Articolo 2 della Legge 25 giugno 1969, n. 335
Articolo 1
Versione
26 luglio 1969
Art. 2.
All'onere di lire 20 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1969, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 26 luglio 1969