Ordinanza collegiale 8 maggio 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 20/06/2025, n. 12205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12205 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12205/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14227/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14227 del 2024, proposto da
AI IN, LA EF, IC IN LO, AN RO, RI RR, AL NG, RI La LL, CA Di MA, NA AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Lucantoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 2730/2024, emessa dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, il 05.03.2024, all’esito del giudizio iscritto al R.G. n° 24097/2023/LAV, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato e depositato in data 30 dicembre 2024, i ricorrenti chiedono darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 2730/2024 pubblicata in data 5 marzo 2024 nel ricorso RG n. 24097/2023, notificata ai fini esecutivi in data 6 marzo 2024, passata in giudicato come da attestazione prodotta, con la quale il Giudice adito ha così statuito:
a) “ Dichiara il diritto di AI IN, IC IN LO, AN RO, NA AR, LA EF, IC IN LO, AN RO, IC RA, RI RR, AL NG, RI La LL, CA di MA e NA AR a ricevere la carta elettronica e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire a ciascuna la carta stessa nel complessivo valore di seguito indicato: a) € 1.500,00 per AI IN; b) € 1.000,00 per LA EF; c) € 2.500,00 per IC IN LO; d) € 2.500,00 per AN RO; e) € 1.500,00 per IC RA; f) € 1.000,00 per RI RR; g) 500,00 per AL NG; h) € 2.500,00 per RI La LL; i) € 1.500,00 per CA di MA; l) € 3.000,00 per NA AR ”,
b) “ condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali dei ricorrenti, liquidate per complessivamente in € 7.000,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito ”.
1.1 La parte ricorrente ha affermato che il Ministero non ha ottemperato alla statuizione di condanna contenuta nella predetta sentenza.
2. In data 5 gennaio 2025 si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti con atto di stile.
3. Con memoria depositata in data 27 maggio 2025 parte ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla statuizione di cui al sopra enucleato punto b), per avere nelle more del giudizio l’Amministrazione provveduto al pagamento delle spese di lite.
4. Alla camera di consiglio del 17 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il Collegio osserva che quanto rappresentato dalla parte ricorrente consente di ritenere la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., in ordine alla parte della ottemperanda sentenza in cui il Giudice adito ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali.
6. Per la restante parte, il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
6.1 A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa dei ricorrenti alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001) deve trovare accoglimento.
Dalla sentenza in questione si ricava il diritto dei ricorrenti di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.
6.2 Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un Commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.
7. Con riferimento alla richiesta di corresponsione degli interessi al saggio legale ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., ritiene il Collegio la sussistenza dei presupposti per il relativo riconoscimento.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, mentre l’importo del contributo unificato deve essere rimborsato per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla parte in cui la sentenza oggetto di giudizio ha provveduto sulle spese legali e lo accoglie per la restante parte nei sensi di cui in motivazione; per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
- condanna l’Amministrazione al pagamento degli interessi di cui all’art. 112, comma 3, c.p.a.
- condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.200,00 (milleduecento/00) oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO