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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/09/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1. dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
2. dott. Biagio Politano Consigliere
3. dott. Pietro Scuteri Consigliere est.
Ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile n. 1610/19 RGAC, trattenuta in decisione all'udienza del 23.04.2025, vertente
TRA
, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro-tempore Dott. , nato a [...] il [...], Parte_1 cod fisc. con sede a AC (CS), Via Giuseppe Verdi n. 3 (p. iva C.F._1
), rappresentato e difeso per il presente giudizio d'appello dalla società P.IVA_1 Controparte_1
(P.I. e per essa dall'Avv. Antonio Borraccino (C.F.
[...] P.IVA_2
), congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Federico Lerro (C.F. C.F._2
, nonché elettivamente domiciliata a Roma, Largo Arrigo VII, n. 4., giusta C.F._3 procura in atti;
Appellante
E
(p.i. in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa per procura generale rogata il 2.4.2015 per atto del notaio Persona_1 rep. n. 153.618, racc. n. 31.846 - dall'avv. Enrico Francesco Ventrice (cod. fisc.:
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
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con domicilio eletto in Catanzaro viale Europa – località Germaneto C.F._4
“Cittadella regionale” presso l'Avvocatura della Regione Calabria;
Appellata
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita: - in totale riforma della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 775/2019, resa inter partes il 29.3 – 30.4.2019, notificata il 28.6.2019, rigettare l'opposizione proposta dalla
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, condannare la Controparte_2 Controparte_2 al pagamento della somma di Euro 61.372,67, oltre interessi moratori, ex d.lgs. n. 231/2002 e ss. mod., o della diversa somma che dovesse risultare di giustizia, in favore dell'appellante; - in ogni caso, condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e dei compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “chiede che la Corte d'appello di Catanzaro voglia accogliere le seguenti conclusioni: a) dichiarare l'appello inammissibile e comunque respingerlo nel merito;
b) in ogni caso respingere qualunque istanza nei confronti della ”. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado. 1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo nr. 417/2017 l'odierna appellante richiedeva ed otteneva la condanna al pagamento, ai danni della dell'importo di euro 61.372,67 a titolo di Controparte_2 sorte capitale e di interessi ex D.lgs n. 231/2002, in ragione delle prestazioni, a suo tempo, erogate nell'anno 2001. Tale importo, in particolare, costituiva la differenza dovuta tra il valore delle prestazioni erogate nel corso del suddetto anno e la somma effettivamente pagata, in ragione della vigenza del D.G.R. n. 460/2022 che aveva previsto un abbattimento delle tariffe dovute alle varie strutture accreditate. 1.2. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in giudizio, dinanzi Controparte_2 al Tribunale di Catanzaro, la società , Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 437/2017 emesso dal Tribunale di Catanzaro e chiedendone la revoca, con vittoria delle spese di lite del giudizio. A fondamento dell'opposizione la eccepiva: (i) il difetto di giurisdizione del giudice Controparte_2 ordinario in favore del giudice amministrativo;
(ii) la mancata estensione di efficacia della sentenza del TAR Calabria n. 1564/2006 nei confronti della società opposta, in virtù della natura di “atto plurimo” della deliberazione di G.R. n. 460/2022; (iii) la prescrizione del credito vantato da controparte;
(iv) la carenza di prova sull'importo dovuto e la illiquidità del credito;
(v) l'inapplicabilità degli interessi moratori;
(vi) il proprio difetto di legittimazione passiva.
2 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
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Si costituiva in giudizio il , eccependo Parte_1
l'infondatezza dell'opposizione per le ragioni dettagliatamente esplicate nella comparsa, chiedendone l'integrale rigetto. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza nr. 775/2019 del 29.03.2019, accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto, con compensazione integrale delle spese di lite del giudizio. Il Tribunale, in via di estrema sintesi:
-- ha disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria adita sollevata dalla
Controparte_2
-- nel merito, dopo aver precisato che la sentenza nr. 1564/2006 del TAR Calabria ha considerato un
“atto plurimo” la deliberazione di G.R. n. 460/2002 avente ad oggetto “applicazione dei meccanismi di abbattimento tariffario differenziato per le prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale relativi all'anno 2001”-e tanto sulla base del parere nr. 2331 reso dal Consiglio di Stato in data 5 novembre 2003- ha accolto l'opposizione ritendendo fondata l'opposizione quanto alla inefficacia nei confronti della società opposta della citata sentenza del Tar Calabria;
-- ha compensato integralmente le spese di lite del giudizio stante la novità della questione giuridica trattata.
§ 2. Il giudizio di appello. Avverso questa Sentenza, notificata in data 28.06.2019, il Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione ritualmente
[...] notificato, ha proposto appello, articolando un unico motivo di gravame con cui sostanzialmente contesta la erroneità e la ingiustizia della sentenza impugnata, per avere il Tribunale di Catanzaro reputato che la delibera n. 460/2002 e la delibera 512/2001 avessero natura di atto plurimo scindibile, anziché di atto generale indivisibile ovvero di atto plurimo inscindibile, che reca un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari e, quindi, con efficacia erga omnes. 2.1. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistendo all'appello e Controparte_2 chiedendone il rigetto. Instaurato il giudizio innanzi alla terza sezione civile e acquisito il fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza del 28.01.2020, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.01.2023. La causa veniva, quindi, alla predetta udienza nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.05.2024. Alla predetta udienza il collegio disponeva nuovo rinvio. Con decreto presidenziale del 29.10.2024 la causa veniva riassegnata alla seconda sezione civile e veniva fissata l'udienza del 23.04.2025. Le parti costituite in giudizio depositavano note di trattazione e la Corte assegnava la causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Appellato e appellante hanno depositato le comparse conclusionali. L'appellante ha depositato memoria di replica.
§ 3. Le valutazioni della Corte. 3.1. La questione oggetto dell'atto di gravame è stata oggetto di ripetute decisioni di questa Corte che, con giurisprudenza costante, ha già deciso su situazioni analoghe, trovando, peraltro, conferma in sede di legittimità.
3 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
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A fronte di tale univoco indirizzo interpretativo, dal quale non vi è ragione di discostarsi e che, pertanto, non può che riproporsi e riprodursi, le pur pregevoli deduzioni difensive articolate nell'atto di appello e nella comparsa conclusionale, sono totalmente recessive. 3.2. Con motivazione che la corte condivide, il tribunale ha ritenuto che l'appellante non può utilmente invocare in proprio favore gli effetti della sentenza del TAR n. 1564/06 che ha annullato la DGR 460/02, non essendo stata parte del relativo giudizio. Giova in proposito osservare che i casi di giudicato amministrativo che hanno effetti 'ultra partes' sono eccezionali e, per tale motivo, si giustificano in virtù dell'inscindibilità degli effetti dell'atto o dell'inscindibilità del vizio dedotto;
l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame indivisibile fra le posizioni dei destinatari, rendendo di conseguenza inconcepibile che l'atto annullato possa esistere per i soggetti destinatari che non l'hanno impugnato. Ne deriva che, nell'ipotesi di atto plurimo, e come tale divisibile, la relativa impugnazione ad opera di singoli interessati assuntisi lesi dall'atto plurimo medesimo investe soltanto la parte di interesse di ciascun ricorrente che ha proposto l'impugnativa; conseguentemente, l'eventuale giudicato di annullamento riconducibile alla sentenza del tribunale amministrativo non impugnata investe (gli eventuali atti conseguenti specificamente gravati e) quella sola parte dell'atto plurimo concernente ciascun ricorrente, delimitata dall'interesse di quest'ultimo. Orbene, ritiene la Corte che la delibera di Giunta Regionale n. 460/02 vada qualificata come atto plurimo. Ed invero, detta delibera riportava il calcolo della produzione accertata e validata e i pagamenti in acconto e a saldo per singola Azienda sanitaria e singola struttura accreditata e sulla base di tali dati disponeva l'abbattimento tariffario proporzionale per ciascuna struttura. Dunque, anche se formalmente unica, era concettualmente scindibile in tanti distinti provvedimenti quanti erano i destinatari di essa. D'altra parte nella stessa sentenza del TAR n. 1564/06 si afferma che la delibera in questione è stata considerata “un atto plurimo dal Consiglio di Stato con il parere n. 2331 del 5 novembre 2003” (nello stesso senso Consiglio di Stato Ad plen. n. 8 del 02.05.2006 che ha escluso l'efficacia erga omnes del giudicato di annullamento del provvedimento della Regione Sicilia di fissazione del tetto di spesa per le strutture sanitarie specialistiche ex-convenzionate ed in regime di accreditamento provvisorio, qualificandolo come atto plurimo). Ed ancora, la natura di atto plurimo della delibera de qua è confermata:
-- dal fatto che altri ricorsi avverso la medesima sono stati respinti (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 682/13);
-- dal fatto che emerge dagli atti come la deliberazione annullata riportasse il calcolo della produzione accertata e validata e i pagamenti in acconto e a saldo per singola azienda sanitaria e singola struttura accreditata, e disponeva l'abbattimento tariffario proporzionale per ciascuna struttura (vedasi allegato al fascicolo di primo grado della . CP_2
Deve conseguentemente escludersi l'efficacia erga omnes del giudicato di annullamento discendente dalla sentenza del TAR n. 1564/06. Anche diversamente opinando non potrebbe che concludersi per l'infondatezza della pretesa fatta valere dall'appellante. L'assunto dell'appellante muove da un errore di fondo che è quello di ritenere che dall'annullamento della delibera regionale di abbattimento tariffario per le prestazioni rese in esubero nel 2001 rispetto
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____________________________________________________________ al tetto massimo di spesa stabilito dalla regione per l'assistenza specialistica ambulatoriale possa sorgere automaticamente il diritto della struttura al pagamento delle prestazioni rese al netto dell'abbattimento tariffario non più praticabile. Così opinando parte appellante non considera che, anche laddove si volesse ritenere di essere al cospetto di una pronuncia di annullamento con efficacia erga omnes, in ogni caso (come, del resto, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità) la conseguenza del giudicato amministrativo di annullamento non è e non potrebbe essere la riespansione del diritto soggettivo e l'assenza di limiti ai fini della remunerazione, ma, semmai, l'obbligo per l'Amministrazione di una nuova determinazione autoritativa. Vige al riguardo, unitamente all'effetto demolitorio, l'effetto conformativo del giudicato amministrativo, secondo cui la Regione deve procedere alla rideterminazione dei tetti di spesa con possibilità per il privato di agire per l'ottemperanza nel caso d'inerzia dell'Amministrazione. Una volta, poi, che il potere conformativo sia stato esercitato dall'ente regionale a tanto deputato, l'effetto conformativo del giudicato, secondo la giurisprudenza amministrativa (Cons. St. ad. plen. 27 febbraio 2109, n. 4), opera solo nei confronti delle parti del giudizio (Cass. 32505/2019). Il Consiglio di Stato nella sentenza appena citata ha avuto modo di precisare che:
- il giudicato amministrativo - in assenza di norme ad hoc nel codice del processo amministrativo - è sottoposto alle disposizioni processualcivilistiche, per cui il giudicato opera solo inter partes, secondo quanto prevede per il giudicato civile l'art. 2909 c.c. ;
- i casi di giudicato amministrativo con effetti ultra partes sono, quindi, eccezionali e si giustificano in ragione dell'inscindibilità degli effetti dell'atto o dell'inscindibilità del vizio dedotto:
- in particolare, l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame altrettanto indivisibile fra le posizioni dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile - logicamente, ancor prima che giuridicamente - che l'atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato;
- l'inscindibilità riguarda solo l'effetto di annullamento (l'effetto caducatorio), perché è solo rispetto ad esso che viene a crearsi la sopra richiamata situazione di incompatibilità logica che un atto inscindibile possa non esistere più per taluno e continuare ad esistere per altri;
- gli effetti ordinatori/conformativi operano sempre solo inter partes, essendo soltanto le parti legittimate a far valere la violazione dell'obbligo conformativo o dell'accertamento della pretesa contenuto nel giudicato. Ne consegue, pertanto, in applicazione di tali principi, che, in ogni caso: 1) non potrebbe essere riconosciuto un diritto della struttura al pagamento delle prestazioni rese nel 2001 al netto degli abbattimenti tariffari in assenza di un titolo fondante la pretesa creditoria;
2) rimarrebbe comunque salva la facoltà di diversa determinazione della , conseguente all'annullamento da Controparte_2 parte del Tar della delibera adottata al riguardo, nell'ambito del suo potere autoritativo cui, ovviamente, il giudice non può sostituirsi, di adottare diversi meccanismi di adeguamento e di contenimento delle tariffe entro i tetti di spesa già fissarti e di rimodulare, quindi, il corrispettivo versato. La circostanza che la , di fatto, non abbia esercitato il proprio potere conformativo Controparte_2 non incide sull'insorgenza del diritto azionato dalla struttura sanitaria, poiché quest'ultima avrebbe dovuto semmai attivare il rimedio del giudizio di ottemperanza innanzi al Tar. Dalle suesposte considerazioni discende il rigetto dell'appello principale con conferma della sentenza gravata.
§ 4. Le spese di lite.
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4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi (esclusa la fase istruttoria perché non tenuta), avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese. 4.2. Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per entrambe le impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza nr. 775/2019 del Tribunale di Catanzaro del 29.03.2019, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione Parte_1 delle spese di lite in favore della che si liquidano in complessivi € 4.997,00 per Controparte_2 compensi professionali oltre rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15% ed accessori come per legge;
- Condanna, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, l'appellante al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in data 04.09.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Pietro Scuteri dott.ssa Silvana Ferriero
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