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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/11/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
VA RR presidente
Antonio Rizzuti consigliere
NN RI IA consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 465/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto la revoca di un finanziamento tra
(CF.: ) difesa dall'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
OV AN AO LI
Parte appellante e
, in persona del presidente della giunta regionale p.t., Controparte_1
difesa dall'avvocato Franceschina Talarico
Parte appellata
1 nonché
(C.F. Controparte_2
), difesa dagli avvocati Giuseppe RI Toscano e Angela P.IVA_1
RI SO
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “1. in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1374/18 - emessa dal tribunale di Catanzaro, giudice dott.ssa Alessia Dattilo, il 26/0 7/18, pubblicata il 30/07/18, mai notificata, ressa a definizione del giudizio N.R.G. 3106/2011, accogliere la richiesta di annullamento della sentenza di primo grado per ingiusta, erronea valutazione dei fatti e della documentazione allegata alla domanda di erogazione da parte del giudice di primo grado nella parte della sentenza in cui viene considerata la dichiarazione della come inesatta Parte_1
ravvisando la violazione di cui all'art. 11, punto 2, lettera c, della legge
598/94, in favore di una pronuncia del seguente tenore: “accoglie la domanda, e per l'effetto dichiara nullo ed improduttivo di effetti il provvedimento N° 00800022 del 29.0 7.11 emesso da
[...]
– Ente concessionario dello Stato e delle regioni per la Controparte_3
gestione delle agevolazioni creditizie alle imprese”.
2. Sempre nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1374/18 - emessa dal tribunale di
Catanzaro, giudice dott.ssa Alessia Dattilo, il 26/0 7/18, pubblicata il 30/0
7/18, mai notificata, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3106/2011, accogliere la richiesta di annullamento della sentenza di primo grado per
2 violazione/falsa applicazione dell'art. 11, comma 9 e 10 della l. n. 598/94 - ingiusta Ed omessa valutazione della eccezione di parte attoria relativa alla tassatività dell'elencazione di cui all'art. 11, comma 9 e 10 della l. n. 598/94 per non essere il caso di specie contemplato in nessuna delle ipotesi tassative di cui all'art. 11, comma 9 e 10 della l. n. 598/94 né in nessuna delle altre norme ratione materiae in favore di una pronuncia di accoglimento del seguente tenore: “accoglie la domanda, per non essere il caso di specie contemplato in nessuna delle ipotesi tassative di cui all'art. 11, comma 9 e 10 della l. n. 598/94 né in alcuna delle norme ratione materiae, e per l'effetto dichiara nullo ed improduttivo di effetti il provvedimento n° 00800022 del
29.07.11 emesso da – Ente concessionario Controparte_3
dello Stato e delle regioni per la gestione delle agevolazioni creditizie alle imprese”.
3. Sempre nel merito, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure dall'odierna appellante che qui si riportano: “voglia l'Ill.mo giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, 1) in via preliminare accertare e dichiarare nullo ed improduttivo di effetti il provvedimento impugnato perché illegittimo;
2) accertare e dichiarare, quindi, linea esistenza del credito vantato dalla parte convenuta per tutto quanto analiticamente eccepito in atto e qui richiamato;
3) dichiarare nullo, illegittimo ed improduttivo di effetti il provvedimento impugnato;
4) condannare i convenuti in solido tra di loro, al pagamento delle spese e competenze tutte di lite, onorari difensivi inclusi;
5) condannare i convenuti in solido tra di loro al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”
e, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli odierni appellati innanzi il tribunale di Catanzaro per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto da intendersi qui integralmente per ritrascritti e riportati;
4. In ogni caso, condannare le odierne appellate alla rifusione di
3 spese, diritti ed onorari, oltre iva e cap e spese forfettarie, ex art. 15 D.M.
5.10.1994, n. 585, del presente giudizio, con distrazione di spese ex art. 93
c.p.c. In favore del procuratore costituito.”
Per la “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita Controparte_1
rigettare l'appello e, per l'effetto confermare la Sentenza impugnata attesa l'inammissibilità, irricevibilità e/o infondatezza dell'appello medesimo, in ogni caso rigettare ogni domanda proposta da in primo Parte_1
grado perchè inammissibile e infondata sia nell'an che nel quantum. In subordine accogliere l'appello incidentale condizionato proposto dalla e, per l'effetto, riformare, in parte qua la Sentenza Controparte_1
n.1374/18 emessa dal Tribunale di Catanzaro e pubblicata il 30.07.2018, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della . Controparte_1
Disporre ogni altra statuizione consequenziale con condanna dell'appellante al pagamento delle spese legali e delle competenze difensive di entrambi i gradi di giudizio.”
Per la “Voglia Controparte_2
l'adita Corte d'appello di Catanzaro, contrariis reiectis, ed in accoglimento delle argomentazioni in precedenza sviluppate: nel merito: 1) Rigettare tutte le domande, richieste conclusioni rassegnate con l'atto d'appello, perché infondate in fatto ed in diritto;
2) confermare virgola in ogni sua statuizione, la sentenza n. 1374/2018, pubbl. il 30/07/2018, resa dal tribunale di
Catanzaro, nella persona della dr.ssa Alessia Dattilo;
3) condannare parte avversa al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione ritualmente notificato ha agito in giudizio per chiedere Parte_1
l'annullamento del provvedimento n° 0080022 del 29.07. 2011, emesso da
Unicredit Mediocredito centrale S.p.A., notificatogli a mezzo posta il 9.08.
2011 con il quale gli è stato richiesto il pagamento di € 87.945,65 Entro 30 giorni dalla notifica ed il conseguente accertamento dell'inesistenza del credito vantato dalla parte convenuta. A fondamento della domanda ha dedotto che nell'anno 2003 in adesione alle prescrizioni del bando pubblico emanato dalla in riferimento all'art. 11 della legge 598/94 Controparte_1
ha inoltrato richiesta del contributo al che le è stato erogato CP_3
dopo l'esperimento di tutte le formalità istruttorie, in data 23.12. 2005, per l'importo di € 70.331,42. In data 13.10. 2006 il MCC gli ha comunicato l'inizio dell'attività ispettiva regolarmente espletata ed in data 9.03. 2010 le
è stato comunicato il procedimento di revoca delle agevolazioni concesse. A fronte di tale comunicazione ha inoltrato memoria difensiva in data 23.09.
2010, ma in data 29.07. 2011 ha ricevuto comunicazione dalla Unicredit
MCC della revoca totale del finanziamento concesso, operata dal Comitato
Agevolazioni MCC S.p.A. - Regione Calabria -, poiché in fase ispettiva è emerso che alcune fatture sono state pagate in data successiva alla richiesta di erogazione, in contrasto con la normativa di riferimento. Con il medesimo provvedimento è stata invitata ad effettuare il pagamento di € 87.945,65 quale importo a titolo di capitale e di interessi dal 5.02. 2005 al 20.07. 2011.
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato sul rilievo che la motivazione addotta a sostegno del medesimo non è contemplata dall'art. 11 comma 9 della legge 598/1994, che elenca tassativamente le ipotesi poste a
5 sostegno di un'eventuale revoca del contributo erogato. Ha evidenziato l'illegittimità del provvedimento di revoca sull'ulteriore rilievo del mancato rispetto dell'iter procedurale previsto dal comma 10 dell'art. 11 della legge
598/94, poiché quando viene avviato un procedimento di revoca il relativo provvedimento deve essere comunicato e messo a disposizione dei destinatari, il che non è avvenuto nel caso di specie. Ha dedotto che il provvedimento di revoca è stato adottato in violazione della circolare MCC
n. 313 dell'8.08.2003 la quale esplica che sono ammesse alle agevolazioni le sole spese sostenute entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto ed una tale previsione è stata dalla medesima rispettata, poiché le fatture contestate sono state pagate nei termini previsti, ovvero prima dello spirare dei 18 mesi decorrenti dalla data di presentazione della domanda di aiuto, tanto più che la predetta circolare fa riferimento alla richiesta di erogazione delle agevolazioni e non all'effettiva erogazione del finanziamento. La stessa circolare richiama ipotesi tassative per la revoca tra le quali non è compresa quella adottata da all' a fondamento del CP_3
provvedimento di revoca. Ha evidenziato che benché il provvedimento di revoca non indichi il termine e l'autorità giudiziaria alla quale ricorrere ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la posizione vantata dal soggetto concessionario assume la consistenza di diritto soggettivo. Ha ulteriormente dedotto la nullità della nota provvedimentale n. 008022 del
29.07. 2011 in quanto fa riferimento ad un atto, la delibera di revoca del
Comitato agevolazioni MCC s.p.a. Regione Calabria che non è mai stata allegata alla nota e mai resa disponibile a parte attorea. Ha rilevato un profilo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da parte della convenuta che ha agito con dolo, indicando circostanze non Controparte_4
6 contemplate da alcuna fonte normativa e non ha compiuto un'attenta ed adeguata indagine in relazione alle contestazioni sollevate, causa del provvedimento di revoca, anche a fronte degli scritti difensivi da essa trasmessi. Pertanto ha chiesto che venga accertato e dichiarato nullo il provvedimento impugnato perché illegittimo e che venga accertata l'inesistenza del credito vantato;
Ha chiesto altresì che i convenuti in solido fra loro, vengano condannati al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio. Si è costituito il eccependo Controparte_5
preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per un vizio della vocatio in ius, ovvero l'invito a costituirsi ai sensi dell'art. 166 c.p.c. senza fare espresso riferimento al termine di 20 giorni prima della data fissata per la prima comparizione. Nel merito ha evidenziato che la domanda di erogazione del contributo è stata accettata con delibera del comitato agevolazioni della in data 4.12. 2003 per un finanziamento di € 97.731,36, Controparte_1
con comunicazione effettuata alla banca richiedente ed all'impresa in data
11.06. 2004. In data 13.10. 2006 MCC ha comunicato a parte attorea che si sarebbe svolto un sopralluogo presso la stessa, con richiesta di predisporre la documentazione necessaria;
il sopralluogo è stato effettuato in data 17.01.
2008 ed all'esito le verifiche effettuate hanno confermato solo parzialmente la sussistenza delle condizioni di legge per l'accesso alle agevolazioni per una spesa ammissibile di € 93.580,00. Ha dedotto di aver comunicato con lettera del 9.03.2010 l'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni a causa del pagamento di due fatture in data successiva alla richiesta di erogazione, con concessione di termine di giorni 30 per presentare controdeduzioni e documentazione utile per la definizione del procedimento.
Ha rappresentato di aver esaminato le controdeduzioni trasmesse da parte
7 attorea che però non sono state ritenute idonee ad archiviare il procedimento di revoca parziale e quindi in data 29.07.2011 è stato inviato all'impresa l'avviso di revoca ed il contestuale invito di pagamento. Ha evidenziato che la domanda di aiuto e la richiesta di erogazione sono due istanze distinte l'una dall'altra e che al momento della richiesta di erogazione del contributo le spese su cui deve essere calcolato il contributo devono essere state effettivamente sostenute e non solo fatturate. Peraltro il dato per il quale i pagamenti relativi alle fatture per cui è causa siano avvenuti in data successiva alla richiesta di erogazione del contributo è una circostanza ammessa dal beneficiario sia negli scritti inviati durante lo svolgersi dell'iter procedimentale di revoca che nell'atto introduttivo del giudizio. Ha evidenziato che le irregolarità riscontrate costituiscono un motivo di revoca sia in base alla circolare MCC n. 191 del 4.12.2000, che in base all'art. 9 comma 1 del dlgs n. 123/1998 il quale testualmente prevede: “in caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta ed irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi…”. Ha richiamato anche l'art. 32 del regolamento CE n. 1260/99 il quale prevede che i pagamenti si riferiscono alle spese effettivamente sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.
Ha dedotto la regolarità del procedimento seguito sia con riferimento all'autorità giudiziaria alla quale proporre ricorso, sia in relazione alla corretta instaurazione del contraddittorio ed alla comunicazione dell'avviso di revoca e dell'invito di pagamento. Ha rilevato, infine, che la richiesta di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. si sostanzia in una mera clausola di stile, priva di qualunque allegazione probatoria. Pertanto in via
8 preliminare ha chiesto che venga dichiarato nullo, o comunque inammissibile o improcedibile l'atto di citazione e nel merito che venga rigettata ogni domanda formulata dall'attore in quanto inammissibile e/o infondata, con condanna al pagamento delle spese del giudizio. Si è costituita la eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione Controparte_1
del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, vertendo la controversia proposta sulla richiesta di annullamento del provvedimento di revoca degli interventi agevolativi per cui è causa. Invio subordinata eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che la è Controparte_1
totalmente estranea sia alla fase di erogazione dei contributi richiesti che alla fase di gestione procedimentale ed a quella di controllo, nonché all'eventuale emanazione di provvedimenti di annullamento e/o revoca dei benefici concessi. Ha ulteriormente dedotto la nullità dell'atto di citazione per violazione del disposto di cui all'art. 163 comma 2, nn. 2 e 3 c.p.c., per aver parte attorea disatteso all'obbligo di dare computer esposizione dei fatti. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata che, se procurato, non è ad essa in alcun modo ascrivibile ed ha evidenziato l'assoluta infondatezza della domanda poiché il provvedimento di revoca è stato adottato nel rispetto della previsione di cui all'art. 9 del dlgs. 123/1998. Pertanto ha chiesto in via pregiudiziale che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
in via preliminare è subordinata che venga dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva o in alternativa che venga dichiarata la nullità della citazione per mancanza degli elementi di cui all'articolo 163 comma 2, nn. 2 e 3. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda, inclusa quella di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., convittore di spese e competenze del giudizio. Dopo il rinnovo dell'atto di
9 citazione e la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., il mutato giudice istruttore ritenendo che la causa non necessitasse di alcuna attività istruttoria all'udienza del 4.07.2013 l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni”.
Con la sentenza n. 1374/2018, emessa il 30.7.2018 a definizione del giudizio n. 3106/2011, 5538/2015, il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato la domanda e compensato le spese di lite.
Il tribunale aveva ritenuto legittima la revoca del finanziamento, atteso che, dalla verifica ispettiva effettuata, era emerso come due fatture, segnatamente la n. 9 del 3.12.2004 dell'importo di € 39.790,24, e la n. 11 del
17.12.2004 dell'importo di € 6.000,00, fossero state pagate in data successiva alle due richieste di erogazione del finanziamento oggetto di causa.
L'appellante ha impugnato la sentenza, deducendo: a) di aver pagato le due fatture con assegni, che però sono stati incassati successivamente e il pagamento con l'assegno si perfeziona nel momento in cui esso passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore;
b) che l'ipotesi posta alla base della revoca non rientrerebbe tra quelle previste dalla legge per tale sanzione.
Si è costituita la argomentando per il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione e spiegando appello incidentale condizionato: nel caso di accoglimento dell'appello, ha chiesto che sia dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CP_1
Si è costituita, altresì, la Controparte_6
argomentando per l'infondatezza dell'appello.
[...]
10 All'udienza del 22.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 29.1.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è infondato e dev'esser rigettato per le ragioni che seguono.
Il primo motivo d'appello è inammissibile.
L'appellante afferma la legittimità del suo operato deducendo di aver pagato le due fatture in contestazione con assegni, che però sono stati incassati successivamente e che il pagamento con l'assegno si perfezionerebbe nel momento in cui esso passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, dunque nessuna irregolarità vi sarebbe nella procedura seguita.
Tale motivo è stato proposto per la prima volta in appello e, quindi, non è ammissibile in ossequio al principio del divieto dello ius novorum sancito dall'art. 345 c.p.c.
Il secondo motivo d'appello – relativo al fatto che la motivazione posta alla base della revoca del finanziamento non rientrerebbe tra quelle previste dalla legge per tale sanzione – è infondato.
La corte condivide la decisione del giudice di primo grado, in quanto l'art. 9 comma I del decreto legislativo n. 123/1998 prevede: “In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta ed irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca del bonus fiscale, ne dà immediata comunicazione al Ministero delle
Finanze”.
11 L'art.
5.3 del Regolamento per la concessione delle agevolazioni adottato dalla prevede la revoca del contributo in caso di Controparte_1
mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti, in caso di venir meno dei requisiti di ammissibilità delle agevolazioni, in caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti.
Emerge dagli atti come il pagamento delle due fatture oggetto di causa sia avvenuto in data successiva all'attestazione relativa alle spese sostenute, dunque la dichiarazione è da ritenersi inesatta, e l'inesattezza delle dichiarazioni rientra tra le ipotesi contemplate dalla legge per la revoca del finanziamento, contrariamente a quanto affermato dall'appellante.
Dalle considerazioni suesposte, assorbita ogni altra questione, discende il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese che giustificano l'applicazione dei parametri minimi - dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
12 - condanna la parte appellante a rifondere a ciascuno degli appellati le spese di lite, liquidate per ogni parte in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NN RI IA VA RR
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
VA RR presidente
Antonio Rizzuti consigliere
NN RI IA consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 465/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto la revoca di un finanziamento tra
(CF.: ) difesa dall'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
OV AN AO LI
Parte appellante e
, in persona del presidente della giunta regionale p.t., Controparte_1
difesa dall'avvocato Franceschina Talarico
Parte appellata
1 nonché
(C.F. Controparte_2
), difesa dagli avvocati Giuseppe RI Toscano e Angela P.IVA_1
RI SO
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “1. in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1374/18 - emessa dal tribunale di Catanzaro, giudice dott.ssa Alessia Dattilo, il 26/0 7/18, pubblicata il 30/07/18, mai notificata, ressa a definizione del giudizio N.R.G. 3106/2011, accogliere la richiesta di annullamento della sentenza di primo grado per ingiusta, erronea valutazione dei fatti e della documentazione allegata alla domanda di erogazione da parte del giudice di primo grado nella parte della sentenza in cui viene considerata la dichiarazione della come inesatta Parte_1
ravvisando la violazione di cui all'art. 11, punto 2, lettera c, della legge
598/94, in favore di una pronuncia del seguente tenore: “accoglie la domanda, e per l'effetto dichiara nullo ed improduttivo di effetti il provvedimento N° 00800022 del 29.0 7.11 emesso da
[...]
– Ente concessionario dello Stato e delle regioni per la Controparte_3
gestione delle agevolazioni creditizie alle imprese”.
2. Sempre nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1374/18 - emessa dal tribunale di
Catanzaro, giudice dott.ssa Alessia Dattilo, il 26/0 7/18, pubblicata il 30/0
7/18, mai notificata, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3106/2011, accogliere la richiesta di annullamento della sentenza di primo grado per
2 violazione/falsa applicazione dell'art. 11, comma 9 e 10 della l. n. 598/94 - ingiusta Ed omessa valutazione della eccezione di parte attoria relativa alla tassatività dell'elencazione di cui all'art. 11, comma 9 e 10 della l. n. 598/94 per non essere il caso di specie contemplato in nessuna delle ipotesi tassative di cui all'art. 11, comma 9 e 10 della l. n. 598/94 né in nessuna delle altre norme ratione materiae in favore di una pronuncia di accoglimento del seguente tenore: “accoglie la domanda, per non essere il caso di specie contemplato in nessuna delle ipotesi tassative di cui all'art. 11, comma 9 e 10 della l. n. 598/94 né in alcuna delle norme ratione materiae, e per l'effetto dichiara nullo ed improduttivo di effetti il provvedimento n° 00800022 del
29.07.11 emesso da – Ente concessionario Controparte_3
dello Stato e delle regioni per la gestione delle agevolazioni creditizie alle imprese”.
3. Sempre nel merito, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure dall'odierna appellante che qui si riportano: “voglia l'Ill.mo giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, 1) in via preliminare accertare e dichiarare nullo ed improduttivo di effetti il provvedimento impugnato perché illegittimo;
2) accertare e dichiarare, quindi, linea esistenza del credito vantato dalla parte convenuta per tutto quanto analiticamente eccepito in atto e qui richiamato;
3) dichiarare nullo, illegittimo ed improduttivo di effetti il provvedimento impugnato;
4) condannare i convenuti in solido tra di loro, al pagamento delle spese e competenze tutte di lite, onorari difensivi inclusi;
5) condannare i convenuti in solido tra di loro al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”
e, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli odierni appellati innanzi il tribunale di Catanzaro per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto da intendersi qui integralmente per ritrascritti e riportati;
4. In ogni caso, condannare le odierne appellate alla rifusione di
3 spese, diritti ed onorari, oltre iva e cap e spese forfettarie, ex art. 15 D.M.
5.10.1994, n. 585, del presente giudizio, con distrazione di spese ex art. 93
c.p.c. In favore del procuratore costituito.”
Per la “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita Controparte_1
rigettare l'appello e, per l'effetto confermare la Sentenza impugnata attesa l'inammissibilità, irricevibilità e/o infondatezza dell'appello medesimo, in ogni caso rigettare ogni domanda proposta da in primo Parte_1
grado perchè inammissibile e infondata sia nell'an che nel quantum. In subordine accogliere l'appello incidentale condizionato proposto dalla e, per l'effetto, riformare, in parte qua la Sentenza Controparte_1
n.1374/18 emessa dal Tribunale di Catanzaro e pubblicata il 30.07.2018, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della . Controparte_1
Disporre ogni altra statuizione consequenziale con condanna dell'appellante al pagamento delle spese legali e delle competenze difensive di entrambi i gradi di giudizio.”
Per la “Voglia Controparte_2
l'adita Corte d'appello di Catanzaro, contrariis reiectis, ed in accoglimento delle argomentazioni in precedenza sviluppate: nel merito: 1) Rigettare tutte le domande, richieste conclusioni rassegnate con l'atto d'appello, perché infondate in fatto ed in diritto;
2) confermare virgola in ogni sua statuizione, la sentenza n. 1374/2018, pubbl. il 30/07/2018, resa dal tribunale di
Catanzaro, nella persona della dr.ssa Alessia Dattilo;
3) condannare parte avversa al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione ritualmente notificato ha agito in giudizio per chiedere Parte_1
l'annullamento del provvedimento n° 0080022 del 29.07. 2011, emesso da
Unicredit Mediocredito centrale S.p.A., notificatogli a mezzo posta il 9.08.
2011 con il quale gli è stato richiesto il pagamento di € 87.945,65 Entro 30 giorni dalla notifica ed il conseguente accertamento dell'inesistenza del credito vantato dalla parte convenuta. A fondamento della domanda ha dedotto che nell'anno 2003 in adesione alle prescrizioni del bando pubblico emanato dalla in riferimento all'art. 11 della legge 598/94 Controparte_1
ha inoltrato richiesta del contributo al che le è stato erogato CP_3
dopo l'esperimento di tutte le formalità istruttorie, in data 23.12. 2005, per l'importo di € 70.331,42. In data 13.10. 2006 il MCC gli ha comunicato l'inizio dell'attività ispettiva regolarmente espletata ed in data 9.03. 2010 le
è stato comunicato il procedimento di revoca delle agevolazioni concesse. A fronte di tale comunicazione ha inoltrato memoria difensiva in data 23.09.
2010, ma in data 29.07. 2011 ha ricevuto comunicazione dalla Unicredit
MCC della revoca totale del finanziamento concesso, operata dal Comitato
Agevolazioni MCC S.p.A. - Regione Calabria -, poiché in fase ispettiva è emerso che alcune fatture sono state pagate in data successiva alla richiesta di erogazione, in contrasto con la normativa di riferimento. Con il medesimo provvedimento è stata invitata ad effettuare il pagamento di € 87.945,65 quale importo a titolo di capitale e di interessi dal 5.02. 2005 al 20.07. 2011.
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato sul rilievo che la motivazione addotta a sostegno del medesimo non è contemplata dall'art. 11 comma 9 della legge 598/1994, che elenca tassativamente le ipotesi poste a
5 sostegno di un'eventuale revoca del contributo erogato. Ha evidenziato l'illegittimità del provvedimento di revoca sull'ulteriore rilievo del mancato rispetto dell'iter procedurale previsto dal comma 10 dell'art. 11 della legge
598/94, poiché quando viene avviato un procedimento di revoca il relativo provvedimento deve essere comunicato e messo a disposizione dei destinatari, il che non è avvenuto nel caso di specie. Ha dedotto che il provvedimento di revoca è stato adottato in violazione della circolare MCC
n. 313 dell'8.08.2003 la quale esplica che sono ammesse alle agevolazioni le sole spese sostenute entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto ed una tale previsione è stata dalla medesima rispettata, poiché le fatture contestate sono state pagate nei termini previsti, ovvero prima dello spirare dei 18 mesi decorrenti dalla data di presentazione della domanda di aiuto, tanto più che la predetta circolare fa riferimento alla richiesta di erogazione delle agevolazioni e non all'effettiva erogazione del finanziamento. La stessa circolare richiama ipotesi tassative per la revoca tra le quali non è compresa quella adottata da all' a fondamento del CP_3
provvedimento di revoca. Ha evidenziato che benché il provvedimento di revoca non indichi il termine e l'autorità giudiziaria alla quale ricorrere ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la posizione vantata dal soggetto concessionario assume la consistenza di diritto soggettivo. Ha ulteriormente dedotto la nullità della nota provvedimentale n. 008022 del
29.07. 2011 in quanto fa riferimento ad un atto, la delibera di revoca del
Comitato agevolazioni MCC s.p.a. Regione Calabria che non è mai stata allegata alla nota e mai resa disponibile a parte attorea. Ha rilevato un profilo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da parte della convenuta che ha agito con dolo, indicando circostanze non Controparte_4
6 contemplate da alcuna fonte normativa e non ha compiuto un'attenta ed adeguata indagine in relazione alle contestazioni sollevate, causa del provvedimento di revoca, anche a fronte degli scritti difensivi da essa trasmessi. Pertanto ha chiesto che venga accertato e dichiarato nullo il provvedimento impugnato perché illegittimo e che venga accertata l'inesistenza del credito vantato;
Ha chiesto altresì che i convenuti in solido fra loro, vengano condannati al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio. Si è costituito il eccependo Controparte_5
preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per un vizio della vocatio in ius, ovvero l'invito a costituirsi ai sensi dell'art. 166 c.p.c. senza fare espresso riferimento al termine di 20 giorni prima della data fissata per la prima comparizione. Nel merito ha evidenziato che la domanda di erogazione del contributo è stata accettata con delibera del comitato agevolazioni della in data 4.12. 2003 per un finanziamento di € 97.731,36, Controparte_1
con comunicazione effettuata alla banca richiedente ed all'impresa in data
11.06. 2004. In data 13.10. 2006 MCC ha comunicato a parte attorea che si sarebbe svolto un sopralluogo presso la stessa, con richiesta di predisporre la documentazione necessaria;
il sopralluogo è stato effettuato in data 17.01.
2008 ed all'esito le verifiche effettuate hanno confermato solo parzialmente la sussistenza delle condizioni di legge per l'accesso alle agevolazioni per una spesa ammissibile di € 93.580,00. Ha dedotto di aver comunicato con lettera del 9.03.2010 l'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni a causa del pagamento di due fatture in data successiva alla richiesta di erogazione, con concessione di termine di giorni 30 per presentare controdeduzioni e documentazione utile per la definizione del procedimento.
Ha rappresentato di aver esaminato le controdeduzioni trasmesse da parte
7 attorea che però non sono state ritenute idonee ad archiviare il procedimento di revoca parziale e quindi in data 29.07.2011 è stato inviato all'impresa l'avviso di revoca ed il contestuale invito di pagamento. Ha evidenziato che la domanda di aiuto e la richiesta di erogazione sono due istanze distinte l'una dall'altra e che al momento della richiesta di erogazione del contributo le spese su cui deve essere calcolato il contributo devono essere state effettivamente sostenute e non solo fatturate. Peraltro il dato per il quale i pagamenti relativi alle fatture per cui è causa siano avvenuti in data successiva alla richiesta di erogazione del contributo è una circostanza ammessa dal beneficiario sia negli scritti inviati durante lo svolgersi dell'iter procedimentale di revoca che nell'atto introduttivo del giudizio. Ha evidenziato che le irregolarità riscontrate costituiscono un motivo di revoca sia in base alla circolare MCC n. 191 del 4.12.2000, che in base all'art. 9 comma 1 del dlgs n. 123/1998 il quale testualmente prevede: “in caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta ed irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi…”. Ha richiamato anche l'art. 32 del regolamento CE n. 1260/99 il quale prevede che i pagamenti si riferiscono alle spese effettivamente sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.
Ha dedotto la regolarità del procedimento seguito sia con riferimento all'autorità giudiziaria alla quale proporre ricorso, sia in relazione alla corretta instaurazione del contraddittorio ed alla comunicazione dell'avviso di revoca e dell'invito di pagamento. Ha rilevato, infine, che la richiesta di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. si sostanzia in una mera clausola di stile, priva di qualunque allegazione probatoria. Pertanto in via
8 preliminare ha chiesto che venga dichiarato nullo, o comunque inammissibile o improcedibile l'atto di citazione e nel merito che venga rigettata ogni domanda formulata dall'attore in quanto inammissibile e/o infondata, con condanna al pagamento delle spese del giudizio. Si è costituita la eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione Controparte_1
del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, vertendo la controversia proposta sulla richiesta di annullamento del provvedimento di revoca degli interventi agevolativi per cui è causa. Invio subordinata eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che la è Controparte_1
totalmente estranea sia alla fase di erogazione dei contributi richiesti che alla fase di gestione procedimentale ed a quella di controllo, nonché all'eventuale emanazione di provvedimenti di annullamento e/o revoca dei benefici concessi. Ha ulteriormente dedotto la nullità dell'atto di citazione per violazione del disposto di cui all'art. 163 comma 2, nn. 2 e 3 c.p.c., per aver parte attorea disatteso all'obbligo di dare computer esposizione dei fatti. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata che, se procurato, non è ad essa in alcun modo ascrivibile ed ha evidenziato l'assoluta infondatezza della domanda poiché il provvedimento di revoca è stato adottato nel rispetto della previsione di cui all'art. 9 del dlgs. 123/1998. Pertanto ha chiesto in via pregiudiziale che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
in via preliminare è subordinata che venga dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva o in alternativa che venga dichiarata la nullità della citazione per mancanza degli elementi di cui all'articolo 163 comma 2, nn. 2 e 3. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda, inclusa quella di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., convittore di spese e competenze del giudizio. Dopo il rinnovo dell'atto di
9 citazione e la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., il mutato giudice istruttore ritenendo che la causa non necessitasse di alcuna attività istruttoria all'udienza del 4.07.2013 l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni”.
Con la sentenza n. 1374/2018, emessa il 30.7.2018 a definizione del giudizio n. 3106/2011, 5538/2015, il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato la domanda e compensato le spese di lite.
Il tribunale aveva ritenuto legittima la revoca del finanziamento, atteso che, dalla verifica ispettiva effettuata, era emerso come due fatture, segnatamente la n. 9 del 3.12.2004 dell'importo di € 39.790,24, e la n. 11 del
17.12.2004 dell'importo di € 6.000,00, fossero state pagate in data successiva alle due richieste di erogazione del finanziamento oggetto di causa.
L'appellante ha impugnato la sentenza, deducendo: a) di aver pagato le due fatture con assegni, che però sono stati incassati successivamente e il pagamento con l'assegno si perfeziona nel momento in cui esso passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore;
b) che l'ipotesi posta alla base della revoca non rientrerebbe tra quelle previste dalla legge per tale sanzione.
Si è costituita la argomentando per il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione e spiegando appello incidentale condizionato: nel caso di accoglimento dell'appello, ha chiesto che sia dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CP_1
Si è costituita, altresì, la Controparte_6
argomentando per l'infondatezza dell'appello.
[...]
10 All'udienza del 22.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 29.1.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è infondato e dev'esser rigettato per le ragioni che seguono.
Il primo motivo d'appello è inammissibile.
L'appellante afferma la legittimità del suo operato deducendo di aver pagato le due fatture in contestazione con assegni, che però sono stati incassati successivamente e che il pagamento con l'assegno si perfezionerebbe nel momento in cui esso passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, dunque nessuna irregolarità vi sarebbe nella procedura seguita.
Tale motivo è stato proposto per la prima volta in appello e, quindi, non è ammissibile in ossequio al principio del divieto dello ius novorum sancito dall'art. 345 c.p.c.
Il secondo motivo d'appello – relativo al fatto che la motivazione posta alla base della revoca del finanziamento non rientrerebbe tra quelle previste dalla legge per tale sanzione – è infondato.
La corte condivide la decisione del giudice di primo grado, in quanto l'art. 9 comma I del decreto legislativo n. 123/1998 prevede: “In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta ed irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca del bonus fiscale, ne dà immediata comunicazione al Ministero delle
Finanze”.
11 L'art.
5.3 del Regolamento per la concessione delle agevolazioni adottato dalla prevede la revoca del contributo in caso di Controparte_1
mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti, in caso di venir meno dei requisiti di ammissibilità delle agevolazioni, in caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti.
Emerge dagli atti come il pagamento delle due fatture oggetto di causa sia avvenuto in data successiva all'attestazione relativa alle spese sostenute, dunque la dichiarazione è da ritenersi inesatta, e l'inesattezza delle dichiarazioni rientra tra le ipotesi contemplate dalla legge per la revoca del finanziamento, contrariamente a quanto affermato dall'appellante.
Dalle considerazioni suesposte, assorbita ogni altra questione, discende il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese che giustificano l'applicazione dei parametri minimi - dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
12 - condanna la parte appellante a rifondere a ciascuno degli appellati le spese di lite, liquidate per ogni parte in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NN RI IA VA RR
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