Art. 2.
All'onere di lire 20 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1969, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 20 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1969, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.