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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/06/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2570/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2570/2022
All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. che deposita telematicamente.
Il Giudice
dott. Maria Giovanna De Marco
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria
Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2570 R.G.A.C. dell'anno 2022, e vertente
TRA
in p.l.r.p.t, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Belvedere ed Parte_1
Herman Altomare;
ricorrente
E
in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzina Calomino;
Controparte_1
resistente
Oggetto: comodato
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso di essere detentore qualificato del convento Ecce Homo, sito nel Parte_1
Comune di Dipignano, identificato al NCEU foglio 14 part. 119 sub.1 cat. B2, in virtù di contratto di locazione regolarmente stipulato con il predetto Comune, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza al fine di sentire: “accertare e dichiarare, Controparte_1 previo disconoscimento ex art. 224 c.p.c. da parte dell'attrice del contratto di affidamento in gestione del Convento ecce Homo , che la società è detentore CP_2 Parte_1
qualificato ovvero locatario del Convento Ecce Homo di Dipignano contraddistinto al NCEU foglio 14 part.119 sub. 1cat. B2 di 6500 mq circa per come meglio descritto nel contratto di locazione allegato e per l'effetto accertare la detenzione sine titulo dell'immobile CP_3
di Dipignano contraddistinto al NCEU foglio 14 part.119 sub. 1 cat. B2 di 6500
[...] mq, posto in essere dalla società per l'effetto, condannare la Controparte_1 [...]
in p.l.r.p.t., al rilascio dell'immobile di Dipignano CP_1 Controparte_3 contraddistinto al NCEU foglio 14 part.119 sub. 1 cat. B2 di 6500 mq favore dell'attrice”.
pagina 2 di 5 si costituiva, contestando, in via pregiudiziale, l'improcedibilità e Controparte_1
l'inammissibilità della spiegata azione, per violazione dell'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs.
28/2010, chiedendo, quindi, il rigetto della domanda attrice, in quanto inammissibile per carenza di interesse o di legittimità oltre che infondata in fatto ed in diritto, instando, infine, per la declaratoria di temerarietà della lite proposta, ex art. 96 c.p.c..
Preliminarmente, occorre dare atto della procedibilità della domanda, considerato che, in corso di causa, è stata espletata la procedura di mediazione (cfr. verbale depositato in data
30.1.2023).
Tanto premesso, va disattesa la domanda di cessazione (rectius risoluzione) del contratto di comodato e conseguente rilascio, atteso che è ius receptum che l'attore in restituzione il quale deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533, e, conformemente, da ultimo, Cass.,
20/1/2020, n. 1080), in altri termini, colui che chiede in restituzione deve provare il titolo in base al quale è avvenuta la consegna del bene e il relativo successivo venir meno per qualsiasi causa (cfr. Cass., 23/12/2010, n. 26003; Cass., 26/2/2007, n. 4416; Cass., 10/12/2004, n.
23086), l'uno e l'altro elemento costituendo fatti costitutivi della domanda, la cui dimostrazione incombe all'attore (v. Cass., 13/7/1984, n. 4119) (Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 03/02/2021) 23-
11-2021, n. 36057), mentre, nel caso di specie, pur a fronte della specifica contestazione da parte del resistente, che ha dedotto la stipulazione di un contratto di sub-affidamento in data
10.01.2019, non ha provato l'intervenuta stipulazione del contratto di comodato Parte_1
precario verbale.
Infatti, anche a ritenere corretta la qualificazione di comodato al rapporto dedotto in atti e quindi prescindendo da ogni valutazione in ordine alla validità del contratto di sub affidamento, va rilevato che non appare irrilevante la ricostruzione in termini di comodato precario o meno del rapporto, tenuto conto della circostanza che il codice civile disciplina due forme di comodato, quello propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809 e il c.d. precario, al quale si riferisce l'art. 1810 cod. civ., sotto la rubrica "comodato senza determinazione di durata". E' solo nel caso di cui all'art. 1810 cod. civ., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa, che è consentito di richiedere ad nutum il rilascio al comodatario. L'art. 1809 cod. civ. concerne invece il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente pagina 3 di 5 di stabilire la scadenza contrattuale. Esso è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno
(art. 1809 comma 2 cod. civ.).
Orbene, atteso che, per stessa allegazione della parte ricorrente, “lo (n.d.r. l'allora legale Pt_2
rappresentante di comunicava, altresì, di avere creato una società per la Controparte_1 gestione dei pazienti disabili e per tale motivo chiedeva di poter Controparte_1 utilizzare per qualche mese l'immobile sito In Dipignano, unitamente alla società ricorrente;
che la acconsentiva a tale soluzione che poteva portare alla stessa un beneficio Parte_1
economico e dislocava proprio personale dipendente presso la struttura di Dipignano, continuando a pagare il fitto per l'immobile e tutte le utenze”, deve ritenersi che il bene sia stato consegnato per un determinato uso, per cui, in difetto di prova in ordine alla pattuizione di un termine di “qualche mese”, della cessazione dell'uso della cosa da parte del comodatario o del sopravvenuto un urgente ed imprevisto bisogno del comodante, la richiesta di restituzione non appare fondata.
La domanda di risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., proposta dalla parte resistente, deve essere rigettata, atteso che la norma in questione, pur non richiedendo la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate, I presupposti della mala fede o della colpa grave devono, poi, coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicchè possa considerarsi meritevole di sanzione lo strumento processuale in sé, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica (cfr. Cass. Sez. Unite n.
9912/2018).
Nella fattispecie in esame, non risulta integrato l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 96
c.p.c. al fine di ritenere configurata la responsabilità aggravata della società ricorrente nei confronti della resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in relazione al valore indeterminabile della controversia (che ne legittima l'inquadramento, considerandosi gli interessi concretamente sottesi, nello scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) e in applicazione dei minimi tabellari, ad eccezione della fase istruttoria, da liquidarsi in applicazione dei medi tabellari, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4 del D.M. 10 marzo pagina 4 di 5 2014, n. 55, che appaiono congrui rispetto alle caratteristiche del giudizio, alla natura solo documentale, tenuto della modesta difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda spiegata da Parte_1
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.; condanna in p.l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1
euro 3.378,50 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa da distrarsi in favore dell'avv.
Calomino, antistatario, che ne ha fatto richiesta.
Sentenza resa all'udienza del 5.6.2025 ex art. 429 c.p.c.
Cosenza, 5.6.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2570/2022
All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. che deposita telematicamente.
Il Giudice
dott. Maria Giovanna De Marco
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria
Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2570 R.G.A.C. dell'anno 2022, e vertente
TRA
in p.l.r.p.t, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Belvedere ed Parte_1
Herman Altomare;
ricorrente
E
in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzina Calomino;
Controparte_1
resistente
Oggetto: comodato
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso di essere detentore qualificato del convento Ecce Homo, sito nel Parte_1
Comune di Dipignano, identificato al NCEU foglio 14 part. 119 sub.1 cat. B2, in virtù di contratto di locazione regolarmente stipulato con il predetto Comune, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza al fine di sentire: “accertare e dichiarare, Controparte_1 previo disconoscimento ex art. 224 c.p.c. da parte dell'attrice del contratto di affidamento in gestione del Convento ecce Homo , che la società è detentore CP_2 Parte_1
qualificato ovvero locatario del Convento Ecce Homo di Dipignano contraddistinto al NCEU foglio 14 part.119 sub. 1cat. B2 di 6500 mq circa per come meglio descritto nel contratto di locazione allegato e per l'effetto accertare la detenzione sine titulo dell'immobile CP_3
di Dipignano contraddistinto al NCEU foglio 14 part.119 sub. 1 cat. B2 di 6500
[...] mq, posto in essere dalla società per l'effetto, condannare la Controparte_1 [...]
in p.l.r.p.t., al rilascio dell'immobile di Dipignano CP_1 Controparte_3 contraddistinto al NCEU foglio 14 part.119 sub. 1 cat. B2 di 6500 mq favore dell'attrice”.
pagina 2 di 5 si costituiva, contestando, in via pregiudiziale, l'improcedibilità e Controparte_1
l'inammissibilità della spiegata azione, per violazione dell'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs.
28/2010, chiedendo, quindi, il rigetto della domanda attrice, in quanto inammissibile per carenza di interesse o di legittimità oltre che infondata in fatto ed in diritto, instando, infine, per la declaratoria di temerarietà della lite proposta, ex art. 96 c.p.c..
Preliminarmente, occorre dare atto della procedibilità della domanda, considerato che, in corso di causa, è stata espletata la procedura di mediazione (cfr. verbale depositato in data
30.1.2023).
Tanto premesso, va disattesa la domanda di cessazione (rectius risoluzione) del contratto di comodato e conseguente rilascio, atteso che è ius receptum che l'attore in restituzione il quale deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533, e, conformemente, da ultimo, Cass.,
20/1/2020, n. 1080), in altri termini, colui che chiede in restituzione deve provare il titolo in base al quale è avvenuta la consegna del bene e il relativo successivo venir meno per qualsiasi causa (cfr. Cass., 23/12/2010, n. 26003; Cass., 26/2/2007, n. 4416; Cass., 10/12/2004, n.
23086), l'uno e l'altro elemento costituendo fatti costitutivi della domanda, la cui dimostrazione incombe all'attore (v. Cass., 13/7/1984, n. 4119) (Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 03/02/2021) 23-
11-2021, n. 36057), mentre, nel caso di specie, pur a fronte della specifica contestazione da parte del resistente, che ha dedotto la stipulazione di un contratto di sub-affidamento in data
10.01.2019, non ha provato l'intervenuta stipulazione del contratto di comodato Parte_1
precario verbale.
Infatti, anche a ritenere corretta la qualificazione di comodato al rapporto dedotto in atti e quindi prescindendo da ogni valutazione in ordine alla validità del contratto di sub affidamento, va rilevato che non appare irrilevante la ricostruzione in termini di comodato precario o meno del rapporto, tenuto conto della circostanza che il codice civile disciplina due forme di comodato, quello propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809 e il c.d. precario, al quale si riferisce l'art. 1810 cod. civ., sotto la rubrica "comodato senza determinazione di durata". E' solo nel caso di cui all'art. 1810 cod. civ., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa, che è consentito di richiedere ad nutum il rilascio al comodatario. L'art. 1809 cod. civ. concerne invece il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente pagina 3 di 5 di stabilire la scadenza contrattuale. Esso è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno
(art. 1809 comma 2 cod. civ.).
Orbene, atteso che, per stessa allegazione della parte ricorrente, “lo (n.d.r. l'allora legale Pt_2
rappresentante di comunicava, altresì, di avere creato una società per la Controparte_1 gestione dei pazienti disabili e per tale motivo chiedeva di poter Controparte_1 utilizzare per qualche mese l'immobile sito In Dipignano, unitamente alla società ricorrente;
che la acconsentiva a tale soluzione che poteva portare alla stessa un beneficio Parte_1
economico e dislocava proprio personale dipendente presso la struttura di Dipignano, continuando a pagare il fitto per l'immobile e tutte le utenze”, deve ritenersi che il bene sia stato consegnato per un determinato uso, per cui, in difetto di prova in ordine alla pattuizione di un termine di “qualche mese”, della cessazione dell'uso della cosa da parte del comodatario o del sopravvenuto un urgente ed imprevisto bisogno del comodante, la richiesta di restituzione non appare fondata.
La domanda di risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., proposta dalla parte resistente, deve essere rigettata, atteso che la norma in questione, pur non richiedendo la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate, I presupposti della mala fede o della colpa grave devono, poi, coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicchè possa considerarsi meritevole di sanzione lo strumento processuale in sé, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica (cfr. Cass. Sez. Unite n.
9912/2018).
Nella fattispecie in esame, non risulta integrato l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 96
c.p.c. al fine di ritenere configurata la responsabilità aggravata della società ricorrente nei confronti della resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in relazione al valore indeterminabile della controversia (che ne legittima l'inquadramento, considerandosi gli interessi concretamente sottesi, nello scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) e in applicazione dei minimi tabellari, ad eccezione della fase istruttoria, da liquidarsi in applicazione dei medi tabellari, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4 del D.M. 10 marzo pagina 4 di 5 2014, n. 55, che appaiono congrui rispetto alle caratteristiche del giudizio, alla natura solo documentale, tenuto della modesta difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda spiegata da Parte_1
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.; condanna in p.l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1
euro 3.378,50 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa da distrarsi in favore dell'avv.
Calomino, antistatario, che ne ha fatto richiesta.
Sentenza resa all'udienza del 5.6.2025 ex art. 429 c.p.c.
Cosenza, 5.6.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco
pagina 5 di 5