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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 5116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5116 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 25/11/2025 davanti al Giudice del Lavoro, dott.ssa CL LE, alle ore 9.45 chiamato il procedimento n° 849/2025 R.G.L promosso da
Parte_1 contro
CP_1
Sono presenti per parte ricorrente l'avv. GIUSTOLISI FABRIZIO e per l' CP_1
l'avv. ABBATE MICHELE
L'avv. GIUSTOLISI fa presente che nel mese di agosto 2025 è stato effettuato il pagamento dei ratei indebitamente trattenuti negli anni (come da documentazione che esibisce) e pertanto, rileva che è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio. Chiede, pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna alle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale;
l'avv.
si associa alla richiesta chiedendo tuttavia la compensazione delle Pt_1 spese di lite.
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.50
*********************
Successivamente, alle ore 15.15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa CL LE, nella causa iscritta al n° 849/2025 R.G.L. promossa
D A
- CF. - rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. FABRIZIO GIUSTOLISI ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale associato AL.FA.LE.TE, sito in Palermo Via Libertà n. 167, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , CP_1
Via Laurana n. 59, con l'avv. MARIA GRAZIA SPARACINO e l'avv. ADRIANA
VA ZZ, che lo rappresentano e difendono giusta procura indicata in atti.
- convenuto -
OGGETTO: indebito
All'udienza del 25 novembre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contradittorio delle parti costituite:
❖ DICHIARA cessata la materia del contendere.
2 ❖ NN l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro CP_1
1.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.1.2025 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l'ente previdenziale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “annullare e/o revocare, per i motivi sopra spiegati, i provvedimenti di ripetizione di indebito del 24.03.2023 e del 12.04.2024 per
l'importo di €. 10.965,85 relativo alla pensione annua erogata negli anni 2017 e
2018; condannare l' alla restituzione delle rate trattenute da luglio 2024, oltre CP_1 accessori di legge;
in subordine dire e dichiarare che la dichiarazione relativa all'anno 2018 è stata resa dalla ricorrente nei termini assegnati ed alcuna ripetizione può essere effettuata ai suoi danni per tale anno;
condannare l' previo ricalcolo CP_1
dell'indebito, a restituire le somme trattenute riferibili all'anno 2018. in estremo subordine dire e dichiarare che la somma trattenuta mensilmente dall' sulla CP_1
pensione dell'odierna ricorrente è errata e contra legem e che la stessa deve essere pari ad €. 17,97 mensili o a quella maggiore o minore somma che risultasse dovuta;
condannare l' alla restituzione delle maggiori somme trattenuta a far tempo da CP_1
agosto 2024.”, il tutto con vittoria delle spese di lite.
A sostegno del ricorso deduceva:
• di non aver mai ricevuto la missiva datata 19.11.2019 con cui l' la sollecitava CP_1
a comunicare la situazione reddituale ai sensi dell'art. 13, comma 6, lett. C del d.l.
78/110, conv in l. 122/2010, relativa all'anno 2017, entro il 28.2.2020, in quanto nell'indirizzo risultava scritto “Palermo – USA – STATI UNITI di AMERICA” e di averne avuto contezza solo recentemente accedendo al cassetto previdenziale;
• d' aver ritualmente trasmesso in data 4.02.2021 la dichiarazione reddituale relativa al 2018 (assenza di redditi oltre quelli da pensione già presenti nel casellario ) CP_1
conformemente a quanto richiesto dall'istituto con missiva del 20.12.2020;
• d'aver ricevuto provvedimento del 25.02.2021 con cui l' trasmetteva i nuovi CP_1
importi di pensione e nella nota veniva indicato un debito di €. 12.699,31, di cui non si accorgeva;
3 • d'aver ricevuto missiva del 4.10.2021 con cui l' le contestava l'indebita CP_1
erogazione della somma pari a € 10.965,85, con la motivazione “sono state corrisposte quote di pensione ai superstiti non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/1995” giacché, secondo quanto sostenuto dall'ente previdenziale, l'indebito era stato generato dall'omessa comunicazione del reddito dell'anno 2017 e che la comunicazione inoltrata in data
6.12.2021 (peraltro senza sollecito non avendo mai ricevuto la missiva del
19.11.2019) era tardiva;
• d'aver sollecitato, l'annullamento dell'indebito contestato;
• d'aver ricevuto altra nota datata 8.06.2022 con cui l' le comunicava “che non CP_1
sono risultate somme a credito o debito fino al 30.6.2022” e ciò la induceva a ritenere che tutto fosse risolto;
• d'aver successivamente ricevuto altra nota del 24.03.2023 con cui l' CP_1
sollecitava nuovamente il pagamento della somma, richiesta reiterata anche in data
12.04.2024;
• d'aver avuto trattenuto dal mese di luglio 2024 una trattenuta di €. 152,30 sulla propria pensione lorda di € 1.158,69;
• di trovarsi pertanto costretta a introdurre il presente giudizio rilevando la propria assoluta assenza di dolo e richiamando i principi che governano l'indebito previdenziale.
Ritualmente instaurato il giudizio, si costituiva l'I PS con memoria del 9 giugno
2025 rappresentando che “[..]l'indebito oggetto di causa è in corso di riesame”; chiedeva, pertanto, un breve rinvio all'uopo.
La causa, concesso siffatto rinvio, all'odierna udienza, sulla concorde richiesta delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Sulla base delle dichiarazione dei procuratori e delle incontestate allegazioni in atti (l' ha depositato sia il provvedimento in autotutela del 19.6.2025 di CP_1
annullamento dell'indebito sia il cedolino del mese di agosto 2025 con il quale sono state restituite le somme trattenute per l'indebito oggetto di causa) risulta venuta meno
4 ogni posizione di contrasto tra le stesse e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in relazione all'attività svolta
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 25 novembre 2025
Il Giudice
CL LE
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