc. 7).
Ciò posto si tratta ora di appurare quale impatto tale atto abbia avuto sul contratto siglato il 19/3/2008 in termini di invalidità, di inefficacia o di risolubilità. pag. 3/6 Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “La caducazione, in sede giurisdizionale o amministrativa, di atti della fase della formazione, attraverso i quali si è cioè formata in concreto la volontà contrattuale dell'Amministrazione, invero, priva quest'ultima, con efficacia ex tunc, della legittimazione a negoziare; in sostanza, l'organo amministrativo che ha stipulato il contratto, una volta che viene
a cadere, con effetto ex tunc, uno degli atti del procedimento costitutivo della volontà dell'Amministrazione, […] si trova nella condizione di aver stipulato «iniure», privo della legittimazione che gli è stata conferita dai precedenti atti amministrativi” con la conseguenza che il contratto “è destinato a subire gli effetti del vizio che affligge il provvedimento cui è inscindibilmente collegato e a restare automaticamente e immediatamente caducato, senza necessità di pronunce costitutive del suo cessato effetto o di atti di ritiro dell'amministrazione” (cfr. Cass. Civ. n. 9906/2008).
Nel caso in esame, successivamente alla stipula del contratto di permuta è intervenuta la caducazione, in sede amministrativa, dell'atto prodromico sul quale si è formata la volontà a contrarre dell'Amministrazione (atto che lo stesso TAR ha incidentalmente ritenuto viziato – doc. 10), di talché ciò ha comportato l'inefficacia derivata del contratto del 19/3/2008 essendo venuto meno “uno dei presupposti di efficacia del contratto che, pertanto, resta definitivamente privato dei suoi effetti giuridici” (cfr. ibidem).
Prosegue la Suprema Corte osservando che qualora medio tempore sia stata data in tutto o in parte attuazione al contratto poi caducato “tale attività - a parte il fatto di costituire evento temporalmente successivo ed esterno allo svolgimento della procedura (che ne ha costituito il presupposto) – […] è destinata ad assumere le connotazioni di un'attività di fatto, in forza della proiezione ex tunc degli effetti dell'annullamento” (cfr. ibidem) rientrando quindi nel paradigma dell'art. 2041 c.c., disposizione in forza della quale le parti potranno successivamente agire per ottenere il recupero delle prestazioni eseguite in forza del contratto caducato non potendosi riqualificare in questi termini né la domanda formulata sub c) da parte attrice, né la domanda riconvenzionale svolta parimenti sub c) da parte convenuta. pag. 4/6 Quanto ai profili di responsabilità dell'Amministrazione gli stessi, sempre secondo la citata sentenza, vanno ricondotti all'alveo della responsabilità precontrattuale.
Ora, a prescindere dal fatto che parte attrice ha agito in giudizio reclamando il ristoro del danno a titolo di responsabilità contrattuale dell'Amministrazione (cfr. memoria
183/1 - § D), si osserva che, anche volendo riqualificare la domanda attorea come volta a fare valere la responsabilità precontrattuale dell'Ente convenuto, tale pretesa, come tempestivamente eccepito dalla difesa comunale, è prescritta.
La giurisprudenza amministrativa, alla quale si presta adesione, ha, infatti, da ultimo affermato che: “la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, è da ricondurre nell'alveo di quella extracontrattuale” (cfr. Consiglio di Stato, n.
120/2025) con conseguente applicazione del termine prescrizionale quinquennale ex art. 2947, comma 1, c.c. decorrente dall'adozione dell'annullamento (giurisdizionale o amministrativo) dell'atto prodromico alla formazione della volontà negoziale dell'Ente, costituito nel caso di specie dalla delibera n. 11/2009 del 21/4/2009.
Conseguentemente la pretesa risarcitoria formulata nei confronti del dovrà CP_1
essere respinta.
Dal mancato accoglimento della domanda principale relativa al rapporto contrattuale intercorso con i sig.ri e discende, infine, l'assorbimento Parte_1 Parte_2
della domanda subordinata svolta dal CP_1
Stante l'esito complessivo della lite, le spese processuali vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
rigetta le domande formulate da parte attrice sub a-b-c-d;
rigetta la domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta sub c;
dichiara assorbite le domanda articolate dal in via subordinata;
CP_1
compensa le spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, lì 12/12/2025. pag. 5/6 Il giudice
Andrea ES
pag. 6/6