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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/03/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 521/2024 R.G., promossa da:
, C.F. , in persona del legale rappresentante, con sede in Perugia, Via CP_1 P.IVA_1
della Vecchia Fornace n. 3, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti Fabrizio Ceppi
e Silvia Ceppi, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Perugia, Via Favorita n. 3;
ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. , in persona del legale rappresentante, con sede in Perugia, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Del Torto, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo, Via Irelli n. 6;
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto CP_1
ingiuntivo n. 1619/2023 emesso dal Tribunale di Perugia in data 13 dicembre 2023, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 23.693,05 oltre interessi e spese.
La parte opponente concludeva affinché, accertato che nessuna somma è dovuta alla parte opponente, venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Riferiva che la parte opposta ha agito in via monitoria in forza di fatture emesse a seguito della vendita a di tubi in polietilene gas. CP_1
L'opponente asseriva di essere una società che si occupa della realizzazione di gasdotti e in forza di ciò molto spesso acquista tubi uguali a quelli venduti dalla opposta, anche se di solito si rivolge ad altri fornitura.
Riferiva che nei mesi di aprile e maggio 2023 si era determinata per la prima volta ad acquistare tubi dall'opposta, tenuto conto dei buoni rapporti tra i legali rappresentanti delle due società. Riferiva che dopo la consegna del materiale si era vista recapitare una fattura con prezzi sproporzionati rispetto a quelli normalmente applicati nel mercato e dalle ditte dove aveva acquistato detti materiali. In considerazione della sproporzione del prezzo riteneva di non corrispondere alcunché fino a quando la convenuta non avesse rideterminato il prezzo, tenendo conto di quello generalmente applicato nel mercato.
La parte opponente contestava quindi la quantificazione della somma determinata unilateralmente dalla parte opposta, ritenendo che gravasse su questa assolvere ogni onere probatorio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la quale chiedeva che, in CP_2
via preliminare, venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, chiedeva che l'opposizione venisse rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo.
Ritiene che l'opposizione oltre ad essere infondata è anche temeraria.
Evidenziava che tra le società erano intercorsi rapporti commerciali sin dal 2020 e che i prezzi praticati per la merce acquista con le fatture poste a base del decreto ingiuntivo erano più bassi di quelli applicati in precedenza.
Evidenziava come la parte debitrice si fosse limitata ad eccepire la sproporzione del prezzo applicato alla merce consegnata, senza sollevare altri motivi. Per detta ragione ritiene che la somma debba essere considerata dovuta tenuto conto dell'implicito riconoscimento dell'inadempimento dell'obbligazione contrattuale a carico della stessa opponente.
Riferiva che ai prodotti oggetto della fornitura e debitamente consegnati non aveva fatto seguito alcun pagamento del corrispettivo, integrandosi in questo modo l'inadempimento contrattuale.
Ritiene sul punto che la domanda debba essere rigettata accertata la conclusione del contratto di fornitura e l'esecuzione dello stesso mediante la consegna della merce.
Evidenzia che in tale tipo di contratto il prezzo è liberamente pattuito dalle parti in base alla loro autonomia contrattuale e che conseguentemente la tesi della opponente sia infondata sia riguardo la sproporzione dei prezzi applicati dalla rispetto a quelli normalmente utilizzati da tutte le CP_2
imprese del settore, sia rispetto alla decisione di non corrispondere il prezzo.
ER rileva che l'opponente non essendosi preventivamente ed espressamente accordata con l'odierna opposta riguardo il prezzo da assegnare ai prodotti richiesti, non ha ragione di eccepire alcunché vista la presunzione applicabile ai sensi dell'art. 1474 cc in base alla quale se le parti non si sono accordate sul prezzo hanno voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato ai venditori abituali di determinati prodotti.
Ribadiva che dal 2020 l'opponente aveva effettuato ordini costanti e continuativi, aveva provveduto a ritirare la merce, ad installarla e a posarla in opera, provvedendo regolarmente al pagamento delle fatture anche nei casi in cui il prezzo risultava più alto rispetto a quelle di cui all'oggetto del presente giudizio.
Evidenzia infine che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante.
Chiedeva che venisse ordinato alla opponente di esibire le scritture contabili.
Insisteva, infine, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con provvedimento del 17 maggio 2024 la prima udienza veniva differita al 6 settembre 2024 per la comparizione delle parti, previa concessione dei termini ex art. 171 ter cpc.
A detta udienza le parti insistevano nelle loro richieste e la causa veniva trattenuta in riserva. Con provvedimento del 5 novembre 2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione e, ritenuta la causa matura per la decisione in quanto documentalmente istruita, veniva fissata l'udienza del 19 febbraio
2025 per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 189 cpc. Udienza che veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte. La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Innanzitutto, va ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma costituisce solo una fase di un giudizio già pendente che si svolge secondo le regole del giudizio ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione.
Ciò comporta che le parti pur apparentemente invertite si trovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato mai pronunciato, rimanendo soggette ai rispettivi oneri probatori.
Il giudizio sommario a seguito della opposizione si trasforma quindi in giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che il creditore opposto, dovrà assolvere l'onere di puntuale allegazione e in secondo luogo dovrà provvedere a supportare la propria domanda con prove documentali sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito.
Il debitore, invece, deve dare la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito ex adverso fatto valere.
A ciò va aggiunto che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dell'impossibilità dello stesso. Nel caso di specie all'esito dell'istruttoria documentale è risultata incontestata la relazione commerciale tra le parti dedotta dall'opposto nel ricorso per decreto ingiuntivo, oltre alla esistenza della pretesa azionata, attesa l'allegazione dei documenti di trasporto correlati alle fatture di cui alla pretesa creditoria.
Detto ciò, va evidenziato che non risulta provata l'asserita sproporzione del prezzo unitario delle forniture indicate nelle fatture. Parte opponente non ha allegato la documentazione dalla quale possa evincersi che i prodotti forniti hanno un prezzo unitario maggiore rispetto ai prezzi praticati nel mercato. Solo in questo modo sarebbe stato possibile dimostrare la illogicità e quindi la sproporzione del prezzo applicato dalla ditta opposta.
Tenuto conto di quanto brevemente osservato il decreto ingiuntivo n. 1619/2023 emesso dal Tribunale di Perugia in data 13 dicembre 2023, con il quale veniva ingiunto alla opponente il pagamento della somma di € 23.693,05 oltre interessi e spese, debba essere confermato.
Conseguentemente l'opponente, in persona del legale rappresentante, deve essere CP_1
condannata al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante, della somma CP_2 di € 23.693,05. A detto importo debbono essere aggiunti gli interessi ex d.lgs 231/2022 dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo.
Quanto alle spese liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal
D.M. 147/2022, entro il valore di € 26.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di in persona del legale rappresentante, tenuto conto dell'attività CP_1
effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 521/2024, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1619/2023 emesso in data 13 dicembre 2023 dal Tribunale di Perugia;
- condanna conseguentemente in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore CP_1 di in persona del legale rappresentante, della somma di € 23.693,05, oltre gli interessi ex CP_2
d.lgs 231/2022 dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo;
- condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di in CP_1 CP_2 persona del legale rappresentante, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 3.397,00, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Perugia il 7 marzo 2025
Il Giudice Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 521/2024 R.G., promossa da:
, C.F. , in persona del legale rappresentante, con sede in Perugia, Via CP_1 P.IVA_1
della Vecchia Fornace n. 3, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti Fabrizio Ceppi
e Silvia Ceppi, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Perugia, Via Favorita n. 3;
ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. , in persona del legale rappresentante, con sede in Perugia, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Del Torto, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo, Via Irelli n. 6;
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto CP_1
ingiuntivo n. 1619/2023 emesso dal Tribunale di Perugia in data 13 dicembre 2023, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 23.693,05 oltre interessi e spese.
La parte opponente concludeva affinché, accertato che nessuna somma è dovuta alla parte opponente, venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Riferiva che la parte opposta ha agito in via monitoria in forza di fatture emesse a seguito della vendita a di tubi in polietilene gas. CP_1
L'opponente asseriva di essere una società che si occupa della realizzazione di gasdotti e in forza di ciò molto spesso acquista tubi uguali a quelli venduti dalla opposta, anche se di solito si rivolge ad altri fornitura.
Riferiva che nei mesi di aprile e maggio 2023 si era determinata per la prima volta ad acquistare tubi dall'opposta, tenuto conto dei buoni rapporti tra i legali rappresentanti delle due società. Riferiva che dopo la consegna del materiale si era vista recapitare una fattura con prezzi sproporzionati rispetto a quelli normalmente applicati nel mercato e dalle ditte dove aveva acquistato detti materiali. In considerazione della sproporzione del prezzo riteneva di non corrispondere alcunché fino a quando la convenuta non avesse rideterminato il prezzo, tenendo conto di quello generalmente applicato nel mercato.
La parte opponente contestava quindi la quantificazione della somma determinata unilateralmente dalla parte opposta, ritenendo che gravasse su questa assolvere ogni onere probatorio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la quale chiedeva che, in CP_2
via preliminare, venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, chiedeva che l'opposizione venisse rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo.
Ritiene che l'opposizione oltre ad essere infondata è anche temeraria.
Evidenziava che tra le società erano intercorsi rapporti commerciali sin dal 2020 e che i prezzi praticati per la merce acquista con le fatture poste a base del decreto ingiuntivo erano più bassi di quelli applicati in precedenza.
Evidenziava come la parte debitrice si fosse limitata ad eccepire la sproporzione del prezzo applicato alla merce consegnata, senza sollevare altri motivi. Per detta ragione ritiene che la somma debba essere considerata dovuta tenuto conto dell'implicito riconoscimento dell'inadempimento dell'obbligazione contrattuale a carico della stessa opponente.
Riferiva che ai prodotti oggetto della fornitura e debitamente consegnati non aveva fatto seguito alcun pagamento del corrispettivo, integrandosi in questo modo l'inadempimento contrattuale.
Ritiene sul punto che la domanda debba essere rigettata accertata la conclusione del contratto di fornitura e l'esecuzione dello stesso mediante la consegna della merce.
Evidenzia che in tale tipo di contratto il prezzo è liberamente pattuito dalle parti in base alla loro autonomia contrattuale e che conseguentemente la tesi della opponente sia infondata sia riguardo la sproporzione dei prezzi applicati dalla rispetto a quelli normalmente utilizzati da tutte le CP_2
imprese del settore, sia rispetto alla decisione di non corrispondere il prezzo.
ER rileva che l'opponente non essendosi preventivamente ed espressamente accordata con l'odierna opposta riguardo il prezzo da assegnare ai prodotti richiesti, non ha ragione di eccepire alcunché vista la presunzione applicabile ai sensi dell'art. 1474 cc in base alla quale se le parti non si sono accordate sul prezzo hanno voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato ai venditori abituali di determinati prodotti.
Ribadiva che dal 2020 l'opponente aveva effettuato ordini costanti e continuativi, aveva provveduto a ritirare la merce, ad installarla e a posarla in opera, provvedendo regolarmente al pagamento delle fatture anche nei casi in cui il prezzo risultava più alto rispetto a quelle di cui all'oggetto del presente giudizio.
Evidenzia infine che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante.
Chiedeva che venisse ordinato alla opponente di esibire le scritture contabili.
Insisteva, infine, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con provvedimento del 17 maggio 2024 la prima udienza veniva differita al 6 settembre 2024 per la comparizione delle parti, previa concessione dei termini ex art. 171 ter cpc.
A detta udienza le parti insistevano nelle loro richieste e la causa veniva trattenuta in riserva. Con provvedimento del 5 novembre 2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione e, ritenuta la causa matura per la decisione in quanto documentalmente istruita, veniva fissata l'udienza del 19 febbraio
2025 per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 189 cpc. Udienza che veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte. La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Innanzitutto, va ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma costituisce solo una fase di un giudizio già pendente che si svolge secondo le regole del giudizio ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione.
Ciò comporta che le parti pur apparentemente invertite si trovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato mai pronunciato, rimanendo soggette ai rispettivi oneri probatori.
Il giudizio sommario a seguito della opposizione si trasforma quindi in giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che il creditore opposto, dovrà assolvere l'onere di puntuale allegazione e in secondo luogo dovrà provvedere a supportare la propria domanda con prove documentali sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito.
Il debitore, invece, deve dare la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito ex adverso fatto valere.
A ciò va aggiunto che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dell'impossibilità dello stesso. Nel caso di specie all'esito dell'istruttoria documentale è risultata incontestata la relazione commerciale tra le parti dedotta dall'opposto nel ricorso per decreto ingiuntivo, oltre alla esistenza della pretesa azionata, attesa l'allegazione dei documenti di trasporto correlati alle fatture di cui alla pretesa creditoria.
Detto ciò, va evidenziato che non risulta provata l'asserita sproporzione del prezzo unitario delle forniture indicate nelle fatture. Parte opponente non ha allegato la documentazione dalla quale possa evincersi che i prodotti forniti hanno un prezzo unitario maggiore rispetto ai prezzi praticati nel mercato. Solo in questo modo sarebbe stato possibile dimostrare la illogicità e quindi la sproporzione del prezzo applicato dalla ditta opposta.
Tenuto conto di quanto brevemente osservato il decreto ingiuntivo n. 1619/2023 emesso dal Tribunale di Perugia in data 13 dicembre 2023, con il quale veniva ingiunto alla opponente il pagamento della somma di € 23.693,05 oltre interessi e spese, debba essere confermato.
Conseguentemente l'opponente, in persona del legale rappresentante, deve essere CP_1
condannata al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante, della somma CP_2 di € 23.693,05. A detto importo debbono essere aggiunti gli interessi ex d.lgs 231/2022 dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo.
Quanto alle spese liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal
D.M. 147/2022, entro il valore di € 26.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di in persona del legale rappresentante, tenuto conto dell'attività CP_1
effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 521/2024, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1619/2023 emesso in data 13 dicembre 2023 dal Tribunale di Perugia;
- condanna conseguentemente in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore CP_1 di in persona del legale rappresentante, della somma di € 23.693,05, oltre gli interessi ex CP_2
d.lgs 231/2022 dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo;
- condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di in CP_1 CP_2 persona del legale rappresentante, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 3.397,00, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Perugia il 7 marzo 2025
Il Giudice Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)