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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/07/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9776/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Virginia Manfroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9776/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. EDERLE STEFANO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. EDERLE
STEFANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIFFERI PAOLO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in *VIA P. GOBETTI 5 44121 FERRARA presso il difensore avv.
PIFFERI PAOLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIGGINI FRANCO e Controparte_2 P.IVA_3 dell'avv. BISSOLO ANTONIO ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._1 domiciliato in Via dei coLL 9 LA SPEZIA [SP]presso il difensore avv. BIGGINI FRANCO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni effettuato in data 18.2.2025 per parte attrice e in data 16.2.2025 per parte convenuta . Controparte_2
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel presente procedimento la con sede legale in 37126 - Parte_1
Verona (VR), Lungadige Cangrande n. 16 in qualità di assicuratore della ha
Parte_2 convenuto in giudizio - surrogandosi nei diritti del proprio assicurato ex. art 1916 c.c.- le
Parte_2 società e per ivi sentir accertare la responsabilità delle Controparte_1 Controparte_3 predette società in ordine a un sinistro subito dalla in conseguenza ad un guasto ad una
Parte_2 cabina MT di che aveva provocato una sovra-tensione ai clienti a valle della Controparte_2 cabina tra cui al magazzino di proprietà della sito in Via G. Carducci n. 6 – 37059
Parte_2
Zevio (VR) e sentirle condannare anche in solido tra di loro, al pagamento in favore di parte attrice di quanto corrisposto alla propria assicurata in ragione del contratto di assicurazione.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha allegato, in sintesi, che:
- la un'azienda che si occupa di commercio all'ingrosso di frutta, per il Parte_2 tramite del Consorzio di cui fa parte, stipulava in data 01.01.2019 con CP_4 CP_1 contratto di fornitura energia;
[...]
- in data 07.10.2019, si verificava un guasto alla cabina MT di (D250- Controparte_2
2616924, Via G. Carducci n. 2, 37059 - Zevio - Vr) sulla linea di media tensione D25018869
“Pampaluna” che provocava una sovra-tensione ai clienti a valle della cabina tra cui al magazzino di proprietà della sito in Via G. Carducci n. 6 – 37059 Zevio (VR); Parte_2
- a seguito dell'accaduto intervenivano le squadre operative di le quali Controparte_2 identificavano il guasto e sostituivano lo scomparto MT della cabina di proprietà di Controparte_2
come attestato dal rapporto di intervento allegato al doc. 2 di parte attrice;
[...]
- la stessa si rivolgeva alla un'azienda che offre servizi di Controparte_2 Parte_3 progettazione, installazione e manutenzione degli impianti elettrici sia civili che industriali, al fine di risolvere i danni seganalti;
- in virtù della polizza “furto e incendio” stipulata con l'odierna attrice, l'assicurata presentava denuncia all'assicurazione e provvedeva all'apertura del sinistro n. 000055419000442 Parte_1
- per effetto della stima effettuata dal perito incaricato, provvedeva a liquidare alla Parte_1 propria assicurata. pagina 2 di 9 Nel presente procedimento parte attrice agisce in rivalsa nei confronti delle due convenute.
A seguito della sentenza parziale n. 1085/2024 depositata in data 10.5.2024, è stato accertato il difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande svolte nei confronti della fornitrice di energia elettrica
. Controparte_1
La causa è quindi proseguita nei confronti del solo distributore di energia elettrica . Controparte_2
La convenuta ha dedotto che parte attrice non avrebbe fornito prova dei fatti costitutivi del proprio diritto: della causa della dedotta interruzione;
del nesso di causa e dell'imputabilità a colpa della convenuta, nonché del pagamento della somma per la quale agiva in giudizio.
Deduce inoltre la sussistenza dell'ipotesi del caso fortuito che avrebbe determinato la sovratensione, nonché l'assenza di prova del nesso di causalità necessario per le fattispecie di responsabilità azionate sub art. 2050 e 2051 cc.
In diritto
Preliminarmente, va dichiarato che trattandosi di surroga assicurativa ai sensi della norma dell'art. 1916 cc, il presupposto della legittimazione ad agire di parte attrice risiede nella prova del pagamento eseguito in adempimento del contratto di assicurazione.
Tale prova è stata fornito sia a mezzo di prova costituita (cfr. doc. 10 parte attrice), sia a mezzo prova testimoniale del teste , legale rappresentante della escusso a verbale Testimone_1 Parte_2 dell'udienza del 31.10.2024.
Così chiarita la legittimazione ad agire di parte attrice, emerge dagli atti in modo incontestato che in data 7.10.2019 si è verificato un guasto presso la cabina MT di (D250-2616924, Controparte_2
Via G. Carducci n. 2, 37059 - Zevio - Vr) sulla linea di media tensione D25018869 “Pampaluna”.
Per la riparazione di tale anomalia è intervenuta la stessa convenuta sia direttamente a mezzo di propri incaricati sia attraverso la segnalazione alla società operante nel settore della manutenzione degli Pt_3 impianti elettrici.
pagina 3 di 9 Così ricostruito lo svolgersi dei fatti su cui sussistono riscontri oggettivi nel procedimento, va inquadrata la fattispecie dal punto di vista della qualificazione giuridica al fine di trarne le opportune conseguenze in punto di distribuzione dell'onere probatorio ex art. 2697 cc.
La distribuzione di energia elettrica è un'attività configurabile come “pericolosa” ai sensi del 2050 c.c., come unanimemente sostenuto dalla giurisprudenza. Infatti, per giurisprudenza consolidata, la disciplina della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, dettata dall'art. 2050 c.c., è applicabile anche in ipotesi di attività di carattere squisitamente tecnico, quali proprio la produzione e fornitura di energia elettrica (Cass. civ. n. 537/1982; Cass. civ. n. 3935/1995).
L'attività di distribuzione di energia elettrica contiene una pericolosità intrinseca o comunque dipendente dalla modalità di esercizio o dai mezzi di lavoro impegnati, la quale impone a chi le esercita un obbligo di particolare prudenza al fine di evitare danni a persone o cose (cfr. tra i tanti Tribunale
Cosenza sez. I, 14/07/2020, n.1225).
La giurisprudenza prevalente riconduce all'interpretazione e all'applicazione della norma ex art 2050
c.c. , come "attività pericolose" non solo quelle tipizzate e qualificate come tali dal Testo Unico di
Pubblica Sicurezza o da altre leggi speciali ma, più in generale, tutte quelle attività che comportano la rilevante possibilità del verificarsi dell'evento dannoso per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, la cui suddetta oggettiva pericolosità ha una potenzialità lesiva rilevabile attraverso dati statistici o elementi tecnici di comune esperienza (ex multis, Cass. 10 febbraio 2003, n. 1984; Cass. 16 gennaio 2013, n. 919) (Tribunale Lamezia Terme sez. I, 05/07/2023, (ud. 28/06/2023, dep. 05/07/2023),
n.550).
Dunque, a rigore, è possibile inquadrare la presente controversia nell'alveo dell'art 2050 c.c. e dunque applicare al caso concreto i principi, in tema di onere della prova, contenuti in tale norma.
L'art 2050 c.c., come noto, pone da un lato a carico del danneggiante l'onere di dimostrare, di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno nondimeno, dall'altro invece sul danneggiato l'onere di provare, oltre al fatto illecito e la natura pericolosa dell'attività, anche il danno ed il nesso eziologico tra il fatto e l'evento (cfr. Cass. n. 2306/16). (cfr. Corte appello Catanzaro sez. II, 19/09/2023, (ud.
14/06/2023, dep. 19/09/2023), n.1053).
pagina 4 di 9 La responsabilità per esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c. si configura come responsabilità oggettiva (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4590 del 21/02/2020), prescindendo dall'accertamento della colpa dell'autore del danno e fondandosi su una presunzione, iuris tantum, con la conseguenza che l'onere della prova dell'esenzione da responsabilità è a carico dell'esercente l'attività pericolosa.
Il suddetto può vincere tale presunzione solamente provando che l'evento dannoso non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16637 del 05/07/2017), non rilevando, peraltro, la semplice prova dell'imprevedibilità del danno (si veda Tribunale Catanzaro sez. II,
04/05/2023, (ud. 04/05/2023, dep. 04/05/2023), n.719).
Il limite della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c. risiede nell'intervento di un fattore esterno, il caso fortuito, che può consistere anche nel fatto dello stesso danneggiato recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità: solamente il caso fortuito è idoneo a interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e il fatto realizzatosi (cfr. Corte appello Genova sez. II,
18/07/2023, (ud. 11/07/2023, dep. 18/07/2023), n.875). La relativa prova è a carico del danneggiante.
Così delineata la ripartizione degli oneri probatori, bisogna rilevare come parte attrice abbia assolto all'onere probatorio previsto a suo carico mentre, al contrario, parte convenuta non abbia fornito la suddetta prova liberatoria.
In particolare, il danneggiato ha efficacemente provato il fatto illecito, consistito nell'anomalia nella somministrazione di energia ricevuta il giorno indicato dalla cabina MT sulla linea di media tensione
D25018869 “Pampaluna” di proprietà di ”. Controparte_2
Ciò emerge dal rapporto di intervento della squadra su chiamata di , n. Parte_3 Controparte_2
19100741-65163 allegata all'atto di citazione (cfr. doc.2 dell'atto di citazione), nonché dal preventivo allegato offerto dalla società Parte_3
Nella “premessa” del preventivo si scriveva che “tale problema sorto il giorno 7.10.2019, dovuto alla linea la quale ha fornito su linea 400 V due fasi anziché tre causando un surriscaldamento CP_1 elettrico dell'avvolgimento” (cfr. doc. 5 dell'atto di citazione).
pagina 5 di 9 L'interruzione di energia che ha interessato quella determinata cabina in data 7.10.2019 è altresì riportata nello stesso “elenco cronologico delle interruzioni” e dal rapporto di gestione dell'intervento, allegati dalla stessa convenuta (cfr. doc. 2 e 3 dell'atto di costituzione). Controparte_2
Risulta provato altresì il nesso causale.
In sede civile, la giurisprudenza unanime insegna che l' indagine volta a verificare il nesso eziologico tra evento e danno deve essere svolta secondo i criteri della prevalenza relativa e del «più probabile che non», dando prevalenza, rispettivamente, all'enunciato rispetto al fatto che ha ricevuto il maggior grado di conferma relativa e scegliendo, in assenza di altri fatti positivi, l'ipotesi fattuale che riceva un grado di conferma maggiormente probabile rispetto all'ipotesi negativa (cfr. tra le tante, Cassazione civile sez.
III, 07/03/2022, n.7355).
Nel caso concreto, la vicinanza temporale tra la causa e l'effetto, dunque la sovra tensione di energia ricevuta impropriamente dalla cabina MT sulla linea di media tensione D25018869 “Pampaluna” di proprietà di e il danno verificatosi all'interno del magazzino della Controparte_2 Parte_2 rendono “più probabile che non” la correlazione fattuale tra i due eventi, altresì provata documentalmente dall'attore, come anticipato:
a) dal rapporto di intervento redatto dalla squadra della intervenuta sul posto, su Parte_3 chiamata di (doc. n. 2 atto di citazione); Controparte_2
b)) dal preventivo di spesa redatto dalla Soc. EG F.LL (doc. n. 5 atto di citazione);
c) dal preventivo di spesa proveniente dalla (doc. n. 5 atto di citazione); Parte_3
d) dalla fattura n. 00403/2020 del 20.05.2020 di € 49.312,40 della relativa alla Parte_3
“sostituzione quadro di media tensione componibile guasto a seguito di una sovratensione avvenuta il 07.10.2019, effettuata in Via Carducci n. 19 – Zevio (VR)”.
Sebbene un preventivo di spesa per la riparazione di un mezzo, se non unito ad altri elementi di prova, che corrobora queLL e ne è corroborato, non è che una valutazione, cioè la comparazione di uno stato di fatto con una operazione economica e non è idoneo a provare il nesso di causalità tra l'incidente ed i danni nel caso di specie si ritiene che unito al resto delle risultanze probatorie quali il rapporto di intervento e ancor di più dalle prove orali, siano idonei a dimostrare il nesso causale.
pagina 6 di 9 Passando ora ad analizzare l'assolvimento dell'onere probatorio da parte del convenuto
[...]
, si ritiene che questo non sia stato correttamente adempiuto e dunque che la presunzione CP_3 iuris tantum di responsabilità non sia stata superata.
Infatti, come già ribadito, la responsabilità ex art. 2050 c.c. ha natura oggettiva, per cui a carico del danneggiante è posta una rigida presunzione di colpa, superabile solo con la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto per escludere la responsabilità non basta dimostrare di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre provare anche di aver impiegato ogni cura e misura atta ad impedire l'evento. Il nesso di causalità, in ogni caso, può essere interrotto dal caso fortuito, ossia dalla forza maggiore, dal fatto del terzo o dalla colpa del danneggiato, elementi che consentono di condurre il danno occorso all'elemento esterno anziché allo svolgimento dell'attività pericolosa.
Nel caso di specie, la società non ha provato il caso fortuito, sostenendo negli scritti Controparte_2 difensivi il guasto in questione fosse stato “di natura accidentale, e come tale del tutto imprevedibile e non evitabile, non essendo possibile attuare alcun accorgimento, umano o meccanico, capace di prevedere, prevenire ed evitare un siffatto inconveniente” ma senza fornirne relativa prova.
La giurisprudenza costante sostiene altresì che il danneggiante, per vincere la presunzione di colpa, posta a suo carico dall'art. 2050 c.c.”, non è sufficiente che provi l'imprevedibilità del danno, dovendosi, invece, dimostrare che esso non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano (Cass. sez. 6 – 3, ord. 5 luglio
2017 n. 16637).
Infatti, risulta assolutamente insufficiente un richiamo alla mera imprevedibilità del fatto, senza fornire prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, poiché era suo onere prevedere rimedi anche tecnici per impedire e/o prevenire sbalzi di energia, mentre sul punto non ha dedotto alcunché.
Parimenti, la convenuta non ha provato di aver impiegato ogni cura e misura atta ad impedire l'evento, in quanto il semplice esperimento della manutenzione ordinaria sulle linee della tensione elettrica, allegata al doc. 6 di parte convenuta, non è sufficiente a sollevare E-Distribuzione dalla responsabilità per cui è causa, dal momento che le predette linee non devono soltanto essere oggetto di regolare pagina 7 di 9 manutenzione ma risultare, altresì, in concreto, protette da meccanismi idonei ed adeguati al caso concreto che garantiscano l'assenza di sovratensioni.
La domanda di parte attrice può pertanto trovare accoglimento.
La prova dell'esborso sostenuto da parte attrice per effetto del sinistro è stata offerta a mezzo testi, a seguito della remissione in istruttoria, unicamente in ordine all'importo di euro di euro 29.130,00
(verbale udienza del ); mentre il pagamento allegato a giugno 2020 di euro 8.870,00 è stato suffragato dalla sola comunicazione all'interessato priva della prova del bonifico o di prova orale sul punto (cfr. doc. 15 attore).
Inoltre, il pagamento di tale secondo importo avrebbe dovuto essere allegato e precisato da parte attrice al massimo nella prima memoria istruttoria, per poi limitarsi a fornire prova documentale o richiesta di prova orale nella seconda. Nel caso specifico, invece, così non è stato visto che per la prima volta il quantum è stato ampliato in sede di allegazioni con la seconda memoria istruttoria. Per tale motivo non
è applicabile alla fattispecie l'insegnamento della Suprema Corte in punto di emendatio e mutatio libeLL secondo cui “La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 12310 del
15/06/2015; e ancora Sez. 2 - , Sentenza n. 32146 del 12/12/2018).
Parte convenuta andrà pertanto condannata al pagamento a parte attrice del Controparte_2 complessivo importo di euro 31.939,38, già comprensiva degli interessi trattandosi la surroga di debito di valuta, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Spese di lite pagina 8 di 9 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri sottoindicati di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM 147/2022, in relazione all'attività difensiva effettivamente svolta. Le spese di parte convenuta andranno per gli stessi CP_1 motivi poste a carico di parte attrice.
PQM
Alla luce di quanto sopra considerato, il Tribunale di Verona, prima sezione, dott.ssa
Virginia Manfroni, definitivamente pronunciando nel giudizio recante n. 9776/2021, ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Condanna al pagamento alla del Controparte_3 Controparte_5 complessivo importo di 31.939,38, già comprensiva degli interessi, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
2. Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice Controparte_2 liquidate nel complessivo importo di euro 9.972,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al
15%, IVA, se dovuta, e CPA.
3. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta CP_1 liquidate nel complessivo importo di euro 3.808,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al
15%, IVA, se dovuta, e CPA.
Verona, 10/07/2025
La Giudice
Virginia Manfroni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Virginia Manfroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9776/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. EDERLE STEFANO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. EDERLE
STEFANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIFFERI PAOLO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in *VIA P. GOBETTI 5 44121 FERRARA presso il difensore avv.
PIFFERI PAOLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIGGINI FRANCO e Controparte_2 P.IVA_3 dell'avv. BISSOLO ANTONIO ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._1 domiciliato in Via dei coLL 9 LA SPEZIA [SP]presso il difensore avv. BIGGINI FRANCO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni effettuato in data 18.2.2025 per parte attrice e in data 16.2.2025 per parte convenuta . Controparte_2
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel presente procedimento la con sede legale in 37126 - Parte_1
Verona (VR), Lungadige Cangrande n. 16 in qualità di assicuratore della ha
Parte_2 convenuto in giudizio - surrogandosi nei diritti del proprio assicurato ex. art 1916 c.c.- le
Parte_2 società e per ivi sentir accertare la responsabilità delle Controparte_1 Controparte_3 predette società in ordine a un sinistro subito dalla in conseguenza ad un guasto ad una
Parte_2 cabina MT di che aveva provocato una sovra-tensione ai clienti a valle della Controparte_2 cabina tra cui al magazzino di proprietà della sito in Via G. Carducci n. 6 – 37059
Parte_2
Zevio (VR) e sentirle condannare anche in solido tra di loro, al pagamento in favore di parte attrice di quanto corrisposto alla propria assicurata in ragione del contratto di assicurazione.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha allegato, in sintesi, che:
- la un'azienda che si occupa di commercio all'ingrosso di frutta, per il Parte_2 tramite del Consorzio di cui fa parte, stipulava in data 01.01.2019 con CP_4 CP_1 contratto di fornitura energia;
[...]
- in data 07.10.2019, si verificava un guasto alla cabina MT di (D250- Controparte_2
2616924, Via G. Carducci n. 2, 37059 - Zevio - Vr) sulla linea di media tensione D25018869
“Pampaluna” che provocava una sovra-tensione ai clienti a valle della cabina tra cui al magazzino di proprietà della sito in Via G. Carducci n. 6 – 37059 Zevio (VR); Parte_2
- a seguito dell'accaduto intervenivano le squadre operative di le quali Controparte_2 identificavano il guasto e sostituivano lo scomparto MT della cabina di proprietà di Controparte_2
come attestato dal rapporto di intervento allegato al doc. 2 di parte attrice;
[...]
- la stessa si rivolgeva alla un'azienda che offre servizi di Controparte_2 Parte_3 progettazione, installazione e manutenzione degli impianti elettrici sia civili che industriali, al fine di risolvere i danni seganalti;
- in virtù della polizza “furto e incendio” stipulata con l'odierna attrice, l'assicurata presentava denuncia all'assicurazione e provvedeva all'apertura del sinistro n. 000055419000442 Parte_1
- per effetto della stima effettuata dal perito incaricato, provvedeva a liquidare alla Parte_1 propria assicurata. pagina 2 di 9 Nel presente procedimento parte attrice agisce in rivalsa nei confronti delle due convenute.
A seguito della sentenza parziale n. 1085/2024 depositata in data 10.5.2024, è stato accertato il difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande svolte nei confronti della fornitrice di energia elettrica
. Controparte_1
La causa è quindi proseguita nei confronti del solo distributore di energia elettrica . Controparte_2
La convenuta ha dedotto che parte attrice non avrebbe fornito prova dei fatti costitutivi del proprio diritto: della causa della dedotta interruzione;
del nesso di causa e dell'imputabilità a colpa della convenuta, nonché del pagamento della somma per la quale agiva in giudizio.
Deduce inoltre la sussistenza dell'ipotesi del caso fortuito che avrebbe determinato la sovratensione, nonché l'assenza di prova del nesso di causalità necessario per le fattispecie di responsabilità azionate sub art. 2050 e 2051 cc.
In diritto
Preliminarmente, va dichiarato che trattandosi di surroga assicurativa ai sensi della norma dell'art. 1916 cc, il presupposto della legittimazione ad agire di parte attrice risiede nella prova del pagamento eseguito in adempimento del contratto di assicurazione.
Tale prova è stata fornito sia a mezzo di prova costituita (cfr. doc. 10 parte attrice), sia a mezzo prova testimoniale del teste , legale rappresentante della escusso a verbale Testimone_1 Parte_2 dell'udienza del 31.10.2024.
Così chiarita la legittimazione ad agire di parte attrice, emerge dagli atti in modo incontestato che in data 7.10.2019 si è verificato un guasto presso la cabina MT di (D250-2616924, Controparte_2
Via G. Carducci n. 2, 37059 - Zevio - Vr) sulla linea di media tensione D25018869 “Pampaluna”.
Per la riparazione di tale anomalia è intervenuta la stessa convenuta sia direttamente a mezzo di propri incaricati sia attraverso la segnalazione alla società operante nel settore della manutenzione degli Pt_3 impianti elettrici.
pagina 3 di 9 Così ricostruito lo svolgersi dei fatti su cui sussistono riscontri oggettivi nel procedimento, va inquadrata la fattispecie dal punto di vista della qualificazione giuridica al fine di trarne le opportune conseguenze in punto di distribuzione dell'onere probatorio ex art. 2697 cc.
La distribuzione di energia elettrica è un'attività configurabile come “pericolosa” ai sensi del 2050 c.c., come unanimemente sostenuto dalla giurisprudenza. Infatti, per giurisprudenza consolidata, la disciplina della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, dettata dall'art. 2050 c.c., è applicabile anche in ipotesi di attività di carattere squisitamente tecnico, quali proprio la produzione e fornitura di energia elettrica (Cass. civ. n. 537/1982; Cass. civ. n. 3935/1995).
L'attività di distribuzione di energia elettrica contiene una pericolosità intrinseca o comunque dipendente dalla modalità di esercizio o dai mezzi di lavoro impegnati, la quale impone a chi le esercita un obbligo di particolare prudenza al fine di evitare danni a persone o cose (cfr. tra i tanti Tribunale
Cosenza sez. I, 14/07/2020, n.1225).
La giurisprudenza prevalente riconduce all'interpretazione e all'applicazione della norma ex art 2050
c.c. , come "attività pericolose" non solo quelle tipizzate e qualificate come tali dal Testo Unico di
Pubblica Sicurezza o da altre leggi speciali ma, più in generale, tutte quelle attività che comportano la rilevante possibilità del verificarsi dell'evento dannoso per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, la cui suddetta oggettiva pericolosità ha una potenzialità lesiva rilevabile attraverso dati statistici o elementi tecnici di comune esperienza (ex multis, Cass. 10 febbraio 2003, n. 1984; Cass. 16 gennaio 2013, n. 919) (Tribunale Lamezia Terme sez. I, 05/07/2023, (ud. 28/06/2023, dep. 05/07/2023),
n.550).
Dunque, a rigore, è possibile inquadrare la presente controversia nell'alveo dell'art 2050 c.c. e dunque applicare al caso concreto i principi, in tema di onere della prova, contenuti in tale norma.
L'art 2050 c.c., come noto, pone da un lato a carico del danneggiante l'onere di dimostrare, di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno nondimeno, dall'altro invece sul danneggiato l'onere di provare, oltre al fatto illecito e la natura pericolosa dell'attività, anche il danno ed il nesso eziologico tra il fatto e l'evento (cfr. Cass. n. 2306/16). (cfr. Corte appello Catanzaro sez. II, 19/09/2023, (ud.
14/06/2023, dep. 19/09/2023), n.1053).
pagina 4 di 9 La responsabilità per esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c. si configura come responsabilità oggettiva (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4590 del 21/02/2020), prescindendo dall'accertamento della colpa dell'autore del danno e fondandosi su una presunzione, iuris tantum, con la conseguenza che l'onere della prova dell'esenzione da responsabilità è a carico dell'esercente l'attività pericolosa.
Il suddetto può vincere tale presunzione solamente provando che l'evento dannoso non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16637 del 05/07/2017), non rilevando, peraltro, la semplice prova dell'imprevedibilità del danno (si veda Tribunale Catanzaro sez. II,
04/05/2023, (ud. 04/05/2023, dep. 04/05/2023), n.719).
Il limite della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c. risiede nell'intervento di un fattore esterno, il caso fortuito, che può consistere anche nel fatto dello stesso danneggiato recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità: solamente il caso fortuito è idoneo a interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e il fatto realizzatosi (cfr. Corte appello Genova sez. II,
18/07/2023, (ud. 11/07/2023, dep. 18/07/2023), n.875). La relativa prova è a carico del danneggiante.
Così delineata la ripartizione degli oneri probatori, bisogna rilevare come parte attrice abbia assolto all'onere probatorio previsto a suo carico mentre, al contrario, parte convenuta non abbia fornito la suddetta prova liberatoria.
In particolare, il danneggiato ha efficacemente provato il fatto illecito, consistito nell'anomalia nella somministrazione di energia ricevuta il giorno indicato dalla cabina MT sulla linea di media tensione
D25018869 “Pampaluna” di proprietà di ”. Controparte_2
Ciò emerge dal rapporto di intervento della squadra su chiamata di , n. Parte_3 Controparte_2
19100741-65163 allegata all'atto di citazione (cfr. doc.2 dell'atto di citazione), nonché dal preventivo allegato offerto dalla società Parte_3
Nella “premessa” del preventivo si scriveva che “tale problema sorto il giorno 7.10.2019, dovuto alla linea la quale ha fornito su linea 400 V due fasi anziché tre causando un surriscaldamento CP_1 elettrico dell'avvolgimento” (cfr. doc. 5 dell'atto di citazione).
pagina 5 di 9 L'interruzione di energia che ha interessato quella determinata cabina in data 7.10.2019 è altresì riportata nello stesso “elenco cronologico delle interruzioni” e dal rapporto di gestione dell'intervento, allegati dalla stessa convenuta (cfr. doc. 2 e 3 dell'atto di costituzione). Controparte_2
Risulta provato altresì il nesso causale.
In sede civile, la giurisprudenza unanime insegna che l' indagine volta a verificare il nesso eziologico tra evento e danno deve essere svolta secondo i criteri della prevalenza relativa e del «più probabile che non», dando prevalenza, rispettivamente, all'enunciato rispetto al fatto che ha ricevuto il maggior grado di conferma relativa e scegliendo, in assenza di altri fatti positivi, l'ipotesi fattuale che riceva un grado di conferma maggiormente probabile rispetto all'ipotesi negativa (cfr. tra le tante, Cassazione civile sez.
III, 07/03/2022, n.7355).
Nel caso concreto, la vicinanza temporale tra la causa e l'effetto, dunque la sovra tensione di energia ricevuta impropriamente dalla cabina MT sulla linea di media tensione D25018869 “Pampaluna” di proprietà di e il danno verificatosi all'interno del magazzino della Controparte_2 Parte_2 rendono “più probabile che non” la correlazione fattuale tra i due eventi, altresì provata documentalmente dall'attore, come anticipato:
a) dal rapporto di intervento redatto dalla squadra della intervenuta sul posto, su Parte_3 chiamata di (doc. n. 2 atto di citazione); Controparte_2
b)) dal preventivo di spesa redatto dalla Soc. EG F.LL (doc. n. 5 atto di citazione);
c) dal preventivo di spesa proveniente dalla (doc. n. 5 atto di citazione); Parte_3
d) dalla fattura n. 00403/2020 del 20.05.2020 di € 49.312,40 della relativa alla Parte_3
“sostituzione quadro di media tensione componibile guasto a seguito di una sovratensione avvenuta il 07.10.2019, effettuata in Via Carducci n. 19 – Zevio (VR)”.
Sebbene un preventivo di spesa per la riparazione di un mezzo, se non unito ad altri elementi di prova, che corrobora queLL e ne è corroborato, non è che una valutazione, cioè la comparazione di uno stato di fatto con una operazione economica e non è idoneo a provare il nesso di causalità tra l'incidente ed i danni nel caso di specie si ritiene che unito al resto delle risultanze probatorie quali il rapporto di intervento e ancor di più dalle prove orali, siano idonei a dimostrare il nesso causale.
pagina 6 di 9 Passando ora ad analizzare l'assolvimento dell'onere probatorio da parte del convenuto
[...]
, si ritiene che questo non sia stato correttamente adempiuto e dunque che la presunzione CP_3 iuris tantum di responsabilità non sia stata superata.
Infatti, come già ribadito, la responsabilità ex art. 2050 c.c. ha natura oggettiva, per cui a carico del danneggiante è posta una rigida presunzione di colpa, superabile solo con la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto per escludere la responsabilità non basta dimostrare di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre provare anche di aver impiegato ogni cura e misura atta ad impedire l'evento. Il nesso di causalità, in ogni caso, può essere interrotto dal caso fortuito, ossia dalla forza maggiore, dal fatto del terzo o dalla colpa del danneggiato, elementi che consentono di condurre il danno occorso all'elemento esterno anziché allo svolgimento dell'attività pericolosa.
Nel caso di specie, la società non ha provato il caso fortuito, sostenendo negli scritti Controparte_2 difensivi il guasto in questione fosse stato “di natura accidentale, e come tale del tutto imprevedibile e non evitabile, non essendo possibile attuare alcun accorgimento, umano o meccanico, capace di prevedere, prevenire ed evitare un siffatto inconveniente” ma senza fornirne relativa prova.
La giurisprudenza costante sostiene altresì che il danneggiante, per vincere la presunzione di colpa, posta a suo carico dall'art. 2050 c.c.”, non è sufficiente che provi l'imprevedibilità del danno, dovendosi, invece, dimostrare che esso non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano (Cass. sez. 6 – 3, ord. 5 luglio
2017 n. 16637).
Infatti, risulta assolutamente insufficiente un richiamo alla mera imprevedibilità del fatto, senza fornire prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, poiché era suo onere prevedere rimedi anche tecnici per impedire e/o prevenire sbalzi di energia, mentre sul punto non ha dedotto alcunché.
Parimenti, la convenuta non ha provato di aver impiegato ogni cura e misura atta ad impedire l'evento, in quanto il semplice esperimento della manutenzione ordinaria sulle linee della tensione elettrica, allegata al doc. 6 di parte convenuta, non è sufficiente a sollevare E-Distribuzione dalla responsabilità per cui è causa, dal momento che le predette linee non devono soltanto essere oggetto di regolare pagina 7 di 9 manutenzione ma risultare, altresì, in concreto, protette da meccanismi idonei ed adeguati al caso concreto che garantiscano l'assenza di sovratensioni.
La domanda di parte attrice può pertanto trovare accoglimento.
La prova dell'esborso sostenuto da parte attrice per effetto del sinistro è stata offerta a mezzo testi, a seguito della remissione in istruttoria, unicamente in ordine all'importo di euro di euro 29.130,00
(verbale udienza del ); mentre il pagamento allegato a giugno 2020 di euro 8.870,00 è stato suffragato dalla sola comunicazione all'interessato priva della prova del bonifico o di prova orale sul punto (cfr. doc. 15 attore).
Inoltre, il pagamento di tale secondo importo avrebbe dovuto essere allegato e precisato da parte attrice al massimo nella prima memoria istruttoria, per poi limitarsi a fornire prova documentale o richiesta di prova orale nella seconda. Nel caso specifico, invece, così non è stato visto che per la prima volta il quantum è stato ampliato in sede di allegazioni con la seconda memoria istruttoria. Per tale motivo non
è applicabile alla fattispecie l'insegnamento della Suprema Corte in punto di emendatio e mutatio libeLL secondo cui “La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 12310 del
15/06/2015; e ancora Sez. 2 - , Sentenza n. 32146 del 12/12/2018).
Parte convenuta andrà pertanto condannata al pagamento a parte attrice del Controparte_2 complessivo importo di euro 31.939,38, già comprensiva degli interessi trattandosi la surroga di debito di valuta, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Spese di lite pagina 8 di 9 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri sottoindicati di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM 147/2022, in relazione all'attività difensiva effettivamente svolta. Le spese di parte convenuta andranno per gli stessi CP_1 motivi poste a carico di parte attrice.
PQM
Alla luce di quanto sopra considerato, il Tribunale di Verona, prima sezione, dott.ssa
Virginia Manfroni, definitivamente pronunciando nel giudizio recante n. 9776/2021, ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Condanna al pagamento alla del Controparte_3 Controparte_5 complessivo importo di 31.939,38, già comprensiva degli interessi, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
2. Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice Controparte_2 liquidate nel complessivo importo di euro 9.972,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al
15%, IVA, se dovuta, e CPA.
3. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta CP_1 liquidate nel complessivo importo di euro 3.808,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al
15%, IVA, se dovuta, e CPA.
Verona, 10/07/2025
La Giudice
Virginia Manfroni
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